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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/09/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 211/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad operadell'Avv. CITRO EMANUELE per la parte ricorrente e dell'Avv. PIERETTI MARIA CRISTINA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 24/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 211 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro De Cristofaro, 40, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Citro, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Stefano Bernardi, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in , via Enrico Fermi, 15, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 elettivamente domiciliata in , via della Pescheria, 6, presso lo studio dell'Avv. Maria CP_1
Cristina Pieretti, che la rappresenta e difende in virtù di procura depositata unitamente alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: procedura per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia, per le esigenze delle U.O.C. di Psicologia della ASL di
. CP_1
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.2.2022, ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa ad essere assunta da parte della Parte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, stante la posizione di cui alla graduatoria in questione e per gli effetti ordinare all'ASL di in persona del legale rappresentante pro tempore di assumere la CP_1
Dott.ssa con contratto a tempo determinato per la durata di 12 mesi, come Dirigente Psicologo Parte_1 disciplina Psicoterapia, per le esigenze delle U.O.C. di Psicologia della ASL di Viterbo, alle condizioni e nei termini previsti dal bando indetto in esecuzione della deliberazione n. 10 del 14 gennaio 2019 e, per l'effetto risarcire il danno da mancata assunzione decorrente dal mese di gennaio 2022 sino alla data dell'effettiva stipula del contratto, parametrandolo nella somma lorda mensile di € 3481,60 (pari a nette € 2500,00) di cui ai CCNL di riferimento e come da busta paga relativa ai dirigenti assunti e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche secondo inappellabile equità; 2) Nel merito ed in via subordinata, qualora l'assunzione non fosse possibile per oggettive esigenze della ASL di CP_1 condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno CP_2 da mancata e impossibile assunzione pari a n. 12 mensilità della retribuzione globale di fatto risultante dai CCNL di riferimento utilizzati dalla per i dirigenti assunti a parità di bando CP_2 quantificata, come da busta paga in atti, nella somma lorda di € € 41.779,20 (netto € 30.000,00 circa ) e/o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia anche secondo inappellabile equità, il tutto oltre alle spettanze di legge previste;
con riserva di chiedere il maggior danno, qualora il contratto annuale stipulato con i dirigenti assunti con delibera n. 2680 del 30 dicembre 2021 venisse prorogato. 3) in ogni caso nel merito: per quanto occorre possa, dichiarare illegittimi e disapplicare - ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'Allegato E L. 2249/1865 - la nota dell' del 20.01.2022 con la quale è stata respinta l'istanza di CP_2 autotutela, nonché la deliberazione n. 2680 del 30 dicembre 2021 con la quale l'ASL ha disposto l'assunzione nel profilo professionale di dirigente psicologico di n. 4 candidati collocati in posizione successiva a quella della Dott.ssa 4) in ogni caso nel merito accertare e dichiarare la conferma della posizione Pt_1 in graduatoria della Dott.ssa al n. 147 in ordine al superamento del concorso di cui al bando Parte_1 di cui alla delibera n. 10 del 14 gennaio 2019, con inefficacia di tutti i provvedimenti di eventuale cancellazione dalla graduatoria”. Si è costituita tempestivamente in giudizio l' chiedendo: “- in via pregiudiziale, CP_2 dichiarare il difetto di legittimazione della dichiarare inammissibile la domanda di CP_2 condanna della ASL di ad assumere la ricorrente con contratto a tempo determinato di 12 mesi, CP_1 per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, rigettare le domande della ricorrente, in quanto infondate e/o indimostrate;
- in via subordinata, nell'ipotesi denegata di accoglimento della domanda risarcitoria, determinare il danno nella misura ridotta indicata al par. V.4.; - in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento dei compensi e spese del presente giudizio”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. La ricorrente ha partecipato all'avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato per la durata di 12 mesi di dirigente psicologo – disciplina psicoterapia per le esigenze della U.O.C. di psicologia della , collocandosi al n. 147 della CP_2 graduatoria finale. La medesima contesta la legittimità dell'operato della , la CP_2 quale con deliberazione n. 2680 del 30.12.2021 avrebbe assunto come dirigenti psicologi 4 candidati con posizione in graduatoria successiva alla propria, depennandola dalla graduatoria in ragione del proprio rifiuto di accettare un incarico a tempo determinato della
