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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
DI ILARIA, RE
RA ANNA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4208/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001785604000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 028 2025 00017856 04 avente ad oggetto imposte Anno di 2018 relative al “mancato pagamento dell'avviso di liquidazione per decadenza agevolazioni prima casa, avviso notificato in data 23/01/2024 per compiuta giacenza” in relazione all'atto di compravendita concluso in data 07/02/2018, dinanzi al notaio Nominativo_1, e al connesso contratto di mutuo, con cui acquistava un immobile chiedendo di godere (precisamente all'art. 8 capo “Agevolazioni fiscali-Prima Casa”) di “tutte le agevolazioni fiscali previste dalla Legge in presenza delle condizioni di cui alla nota II bis dell'art. 1 comma 1- della Tariffa, parte I, allegata al Testo Unico delle Disposizione concernenti l'imposta di registro, D.P.R. 26 Aprile 1986 n 131”. Ha dedotto l'immobile che ubicato all'interno di un più ampio complesso immobiliare sottoposto al vincolo posto da parte del Ministero per i beni e le attività culturali con provvedimento del 31/05/95 trascritto a SMCV il 14/03/96 al nn. 5912/4800, con applicazione delle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, per cui i lavori di restauro, consolidamento e ripristino funzionale dell'interno edificio monastico, comprensivo di tutti gli immobili, tra cui anche quello che ci occupa, erano stati autorizzati con un unico permesso a costruire, n°
55 del 01/04/2005 e successive proroghe ai lavori avvenute nel 2013,2016 e 2019 e sospensioni per cause di forza maggiori. L'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'interno fabbricato e di tutti i relativi subalterni avveniva in data 12/01/24 con pratica n° CE0003855, ma la sig.ra Ricorrente_1 ben prima aveva già completato i lavori di ristrutturazione del proprio immobile e vi si era trasferita nel termine dei 18 (diciotto) mesi, come previsto dalla normativa vigente ai fini delle agevolazioni fiscali “Prima casa”, ma non aveva potuto formalizzarne la conclusione, essendo univoco il permesso a costruire per la ristrutturazione dell'interno fabbricato. In data 02.02.2024, i Sigg.ri Difensore_1 e Nominativo_2, mutuatario e garante del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, ricevevano la notifica di analogo avviso di liquidazione n.
20181T009199000, avverso il quale proponevano ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Caserta, concluso con sentenza n° 4453/2024 di pieno accoglimento, con cui ne veniva dichiarata la nullità, sia in quanto non preceduto dal prodromico avviso di liquidazione n. 20181T2792 (ossia quello sotteso alla cartella per cui è causa), sia per l'illegittima declaratoria di decadenza dall'agevolazione prima casa. Ha eccepito, dunque, il giudicato esterno e, in subordine, l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione, atto presupposto necessario, contestando la notifica per avvenuta giacenza. In via ulteriormente subordinata, ha fatto valere l'illegittima declaratoria di decadenza dall'agevolazione prima casa, per l'operare della Sospensione Covid – 19 e la sussistenza della volontà da parte dei contribuenti di utilizzare l'immobile per abitarci, in linea con il principio di effettività dell'agevolazione e della ratio della norma agevolativa.
Si è costituta l'Agenzia delle entrate deducendo che l'atto impugnato è stato emesso a seguito della definitività del prodromico avviso di liquidazione, notificato in data 23.01.2024 per compiuta giacenza, rappresentando atto di mera riscossione di quanto definitivamente accertato. Ha sostenuto, inoltre, che la parte, nel proporre ricorso, ha dimostrato di averne avuto piena conoscenza, sanando così il difetto di notifica, per raggiungimento dello scopo e rendendo valido l'atto, atteso che, nel proporre ricorso avverso la cartella esattoriale, non ha eccepito vizi propri della stessa ma vizi relativi al merito della quaestio, dimostrando di esserne perfettamente a conoscenza. Ha dedotto, comunque, la fondatezza della revoca del beneficio fiscale consistente nell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, non ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 in quanto i lavori di costruzione/ristrutturazione non erano stati ultimati nei termini di legge, ossia di tre anni previsto a pena di decadenza dall'art. 74 del DPR n. 634 del 1972, poi dall'art. 76 del DPR n. 131 del 1986. Inoltre, il presunto ritardo nel completamento dei lavori non risulta essere imputabile ad una causa di forza maggiore, posto, tra l'altro, che pur volendo applicare, per ipotesi, tutto il periodo di sospensione Covid, nel quale i lavori edili non erano comunque sospesi, il termine triennale per la conclusione dei lavori non risulta comunque rispettato e del tutto irrilevanti sono poi i presunti vincoli stabiliti dalla Soprintendenza.
