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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/07/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato da (c.f. Parte_1
); C.F._1
-ricorrente- P.M.;
-intervenuto- ha pronunciato la seguente SENTENZA _________________ RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente ha chiesto la liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII). La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata unitamente alla relazione dell'OCC, rilievo che consente di ritenere soddisfatto, in ottica di favor del debitore conforme alla ratio delle norme disciplinanti le procedure di sovraindebitamento, il requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII. Si applica alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII. Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII atteso che la ricorrente ha la propria residenza in Teramo, e, pertanto, all'interno del circondario del medesimo Tribunale, da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che la stessa abbia il centro principale degli interessi all'interno del predetto circondario. Risultano depositati i documenti di cui all'art. 39, co. 1 e 2 CCII, avuto riguardo anche al contenuto del ricorso. Al riguardo deve precisarsi che la mancata indicazione del domicilio digitale dei creditori non costituisce causa di inammissibilità dello stesso. Risulta allegata al ricorso la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. Per_1
contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e
[...] all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice. Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente alla proposizione della domanda di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto la stessa non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza non avendo mai svolto attività di impresa. Sussiste la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo alla ricorrente, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC, dalle quali si evince come la stessa non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravata. Ed invero, a fronte di una esposizione debitoria pari a complessivi euro 234.546,00 (al netto delle spese di procedura), ella percepisce una retribuzione mensile di euro 1.493,00 circa quale dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, somma gravata da un pignoramento presso terzi, da una cessione del quinto e dalla rata di rimborso di un prestito, con conseguente sua riduzione 1 ad euro 884,00 circa, è proprietaria di due beni immobili in ragione di quote indivise il cui valore è stimabile in complessivi euro 24.500,00, è proprietaria di una autovettura (anno di immatricolazione 2007) di scarso valore economico (euro 500,00 circa), è titolare di un conto corrente avente assai esigue giacenze medie e percepisce, quale quota parte di sua spettanza del canone mensile della locazione di uno degli immobili di cui è comproprietaria, la somma di euro 125,00 mensili. Le spese mensili necessarie al sostentamento della ricorrente (unico componente del suo nucleo familiare) sono stimabili in euro 1.275,00 mensili circa. La debitrice ha offerto il versamento in favore del ceto creditorio di una rata di euro 250,00 mensili per trentasei mensilità, per complessivi euro 9.000,00, la quota del canone di locazione mensile di sua spettanza, di euro 125,00, per trentasei mensilità, per complessivi euro 4.500,00, ed il ricavato della liquidazione dei diritti reali in sua titolarità sugli immobili suddetti, stimabile in euro 24.500,00. L'attivo ricavabile dalla liquidazione è stimabile, pertanto, in complessivi euro 38.000,00. Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste dell'attivo patrimoniale, del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza che non risulta verificatasi per la ricorrente, ed in conseguenza di essa. Rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di tali somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio del debitore alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva. Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII, che la somma di euro 1.275,00 mensili percepita dalla ricorrente a titolo di retribuzione mensile sia esclusa dalla liquidazione in quanto necessaria al suo sostentamento. Le somme eccedenti tale limite dovranno essere acquisite alla procedura a cura del liquidatore entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e co. 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva. Eventuali modifiche del predetto limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su istanza del debitore. Deve disporsi la cessazione della operatività della cessione del quinto dello stipendio della ricorrente di cui al contratto n. 779968 in essere in favore di della rata di rimborso del Parte_2 finanziamento di cui al contratto n. 779973 in essere con dovendosi applicare in via Parte_2 analogica alla presente procedura, in ragione della sua portata generale, pur in mancanza del suo espresso richiamo nel capo IX del CCII disciplinante la procedura della liquidazione controllata, l'art. 144 CCII a mente del quale “
1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilita' che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.”. Tale conclusione risulta confermata dal tessuto normativo del CCII atteso che, ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura di liquidazione controllata, atteso che l'art. 268, co. 4 CCII elenca espressamente i beni esclusi dalla liquidazione ed atteso altresì che la medesima procedura di liquidazione controllata ha carattere concorsuale ed universale e comporta lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che con la sua apertura devono ritenersi inefficaci gli eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII deve essere disposta la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa nei confronti della debitrice da
[...] quale mandataria di anche nel caso di intervenuta pronuncia CP_1 Parte_3