. La chiede pertanto, in via principale e previa disapplicazione Parte_2 Pt_1 della deliberazione n. 2680 del 30.12.2021, l'accertamento del proprio diritto ad essere assunta dall'Azienda convenuta ed, in subordine, la condanna della AS al risarcimento del danno patrimoniale da mancata assunzione. A fondamento della pretesa deduce: 1) l'inapplicabilità alla procedura in questione della normativa emergenziale rappresentata dalla determinazione della n. G02738 del Controparte_3
13.3.2020, dall'allegato 2 all'Ordinanza del Presidente n. Z0009 del 17.3.2020 e dalla Determinazione della n. G03200 del Controparte_3
24.3.2021;
2) in ogni caso, la decadenza dalla graduatoria solo in caso di rifiuto di proposta di assunzione a tempo indeterminato;
3) la mancata valenza regionale della procedura, limitata alle sole esigenze della U.O.C. di psicologia della . CP_2
La eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2 deducendo di aver trasmesso la graduatoria alla Regione Lazione in conformità alla normativa emergenziale intervenuta nelle more della procedura, perdendo qualsiasi potere di gestione e controllo sulla stessa in favore della Cabina di Regia regionale. Nel merito, l' rappresenta la legittimità del proprio operato in conformità a quanto CP_1 previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta n. Z00003 del 6.3.2020 e dalle Determinazioni della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio del 13.3.2020, del 20.3.2020 e del 13.10.2020. Ciò posto, va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla AS. La ricorrente chiede in via principale l'accertamento del diritto all'assunzione presso la AS di ed, in subordine, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da mancata CP_1 assunzione. Rispetto ad entrambe le domande risulta legittimata passiva la in CP_2 quanto soggetto che ha indetto la procedura (“avviso pubblico per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili, di dirigente psicologo – disciplina psicoterapia per le esigenze della U.O.C. di psicologia della ASL ) alla quale la ricorrente ha partecipato, nonché soggetto deputato CP_2 all'assunzione mediante instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, al quale la ricorrente aspira. Nel merito il ricorso è infondato. È incontestato e documentalmente provato che l'Azienda, pubblicata con deliberazione n. 2189 del 31.10.2019 la graduatoria definitiva, nella quale la ricorrente si è collocata alla posizione 147, ha provveduto ad assumere 10 dirigenti psicologi con rapporto a tempo determinato collocati fino alla posizione 27. Successivamente, ad emergenza pandemica in corso ed in osservanza della normativa emergenziale nelle more intervenuta, ha comunicato alla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio il fabbisogno di 5 dirigenti psicologi – disciplina psicoterapia, da assumere a tempo determinato (nota prot. n. 26035 dell'1.4.2021). La Regione ha quindi comunicato i 4 nominativi indicati dalla Pt_1 in sede di ricorso, collocati nella medesima graduatoria della ricorrente ma in posizioni successive alla propria. L'Azienda, a seguito dell'accettazione dei predetti candidati, ha quindi proceduto alla loro assunzione a tempo determinato con deliberazione n. 2680 del 30.12.2021. La procedura seguita dalla e dalla Regione Lazio appare conforme alla CP_2 normativa regionale introdotta per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19. Con ordinanza del Presidente n. Z00003 del 6.3.2020 sono state autorizzate “le e gli CP_1 enti del SSR, secondo le procedure di cui al punto 25, al reclutamento del personale necessario per la gestione dell'emergenza a livello ospedaliero e territoriale… anche in deroga all'ordinario sistema di approvazione del fabbisogno assunzionale” (punto 23), con modalità di reclutamento “adottate previa autorizzazione della Direzione regionale Salute, in coerenza con gli indirizzi programmatori definiti” (punto 25). A tal fine è stata costituita presso la Direzione salute ed integrazione sociosanitaria della Regione Lazio una Cabina di regia “volta al coordinamento delle procedure di reclutamento straordinario di personale sanitario, per la gestione dell'emergenza a livello ospedaliero e territoriale, nell'ambito della programmazione regionale, nonché all'adozione di tutte quelle misure necessarie a fronteggiare l'emergenza in atto nelle ”(così determinazione n. Parte_3
G02738 del 13.3.2020). A specificazione dell'ordinanza n. Z00003 del 6.3.2020 è stato precisato, in merito al reclutamento del personale, che: “È individuata quale prima modalità lo scorrimento delle graduatorie di concorso e di avviso già disponibili…Qualora non siano disponibili graduatorie di concorso pubblico a tempo indeterminato, le potranno procedere con lo scorrimento degli avvisi a tempo determinato CP_1 eventualmente disponibili, sempre nel rispetto delle seguenti disposizioni, valide sia per le graduatorie di concorso che per e graduatorie di avviso” (così nota Regione Lazio registro ufficiale U0223008 del 13.3.2020). Con l'Allegato 2 all'ordinanza del Presidente n. Z00009 del 17.3.2020 (“Procedure in materia di reclutamento del personale durante la fase emergenziale”) sono state poi previste le seguenti modalità di reclutamento del personale necessario a soddisfare l'emergenza, da utilizzare contemporaneamente al fine di rendere più celere e certo il processo assunzionale: “a. scorrimento di graduatoria di concorso pubblico o di avviso pubblico;