Infine, in merito all'eccepito giudicato esterno, ne ha contestato i presupposti, atteso che la sentenza n
4453/2024, favorevole al mutuatario e alla garante, è stata appellata dall'Ufficio ed è tutt'ora sub iudice.
Successivamente al rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, la contribuente ha depositato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate risulta la regolare notifica dell'avviso di liquidazione sottostante la cartella qui impugnata, perfezionatasi ai sensi dell'art. 8, co. 4, L. n. 890/82 trascorsi dieci giorni dall'avvenuta spedizione della raccomandata a/r con cui il destinatario, risultato assente alla data di accesso dell'Banca_1 notificante, è stato avvertito del tentativo di notifica e dell'avvenuto deposito dell'atto nel punto di deposito più vicino al destinatario.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che in data 23.1.2024 è stata effettuata notifica a mezzo posta, in esito alla quale è stata constatata la temporanea assenza del destinatario, per cui è stato effettuato il deposito all'Ufficio postale e spedita in pari data raccomandata a/r di comunicazione dell'avvenuto deposito;
ebbene, l'Ufficio ha prodotto l'avviso di ricevimento di tale raccomandata informativa, da cui si evince l'immissione della nella cassetta postale del destinatario in data 24.1.2024, così come previsto dall'art. 8, co. 1 e 4, cit.
Pertanto, la notifica dell'avviso di liquidazione risulta regolare, con la conseguenza che l'istante è decaduta, attesa la mancata tempestiva impugnazione di detto avviso, dalla possibilità di proporre in questa sede motivi di merito sottesi all'emissione di detto avviso e, dunque, al merito della pretesa, attesa la tardività dell'impugnazione dello stesso, effettuata solo unitamente alla successiva cartella di pagamento, rispetto alla quale non risulta articolato alcuno specifico motivo di impugnazione.
Attesi i motivi della decisione, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSI EUGENIO, Presidente
DI ILARIA, RE
RA ANNA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4208/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001785604000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 028 2025 00017856 04 avente ad oggetto imposte Anno di 2018 relative al “mancato pagamento dell'avviso di liquidazione per decadenza agevolazioni prima casa, avviso notificato in data 23/01/2024 per compiuta giacenza” in relazione all'atto di compravendita concluso in data 07/02/2018, dinanzi al notaio Nominativo_1, e al connesso contratto di mutuo, con cui acquistava un immobile chiedendo di godere (precisamente all'art. 8 capo “Agevolazioni fiscali-Prima Casa”) di “tutte le agevolazioni fiscali previste dalla Legge in presenza delle condizioni di cui alla nota II bis dell'art. 1 comma 1- della Tariffa, parte I, allegata al Testo Unico delle Disposizione concernenti l'imposta di registro, D.P.R. 26 Aprile 1986 n 131”. Ha dedotto l'immobile che ubicato all'interno di un più ampio complesso immobiliare sottoposto al vincolo posto da parte del Ministero per i beni e le attività culturali con provvedimento del 31/05/95 trascritto a SMCV il 14/03/96 al nn. 5912/4800, con applicazione delle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, per cui i lavori di restauro, consolidamento e ripristino funzionale dell'interno edificio monastico, comprensivo di tutti gli immobili, tra cui anche quello che ci occupa, erano stati autorizzati con un unico permesso a costruire, n°
55 del 01/04/2005 e successive proroghe ai lavori avvenute nel 2013,2016 e 2019 e sospensioni per cause di forza maggiori. L'ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'interno fabbricato e di tutti i relativi subalterni avveniva in data 12/01/24 con pratica n° CE0003855, ma la sig.ra Ricorrente_1 ben prima aveva già completato i lavori di ristrutturazione del proprio immobile e vi si era trasferita nel termine dei 18 (diciotto) mesi, come previsto dalla normativa vigente ai fini delle agevolazioni fiscali “Prima casa”, ma non aveva potuto formalizzarne la conclusione, essendo univoco il permesso a costruire per la ristrutturazione dell'interno fabbricato. In data 02.02.2024, i Sigg.ri Difensore_1 e Nominativo_2, mutuatario e garante del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, ricevevano la notifica di analogo avviso di liquidazione n.
20181T009199000, avverso il quale proponevano ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Caserta, concluso con sentenza n° 4453/2024 di pieno accoglimento, con cui ne veniva dichiarata la nullità, sia in quanto non preceduto dal prodromico avviso di liquidazione n. 20181T2792 (ossia quello sotteso alla cartella per cui è causa), sia per l'illegittima declaratoria di decadenza dall'agevolazione prima casa. Ha eccepito, dunque, il giudicato esterno e, in subordine, l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione, atto presupposto necessario, contestando la notifica per avvenuta giacenza. In via ulteriormente subordinata, ha fatto valere l'illegittima declaratoria di decadenza dall'agevolazione prima casa, per l'operare della Sospensione Covid – 19 e la sussistenza della volontà da parte dei contribuenti di utilizzare l'immobile per abitarci, in linea con il principio di effettività dell'agevolazione e della ratio della norma agevolativa.
Si è costituta l'Agenzia delle entrate deducendo che l'atto impugnato è stato emesso a seguito della definitività del prodromico avviso di liquidazione, notificato in data 23.01.2024 per compiuta giacenza, rappresentando atto di mera riscossione di quanto definitivamente accertato. Ha sostenuto, inoltre, che la parte, nel proporre ricorso, ha dimostrato di averne avuto piena conoscenza, sanando così il difetto di notifica, per raggiungimento dello scopo e rendendo valido l'atto, atteso che, nel proporre ricorso avverso la cartella esattoriale, non ha eccepito vizi propri della stessa ma vizi relativi al merito della quaestio, dimostrando di esserne perfettamente a conoscenza. Ha dedotto, comunque, la fondatezza della revoca del beneficio fiscale consistente nell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, non ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 in quanto i lavori di costruzione/ristrutturazione non erano stati ultimati nei termini di legge, ossia di tre anni previsto a pena di decadenza dall'art. 74 del DPR n. 634 del 1972, poi dall'art. 76 del DPR n. 131 del 1986. Inoltre, il presunto ritardo nel completamento dei lavori non risulta essere imputabile ad una causa di forza maggiore, posto, tra l'altro, che pur volendo applicare, per ipotesi, tutto il periodo di sospensione Covid, nel quale i lavori edili non erano comunque sospesi, il termine triennale per la conclusione dei lavori non risulta comunque rispettato e del tutto irrilevanti sono poi i presunti vincoli stabiliti dalla Soprintendenza.
Infine, in merito all'eccepito giudicato esterno, ne ha contestato i presupposti, atteso che la sentenza n
4453/2024, favorevole al mutuatario e alla garante, è stata appellata dall'Ufficio ed è tutt'ora sub iudice.
Successivamente al rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, la contribuente ha depositato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate risulta la regolare notifica dell'avviso di liquidazione sottostante la cartella qui impugnata, perfezionatasi ai sensi dell'art. 8, co. 4, L. n. 890/82 trascorsi dieci giorni dall'avvenuta spedizione della raccomandata a/r con cui il destinatario, risultato assente alla data di accesso dell'Banca_1 notificante, è stato avvertito del tentativo di notifica e dell'avvenuto deposito dell'atto nel punto di deposito più vicino al destinatario.
Invero, dalla documentazione in atti risulta che in data 23.1.2024 è stata effettuata notifica a mezzo posta, in esito alla quale è stata constatata la temporanea assenza del destinatario, per cui è stato effettuato il deposito all'Ufficio postale e spedita in pari data raccomandata a/r di comunicazione dell'avvenuto deposito;
ebbene, l'Ufficio ha prodotto l'avviso di ricevimento di tale raccomandata informativa, da cui si evince l'immissione della nella cassetta postale del destinatario in data 24.1.2024, così come previsto dall'art. 8, co. 1 e 4, cit.
Pertanto, la notifica dell'avviso di liquidazione risulta regolare, con la conseguenza che l'istante è decaduta, attesa la mancata tempestiva impugnazione di detto avviso, dalla possibilità di proporre in questa sede motivi di merito sottesi all'emissione di detto avviso e, dunque, al merito della pretesa, attesa la tardività dell'impugnazione dello stesso, effettuata solo unitamente alla successiva cartella di pagamento, rispetto alla quale non risulta articolato alcuno specifico motivo di impugnazione.
Attesi i motivi della decisione, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.