2 della ordinanza di assegnazione. Dovranno essere acquisite alla procedura le somme eventualmente accantonate in esecuzione di tale ordinanza. Ai sensi dell'art. dell'art, 270, co. 2, lett. e) CCII deve disporsi la esclusione dalla liquidazione della autovettura di proprietà della ricorrente in ragione del suo scarso valore economico e della conseguente manifesta non convenienza della relativa liquidazione. Nella formazione del passivo il liquidatore dovrà tenere conto che non può essere riconosciuto il carattere prededucibile ai crediti del legale e dell'advisor che hanno assistito la debitrice non rientrando questi nell'elenco di cui all'art. 6 CCII. In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1 (c.f. ) nata a [...], il [...] e residente in [...] Falzon, n.8; nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio; nomina liquidatore il Dott. Persona_1 visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone, in particolare, la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da
, quale mandataria di nei confronti della ricorrente di cui in CP_1 Parte_3 parte motiva;
dispone la cessazione, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, della operatività della cessione del quinto dello stipendio della ricorrente e della rata di rimborso del contratto di finanziamento in essere con di cui in parte motiva e, per l'effetto, ordina ai soggetti Parte_2 obbligati di interrompere le trattenute;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina alla ricorrente di consegnare al liquidatore, entro sette giorni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dalla ricorrente: autovettura Marca Renault, modello Twingo, targa EJ260GZ, immatricolata il 26/06/2007; dispone la esclusione dalla liquidazione del reddito della ricorrente fino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 1.275,00, con obbligo per la ricorrente di versare al liquidatore i redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenire alla stessa a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su eventuale istanza debitore;
dispone l'acquisizione alla proceduta del tfr di eventuale spettanza della ricorrente subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;
3 ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel patrimonio della ricorrente;
visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.; dispone che il liquidatore: inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo nel rispetto delle norme sulla privacy;
l'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
nella formazione del passivo il liquidatore dovrà tenere conto che non può essere riconosciuto il carattere prededucibile ai crediti del legale e dell'advisor del debitore non rientrando tali crediti nell'elenco di cui all'art. 6 CCII;
entro 90 giorni dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
dispone che entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento;
ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 22/07/2025. Il Giudice relatore est. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Il Presidente Dott. Carlo Calvaresi
4
); C.F._1
-ricorrente- P.M.;
-intervenuto- ha pronunciato la seguente SENTENZA _________________ RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La ricorrente ha chiesto la liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII). La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata unitamente alla relazione dell'OCC, rilievo che consente di ritenere soddisfatto, in ottica di favor del debitore conforme alla ratio delle norme disciplinanti le procedure di sovraindebitamento, il requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII. Si applica alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII. Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII atteso che la ricorrente ha la propria residenza in Teramo, e, pertanto, all'interno del circondario del medesimo Tribunale, da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che la stessa abbia il centro principale degli interessi all'interno del predetto circondario. Risultano depositati i documenti di cui all'art. 39, co. 1 e 2 CCII, avuto riguardo anche al contenuto del ricorso. Al riguardo deve precisarsi che la mancata indicazione del domicilio digitale dei creditori non costituisce causa di inammissibilità dello stesso. Risulta allegata al ricorso la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. Per_1
contenente le verifiche prescritte dall'art. 269, co. 2 CCII in ordine alla completezza e
[...] all'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché un adeguato vaglio della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice. Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente alla proposizione della domanda di liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto la stessa non è assoggettabile né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza non avendo mai svolto attività di impresa. Sussiste la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo alla ricorrente, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC, dalle quali si evince come la stessa non sia in grado di fare fronte con le proprie sostanze ai debiti dai quali risulta gravata. Ed invero, a fronte di una esposizione debitoria pari a complessivi euro 234.546,00 (al netto delle spese di procedura), ella percepisce una retribuzione mensile di euro 1.493,00 circa quale dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, somma gravata da un pignoramento presso terzi, da una cessione del quinto e dalla rata di rimborso di un prestito, con conseguente sua riduzione 1 ad euro 884,00 circa, è proprietaria di due beni immobili in ragione di quote indivise il cui valore è stimabile in complessivi euro 24.500,00, è proprietaria di una autovettura (anno di immatricolazione 2007) di scarso valore economico (euro 500,00 circa), è titolare di un conto corrente avente assai esigue giacenze medie e percepisce, quale quota parte di sua spettanza del canone mensile della locazione di uno degli immobili di cui è comproprietaria, la somma di euro 125,00 mensili. Le spese mensili necessarie al sostentamento della ricorrente (unico componente del suo nucleo familiare) sono stimabili in euro 1.275,00 mensili circa. La debitrice ha offerto il versamento in favore del ceto creditorio di una rata di euro 250,00 mensili per trentasei mensilità, per complessivi euro 9.000,00, la quota del canone di locazione mensile di sua spettanza, di euro 125,00, per trentasei mensilità, per complessivi euro 4.500,00, ed il ricavato della liquidazione dei diritti reali in sua titolarità sugli immobili suddetti, stimabile in euro 24.500,00. L'attivo ricavabile dalla liquidazione è stimabile, pertanto, in complessivi euro 38.000,00. Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste dell'attivo patrimoniale, del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza che non risulta verificatasi per la ricorrente, ed in conseguenza di essa. Rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di tali somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio del debitore alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva. Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII, che la somma di euro 1.275,00 mensili percepita dalla ricorrente a titolo di retribuzione mensile sia esclusa dalla liquidazione in quanto necessaria al suo sostentamento. Le somme eccedenti tale limite dovranno essere acquisite alla procedura a cura del liquidatore entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e co. 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva. Eventuali modifiche del predetto limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su istanza del debitore. Deve disporsi la cessazione della operatività della cessione del quinto dello stipendio della ricorrente di cui al contratto n. 779968 in essere in favore di della rata di rimborso del Parte_2 finanziamento di cui al contratto n. 779973 in essere con dovendosi applicare in via Parte_2 analogica alla presente procedura, in ragione della sua portata generale, pur in mancanza del suo espresso richiamo nel capo IX del CCII disciplinante la procedura della liquidazione controllata, l'art. 144 CCII a mente del quale “
1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilita' che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.”. Tale conclusione risulta confermata dal tessuto normativo del CCII atteso che, ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura di liquidazione controllata, atteso che l'art. 268, co. 4 CCII elenca espressamente i beni esclusi dalla liquidazione ed atteso altresì che la medesima procedura di liquidazione controllata ha carattere concorsuale ed universale e comporta lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che con la sua apertura devono ritenersi inefficaci gli eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII deve essere disposta la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa nei confronti della debitrice da
[...] quale mandataria di anche nel caso di intervenuta pronuncia CP_1 Parte_3
2 della ordinanza di assegnazione. Dovranno essere acquisite alla procedura le somme eventualmente accantonate in esecuzione di tale ordinanza. Ai sensi dell'art. dell'art, 270, co. 2, lett. e) CCII deve disporsi la esclusione dalla liquidazione della autovettura di proprietà della ricorrente in ragione del suo scarso valore economico e della conseguente manifesta non convenienza della relativa liquidazione. Nella formazione del passivo il liquidatore dovrà tenere conto che non può essere riconosciuto il carattere prededucibile ai crediti del legale e dell'advisor che hanno assistito la debitrice non rientrando questi nell'elenco di cui all'art. 6 CCII. In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCII) nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi giustificati motivi di possibile rilevanza ai sensi della predetta norma per la sua sostituzione.
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Parte_1 (c.f. ) nata a [...], il [...] e residente in [...] Falzon, n.8; nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio; nomina liquidatore il Dott. Persona_1 visti gli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, dichiara che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone, in particolare, la sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da
, quale mandataria di nei confronti della ricorrente di cui in CP_1 Parte_3 parte motiva;
dispone la cessazione, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, della operatività della cessione del quinto dello stipendio della ricorrente e della rata di rimborso del contratto di finanziamento in essere con di cui in parte motiva e, per l'effetto, ordina ai soggetti Parte_2 obbligati di interrompere le trattenute;
assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ordina alla ricorrente di consegnare al liquidatore, entro sette giorni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti beni che potranno continuare ad essere utilizzati dalla ricorrente: autovettura Marca Renault, modello Twingo, targa EJ260GZ, immatricolata il 26/06/2007; dispone la esclusione dalla liquidazione del reddito della ricorrente fino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 1.275,00, con obbligo per la ricorrente di versare al liquidatore i redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse pervenire alla stessa a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato su eventuale istanza debitore;
dispone l'acquisizione alla proceduta del tfr di eventuale spettanza della ricorrente subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;
3 ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati ricompresi nel patrimonio della ricorrente;
visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII, ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.; dispone che il liquidatore: inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo nel rispetto delle norme sulla privacy;
l'esecuzione del predetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
nella formazione del passivo il liquidatore dovrà tenere conto che non può essere riconosciuto il carattere prededucibile ai crediti del legale e dell'advisor del debitore non rientrando tali crediti nell'elenco di cui all'art. 6 CCII;
entro 90 giorni dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;
entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
dispone che entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento;
ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC. Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 22/07/2025. Il Giudice relatore est. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Il Presidente Dott. Carlo Calvaresi
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