Art. 3. 1. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall' articolo 5, comma 68, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 , e' fissato al 31 dicembre 1986. ((1)) 2. Sono fissati al 30 aprile 1985 i termini entro i quali devono essere richiesti all'Ufficio della motorizzazione civile l'aggiornamento della carta di circolazione e al pubblico registro automobilistico l'annotazione di tale aggiornamento sul foglio complementare relativamente alle autovetture e agli autoveicoli per i quali siano state effettuate modifiche prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 1984, n. 362 , riguardanti l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con metano, anche in alternativa alla alimentazione a benzina.
3. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e successive modificazioni, e' fissato al 30 giugno 1986.
4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a corrispondere fino al 31 dicembre 1985 l'indennita' di cui all' articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692 .
5. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in lire 15.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1985. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 4 agosto 1987, n. 326 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 403 , ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che il termine del 31 dicembre 1986 previsto dal presente comma e' fissato al 30 giugno 1988.
3. Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , e successive modificazioni, e' fissato al 30 giugno 1986.
4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a corrispondere fino al 31 dicembre 1985 l'indennita' di cui all' articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 , convertito, con modificazioni, nella legge 1 dicembre 1981, n. 692 .
5. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma valutato in lire 15.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1985. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 4 agosto 1987, n. 326 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 1987, n. 403 , ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che il termine del 31 dicembre 1986 previsto dal presente comma e' fissato al 30 giugno 1988.