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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 13171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13171 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13189 2024 RG
FRA
Avv. PEZZULLA Parte_1 Parte_2
FERRUCCIO
E
Controparte_1
contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 414 Cpc, depositato in data 4.4.2024, Parte_3 ha convenuto in giudizio la società soc.
[...] [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
1) accertare e dichiarare lo svolgimento effettivo da parte della Sig.ra Parte_3
di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato,
[...] esclusivamente in favore della Società convenuta, a far data dal 1.09.2022, fino al
11.09.2023, in qualità di insegnante di matematica e inglese a studenti di età compresa tra cinque e dieci anni, ricevendo un inquadramento al 5° livello CCNL Assoscuola –
Anninsei, dichiarare il diritto in favore della ricorrente al relativo inquadramento ed alla relativa qualifica;
2) accertare e dichiarare che la Sig.ra durante il Parte_3 periodo lavorativo e per tutta la sua durata ha osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, con il riposo previsto nella sola giornata di sabato, per un orario
8,30-16,00, durante il periodo lavorativo in nero e comunque dal 1.09.2022 al
20.02.2023 e per un orario 8,30-14,00 a partire dal 20.02.2023 e fino alla cessazione definitiva del rapporto, il tutto per ogni giornata lavorativa;
3) e per l'effetto di quanto ai punti 1 e 2 che precedono, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 al pagamento in favore della sig.ra della complessiva Parte_3 somma di € 34.777,63, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme riconosciute in favore della ricorrente, calcolati dal dì della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
4) in subordine, condannare in ogni caso Controparte_2 al pagamento delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2023, mai
[...] pagate ed al TFR, ed al mancato preavviso, il tutto per complessivi € 12.191,00”
Ha allegato in fatto che la convenuta gestisce un istituto scolastico privato, sito in viale
Palmito Togliatti n. 1587 in Roma che, seguendo il corso di studi c.d. “Metodo
Cambridge”, ha istituito corsi di scuola primaria e secondaria;
di aver prestato in tale contesto, la propria attività lavorativa in virtù di rapporto di lavoro subordinato, esclusivamente in favore della Società convenuta, a far data dal
1.09.2022, fino al 11.09.2023, in qualità di insegnante di matematica e inglese a studenti di età compresa tra cinque e dieci anni, ricevendo un inquadramento al 5° livello CCNL
Assoscuola – Anninsei, formalmente inquadrata solo a partire dal 20.2.2023 con orario di lavoro part time (per come evincibile dal mod. Unilav e dal cedolino prodotto).
Ha quindi lamentato che, sebbene il rapporto di lavoro inter partes fosse iniziato il giorno 1.09.2022, era stato formalizzato solo a partire dal 23.11.2022, allorquando la ricorrente risultava assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, fino al
22.12.2022 e che pertanto, il periodo lavorativo 1.09.2022-23.11.2022 era stato effettuato in nero, senza regolarizzazione previdenziale, contributiva, assistenziale, pur avendo svolto anche in tale frangente temporale, la medesima prestazione.
Inoltre, una volta cessato il rapporto a tempo determinato, aveva svolto un ulteriore periodo “in nero” sino al 20.02.2023, con le stesse mansioni.
A partire dal 21.2.2023, poi, era stata definitivamente assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sebbene denunciato per 20 ore settimanali, a fronte delle 27,5 ore settimanali effettivamente svolte, sino alla cessazione definitiva, in virtù delle dimissioni per giusta causa rassegnate in data 11.09.2023. Per tali motivi ha quindi rivendicato un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, a far data dal 1.09.2023, fino al 11.09.2023
e la qualifica di insegnate di matematica e inglese a studenti di età compresa tra cinque e dieci anni, con inquadramento al 5° livello CCNL Assoscuola – Anninsei.
2. La società convenuta ritualmente intimata (v. RDAC dep in data 11.3.2025) non si è costituita e si è preceduto in contumacia (né alcuno è comparso per rendere il deferito interrogatorio formale).
Alla odierna udienza quindi, istruita la causa anche con l'audizione dei testi introdotti dalla ricorrente, è stata adottata la presente decisione.
Il ricorso è fondato nei sensi di cui alla seguente motivazione.
3. Si chiede al giudice di accertare che fra gli odierni contendenti è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, a far data dal 1.09.2022, fino al 11.09.2023, con diritto della ricorrente all'inquadramento quale insegnante al 5° livello CCNL Assoscuola – Anninsei, nonché di accertare l'effettiva consistenza oraria
(dal lunedì al venerdì, con il riposo previsto nella sola giornata di sabato, per un orario
8,30-16,00, durante il periodo lavorativo in nero e comunque dal 1.09.2022 al
20.02.2023 e per un orario 8,30-14,00 a partire dal 20.02.2023 e fino alla cessazione definitiva del rapporto).
3.1. La parte convenuta è rimasta contumace e, come già sopra premesso, nessuno è comparso per rendere il deferito interrogatorio formale.
3.2. Osserva in proposito il Giudice che, anche se la contumacia del resistente non può assumere, di per sé, alcun significato probatorio in favore della domanda della parte ricorrente, in ogni caso, la mancata costituzione in giudizio risulta frustrare in radice ogni ipotesi alternativa alla ricostruzione dei fatti per come introdotti mentre, nel caso, come nella fattispecie, di mancata risposta all'interrogatorio formale, ben possono ritenersi come ammessi i fatti capitolati al fine di provocare la confessione sulle relative circostanze, pur sempre nell'ambito della valutazione di ogni altro elemento di prova
(art. 232 Cpc).
4. Se si considerano pertanto anche le risultanze della istruttoria orale, può ritenersi comprovata la effettiva durata del rapporto della anche in quanto da Parte_3 nessuna delle testimonianze acquisite risulta una qualche soluzione di continuità, mentre le mansioni risultano anche dalla documentazione (v. ad es. Comunicazione Unilav e cedolini paga dal quale risulta il 5° livello).
5. Le allegazioni attoree, tuttavia, quanto all'orario effettivamente osservato non raggiungono a livello probatorio la necessaria consistenza, come a dirsi per la rivendicazione a titolo di indennità sostitutiva delle ferie (“mancato godimento delle ferie”) e dei permessi.
6. Invero, i testi introdotti dalla parte ricorrente hanno confermato l'inizio del rapporto al 1° settembre 2022 (teste ed indirettamente la teste che aveva Tes_1 Tes_2 iniziato a lavorare dal 22 settembre 2022) nonché che la ricorrente era insegnante di inglese e matematica;
quanto all'orario la teste afferma di essere a conoscenza Tes_1 di un orario maggiore (27 ore e mezza) rispetto al concordato di 20 ore settimanali (per averglielo riferito sia la ricorrente che gli studenti) e ciò afferma anche in ragione degli incontri coi genitori cui la ricorrente partecipava nonché degli eventi che si organizzavano ed anche la teste conferma che la ricorrente osservava l'orario Tes_2 di 27 ore (l'aveva vista anche il pomeriggio).
7. Consegue quindi che la domanda debba essere ridimensionata alla stregua delle riportate risultanze istruttorie.
7.1. E' stata quindi ordinata la riformulazione dei conteggi analitici al fine di computare le differenze spettanti, considerata la inferiore retribuzione corrisposta, alla stregua dell'orario di 27 ore settimanali, per differenze ordinarie, tredicesima, TFR e preavviso, considerato anche che non può essere riconosciuto quanto spettante per ferie e permessi non goduti, in quanto tale domanda suppone la prova del presupposto di fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, richiede che il lavoratore provi l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (v. Cass. SL 26985/2009).
7.1. Nonostante l'ordine di riformulare i conteggi la parte ricorrente ha prodotto conteggi non omogenei e quindi il dovuto è stato rideterminato, considerata la inferiore retribuzione corrisposta per dieci mensilità, nonché l'orario di 27 ore settimanali, per differenze ordinarie, tredicesima e TFR e preavviso, nei seguenti termini.
7.2. La retribuzione spettante per il lavoratore full time di V livello secondo il ccnl applicato è di euro 1.539,64 e quindi considerato il part time 67,5% (27 ore) la retribuzione lorda da utilizzare quale parametro nel caso della ricorrente è di euro
1.039,26. 7.3. Spetta quindi alla ricorrente per il periodo di 12 mesi ed 11 gg la somma di euro
12.852,16 a titolo di differenze, la somma di euro 1126,70 per tredicesima, mentre per il
TFR la somma lorda di euro 999,99 e per il preavviso (3 mesi) di euro 3117,78.
7.4. Se dunque la ricorrente ha assunto di aver percepito solo la somma netta di €
750,00 mensili, solo per 10 mensilità, per stabilire il dovuto tale somma deve essere
“lordizzata” al fine di effettuare un calcolo omogeneo, in quanto l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali (ex multis Cass., sent., n. 13164/2018)
7.5. Va quindi considerato il percepito al lordo (il netto indicato equivale a 70-75% del lordo per la fascia) corrispondente ad euro € 1.041,67 lordi mensili e quindi il totale di complessivi euro 10.416,70 (per 10 mensilità) e tale somma va detratta dal dovuto di complessivi euro 18.096,63.
7.6. Alla ricorrente spetta pertanto la somma complessiva di euro 7.679,93, oltre accessori come per legge.
8. Le spese processuali vengono liquidate in dispositivo in relazione al decisum e poste come di norma a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Dichiara che inter partes è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato part time al 67,5%, dal 1.9.2022 al giorno 11.9.2023, con diritto della ricorrente all'inquadramento nel V livello del CCNL Assoscuola Aninsei, e per l'effetto, condanna la società al pagamento in Controparte_2 favore della della somma di euro 7.679,93, oltre interessi e rivalutazione Parte_3 dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre accessori come per legge.
Roma lì, 18.12.2025 Il Giudice