b. indizione di procedure di mobilità/assegnazione temporanea/comando; c. indizione di avvisi per la manifestazione d'interesse; La definizione del numero di unità attribuibili così come della disciplina e del profilo e della struttura di destinazione è di esclusiva competenza della Cabina di regia per il reclutamento straordinario che opera in linea con tutte le azioni adottate nell'ambito della programmazione regionale nonché del fabbisogno ulteriore;
qualsiasi atto assunto dall non coerente con tale disposizione è suscettibile di contestazione Parte_4
e di richiesta di rideterminazione dell' con conseguente responsabilità per il caso di indennizzo CP_1 dovuto alla revoca. Ciascuna Azienda incaricata dell'indizione e dell'espletamento di una procedura C assunzionale comunica alla Cabina Regia l'avvenuta pubblicazione, il numero di domande pervenute e la conclusione della procedura di valutazione.” Ad integrazione dell'ordinanza richiamata, la Regione ha altresì precisato che: “Al fine di evitare che a seguito di procedure di reclutamento da parte di più per lo stesso profilo, i soggetti CP_1 risultati idonei nelle diverse graduatorie lascino in sospeso o sguarnite le Aziende che abbiano proceduto per prime alla chiamata dell'idoneo, in attesa di essere reclutati da quella “preferita”, si ritiene necessario che, le gestione dell'utilizzo delle graduatorie sia governato esclusivamente a livello centrale. Pertanto, codeste dovranno, inviare celermente, a questa Amministrazione, in formata Excel e PDF, tutte le CP_1 graduatorie approvate. Si conferma, quindi, che la definizione del numero di unità attribuibili, così come della disciplina e del profilo e della struttura di destinazione è di esclusiva competenza della Cabina di regia per il reclutamento straordinario e che qualsiasi atto assunto da un'Azienda non coerente con tale Pt_4 disposizione è da considerarsi privo di effetto…” (così nota Regione Lazio Registro Ufficiale 0237157 del 20.3.2020, doc. 8 memoria). Con la normativa riportata è stato evidentemente perseguito lo scopo di garantire la massima celerità nelle assunzioni del personale sanitario all'interno dell'intero territorio regionale, sia tramite scorrimento di graduatorie già approvate, sia tramite indizione di procedure straordinarie, mediante accentramento in capo alla Cabina di regia regionale della gestione dello scorrimento delle graduatorie già approvate e da approvare, nonché del coordinamento delle nuove procedure, sulla base dei fabbisogni espressi dalle CP_1
Ciò posto, non può essere condivisa la testi attorea della non applicabilità alla procedura in esame della normativa richiamata e ciò in ragione del chiaro riferimento allo scorrimento delle “graduatorie di concorso e di avviso già disponibili”, come quella in esame. Risulta, pertanto, irrilevante la non applicabilità ratione temporis al caso di specie del DCA n. U00378del 12.9.2019, che ha espressamente previsto “la valenza regionale e unitaria di tutte le procedure di selezione conseguenti all'adozione di tale atto”, considerata la successiva previsione, mediante ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della giunta regionale ex art. 32, comma 3, della L. n. 833/1978, della gestione a livello centralizzato dello scorrimento delle graduatorie di avviso pubblico già approvate e quindi relative a procedure indette anteriormente all'entrata in vigore della normativa emergenziale. Appare pertanto legittima e conforme alle disposizioni esaminate la decisione della CP_2
dell'1.4.2021 di comunicare alla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria
[...] della Regione Lazio il fabbisogno di 5 dirigenti psicologi – disciplina psicoterapia, da assumere a tempo determinato, nonché la successiva decisione della Regione di procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei relativa alla procedura in esame. Quanto ai candidati individuati dalla Regione Lazio ed assunti a tempo determinato dalla AS con deliberazione n. 2680 del 30.12.2021, giova osservare quanto segue. La ricorrente deduce di essere stata illegittimamente depennata dalla graduatoria a seguito del proprio rifiuto di accettare la proposta di assunzione a tempo determinato proveniente dalla AS Roma 6. Invero, la Regione Lazio, in adempimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato da questo Giudice, ha rappresentato e documentato che la ricorrente non è stata cancellata dalla graduatoria – potendo conseguire la cancellazione al solo rifiuto all'assunzione con contratto a tempo indeterminato e non anche all'ipotesi in cui il candidato non accetti un incarico a tempo determinato – ma, avendo inizialmente accettato la , è stata assegnata a tale Azienda, di tal che per la successiva assunzione presso Parte_5 la sono stati comunicati nominativi di canditati collocati in graduatoria in CP_2 posizione successiva. Circa l'ammissibilità della predetta produzione documentale, si rileva come la Regione abbia tempestivamente adempiuto all'ordine di esibizione mediante invio della stessa in data 17.6.2022 alla PEC della cancelleria lavoro e che la documentazione era pertanto disponibile in formato cartaceo presso la cancelleria già a partire da tale data, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. Quanto alla circostanza che la ricorrente abbia ricevuto una comunicazione a mezzo PEC dalla Regione Lazio volta ad acquisire le proprie preferenze in ordine alle AS della CP_4
