Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/06/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G 2297/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni Presidente dott. Giovanna Ferrero Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2297/2024 promossa da:
in qualità di erede di (C.F. ), Parte_1 Persona_1 C.F._1
e in qualità di erede di (C.F. Parte_2 Persona_2
), con il patrocinio dell'avv. D'IPPOLITO FABIO GIACOMO e dell'avv. C.F._2
UBIALI MARIA ELENA VIA DEI MARTIRI 4 20017 RHO;
C.F._3 Pt_3
) VIA TETTAMANTI N. 3 21052 BUSTO ARSIZIO;
elettivamente
[...] C.F._4
domiciliato in VIA P. PALEOCAPA 6 20121 MILANO presso il difensore avv. D'IPPOLITO FABIO
GIACOMO
APPELLANTI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARO MARCO CP_1 C.F._5
elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA, 278 ROMA presso il difensore avv.
FERRARO MARCO
pagina 1 di 14
, STUDIO C.F._7 Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSETTI STEFANO elettivamente domiciliato in P.IVA_1
VIA SOTTOCORNO, 2 20129 MILANO presso il difensore avv. ROSSETTI STEFANO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per ed Pt_2 Parte_1
“ Voglia I'Ill.ma Corte d'Appello, per le causali dedotte in atti, previe le declaratorie tutte occorrende, disattesa ogni contraria eccezione e/o difesa così giudicare: in accoglimento del promosso appello e dei motivi dispiegati in atti, riformare la sentenza n. 120/2024, pubblicata il 24.1.2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sez. III civile (Dr.ssa D'Elia), all'esito del giudizio RG. n. 833/2021, sentenza NON notificata e, di conseguenza in via principale e nel merito
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale, l'inadempimento contrattuale e/o l'inesatto adempimento colpevole e la condotta negligente dell'Avv. socio dello Studio Legale. CP_1
Parte Associato unitamente agli Avv.ti e tutti in mandato, nei Controparte_3 Controparte_2
confronti della signora (oggi degli appellanti suoi eredi), ex art. 1176 c. 2 c.c. Controparte_4
ovvero ex art. 2236 c.c.;
- all'occorrenza accertare la risoluzione o comunque dichiarare risolto il contratto di mandato e/o di prestazione d'opera intellettuale e comunque dichiarare non dovuto il compenso versato dalla signora allo e/o comunque ai singoli associati , Per_1 Controparte_5 CP_1
e di complessivi Euro 11.492,10; Controparte_3 Controparte_2
- per l'effetto condannare, anche in solido tra loro, lo e/o i singoli Controparte_5
associati Avvocati , e a restituire, rimborsare e/o CP_1 Controparte_3 Controparte_2
risarcire alla signora la somma di euro 11.492,10, oltre interessi legali dal pagamento delle Per_1 fatture emesse alla restituzione a saldo e ove, ricorrano i presupposti, anche ai sensi dell'art- 1284, comma 4 c.c. dal giorno della domanda rassegnata nel giudizio di primo grado;
- accertare e quantificare i danni ulteriori complessivamente sofferti dalla signora CP_4
per effetto dell'inadempimento contrattuale e/o per l'inesatto adempimento colpevole e/o la
[...] condotta negligente tenuti dall'Avv. dello a cui era stato CP_1 Controparte_5
conferito mandato unitamente agli Avvocati e e nello specifico: CP_3 CP_2
pagina 2 di 14 a) a titolo di danno patrimoniale per complessivi euro 22.620,73: di cui euro 19.595,98 per le spese di lite liquidate in sentenza a favore della controparte nel Giudizio RG. n. 3043/2015 e a carico della
Signora euro 200,00 per la tassazione della sentenza n. 66/2020; - euro 786,00 per il Per_1
Contributo Unificato e la marca da bollo per l'iscrizione a ruolo del Giudizio RG. n. 833/2021; euro
208,75 per l'imposta di registro sulla sentenza n. 120/2024 emessa all'esito del Giudizio RG. n.
833/2021; euro 1.830,00 compensi pagati al Dr. , CTP dell'attrice nel Giudizio RG. n. Per_3
833/2021;
b) a titolo di danno da perdita di chance, in pedissequa conformità alla domanda giudiziale rigettata nel Giudizio RG. n. 3043/2015: € 75.769,50 (di cui € 51.961,50 per danno biologico permanente ed €
23.808,00 di danno biologico da invalidità temporanea) oltre alla personalizzazione di detta somma nella misura non inferiore al 40% (€. 30.307,80) per un totale complessivo quindi di € 106.077,30, il tutto facendo presente che, in base alle risultanze della TU espletata nel Giudizio RG. n. 833/2021, gli importi sono stati riquantificati dagli appellanti nella minore complessiva somma di euro
102.953,28, oltre alla somma per danno da vacanza rovinata da liquidarsi in via equitativa, o, in ogni caso, nella misura da determinarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.; oltre all'ulteriore somma da determinarsi in via equitativa a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata da calcolarsi in relazione ai giorni di vacanza inutilmente trascorsi dalla Sig.ra Per_1
ossia dal giorno del sinistro - 20 febbraio 2014 - al giorno di rientro - 25 febbraio 2014 - nonché al prezzo pagato dall'attrice per il safari per cui è causa;
- e della somma di € 12.750,00 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche, fisioterapiche e psicoterapeutiche) come accertate all'esito della
TU espletata nel Giudizio RG. n. 833/2021;
- condannare, anche in solido tra loro, gli Avvocati , e CP_1 Controparte_3 CP_2
cui era stato conferito mandato professionale anche in via disgiunta, nonché lo
[...] CP_5
, di cui i predetti sono associati, all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali complessivamente subiti dalla signora e quindi al pagamento in favore degli Per_1
eredi Signori e delle somme sopra quantificate e precisate nei punti sub. lettere Pt_1 Parte_2
a) e b) ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, meglio ritenuta di giustizia nei limiti dello scaglione dichiarato ai fini del contributo unificato (ove occorra pure in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c.)
C) In tutti i casi
- con condanna degli appellati Avvocati , e nonché CP_1 Controparte_3 Controparte_2
lo , anche in solido tra loro, a corrispondere sulle somme per capitale Controparte_5
oggetto di condanna, gli interessi legali dal dovuto al saldo (e, ove ricorrano i presupposti, anche ai
pagina 3 di 14 sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c. dal giorno della domanda rassegnata nel giudizio di primo grado) oltre alla rivalutazione monetaria;
-rigettare conseguentemente tutte le domande svolte e proposte dagli appellati.
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, tra cui quelle di TU oltre al rimborso degli oneri accessori (I.V.A. e C.P.A.) e delle spese generali (attualmente15%).”
Per avv. CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sig.ri e Parte_1
in qualità di unici eredi della Signora ex art. 348 bis cpc;
Parte_2 Controparte_4
- in via principale: rigettare integralmente l'appello proposto dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
in qualità di unici eredi della Signora in quanto infondato in fatto e diritto, per Controparte_4
le motivazioni esposte in narrativa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado sul punto;
- in via subordinata e solo per scrupolo difensivo: nell'ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dai sig.ri e in qualità di unici eredi della Signora Parte_1 Parte_2 CP_4
contenere l'ammontare del danno entro i limiti di cui all'art. 1225 c.c. e con deduzione della
[...]
quota parte di danno da ascriversi alla stessa condotta sig.ri e in qualità Parte_1 Parte_2 di unici eredi della Signora ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 1227 Controparte_4
c.c.;
Con conferma in punto di spese di lite relative al primo grado di giudizio e con vittoria delle spese di lite per il presente grado di giudizio”.
Per avv. , avv. e Controparte_2 CP_3 Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in accoglimento delle proprie deduzioni e difese, e così senza alcuna riforma della prima Sentenza, così giudicare:
• respingere ogni avversaria richiesta siccome inammissibile, insussistente ed infondata in fatto ed in diritto, oltre che priva di riscontro e prova;
• con vittoria di spese e competenze, anche del doppio grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio, avanti il Tribunale di Busto Arsizio, nel Controparte_4
procedimento iscritto a ruolo al numero rg 833/2021, gli avvocati e Controparte_2 CP_1
pagina 4 di 14 nonché lo Studio Legale Associato per sentir Controparte_3 Controparte_7 dichiarare l'inadempimento contrattuale dei convenuti, con risoluzione del contratto di mandato e/o prestazione professionale, e conseguentemente sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti
(danno emergente, danno da perdita di chance, danno non patrimoniale). Ha allegato l'attrice che i legali non avrebbero prodotto documenti rilevanti nel corso del processo RG n.3043/2015, celebrato avanti al medesimo Tribunale, per il risarcimento dei danni, asseritamente subiti dall'attrice, da
“vacanza rovinata”; per tale ragione, con sentenza n.66/2020, veniva rigettata la domanda dalla stessa avanzata. non avrebbe potuto proporre appello contro tale sentenza, poiché, a causa delle Per_1 intervenute preclusioni di legge, relative alla produzione documentale, l'esito dell'appello sarebbe stato, giocoforza, negativo.
Il convenuto, odierno appellato, si costituiva, affermando: a) l'inesistenza dell'illecito CP_1 ascrittogli;
b) l'inesistenza del danno e c) l'insussistenza del nesso eziologico fra l'asserito inadempimento e il danno. Si costituivano, poi, anche gli avv.ti e Controparte_3 Controparte_2
in proprio e nella loro qualità di soci, insieme all'avv. , dello , CP_1 Controparte_5
contestando a loro volta la domanda avversaria, così come la richiesta risarcitoria.
Con comparsa di costituzione per intervento volontario, depositata il 24.02.2023, nelle more del deposito della TU medico-legale, disposta dal Giudice nel procedimento rg 833/2021, intervenivano in giudizio e dichiarandosi eredi dell'attrice, che era venuta a mancare il Pt_1 Parte_2
12.02.2023, e facendo proprie le domande attoree. Alla prima udienza successiva, celebrata il giorno
1.03.2023, i convenuti legali contestavano la legittimazione attiva degli intervenuti, per mancanza di prova della qualità di eredi, avendo gli intervenuti versato in atti solo dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Con la sentenza, oggi impugnata, nr 120/24, il Tribunale rigettava la domanda attorea, avendo accolto l'eccezione dei convenuti, relativa alla carenza di legittimazione attiva degli intervenuti, non avendo questi provato la loro qualità di eredi. Riteneva, infatti, il Giudice di prime cure, sulla scorta di precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da sola, e a fronte della tempestiva contestazione dei convenuti, fosse inidonea, in giudizio, a provare la qualità di eredi degli intervenuti. Il Tribunale condannava gli intervenuti alla rifusione delle spese di lite dei convenuti, e poneva integralmente a loro carico le spese di TU.
Proponevano appello e gli appellati si costituivano. Pt_1 Parte_2
All'udienza del 7.1.2025, il Consigliere istruttore fissava l'udienza del 13.5.2025 per la rimessione in decisione, invitando le parti a depositare note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica nei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
pagina 5 di 14 Le parti depositavano note e memorie nei termini prescritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto la violazione degli artt. 2697, 565, 475 c.c. e 115
c.p.c., poiché il Tribunale non ha ritenuto provata la loro qualità di eredi, applicando erroneamente i principi espressi nelle decisioni Cass. Civ.nr 29830/2011 e Cass. Civ. SSUU nr 12065/2014. Infatti, il
Tribunale avrebbe tenuto conto della sola prima parte di ciascuna delle due massime, ma non della seconda parte delle medesime, dove viene evidenziato a quali condizioni la dichiarazione sostitutiva di notorietà costituisce prova della qualità di erede.
Le massime, a cui gli appellanti hanno fatto riferimento, sono le seguenti: «L'atto notorio, pur essendo considerato da alcune specifiche norme di legge come prova sufficiente delle qualità di erede e di legatario, allorché queste siano fatte valere a fini esclusivamente amministrativi, anche se nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non ha nessuna rilevanza quando venga prodotto in giudizio in funzione probatoria di una delle suddette qualità. In tal caso, l'atto notorio non dà luogo ad una presunzione legale, sia pure "juris tantum", circa la spettanza delle indicate qualità di erede o di legatario, ma integra un mero indizio, che deve essere comprovato da altri elementi di giudizio» (Cass. civ. Sez. VI,
Ord. n. 29830/2011); e «Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art.
2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima;
a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 2000, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi. Il Giudice, tuttavia, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge n. 69 del 2009, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta.» (Cass. Civ. SSUU, n. 12065 del 29/05/2014).
Aggiungevano che, nella pronuncia delle Sezioni Unite del 2014, era stata proprio censurata la decisione del Giudice del merito, per non aver svolto alcuna indagine comparativa tra il contenuto della pagina 6 di 14 dichiarazione sostitutiva di notorietà e la specificità e proporzionalità della contestazione del controinteressato (in funzione dell'onere di contestazione di cui all'art. 115. c.p.c.).
Il Giudice avrebbe dovuto, sulla scorta di quanto stabilito nelle pronunzie della Suprema Corte, in primo luogo, verificare se la dichiarazione sostitutiva di notorietà avesse un particolare “livello di specificità”, ricorrente quando in essa sono indicati i) la qualità di unico erede del dichiarante ovvero la presenza di altri coeredi;
ii) le generalità dell'erede o dei coeredi;
iii) il tipo di delazione ereditaria, legittima o testamentaria e, nel primo caso: iv) la categoria dei successibili – coniuge, figlio etc. - cui la delazione è offerta). In secondo luogo, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se ci fosse stata una contestazione avversaria. In terzo luogo, il Giudice avrebbe dovuto vagliare se, nel caso di tempestiva contestazione avversaria, il grado di specificità di tale contestazione fosse strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva. Anche qualora la contestazione avesse avuto tali caratteristiche, il Giudice avrebbe dovuto verificare se l'indizio, costituito dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà, potesse essere integrato/corroborato da “altri elementi di giudizio” già acquisiti agli atti del processo, così da potersi comunque concludere come provata ed accertata la qualità di eredi degli odierni appellanti.
Gli appellanti hanno poi esaminato il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, concludendo per la sua specificità, mentre la contestazione avversaria sarebbe stata insufficiente, alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte Suprema a Sezioni Unite di cui sopra. Infatti, la prima contestazione degli avversari (contenuta nelle note per la trattazione scritta dell'udienza del 31 maggio 2023) avrebbe avuto ad oggetto solo l'idoneità del documento a provare la qualità ereditaria degli intervenuti-appellanti, e non anche la questione del rapporto di discendenza/filiazione. Le successive contestazioni (contenute nelle note conclusive del 9.12.2023), più complete, perché relative al rapporto di filiazione tra gli intervenuti e l'attrice, sarebbero irrilevanti perché tardive. Inoltre, la dichiarazione sostituiva di atto notorio non sarebbe stata contestata specificamente. Pertanto, a fronte della asserzione degli odierni appellanti, di essere figli e pertanto eredi legittimi dell'attrice, la contestazione avrebbe dovuto essere specifica, ed avere ad oggetto il rapporto di filiazione.
Inoltre, gli appellati sarebbero stati a conoscenza del rapporto di filiazione, avendo chiamato Pt_1
come testimone (udienza del 15.2.2022, nel procedimento RG nr 833/2021), cioè nel processo
[...]
per il risarcimento del danno da vacanza rovinata, intentato dalla madre.
Secondo gli appellanti, sarebbero stati versati in atti altri documenti, corroboranti la dichiarazione sostituiva di atto notorio, ed in particolare: il certificato di morte, la relazione psicologica della dott.ssa
(cfr. doc. 32 fascicolo attoreo RG 833/2021), ove si riferisce che l'attrice arrivava Per_4 all'appuntamento accompagnata dal figlio;
la consulenza tecnica psichiatrico-forense del Dott. Per_5
pagina 7 di 14 (cfr. doc. 33 fascicolo attoreo rg 833/21), ove si riferisce che l'attrice aveva due figli e vengono riportati i nomi di battesimo degli stessi;
la cartella clinica dell'Ospedale ZI (cfr. doc. 6 fascicolo attoreo rg 833/2021), ove si scrive che l'attrice era vedova e aveva avuto due gravidanze;
la relazione peritale del TU, resa nell'ambito del giudizio di primo grado RG. 833/2021, ove si dice che l' attrice aveva due figli su cui poteva contare in caso di necessità.
Infine, gli appellanti fanno valere insegnamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, secondo i quali anche solo uno dei coeredi può agire in giudizio per i crediti del de cuius.
Secondo gli appellanti, l'eredità non poteva che essere delata unicamente ai due figli, posto che, nel nostro ordinamento, i figli escluderebbero qualsivoglia altra categoria di successibili.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la parte della sentenza, ove si afferma che tutte le altre domande sono state rigettate, ritenendo che mancasse la motivazione.
Hanno affermato la sussistenza della legittimazione passiva degli appellati, sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, costituiti dalla procura alle liti, con mandato disgiunto;
e quella della associazione professionale, in virtù del fatto che questa ha incassato il compenso.
Quanto alla asserita responsabilità dei legali, per l'omesso deposito di documenti nel procedimento rg
3043/2015, hanno affermato, sulla scorta della sentenza resa nel medesimo procedimento (“parte attrice non abbia assolto all'onere della prova del nesso eziologico tra l'evento lesivo e il pregiudizio asseritamente patito”), che tale mancata prova è dipesa dalla mancata produzione in tale giudizio della documentazione medica, per fatto imputabile ai legali, che aveva determinato l'impossibilità per la
TU ivi nominata di condurre a termine le indagini.
Infatti, gli appellati avevano prodotto nel primo giudizio (rg 3043/2015) tre documenti di natura medica, quando avrebbero potuto produrne altri 7, ivi inclusa la cartella clinica dell'intervento del 9-
17.06.2014. Il Giudice aveva respinto la tesi degli odierni appellati, secondo cui, trattandosi di consulenza tecnica “percipiente”, il TU avrebbe potuto acquisire autonomamente tale documentazione.
La rilevanza della omissione, da parte degli odierni appellati, rispetto all'esito del procedimento rg
3043/2015, sarebbe sottolineata dal fatto che la TU, resa nel processo rg 833/2021, ove i medesimi documenti sono stati prodotti, portata a termine, aveva avuto esito positivo in punto di accertamento del nesso causale tra evento lesivo e i danni lamentati, poiché è stata prodotta la documentazione medica, che era stata omessa nel procedimento rg 3043/2015.
Secondo gli appellanti, nel procedimento rg 3043/2015, non essendo mai stati messi in discussione il rapporto contrattuale con il Tour e la titolarità passiva della relativa CP_8 Controparte_9
pagina 8 di 14 azione, anche tramite escussione di testi sarebbe stata accertata la responsabilità del convenuto per il sinistro occorso.
Nel procedimento nr 833/21, il TU aveva accertato non solo il nesso eziologico tra l'evento e il danno, ma anche un danno biologico, sotto forma sia di danno permanente, pari al 27%, che di invalidità temporanea;
per quest'ultima, gli appellanti hanno richiesto un risarcimento, iure hereditario, pari a euro 13.711,50, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano 2021.
Essendo la signora deceduta il 12.2.2023, secondo gli appellanti, dovrebbe esser loro Per_1 riconosciuto il risarcimento del danno “intermittente” o “da premorienza”, che si rinviene nel caso in cui un soggetto, che abbia subito un danno invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto, per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita.
In applicazione dei principi stabiliti dall' Ordinanza n. 41933 del 29.12.2021 della Suprema Corte, il
Giudice dovrebbe, nel liquidare il danno da premorienza, tenere conto non della vita media futura presumibile del danneggiato ma della vita effettivamente vissuta. Pertanto, gli appellati hanno fatto riferimento alle tabelle del Tribunale di Roma, asseritamente più eque, affermando che spetterebbe loro, eredi di donna di 76 anni al momento del sinistro, che ha riportato un'invalidità del 27% ed è deceduta nel 2023 dopo nove anni dalla lesione, il risarcimento di complessivi euro 54.924,02
Hanno chiesto altresì una personalizzazione, in virtù della grave compromissione delle abitudini di vita evidenziate nel corso dell'escussione testimoniale, del 50%, da calcolarsi sull'intero danno biologico, e pari ad euro 34.317,76.
Hanno chiesto anche la liquidazione, in via equitativa, del danno da vacanza rovinata.
Quanto al danno patrimoniale, gli appellanti hanno chiesto complessivi euro 46.862,83 e in particolare: euro 12.750,00 per spese mediche sostenute;
- euro 11.492,10 a titolo di rimborso delle spese legali
Parte versate dalla Signora allo studio legale associato - euro 19.595,98 a titolo di rimborso Per_1 delle spese legali versate dalla Signora a a seguito della Per_1 Controparte_9
soccombenza ad esito del procedimento RG 3043/2015; per l'imposta di registro sulla sentenza n.
66/2020 emessa all' esito del proc.rg 3043/2015; euro 786,00 per il Contributo Unificato e la marca da bollo per l'iscrizione a ruolo del proc rg 833/2021; euro 208,75 per l'imposta di registro sulla sentenza n. 120/2024 emessa all'esito del proc. rg 833/2021; euro 1.830,00 per compensi pagati al Dr. , Per_3
CTP nel proc. rg 833/2021.
L'appellato costituitosi, ha in primo luogo, chiesto la declaratoria di inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Nel merito, quanto al primo motivo di appello, ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata, essendo provata la carenza di legittimazione passiva degli appellanti, dato che, secondo la sentenza di primo pagina 9 di 14 grado, “a seguito di invito in tal senso espressamente loro formulato dal Tribunale, non hanno fornito adeguato conto, attraverso le necessarie certificazioni anagrafiche, della asserita propria qualità, essendosi limitati a produrre il certificato di morte della e una dichiarazione sostitutiva Per_1 dell'atto di notorietà, documento da ritenersi certamente idoneo nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione a comprovare stati, qualità personali o fatti posti a diretta conoscenza dell'interessato, ma non invece a provare la qualità di erede, peraltro contestata, nell'ambito di un procedimento civile”. Infatti, secondo l'appellato, il rapporto di parentela che, a norma dell'art. 565
c.c., conferisce la qualità di erede, d eve essere provato tramite gli atti dello stato civile, e solo ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione, quali la nascita, la morte o il matrimonio, può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c. (Cass. Civv22192/2020, Cass. Civ. 7276/2006). L'appellato sottolinea che il certificato di morte, unitamente ad un certificato di stato di famiglia è sufficiente a provare la qualità di erede (Cass. Civ n.31695/19). Ha affermato che la sua contestazione della qualità di eredi degli appellanti è stata completa e tempestiva. Infatti, l'atto di intervento è stato depositato il
24.2.2023; i legali contestavano la legittimazione attiva degli intervenuti il 1.3.2023, alla prima udienza utile;
il Giudice fissava termine, a favore degli intervenuti/appellanti, per depositare documentazione idonea;
gli intervenuti depositavano solo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
gli appellati contestavano la rilevanza probatoria del documento nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 31.5.23.
Quanto al secondo motivo di appello, l'appellato ha affermato che non vi sarebbe illecito nell'operato de difensore a fronte di una “spesso ondivaga esegesi di legittimità sull'ampiezza dell'indagine consentita al Consulente d'Ufficio”. Infatti, il difensore aveva allegato i fatti e depositato i referti delle immagini radiografiche, ma non le immagini stesse, che avrebbero potuto essere ottenute dal TU .
Pertanto, non ci sarebbe stato inadempimento dell'attrice rispetto all'onere di provare i fatti allegati nel procedimento contro il tour operator. La decisione del Tribunale di negare l'acquisizione di quelle immagini non sarebbe stata giustificabile, anche alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 3086 del 1°febbraio 2022 e, pertanto, avrebbe meritato un secondo scrutinio in appello.
Ha affermato altresì che non vi sarebbe danno perché: (i) l'asserito errore del professionista avrebbe potuto essere emendato in appello, a cui l'attrice ha rinunziato;
(ii) vi sarebbe un altro soggetto responsabile dell'organizzazione del tour, ovvero Tartaruga Viaggi S.r.l.; (iii) la Sig.ra ha Per_1
rifiutato la proposta giudiziale di definire la causa n. 3043/2015 R.G., con corresponsione da parte del pagina 10 di 14 di 7.500 euro, oltre al rimborso di quanto corrisposto per il viaggio (doc. 2 Controparte_10
fascicolo primo grado).
Non vi sarebbe nesso eziologico fra l'asserito inadempimento professionale e il danno, perché la domanda, avanzata nel giudizio contro il tour operator, non aveva una ragionevole probabilità d'essere accolta, con “elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica” (ex multis: Cass. civ. sent. n.
21245/2012), in considerazione dell'ampia finestra temporale fra l'infortunio del 20 febbraio 2014 e il primo accertamento diagnostico del 10 aprile successivo, e il fatto che la aveva proseguito il Per_1
tour. Il quadro clinico era più probabilmente riconducibile ad uno spontaneo processo degenerativo.
Inoltre il TU non avrebbe escluso che la menomazione sia stata almeno parzialmente dovuta al ritardo nell'effettuare esami diagnostici (RMN) e nell' effettuare terapie, con la conseguenza che sarebbe configurabile un concorso ex ar.t 1227 co 2 c.c.. Non risulterebbe provato un danno specifico a carico della né del danno morale soggettivo, la cui voce di danno non può essere Per_1 riconosciuta in ogni caso. Quanto alle spese mediche incorse dalla l'appellato si è riportato Per_1
alle parole del TU secondo il quale esse avrebbero potuto essere evitate in caso di ricovero ordinario tramite SSN. L'appellato ha precisato che, anche in caso di condanna, l'importo da riconoscersi per danno da premorienza dovrebbe essere inferiore a quello richiesto dagli appellanti;
che non sarebbero cumulabili interessi e rivalutazione monetaria;
che le spese, se riconosciute, produrrebbero interessi dalla data di esborso e non da quella del sinistro.
In conclusione, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex articolo 348 bis cpc;
In subordine la reiezione dello stesso e in ulteriore subordine la riduzione del risarcimento nei limiti dell'articolo 1225 e seguenti CC, con vittoria di spese di lite.
Parte Gli appellati e lo studio associato si sono costituiti, affermando, quanto al CP_3 CP_2
primo motivo di appello, che, essendo lo status personale un diritto indisponibile per sua natura, esso si sottrae al principio di non contestazione;
di avere tempestivamente integralmente contestato la qualità di eredi degli odierni appellanti, peraltro rilevabile dal giudice d'ufficio, e che la questione è stata sottoposta ad ampio contraddittorio. La contestazione di legittimazione/qualità di erede formulata da uno dei convenuti, proveniente da uno dei litisconsorzi necessari, sarebbe sufficiente ed estesa all'intera controversia;
perciò, anche se fosse vero che la contestazione è stata formulata da uno solo dei 4 appellati, essa sarebbe sufficiente per l'intera controversia.
Quanto al secondo motivo, hanno contestato l'inammissibilità della “modifica ed aggiunta svolte dagli
Appellanti nella prima loro domanda” di accertamento e dichiarazione della responsabilità professionale, inadempienza contrattuale e/o inesatto adempimento colpevole e condotta negligente, che in Tribunale, era avanzata solo ed esclusivamente contro l'Avv. e della domanda di CP_1
pagina 11 di 14 “aggiungere la domanda degli interessi ex art 1284 c.c. 4° comma dal giorno della domanda”, accanto agli interessi legali dal pagamento delle fatture.
Hanno altresì eccepito l'improponibilità della risoluzione del mandato ed azione ex art. 1460 c.c. domandate dagli appellanti, per la conseguente istanza di condanna a € 11.492.10. Hanno affermato essere non veritiera la testimonianza dell'odierno appellante sulla circostanza che il Parte_1
mandato fosse stato conferito dalla a tutti gli odierni appellati, essendo conferito al solo avv. Per_1
Lo Statuto Associativo (art. 8) prevederebbe, tra l'altro, l'amministrazione e gestione CP_1 collegiale, con la conseguenza che l'Avv. singolarmente non potrebbe impegnare e CP_1 rappresentare o vincolare l'Associazione legale. Non vi sarebbe prova dell'illecito né del nesso eziologico tra l'illecito imputato ai legali e il danno, avendo la rinunciato all'appello e non Per_1 essendo provato che le menomazioni fisiche siano riconducibili all'evento occorso durante la vacanza.
Hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o in subordine il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
La Corte osserva, quanto al primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure, nel procedimento rg
833/21, all'udienza dell'1.3.2023, disponeva, a fronte della dichiarazione a verbale degli odierni appellanti, che la signora era deceduta e che gli eredi intervenivano, e della contestazione Per_1 dell'avv. (“ contesta la legittimazione ad agire degli intervenuti mancando la prova che siano CP_1 gli eredi”), che gli intervenuti depositassero documentazione attestante la propria legittimazione attiva, rinviando il processo alla successiva udienza del 31 maggio 2023, da celebrarsi con modalità cartolare.
Gli intervenuti depositavano, in allegato all'atto di intervento, il certificato di morte della sig.ra in data 6.3.2023 depositavano la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Non hanno Per_1
depositato altro documento al fine di provare la propria legittimazione attiva.
Nella nota scritta in sostituzione dell'udienza del 31.5.23, l'avv. ha estesamente contestato la CP_1
idoneità probatoria della documentazione versata in atti dagli appellanti odierni, con riferimento anche alla pronunzia della Corte Suprema a Sezioni Unite del 2014 di cui sopra. Con ordinanza in data
31.5.23, il Giudice ha rinviato ad altra udienza del 5.7.23, per esaminare una proposta transattiva;
successivamente ha fissato udienza ex art. 281 sexies cpc.
Ciò premesso, deve ritenersi condivisibile l'orientamento della Suprema Corte, evidenziato nelle due pronunzie sopra riportate in massima, oltre che in altre pronunzie, secondo il quale, nel contesto del giudizio, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non costituisce prova della qualità di erede, per sé sola;
pertanto, con riferimento al caso di specie, essa non prova la legittimazione attiva in giudizio. Ciò
è dovuto al fatto che la legge conferisce a tale documento idoneità probatoria nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, ma non in giudizio. Si tratta, infatti, di dichiarazione unilaterale pagina 12 di 14 proveniente dalla parte, che, seppure rivestita delle forme specifiche previste dalla legge, non può costituire prova della qualità di erede se non nei casi stabiliti dalla legge stessa. Pertanto, tale documentazione, che, peraltro, attesta la asserita qualità di erede, ma non il rapporto di filiazione, non è sufficiente a provare legittimazione attiva agli appellanti.
Se è vero che la Cassazione a Sezioni Unite del 2014 ha affermato che, in presenza di contestazioni, il
Giudice può utilizzare altri elementi di prova per corroborare quanto attestato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è necessario che tali altri elementi siano gravi precisi e concordanti, cosa che non si rileva nel caso di specie.
Si ritiene infatti, in primo luogo, condivisibile il granitico orientamento giurisprudenziale, di merito e legittimità, secondo il quale il rapporto di parentela, quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, e solo ove essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero, ancora, omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c. (Cass. Civ.22192/2020, Cass. Civ. 7276/2006)
In ogni caso, anche i documenti a cui gli appellanti si riferiscono, come aventi capacità di corroborare quanto scritto nella dichiarazione, non rivestono caratteri sufficienti a far ritenere provata la qualità di unici eredi della signora novarese in capo agli odierni appellanti. La relazione psicologica della d.sa
(doc. 32 fasc. attoreo rg 833/21) ove si legge che si sarebbero a lei rivolti i figli ed Per_4 Pt_2 Pt_1
per la madre, non è infatti idonea a provare la qualità di figli ed eredi della signora
[...] Per_1 non avendo la psicologa alcun potere né facoltà in tal senso, neanche di verifica dell'identità dei soggetti. Analoghe considerazioni devono essere svolte relativamente alla relazione psichiatrica del dott. (doc. 33 fasc. attore rg 833/2021), ove si riferisce che l'attrice ha affermato di avere due Per_5 figli e vengono riportati i nomi di battesimo degli stessi;
alla cartella clinica dell'ospedale ZI dove, nell'analisi anamnestica, si osserva che la Sig.ra afferma di avere avuto due gravidanze Per_1
(doc. 6 fasc. attoreo rg 833/21); e alla relazione peritale della TU.
Avendo firmatario della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dichiarato che la Parte_1
qualità di unici eredi legittimi, in capo a lui e alla sorella fosse correlata alla qualità di figli, Pt_2
unici documenti idonei a corroborare la dichiarazione potevano essere documenti anagrafici, emessi da ente a ciò deputato dalla legge, da cui potesse evincersi la qualità di figli della sig.ra in capo Per_1
agli odierni appellanti. Sarebbe stato sufficiente uno “stato di famiglia”, insieme al certificato di morte della sig.ra a provare tale qualità. Del resto, l'onere di produrre tale documento incombeva Per_1
in capo agli odierni appellanti, anche in virtù del principio di vicinanza della prova.
pagina 13 di 14 Non avendo gli appellanti adempiuto a tale onere, in capo a loro gravante, essi non hanno provato la loro legittimazione attiva ad intervenire nel processo istaurato dalla sig.ra Per_1
Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto, mentre il secondo deve essere ritenuto assorbito, essendo la reiezione del primo motivo di appello di ostacolo alla disamina, nel merito, del secondo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del DM 147/22, sulla base del valore della causa, nei valori medi.
Si rileva la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115, art. 13 co.
1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 co. 17, sicché va disposto il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lui proposta (Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2014 n. 5955, Rv. 630550).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. Rigetta l'appello proposto da e Pt_2 Parte_1
2. Conferma integralmente la sentenza impugnata, nr 120/24 del Tribunale di Busto Arsizio, pubblicata il 24.1.2024;
3. Condanna e in solido, alla rifusione delle spese processuali del presente Pt_2 Parte_1
grado di giudizio in favore di , liquidate in € 9.991,00, oltre 15% per rimborso CP_1
spese forfettarie, iva e cpa;
ed in favore degli avv. e e dell'associazione CP_3 CP_2
professionale BNS liquidate, complessivamente, in € 9.991,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa;
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002
(nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità
2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del
D.P.R. 115/2002 da parte di e Pt_2 Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella Camera di consiglio del 21.5.2025.
Il consigliere estensore
Antonella Caterina Attardo
Il Presidente
Carlo Maddaloni
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