Articolo 1 della Legge 1 ottobre 1969, n. 718
Versione
14 novembre 1969
Art. 1. Articolo unico

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 32 miliardi per provvedere al finanziamento occorrente per le ulteriori necessita' inerenti il completamento, l'attrezzatura e la funzionalita' dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.
I mutui di cui al precedente comma sono ripartiti in egual misura negli esercizi finanziari 1969 e 1970.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni dell' articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , della legge 31 dicembre 1962, n. 1845 , e successive modifiche, e della legge 14 marzo 1968, n. 262 .

Entrata in vigore il 14 novembre 1969