Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 24.6.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 308/2018 vertente
TRA
(p. iva ) in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Jandoli ( ), CodiceFiscale_1
Dario Palmas ( ) e Gerardo Pileci ( ) e presso lo CodiceFiscale_2 C.F._3 stesso elettivamente domiciliata in Tempio Pausania, Piazza Don Minzoni, 8 e con indicazione per le comunicazioni di cancelleria dell'indirizzo di PEC
e e/o del Email_1 Email_2 numero di fax 02867306
RICORRENTE
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Olbia Controparte_1 C.F._4 alla Via Tempio n. 6 presso e nello studio dall'Avv. Roberta Campesi ( C.F._5
; che lo rappresenta e difende
[...] Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento violazione patto di non concorrenza.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1- Accertare, sulla base dei fatti
[...] esposti sopra in narrativa, la violazione da parte del Sig. residente in [...]
(OT), Via Rio Siligheddu 16, del patto di non concorrenza presente nel contratto di agenzia da esso sottoscritto con;
per l'effetto 2- Condannare il Sig. Parte_1 Controparte_1 all'adempimento del contratto ed al versamento a di Euro 37.701,72.꞊, oltre Parte_1 interessi e rivalutazione, quale somma corrispondente all'indennità corrisposta per la sottoscrizione ed il rispetto del patto di non concorrenza;
Spese, competenze e onorari di causa rifusi .”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Che il resistente ha stipulato con un contratto di agenzia il 17 gennaio Parte_1
2011 (doc. 2 f.c.) e uno successivo il 1° settembre 2011 (doc. 3 f.c.);
- Che al resistente è stato assegnato il territorio della Sardegna come operatività;
- Che il contratto all'art. 14 contiene un patto di non concorrenza per il territorio della regione Sardegna. Esso prevede la possibilità per il resistente di promuovere la vendita di prodotti o servizi differenti da quelli offerti da , ma non “di prodotti, Parte_1 servizi tecnici di assistenza, revisioni, collaudi, servizi di consulenza per la sicurezza sul lavoro, corsi di formazione identici, similari o comunque in concorrenza con quelli trattati dalla Preponente ed individuati nei cataloghi e nei listini della Parte_1
e ciò sia direttamente sia indirettamente, dove per indirettamente intendiamo, a
[...] titolo esemplificativo e non tassativo, assistere altri agenti a promuovere la vendita di prodotti, di servizi tecnici di assistenza, revisioni, collaudi, servizi di consulenza per la sicurezza sul lavoro, corsi di formazione identici, similari o comunque in concorrenza con quelli trattati da o altre società del gruppo Parte_1 CP_2 nonché il caso in cui Lei costituisca una società o divenga socio di società operante nel medesimo settore merceologico della Preponente, o si avvalga di collaboratori, anche di fatto, a tal fine”;
- Che tale obbligo di non concorrenza sussiste anche per i 24 mesi successivi alla risoluzione del contratto di agenzia (cfr. sempre art. 14);
- Che per tale patto di non concorrenza è prevista quale indennità un importo ulteriore rispetto alle provvigioni regolarmente corrisposto, come risulta dalle fatture quietanzate;
2 - Che dall'inizio del rapporto con , il resistente ha percepito quale compenso Parte_1 per il patto di non concorrenza euro 37.701,72;
- Che l' con lettera del 22 dicembre 2015 ha comunicato a il proprio CP_1 Parte_1 recesso dal contratto di agenzia con effetto immediato;
- Che nel 2016 e 2017 si sono verificati più episodi di violazione del patto di non concorrenza ad opera del resistente;
- Che per tali ragioni ha depositato dinnanzi al Tribunale di Tempio Pausania Parte_1 in data 21.07.2017 un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., chiedendo che venisse inibito all la commercializzazione diretta o indiretta e la promozione di vendita e CP_1 fornitura, di prodotti e servizi in concorrenza con e di stipulare contratti in Parte_1 concorrenza con , per la durata di 24 mesi a partire dal giorno di emissione Parte_1 del provvedimento richiesto;
- Che la domanda cautelare è stata rigettata;
Costituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e Controparte_1 ha chiesto il rigetto del ricorso.
