Sentenza breve 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 19/05/2025, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03833/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05823/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 5823 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la relativa responsabilità sulla minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Didattica Statale -OMISSIS- - -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
per l'annullamento
- a) del prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Direzione Didattica Statale -OMISSIS- -OMISSIS- con sede in -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
- b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’USR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e della Direzione Didattica Statale -OMISSIS- - -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che con ordinanza, n. 2776 del 27.12.2024, la Sezione così regolava la fase cautelare del presente giudizio:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris, che:
la minore, come dichiarato e documentato in ricorso, è stata riconosciuta come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c. 3 dell’art. 3 della L. 104/92”;
frequenta, nell’anno scolastico 2024/2025, la classe V sez. A della Scuola Primaria, presso la Direzione Didattica Statale di -OMISSIS- -OMISSIS- con sede in -OMISSIS-, per 29 ore settimanali;
ella ha necessità, nel corrente anno scolastico, di essere seguita da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia, vale a dire, secondo la prospettazione del ricorso, per l’intero tempo scuola di 29 ore settimanali;
l’Istituto Scolastico che frequenta, nonostante la sussistenza di detta grave patologia, a fronte di un orario di frequenza pari a 29 ore settimanali, le ha assegnato 22 ore di sostegno, giusta la nota del d.s. gravata;
Rilevato che la diagnosi funzionale in atti prescrive, per la minore, il sostegno scolastico, con rapporto in deroga per gravità;
Rilevato che il P.E.I. a.s. 2024/2025, per tale ragione non oggetto di gravame, ha riconosciuto che la minore necessita di essere seguita dall’insegnante di sostegno “per l’intero orario scolastico”;
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio e visto il PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986), che appare fondato il fumus boni iuris, nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale gravato, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto, sottesi alla quantificazione del sostegno in 22 ore, a fronte di un orario di frequenza di 29 ore, alla luce della diagnosi funzionale, della situazione di disabilità della minore e di quanto affermato, nel P.E.I., circa la necessità del sostegno integrale, come sopra riferito;
Ritenuto che sussista il periculum in mora, in considerazione dell’inoltrato avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto, pertanto, che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunna, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105 “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio, sede di Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”, assicurando alla stessa le ore di sostegno necessarie alla sua compiuta integrazione scolastica, in misura pari all’intero tempo-scuola (29 ore), adeguando così la dotazione concreta alle indicazioni discendenti dal P.E.I. a.s. 2024/2025;
Considerato che è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 14 maggio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non eccessiva complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza rinvenibile in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti, per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l’istanza cautelare, ai fini del riesame, e rinvia alla camera di consiglio del 14 maggio 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare”;
Rilevato che si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Scolastiche indicate in epigrafe, con memoria di stile;
Rilevato che in data 13.05.2025 parte ricorrente depositava memoria conclusiva, del seguente tenore: “In relazione al presente procedimento si rappresenta che, solo a seguito della notifica dell’ordinanza cautelare n. 2776/24 depositata in data 27.12.2024, la P.A. ha provveduto ad assegnare al minore un numero di ore di sostegno adeguato alla sua patologia (cfr. prot. n. 914 del 10/02/2025 depositato dal Ministero); si chiede, pertanto, che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse in merito all’azione di annullamento; quanto all’azione di risarcimento danni sussiste, invece, l’interesse alla prosecuzione del giudizio; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”;
Rilevato che all’odierna camera di consiglio si dava avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a.;