dalle quali essere contattata per la stipula di un contratto a tempo determinato, essa
[...] rinviene un riscontro nella stessa istanza di accesso agli atti della del 7.9.2020 (doc. 7 Pt_1 ricorso). Il fatto poi che la ricorrente abbia manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico presso la è espressamente riportato nella comunicazione della Parte_5 proposta di assunzione del 20.10.2020 della medesima (“Con nuova E-mail del Parte_5
15/10/2020 la Direzione Regionale Salute i Integrazione Sociosanitaria, facendo seguito alle recenti disposizioni nazionali e regionali in materia di assunzione di personale per fronteggiare con la massima sollecitudine l'emergenza COVID-19, completata la fase di acquisizione delle disponibilità da parte dei candidati di cui in oggetto, ha trasmesso i nominativi dei candidati che hanno espresso il proprio assenso alla proposta per la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato. Rilevato che la S.V., utilmente collocata al 147° posto della graduatoria trasmessa dalla Regione Lazione, risulta assegnata alla scrivente Amministrazione, si propone un contratto per assunzione a tempo pieno e determinato..”). La circostanza, inoltre, risulta dalla mail inviata dalla Regione Lazio alla AS il 15.10.2020, nella quale è riportato il nominativo della ricorrente tra quelli dei Pt_5 candidati della graduatoria pubblicata dalla AS di con deliberazione n. 2189 del CP_1
31.10.2019 assegnati alla come destinatari di proposta di assunzione, oltre che Parte_5 dalla graduatoria depositata dalla Regione Lazione, nella quale la risulta assegnata alla Pt_1
AS Pt_5
La ragione per la quale la ricorrente non è stata successivamente assegnata alla CP_2
non è quindi da ravvisarsi nel depennamento dalla graduatoria conseguente al
[...] rifiuto di stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato con la , bensì nel Parte_5 fatto che la abba manifestato la propria disponibilità ad essere assunta presso la Pt_1 [...]
dove il fabbisogno di assumere con urgenza dirigenti psicologi si è determinato in Pt_5 data cronologicamente anteriore rispetto alla AS , salvo poi rifiutare la relativa CP_2 proposta di assunzione. In ultima analisi, quindi, la mancata assegnazione della ricorrente alla è dipesa dalla scelta della medesima di dichiararsi disponibile ad CP_2 Pt_1 accettare l'assunzione da parte della . Parte_5
Ebbene, la decisione della Regione Lazio di attribuire prevalenza alla necessità di coprire con celerità il fabbisogno di personale sanitario venutosi a creare a causa dell'emergenza pandemica, anche a discapito della sede territoriale “preferita” dai candidati risultati idonei in graduatorie provenienti da altre AS (ma pur sempre nell'ambito delle disponibilità dai medesimi espresse), risulta legittima in ragione dell'accentramento in capo alla Cabina di regia regionale della gestione delle graduatorie, espressamente prevista dalla normativa emergenziale esaminata. La ratio di una simile modalità di gestione è chiaramente esplicitata nella nota della Regione Lazio Registro Ufficiale n. 0237157 del 20.3.2020, integrativa dell'ordinanza del Presidente della giunta regionale n. Z00009 del 17.3.2020 e risiede nell'esigenza di “evitare che a seguito di procedure di reclutamento da parte di più Aziende per lo stesso profilo, i soggetti risultati idonei nelle diverse graduatorie lascino in sospeso o sguarnite le Aziende che abbiano proceduto per prime alla chiamata dell'idoneo, in attesa di essere reclutati da quella “preferita””. Del resto è proprio in ragione della rilevanza regionale della graduatoria, con possibilità per tutte le di attingere dalla medesima per il proprio fabbisogno Parte_6 occupazionale, ed in osservanza della normativa emergenziale adottata (della quale la ricorrente invoca la non applicabilità al caso di specie), che, per un verso, in tempi assai celeri si è prodotto uno scorrimento della graduatoria fino ed oltre la posizione della ricorrente e, per altro verso, la nell'aprile 2021, ad un anno e mezzo di CP_2 distanza dall'approvazione della graduatoria e dall'originaria assunzione di 10 dirigenti psicologi collocati fino alla posizione 27, ha comunicato alla Regione Lazio la necessità di assumere a tempo determinato con urgenza ulteriori 5 dirigenti psicologi. Non si ravvisano pertanto profili di illegittimità nell'operato della e della CP_2
Regione Lazione. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto. Quanto alle spese di lite, la complessità della normativa regionale emergenziale, sopravvenuta rispetto all'indizione dell'avviso pubblico, ne giustifica l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione originaria conseguente alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Viterbo, 24 settembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 211/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad operadell'Avv. CITRO EMANUELE per la parte ricorrente e dell'Avv. PIERETTI MARIA CRISTINA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 24/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 211 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro De Cristofaro, 40, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Citro, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Stefano Bernardi, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in , via Enrico Fermi, 15, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 elettivamente domiciliata in , via della Pescheria, 6, presso lo studio dell'Avv. Maria CP_1
Cristina Pieretti, che la rappresenta e difende in virtù di procura depositata unitamente alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: procedura per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia, per le esigenze delle U.O.C. di Psicologia della ASL di
. CP_1
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.2.2022, ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “1) Nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa ad essere assunta da parte della Parte_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, stante la posizione di cui alla graduatoria in questione e per gli effetti ordinare all'ASL di in persona del legale rappresentante pro tempore di assumere la CP_1
Dott.ssa con contratto a tempo determinato per la durata di 12 mesi, come Dirigente Psicologo Parte_1 disciplina Psicoterapia, per le esigenze delle U.O.C. di Psicologia della ASL di Viterbo, alle condizioni e nei termini previsti dal bando indetto in esecuzione della deliberazione n. 10 del 14 gennaio 2019 e, per l'effetto risarcire il danno da mancata assunzione decorrente dal mese di gennaio 2022 sino alla data dell'effettiva stipula del contratto, parametrandolo nella somma lorda mensile di € 3481,60 (pari a nette € 2500,00) di cui ai CCNL di riferimento e come da busta paga relativa ai dirigenti assunti e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche secondo inappellabile equità; 2) Nel merito ed in via subordinata, qualora l'assunzione non fosse possibile per oggettive esigenze della ASL di CP_1 condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno CP_2 da mancata e impossibile assunzione pari a n. 12 mensilità della retribuzione globale di fatto risultante dai CCNL di riferimento utilizzati dalla per i dirigenti assunti a parità di bando CP_2 quantificata, come da busta paga in atti, nella somma lorda di € € 41.779,20 (netto € 30.000,00 circa ) e/o nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia anche secondo inappellabile equità, il tutto oltre alle spettanze di legge previste;
con riserva di chiedere il maggior danno, qualora il contratto annuale stipulato con i dirigenti assunti con delibera n. 2680 del 30 dicembre 2021 venisse prorogato. 3) in ogni caso nel merito: per quanto occorre possa, dichiarare illegittimi e disapplicare - ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'Allegato E L. 2249/1865 - la nota dell' del 20.01.2022 con la quale è stata respinta l'istanza di CP_2 autotutela, nonché la deliberazione n. 2680 del 30 dicembre 2021 con la quale l'ASL ha disposto l'assunzione nel profilo professionale di dirigente psicologico di n. 4 candidati collocati in posizione successiva a quella della Dott.ssa 4) in ogni caso nel merito accertare e dichiarare la conferma della posizione Pt_1 in graduatoria della Dott.ssa al n. 147 in ordine al superamento del concorso di cui al bando Parte_1 di cui alla delibera n. 10 del 14 gennaio 2019, con inefficacia di tutti i provvedimenti di eventuale cancellazione dalla graduatoria”. Si è costituita tempestivamente in giudizio l' chiedendo: “- in via pregiudiziale, CP_2 dichiarare il difetto di legittimazione della dichiarare inammissibile la domanda di CP_2 condanna della ASL di ad assumere la ricorrente con contratto a tempo determinato di 12 mesi, CP_1 per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito, rigettare le domande della ricorrente, in quanto infondate e/o indimostrate;
- in via subordinata, nell'ipotesi denegata di accoglimento della domanda risarcitoria, determinare il danno nella misura ridotta indicata al par. V.4.; - in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento dei compensi e spese del presente giudizio”. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. La ricorrente ha partecipato all'avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato per la durata di 12 mesi di dirigente psicologo – disciplina psicoterapia per le esigenze della U.O.C. di psicologia della , collocandosi al n. 147 della CP_2 graduatoria finale. La medesima contesta la legittimità dell'operato della , la CP_2 quale con deliberazione n. 2680 del 30.12.2021 avrebbe assunto come dirigenti psicologi 4 candidati con posizione in graduatoria successiva alla propria, depennandola dalla graduatoria in ragione del proprio rifiuto di accettare un incarico a tempo determinato della