A sostegno della domanda ha dedotto di essere agente presso che Controparte_3 svolge attività in un settore diverso da quello della ricorrente;
che la non ha mai Pt_1 corrisposto il controvalore del patto di non concorrenza e che le somme indicate dalla ricorrente devono imputarsi esclusivamente a provvigioni;
la nullità del patto di non concorrenza in quanto l'indennità avrebbe natura provvigionale in violazione dell'art. 1751 bis c.c.; la clausola sarebbe inoltre nulla nella parte in cui si determina l'indennità in forma provvigionale in contrasto con gli AEC, che in attuazione dell'art. 1751- bis cc stabiliscono come la stessa abbia carattere “non provvigionale”. Inoltre, l'AEC Commercio stabilisce anche che essa vada erogata inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante escussione testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha lamentato la violazione del patto di non concorrenza allegando che per quattro volte il resistente si sarebbe recato presso suoi clienti promuovendo la vendita di prodotti e servizi similari o comunque in concorrenza con quelli da essa trattati. La prova di tali asserzioni è stata fornita mediante l'escussione di tre dipendenti della ricorrente, i quali nello svolgimento della loro attività sono venuti a conoscenza de relato delle violazioni addebitate all'Addis. Ebbene, si ritiene che la prova offerta dalla società ricorrente non sia sufficiente ad accertare la fondatezza della sua domanda. È evidente che i tre testi escussi non possono ritenersi sufficientemente attendibili e ciò per due ordini di ragione: innanzitutto essi sono
3 venuti a conoscenza delle circostanze solo de relato; inoltre trattasi di soggetti dipendenti della società ricorrente. , al fine di assolvere l'onere probatorio su di essa incombente, Parte_1 avrebbe dovuto richiedere l'audizione, in qualità di testimoni, dei clienti che, a suo dire, sono stati commercialmente “avvicinati” dall' Del resto, non è stato dedotto alcun fatto CP_1 ostativo all'audizione dei soggetti a conoscenza diretta delle circostanze fondanti la domanda della ricorrente. Conseguentemente, l'ingiustificata scelta di non escutere tali soggetti non può che produrre conseguenze negative in termini di mancato accoglimento del ricorso.
I documenti prodotti da parte ricorrente non sono sufficienti a sanare il suo deficit probatorio. Il contratto di manutenzione prodotto con il documento n. 13 non reca alcuna sottoscrizione dell'Addis. Vi è solo una aggiunta a penna con la scritta “ ” seguita dal Parte_2 numero di telefono del resistente. Elementi ritenuti troppo deboli per provare la riconduzione del contratto all'Addis e la conseguente violazione del patto di non concorrenza. Medesimo discorso vale per il biglietto da visita del resistente (documento n. 15), che fa riferimento al gruppo di cui faceva parte anche la società presso cui quest'ultimo CP_4 CP_3 CP_3 era stato assunto, come risulta dal contratto e dalla busta paga prodotti (doc. 2 e 3).
Inoltre, il fatto che la società presso cui è stato assunto l'Addis dopo le sue dimissioni opera in un settore diverso da quello della così come risulta dalla visura allegata dal Pt_1 resistente, inficia il valore indiziario dei documenti prodotti dalla ricorrente, i quali già avevano una capacità probatoria debole, rafforzando la conclusione che non è stato fornito alcun elemento idoneo e sufficiente a comprovare il fondamento della domanda.
Per quanto sopra esposto, dunque, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dei parametri di cui al
DM 55/2014 scaglione 26.001,00 – 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 6.000,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Roberta Campesi dichiaratasi antistataria.
Tempio Pausania, 30/06/2025
4 Il giudice
Ugo Iannini
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