Rilevato che il ricorso può essere effettivamente definito con sentenza breve che, conformemente a quanto dichiarato da parte ricorrente nella propria memoria conclusiva, ed in assenza di contrarie deduzioni da parte dell’Amministrazione, lo dichiari improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, quanto all’azione d’annullamento dell’atto gravato in epigrafe, fermo restando che non può, tuttavia, essere accolta la domanda della stessa parte ricorrente, volta al riconoscimento, in favore della minore, del sostegno cd. “integrale”, anche per gli anni scolastici successivi, stante la ferma giurisprudenza contraria, anche della Sezione, imperniata sull’impossibilità per il Tribunale di pronunciare circa poteri amministrativi, non ancora esercitati;
Rilevato che residua inoltre, con riferimento all’anno scolastico 2024/2025, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, articolata da parte ricorrente (nei seguenti termini: “f) condannare, altresì, i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, come specificati in premessa, dalla minore in seguito al loro comportamento illecito e reiterato, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o che il Giudice adito vorrà valutare equitativamente e nell’ambito della propria competenza”); ritiene, al riguardo, il Collegio che la domanda di risarcimento, ivi azionata, sia fondata, richiamando, per i principi relativi alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione, per esigenze di sinteticità, ex art. 88 comma 2 lett. d) c. p. a., i precedenti della Sezione, 7 settembre 2023, n. 5000 e 8 aprile 2024, n. 2313 (cfr. anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13 novembre 2024, n. 6188 per il riparto degli oneri probatori), ove si è già condivisibilmente affermato che la mancata assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno, secondo il fabbisogno concreto, è già “elemento idoneo a fondare il presupposto dell’azione risarcitoria, costituito dal “damnum iniuria datum” (attese le inevitabili conseguenze dannose, in termini di frequenza e piena integrazione scolastica, derivanti, da tale privazione, al minore)” (…) La stessa circostanza, testé posta in risalto (…) determina, poi, la ricorrenza nella specie dell’elemento soggettivo, prescritto per la configurabilità, a carico della P. A., della responsabilità aquiliana, giacché è evidente come la prefata decisione lesiva sia stata assunta, dalla Scuola, nella consapevolezza della sua illegittimità, e tanto per le ragioni testé enunciate, quindi senza potersi invocare, da parte dell’Amministrazione, alcuna causa d’esclusione della colpa, per caso fortuito o, recte nel caso specifico, per forza maggiore (tale, in particolare, non potendo certamente essere considerata la mancata dotazione organica di insegnanti di sostegno all’Istituto Scolastico, da parte degli Uffici Scolastici sovraordinati, sufficiente all’intera copertura dell’orario delle lezioni: circostanza questa che, ad avviso del Tribunale, lungi dall’assurgere a “vis maior cui resisti non potest”, non può, viceversa, incidere sulle modalità d’attuazione, in concreto, di diritti costituzionalmente riconosciuti e tutelati, come il diritto alla salute, il diritto alla studio e quello alla piena integrazione scolastica degli alunni, in situazione di handicap)” (tale sentenza è passata in giudicato, non avendo il Ministero neanche proposto appello); si ritiene altresì che, per quanto riguarda la determinazione del danno (che spetta al Collegio in via equitativa), si ritiene congruo liquidarlo nella misura di 1.000 euro per ciascun mese in cui non è stato garantito l’insegnamento di sostegno, a causa degli atti illegittimi, adottati con riferimento all’a.s. 2024/2025; il calcolo del risarcimento dovrà essere effettuato secondo le modalità di seguito indicate: -a partire da settembre 2024 (inizio dell’anno scolastico, momento in cui la lesione alla sfera giuridica del ricorrente si è concretizzata); - fino alla data in cui – previo adeguamento all’ordinanza cautelare della Sezione, sopra citata – è stato garantito il sostegno alla minore nella misura pretesa, pari all’intero orario scolastico; data, che conformemente alla produzione documentale di parte resistente del 9.05.2025, s’identifica in quella del 22.01.2025;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano essere regolate secondo la soccombenza, in parte virtuale ed in parte reale, dell’Amministrazione resistente, con attribuzione al difensore del ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse;
Respinge, nei sensi di cui in parte motiva, la domanda di parte ricorrente, volta al riconoscimento, in favore della minore, del sostegno scolastico integrale, anche per gli anni scolastici successivi a quelli, cui il gravame si riferisce;
Accoglie – con riferimento all’anno scolastico 2024-2025 – la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, proposta da parte ricorrente, e per l’effetto condanna l’Amministrazione Scolastica al pagamento, in favore della medesima, delle somme determinate in motivazione e con la decorrenza ed il termine finale, ivi specificati;
Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte ricorrente, di spese e compensi di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore dei ricorrenti, antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.