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Sentenza 3 ottobre 2022
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Rigetto
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02974/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 20/01/2026
N. 00457 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02974/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2974 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in
Roma, via Eustachio Manfredi 5
contro
Comune di Cavallino - Treporti, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Seconda) n. 1465/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 02974/2023 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Pres. Claudio
Contessa. Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le circostanze fattuali all'origine della causa vengono descritte nei termini che seguono nell'ambito dell'impugnata sentenza del TAR del Veneto.
Con proposto dinanzi a quel Tribunale amministrativo e recante il n. 1945/2007,
l'odierno appellante impugnava il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono edilizio dallo stesso presentata ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, in data 16 febbraio 2004, per la costruzione nel Comune di Cavallino Treporti
(su lotto identificato catastalmente in sezione Burano, foglio 35, mappali 190-314-
327), in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di un edificio ad uso residenziale, in assenza di permesso di costruire.
Il Comune aveva negato il condono rilevando l'assenza delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 27, lett. d) del medesimo decreto-legge n. 269, poiché
l'edificio abusivamente realizzato contrastava con gli articoli 32, 39, 43 e 71 delle
NN.TT.AA. del P.R.G., con l'art 21/a delle N.T.A. del PALAV (Piano di Area della
Laguna e dell'Area Veneziana), con gli articoli, 22, 24 e 26 del Regolamento d'igiene vigente ratione temporis e con gli articoli 89-91 del Regolamento edilizio adottato.
Il ricorrente impugnava quindi il provvedimento ritenendolo affetto dai vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione di legge, motivazione illogica e contraddittoria.
Premettendo che, in considerazione dell'epoca in cui fu presentata l'istanza di condono, la normativa applicabile sarebbe esclusivamente quella di fonte statale, N. 02974/2023 REG.RIC.
prevista dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, il ricorrente lamentava, in sintesi, che il Comune avrebbe negato il condono in base al solo fatto che l'edificio ricade in area vincolata. Così decidendo avrebbe violato i commi 25, 26 e 27 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, che, in base ad un'interpretazione sistematica, consentirebbero il condono di opere abusive, nelle zone sottoposte a vincolo “generico” (ossia, comportante un'inedificabilità solo relativa), alle medesime condizioni per le quali esso è previsto nelle aree non vincolate (e a prescindere dalla preesistenza o meno del vincolo rispetto all'abuso), fatto salvo il parere favorevole della competente Soprintendenza e purché la disciplina urbanistica comunale non escluda l'edificabilità dell'area.
Il ricorrente afferma che, nel caso di specie, nessuna delle condizioni ostative previste dalla disciplina condonistica così interpretata sussisterebbe, in quanto l'edificio ricade in zona agricola che, sulla base dello strumento urbanistico comunale è, sia pure con taluni limiti, edificabile.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adìto ha respinto il ricorso dichiarandolo infondato
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal signor -OMISSIS- il quale ne ha chiesto la riforma articolando un unico, complesso motivo di ricorso, così rubricato:
Error in iudicando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 comma 27 lettera d) della legge 326/2003 illegittimita' del provvedimento impugnato per violazione di legge, motivazione illogica e contraddittoria.
Il Comune di Cavallino Treporti, pur se ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nel presente grado di appello.
All'udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione. N. 02974/2023 REG.RIC.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal signor -
OMISSIS- (proprietario di un immobile nel Comune di Cavallino Treporti) avverso la sentenza del TAR del Veneto con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento del 4 giugno 2007 con il quale il Comune ha respinto l'istanza di condono da lui presentata ai sensi del decreto-legge n. 269 del 2003, articolo 32 in relazione a un manufatto con destinazione abitativa ivi realizzato in area agricola e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
2. Con l'unico motivo di appello (la cui rubrica è stata richiamata in narrativa) il signor
-OMISSIS- lamenta che il TAR del Veneto abbia erroneamente interpretato e applicato le previsioni condonistiche di cui al decreto-legge n. 269 del 2003 in relazione all'ipotesi – che qui ricorre - in cui l'abuso edilizio sia stato realizzato in era assoggettata unicamente a un vincolo “generico”. In tali ipotesi – osserva l'appellante
– l'amministrazione chiamata a pronunciarsi sull'istanza di condono non potrebbe limitarsi (come nel caso in esame ha fatto il Comune appellato) a contestare la sussistenza di tale vincolo generico, risultando piuttosto onerata del compito di esaminare in concreto la compatibilità fra il manufatto comunque realizzato e le specificità del vincolo insistente sull'area interessata.