. La chiede pertanto, in via principale e previa disapplicazione Parte_2 Pt_1 della deliberazione n. 2680 del 30.12.2021, l'accertamento del proprio diritto ad essere assunta dall'Azienda convenuta ed, in subordine, la condanna della AS al risarcimento del danno patrimoniale da mancata assunzione. A fondamento della pretesa deduce: 1) l'inapplicabilità alla procedura in questione della normativa emergenziale rappresentata dalla determinazione della n. G02738 del Controparte_3
13.3.2020, dall'allegato 2 all'Ordinanza del Presidente n. Z0009 del 17.3.2020 e dalla Determinazione della n. G03200 del Controparte_3
24.3.2021;
2) in ogni caso, la decadenza dalla graduatoria solo in caso di rifiuto di proposta di assunzione a tempo indeterminato;
3) la mancata valenza regionale della procedura, limitata alle sole esigenze della U.O.C. di psicologia della . CP_2
La eccepisce preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_2 deducendo di aver trasmesso la graduatoria alla Regione Lazione in conformità alla normativa emergenziale intervenuta nelle more della procedura, perdendo qualsiasi potere di gestione e controllo sulla stessa in favore della Cabina di Regia regionale. Nel merito, l' rappresenta la legittimità del proprio operato in conformità a quanto CP_1 previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta n. Z00003 del 6.3.2020 e dalle Determinazioni della Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio del 13.3.2020, del 20.3.2020 e del 13.10.2020. Ciò posto, va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla AS. La ricorrente chiede in via principale l'accertamento del diritto all'assunzione presso la AS di ed, in subordine, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da mancata CP_1 assunzione. Rispetto ad entrambe le domande risulta legittimata passiva la in CP_2 quanto soggetto che ha indetto la procedura (“avviso pubblico per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili, di dirigente psicologo – disciplina psicoterapia per le esigenze della U.O.C. di psicologia della ASL ) alla quale la ricorrente ha partecipato, nonché soggetto deputato CP_2 all'assunzione mediante instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, al quale la ricorrente aspira. Nel merito il ricorso è infondato. È incontestato e documentalmente provato che l'Azienda, pubblicata con deliberazione n. 2189 del 31.10.2019 la graduatoria definitiva, nella quale la ricorrente si è collocata alla posizione 147, ha provveduto ad assumere 10 dirigenti psicologi con rapporto a tempo determinato collocati fino alla posizione 27. Successivamente, ad emergenza pandemica in corso ed in osservanza della normativa emergenziale nelle more intervenuta, ha comunicato alla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio il fabbisogno di 5 dirigenti psicologi – disciplina psicoterapia, da assumere a tempo determinato (nota prot. n. 26035 dell'1.4.2021). La Regione ha quindi comunicato i 4 nominativi indicati dalla Pt_1 in sede di ricorso, collocati nella medesima graduatoria della ricorrente ma in posizioni successive alla propria. L'Azienda, a seguito dell'accettazione dei predetti candidati, ha quindi proceduto alla loro assunzione a tempo determinato con deliberazione n. 2680 del 30.12.2021. La procedura seguita dalla e dalla Regione Lazio appare conforme alla CP_2 normativa regionale introdotta per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19. Con ordinanza del Presidente n. Z00003 del 6.3.2020 sono state autorizzate “le e gli CP_1 enti del SSR, secondo le procedure di cui al punto 25, al reclutamento del personale necessario per la gestione dell'emergenza a livello ospedaliero e territoriale… anche in deroga all'ordinario sistema di approvazione del fabbisogno assunzionale” (punto 23), con modalità di reclutamento “adottate previa autorizzazione della Direzione regionale Salute, in coerenza con gli indirizzi programmatori definiti” (punto 25). A tal fine è stata costituita presso la Direzione salute ed integrazione sociosanitaria della Regione Lazio una Cabina di regia “volta al coordinamento delle procedure di reclutamento straordinario di personale sanitario, per la gestione dell'emergenza a livello ospedaliero e territoriale, nell'ambito della programmazione regionale, nonché all'adozione di tutte quelle misure necessarie a fronteggiare l'emergenza in atto nelle ”(così determinazione n. Parte_3
G02738 del 13.3.2020). A specificazione dell'ordinanza n. Z00003 del 6.3.2020 è stato precisato, in merito al reclutamento del personale, che: “È individuata quale prima modalità lo scorrimento delle graduatorie di concorso e di avviso già disponibili…Qualora non siano disponibili graduatorie di concorso pubblico a tempo indeterminato, le potranno procedere con lo scorrimento degli avvisi a tempo determinato CP_1 eventualmente disponibili, sempre nel rispetto delle seguenti disposizioni, valide sia per le graduatorie di concorso che per e graduatorie di avviso” (così nota Regione Lazio registro ufficiale U0223008 del 13.3.2020). Con l'Allegato 2 all'ordinanza del Presidente n. Z00009 del 17.3.2020 (“Procedure in materia di reclutamento del personale durante la fase emergenziale”) sono state poi previste le seguenti modalità di reclutamento del personale necessario a soddisfare l'emergenza, da utilizzare contemporaneamente al fine di rendere più celere e certo il processo assunzionale: “a. scorrimento di graduatoria di concorso pubblico o di avviso pubblico;
b. indizione di procedure di mobilità/assegnazione temporanea/comando; c. indizione di avvisi per la manifestazione d'interesse; La definizione del numero di unità attribuibili così come della disciplina e del profilo e della struttura di destinazione è di esclusiva competenza della Cabina di regia per il reclutamento straordinario che opera in linea con tutte le azioni adottate nell'ambito della programmazione regionale nonché del fabbisogno ulteriore;
qualsiasi atto assunto dall non coerente con tale disposizione è suscettibile di contestazione Parte_4
e di richiesta di rideterminazione dell' con conseguente responsabilità per il caso di indennizzo CP_1 dovuto alla revoca. Ciascuna Azienda incaricata dell'indizione e dell'espletamento di una procedura C assunzionale comunica alla Cabina Regia l'avvenuta pubblicazione, il numero di domande pervenute e la conclusione della procedura di valutazione.” Ad integrazione dell'ordinanza richiamata, la Regione ha altresì precisato che: “Al fine di evitare che a seguito di procedure di reclutamento da parte di più per lo stesso profilo, i soggetti CP_1 risultati idonei nelle diverse graduatorie lascino in sospeso o sguarnite le Aziende che abbiano proceduto per prime alla chiamata dell'idoneo, in attesa di essere reclutati da quella “preferita”, si ritiene necessario che, le gestione dell'utilizzo delle graduatorie sia governato esclusivamente a livello centrale. Pertanto, codeste dovranno, inviare celermente, a questa Amministrazione, in formata Excel e PDF, tutte le CP_1 graduatorie approvate. Si conferma, quindi, che la definizione del numero di unità attribuibili, così come della disciplina e del profilo e della struttura di destinazione è di esclusiva competenza della Cabina di regia per il reclutamento straordinario e che qualsiasi atto assunto da un'Azienda non coerente con tale Pt_4 disposizione è da considerarsi privo di effetto…” (così nota Regione Lazio Registro Ufficiale 0237157 del 20.3.2020, doc. 8 memoria). Con la normativa riportata è stato evidentemente perseguito lo scopo di garantire la massima celerità nelle assunzioni del personale sanitario all'interno dell'intero territorio regionale, sia tramite scorrimento di graduatorie già approvate, sia tramite indizione di procedure straordinarie, mediante accentramento in capo alla Cabina di regia regionale della gestione dello scorrimento delle graduatorie già approvate e da approvare, nonché del coordinamento delle nuove procedure, sulla base dei fabbisogni espressi dalle CP_1
Ciò posto, non può essere condivisa la testi attorea della non applicabilità alla procedura in esame della normativa richiamata e ciò in ragione del chiaro riferimento allo scorrimento delle “graduatorie di concorso e di avviso già disponibili”, come quella in esame. Risulta, pertanto, irrilevante la non applicabilità ratione temporis al caso di specie del DCA n. U00378del 12.9.2019, che ha espressamente previsto “la valenza regionale e unitaria di tutte le procedure di selezione conseguenti all'adozione di tale atto”, considerata la successiva previsione, mediante ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della giunta regionale ex art. 32, comma 3, della L. n. 833/1978, della gestione a livello centralizzato dello scorrimento delle graduatorie di avviso pubblico già approvate e quindi relative a procedure indette anteriormente all'entrata in vigore della normativa emergenziale. Appare pertanto legittima e conforme alle disposizioni esaminate la decisione della CP_2
dell'1.4.2021 di comunicare alla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria
[...] della Regione Lazio il fabbisogno di 5 dirigenti psicologi – disciplina psicoterapia, da assumere a tempo determinato, nonché la successiva decisione della Regione di procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei relativa alla procedura in esame. Quanto ai candidati individuati dalla Regione Lazio ed assunti a tempo determinato dalla AS con deliberazione n. 2680 del 30.12.2021, giova osservare quanto segue. La ricorrente deduce di essere stata illegittimamente depennata dalla graduatoria a seguito del proprio rifiuto di accettare la proposta di assunzione a tempo determinato proveniente dalla AS Roma 6. Invero, la Regione Lazio, in adempimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato da questo Giudice, ha rappresentato e documentato che la ricorrente non è stata cancellata dalla graduatoria – potendo conseguire la cancellazione al solo rifiuto all'assunzione con contratto a tempo indeterminato e non anche all'ipotesi in cui il candidato non accetti un incarico a tempo determinato – ma, avendo inizialmente accettato la , è stata assegnata a tale Azienda, di tal che per la successiva assunzione presso Parte_5 la sono stati comunicati nominativi di canditati collocati in graduatoria in CP_2 posizione successiva. Circa l'ammissibilità della predetta produzione documentale, si rileva come la Regione abbia tempestivamente adempiuto all'ordine di esibizione mediante invio della stessa in data 17.6.2022 alla PEC della cancelleria lavoro e che la documentazione era pertanto disponibile in formato cartaceo presso la cancelleria già a partire da tale data, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. Quanto alla circostanza che la ricorrente abbia ricevuto una comunicazione a mezzo PEC dalla Regione Lazio volta ad acquisire le proprie preferenze in ordine alle AS della CP_4
dalle quali essere contattata per la stipula di un contratto a tempo determinato, essa
[...] rinviene un riscontro nella stessa istanza di accesso agli atti della del 7.9.2020 (doc. 7 Pt_1 ricorso). Il fatto poi che la ricorrente abbia manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico presso la è espressamente riportato nella comunicazione della Parte_5 proposta di assunzione del 20.10.2020 della medesima (“Con nuova E-mail del Parte_5
15/10/2020 la Direzione Regionale Salute i Integrazione Sociosanitaria, facendo seguito alle recenti disposizioni nazionali e regionali in materia di assunzione di personale per fronteggiare con la massima sollecitudine l'emergenza COVID-19, completata la fase di acquisizione delle disponibilità da parte dei candidati di cui in oggetto, ha trasmesso i nominativi dei candidati che hanno espresso il proprio assenso alla proposta per la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato. Rilevato che la S.V., utilmente collocata al 147° posto della graduatoria trasmessa dalla Regione Lazione, risulta assegnata alla scrivente Amministrazione, si propone un contratto per assunzione a tempo pieno e determinato..”). La circostanza, inoltre, risulta dalla mail inviata dalla Regione Lazio alla AS il 15.10.2020, nella quale è riportato il nominativo della ricorrente tra quelli dei Pt_5 candidati della graduatoria pubblicata dalla AS di con deliberazione n. 2189 del CP_1
31.10.2019 assegnati alla come destinatari di proposta di assunzione, oltre che Parte_5 dalla graduatoria depositata dalla Regione Lazione, nella quale la risulta assegnata alla Pt_1
AS Pt_5
La ragione per la quale la ricorrente non è stata successivamente assegnata alla CP_2
non è quindi da ravvisarsi nel depennamento dalla graduatoria conseguente al
[...] rifiuto di stipulare il contratto di lavoro a tempo determinato con la , bensì nel Parte_5 fatto che la abba manifestato la propria disponibilità ad essere assunta presso la Pt_1 [...]
dove il fabbisogno di assumere con urgenza dirigenti psicologi si è determinato in Pt_5 data cronologicamente anteriore rispetto alla AS , salvo poi rifiutare la relativa CP_2 proposta di assunzione. In ultima analisi, quindi, la mancata assegnazione della ricorrente alla è dipesa dalla scelta della medesima di dichiararsi disponibile ad CP_2 Pt_1 accettare l'assunzione da parte della . Parte_5
Ebbene, la decisione della Regione Lazio di attribuire prevalenza alla necessità di coprire con celerità il fabbisogno di personale sanitario venutosi a creare a causa dell'emergenza pandemica, anche a discapito della sede territoriale “preferita” dai candidati risultati idonei in graduatorie provenienti da altre AS (ma pur sempre nell'ambito delle disponibilità dai medesimi espresse), risulta legittima in ragione dell'accentramento in capo alla Cabina di regia regionale della gestione delle graduatorie, espressamente prevista dalla normativa emergenziale esaminata. La ratio di una simile modalità di gestione è chiaramente esplicitata nella nota della Regione Lazio Registro Ufficiale n. 0237157 del 20.3.2020, integrativa dell'ordinanza del Presidente della giunta regionale n. Z00009 del 17.3.2020 e risiede nell'esigenza di “evitare che a seguito di procedure di reclutamento da parte di più Aziende per lo stesso profilo, i soggetti risultati idonei nelle diverse graduatorie lascino in sospeso o sguarnite le Aziende che abbiano proceduto per prime alla chiamata dell'idoneo, in attesa di essere reclutati da quella “preferita””. Del resto è proprio in ragione della rilevanza regionale della graduatoria, con possibilità per tutte le di attingere dalla medesima per il proprio fabbisogno Parte_6 occupazionale, ed in osservanza della normativa emergenziale adottata (della quale la ricorrente invoca la non applicabilità al caso di specie), che, per un verso, in tempi assai celeri si è prodotto uno scorrimento della graduatoria fino ed oltre la posizione della ricorrente e, per altro verso, la nell'aprile 2021, ad un anno e mezzo di CP_2 distanza dall'approvazione della graduatoria e dall'originaria assunzione di 10 dirigenti psicologi collocati fino alla posizione 27, ha comunicato alla Regione Lazio la necessità di assumere a tempo determinato con urgenza ulteriori 5 dirigenti psicologi. Non si ravvisano pertanto profili di illegittimità nell'operato della e della CP_2
Regione Lazione. Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto. Quanto alle spese di lite, la complessità della normativa regionale emergenziale, sopravvenuta rispetto all'indizione dell'avviso pubblico, ne giustifica l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione originaria conseguente alla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
;
[...]
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Viterbo, 24 settembre 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci