Ordinanza cautelare 12 maggio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Taddei e Hakan Eller, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Imperia -OMISSIS-/-OMISSIS-^-OMISSIS-./-OMISSIS-, notificato il 2.4.2025, recante la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2026 il dott. MA NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio, con ordinanza cautelare propulsiva n. -OMISSIS-ha ordinato all’Amministrazione resistente di riesaminare la posizione del ricorrente.
La questura di Imperia, secondo quanto comunicato dal ricorrente con note di udienze del 3.2.2026, ha effettuato tale rivalutazione ed ha rilasciato un nuovo titolo di soggiorno.
Conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente con le citate note di udienza, il Collegio rileva che è cessata la materia del contendere.
In ragione della particolarità della vicenda le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP RU, Presidente
MA NE, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NE | PP RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.