Secondo l'appellante, la lettura offerta dal TAR delle previsioni di cui agli articoli 32
e 33 del richiamato decreto-legge n 269 del 2003 finirebbe per produrre una sorta di interpretatio abrogans di tali disposizioni, privandole di qualunque effetto utile e ponendosi in contrasto con la litera e la ratio delle stesse.
L'appellante lamenta poi che il primo Giudice avrebbe erroneamente omesso di considerare che nel caso in esame sussistessero tutte le condizioni per la condonabilità del manufatto, atteso che: N. 02974/2023 REG.RIC.
- l'istanza di condono risultava conforme alle pertinenti prescrizioni della normativa nazionale (in particolare: del più volte richiamato decreto-legge n. 269 del
2003) e regionale (in particolare: della legge regionale n. 21 del 2004);
- che il manufatto per cui è causa era stato completato ben prima della data-limite del 31 marzo 2003;
- che le dimensioni del manufatto per cui è causa sono certamente inferiori rispetto al limite legale dei 750 mc contemplato dall'articolo 32, comma 25 del più volte richiamato decreto-legge n. 269 del 2003;
- che la disciplina urbanistica generale e di piano vigente sull'area interessata non esclude in modo assoluto la possibilità di realizzare nuovi manufatti in zona agricola e che, laddove tali manufatti vengano comunque realizzati, l'assentibilità ex post degli stessi dovrebbe essere valutata in concreto, evitando l'applicazione di qualunque automatismo preclusivo.
2.1. L'appello è infondato.
2.1.1. È in primo luogo infondato il motivo – dinanzi sinteticamente descritto – con cui si torna a sostenere l'assunto secondo cui l'articolo 32, comma 27 del decreto- legge n. 269 del 2003 non impedirebbe in assoluto la condonabilità di abusi realizzati in aree assoggettate a vincolo c.d. 'generico' ma imporrebbe piuttosto una valutazione in concreto circa la compatibilità fra il vincolo e l'abuso realizzato.
Il Collegio ritiene al riguardo di conformarsi, non rinvenendo ragioni in senso contrario, al consolidato - e opposto – orientamento secondo cui, ai sensi del richiamato articolo 32, comma 27, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili soltanto al ricorrere di alcune necessarie condizioni. In particolare, occorre a tal fine che le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo e che - seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio - siano conformi alle pertinenti prescrizioni urbanistiche. Deve inoltre trattarsi di opere cc.dd. 'minori', che non abbiano in alcun N. 02974/2023 REG.RIC.
modo comportato aumento di superficie (e.g.: interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Occorre, infine, che sussista il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo violato. In ogni caso le opere oggetto di istanza di condono non devono comportare la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, sez. VI, sent. del 17 maggio 2022, n. 3852).
Si tratta di condizioni che non possono dirsi sussistenti nel caso in esame atteso che – in base a risultanze pacifiche in atti – l'intervento per cui è causa (realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico) ha comportato la realizzazione di cospicua volumetria e non risulta accompagnato dal rilascio dell'autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso. Al contrario, è appena il caso di osservare che sulla domanda di condono era stato acquisito il parere negativo della Regione Veneto
– Commissione per la salvaguardia di Venezia in data 6 marzo 2007.
È inoltre rilevante osservare che l'intervento per cui è causa risulta porsi in contrasto
– e sotto diversi aspetti – con la disciplina comunale di piano e con quella edilizia vigente nell'area (in particolare, è stato rilevato – senza adeguate allegazioni in senso contrario - il contrasto con gli articoli 32, 39, co. 3, 43 e 71 delle NN.TT.AA. al PRG comunale).
2.1.2. Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento l'argomento secondo cui la disciplina urbanistica generale e di piano vigente sull'area interessata non escluderebbe in modo assoluto la possibilità di realizzare nuovi manufatti in zona agricola e secondo cui, laddove tali manufatti vengano comunque realizzati,
l'assentibilità ex post degli stessi dovrebbe essere valutata in concreto, evitando l'applicazione di qualunque automatismo preclusivo. N. 02974/2023 REG.RIC.
Ed infatti, osta in ogni caso all'accoglimento del richiamato argomento il carattere
'maggiore' dell'abuso per cui è causa e la sua realizzazione in area pacificamente sottoposta a vincolo.
2.1.3. Il rilievo che precede risulta dirimente ai fini del decidere ed esime il Collegio dal domandarsi se, effettivamente, l'intervento per cui è causa fosse stato davvero completato prima della data-limite del 31 marzo 2003 e fosse contenuto entro il limite volumetrico stabilito dalla disciplina condonistica.
3. Per le ragioni esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto.
Nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione del Comune appellato nel presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere N. 02974/2023 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/01/2026
N. 00457 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02974/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2974 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Mazzeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in
Roma, via Eustachio Manfredi 5
contro
Comune di Cavallino - Treporti, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Seconda) n. 1465/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 02974/2023 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 14 gennaio 2026 il Pres. Claudio
Contessa. Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le circostanze fattuali all'origine della causa vengono descritte nei termini che seguono nell'ambito dell'impugnata sentenza del TAR del Veneto.
Con proposto dinanzi a quel Tribunale amministrativo e recante il n. 1945/2007,
l'odierno appellante impugnava il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono edilizio dallo stesso presentata ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del
2003, in data 16 febbraio 2004, per la costruzione nel Comune di Cavallino Treporti
(su lotto identificato catastalmente in sezione Burano, foglio 35, mappali 190-314-
327), in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, di un edificio ad uso residenziale, in assenza di permesso di costruire.
Il Comune aveva negato il condono rilevando l'assenza delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 27, lett. d) del medesimo decreto-legge n. 269, poiché
l'edificio abusivamente realizzato contrastava con gli articoli 32, 39, 43 e 71 delle
NN.TT.AA. del P.R.G., con l'art 21/a delle N.T.A. del PALAV (Piano di Area della
Laguna e dell'Area Veneziana), con gli articoli, 22, 24 e 26 del Regolamento d'igiene vigente ratione temporis e con gli articoli 89-91 del Regolamento edilizio adottato.
Il ricorrente impugnava quindi il provvedimento ritenendolo affetto dai vizi di eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione di legge, motivazione illogica e contraddittoria.
Premettendo che, in considerazione dell'epoca in cui fu presentata l'istanza di condono, la normativa applicabile sarebbe esclusivamente quella di fonte statale, N. 02974/2023 REG.RIC.
prevista dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, il ricorrente lamentava, in sintesi, che il Comune avrebbe negato il condono in base al solo fatto che l'edificio ricade in area vincolata. Così decidendo avrebbe violato i commi 25, 26 e 27 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, che, in base ad un'interpretazione sistematica, consentirebbero il condono di opere abusive, nelle zone sottoposte a vincolo “generico” (ossia, comportante un'inedificabilità solo relativa), alle medesime condizioni per le quali esso è previsto nelle aree non vincolate (e a prescindere dalla preesistenza o meno del vincolo rispetto all'abuso), fatto salvo il parere favorevole della competente Soprintendenza e purché la disciplina urbanistica comunale non escluda l'edificabilità dell'area.
Il ricorrente afferma che, nel caso di specie, nessuna delle condizioni ostative previste dalla disciplina condonistica così interpretata sussisterebbe, in quanto l'edificio ricade in zona agricola che, sulla base dello strumento urbanistico comunale è, sia pure con taluni limiti, edificabile.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adìto ha respinto il ricorso dichiarandolo infondato
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal signor -OMISSIS- il quale ne ha chiesto la riforma articolando un unico, complesso motivo di ricorso, così rubricato:
Error in iudicando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32 comma 27 lettera d) della legge 326/2003 illegittimita' del provvedimento impugnato per violazione di legge, motivazione illogica e contraddittoria.
Il Comune di Cavallino Treporti, pur se ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito nel presente grado di appello.
All'udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione. N. 02974/2023 REG.RIC.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal signor -
OMISSIS- (proprietario di un immobile nel Comune di Cavallino Treporti) avverso la sentenza del TAR del Veneto con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento del 4 giugno 2007 con il quale il Comune ha respinto l'istanza di condono da lui presentata ai sensi del decreto-legge n. 269 del 2003, articolo 32 in relazione a un manufatto con destinazione abitativa ivi realizzato in area agricola e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
2. Con l'unico motivo di appello (la cui rubrica è stata richiamata in narrativa) il signor
-OMISSIS- lamenta che il TAR del Veneto abbia erroneamente interpretato e applicato le previsioni condonistiche di cui al decreto-legge n. 269 del 2003 in relazione all'ipotesi – che qui ricorre - in cui l'abuso edilizio sia stato realizzato in era assoggettata unicamente a un vincolo “generico”. In tali ipotesi – osserva l'appellante
– l'amministrazione chiamata a pronunciarsi sull'istanza di condono non potrebbe limitarsi (come nel caso in esame ha fatto il Comune appellato) a contestare la sussistenza di tale vincolo generico, risultando piuttosto onerata del compito di esaminare in concreto la compatibilità fra il manufatto comunque realizzato e le specificità del vincolo insistente sull'area interessata.
Secondo l'appellante, la lettura offerta dal TAR delle previsioni di cui agli articoli 32
e 33 del richiamato decreto-legge n 269 del 2003 finirebbe per produrre una sorta di interpretatio abrogans di tali disposizioni, privandole di qualunque effetto utile e ponendosi in contrasto con la litera e la ratio delle stesse.
L'appellante lamenta poi che il primo Giudice avrebbe erroneamente omesso di considerare che nel caso in esame sussistessero tutte le condizioni per la condonabilità del manufatto, atteso che: N. 02974/2023 REG.RIC.
- l'istanza di condono risultava conforme alle pertinenti prescrizioni della normativa nazionale (in particolare: del più volte richiamato decreto-legge n. 269 del
2003) e regionale (in particolare: della legge regionale n. 21 del 2004);
- che il manufatto per cui è causa era stato completato ben prima della data-limite del 31 marzo 2003;
- che le dimensioni del manufatto per cui è causa sono certamente inferiori rispetto al limite legale dei 750 mc contemplato dall'articolo 32, comma 25 del più volte richiamato decreto-legge n. 269 del 2003;
- che la disciplina urbanistica generale e di piano vigente sull'area interessata non esclude in modo assoluto la possibilità di realizzare nuovi manufatti in zona agricola e che, laddove tali manufatti vengano comunque realizzati, l'assentibilità ex post degli stessi dovrebbe essere valutata in concreto, evitando l'applicazione di qualunque automatismo preclusivo.
2.1. L'appello è infondato.
2.1.1. È in primo luogo infondato il motivo – dinanzi sinteticamente descritto – con cui si torna a sostenere l'assunto secondo cui l'articolo 32, comma 27 del decreto- legge n. 269 del 2003 non impedirebbe in assoluto la condonabilità di abusi realizzati in aree assoggettate a vincolo c.d. 'generico' ma imporrebbe piuttosto una valutazione in concreto circa la compatibilità fra il vincolo e l'abuso realizzato.
Il Collegio ritiene al riguardo di conformarsi, non rinvenendo ragioni in senso contrario, al consolidato - e opposto – orientamento secondo cui, ai sensi del richiamato articolo 32, comma 27, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, tra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili soltanto al ricorrere di alcune necessarie condizioni. In particolare, occorre a tal fine che le opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo e che - seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio - siano conformi alle pertinenti prescrizioni urbanistiche. Deve inoltre trattarsi di opere cc.dd. 'minori', che non abbiano in alcun N. 02974/2023 REG.RIC.
modo comportato aumento di superficie (e.g.: interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Occorre, infine, che sussista il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo violato. In ogni caso le opere oggetto di istanza di condono non devono comportare la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, sez. VI, sent. del 17 maggio 2022, n. 3852).
Si tratta di condizioni che non possono dirsi sussistenti nel caso in esame atteso che – in base a risultanze pacifiche in atti – l'intervento per cui è causa (realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico) ha comportato la realizzazione di cospicua volumetria e non risulta accompagnato dal rilascio dell'autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso. Al contrario, è appena il caso di osservare che sulla domanda di condono era stato acquisito il parere negativo della Regione Veneto
– Commissione per la salvaguardia di Venezia in data 6 marzo 2007.
È inoltre rilevante osservare che l'intervento per cui è causa risulta porsi in contrasto
– e sotto diversi aspetti – con la disciplina comunale di piano e con quella edilizia vigente nell'area (in particolare, è stato rilevato – senza adeguate allegazioni in senso contrario - il contrasto con gli articoli 32, 39, co. 3, 43 e 71 delle NN.TT.AA. al PRG comunale).
2.1.2. Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento l'argomento secondo cui la disciplina urbanistica generale e di piano vigente sull'area interessata non escluderebbe in modo assoluto la possibilità di realizzare nuovi manufatti in zona agricola e secondo cui, laddove tali manufatti vengano comunque realizzati,
l'assentibilità ex post degli stessi dovrebbe essere valutata in concreto, evitando l'applicazione di qualunque automatismo preclusivo. N. 02974/2023 REG.RIC.
Ed infatti, osta in ogni caso all'accoglimento del richiamato argomento il carattere
'maggiore' dell'abuso per cui è causa e la sua realizzazione in area pacificamente sottoposta a vincolo.
2.1.3. Il rilievo che precede risulta dirimente ai fini del decidere ed esime il Collegio dal domandarsi se, effettivamente, l'intervento per cui è causa fosse stato davvero completato prima della data-limite del 31 marzo 2003 e fosse contenuto entro il limite volumetrico stabilito dalla disciplina condonistica.
3. Per le ragioni esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto.
Nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione del Comune appellato nel presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere N. 02974/2023 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO