Art. 7. (Norme in materia di elezioni regionali). 1. Le elezioni regionali gia' indette alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono rinviate di centoventi giorni, mediante convocazione di nuovi comizi elettorali. 2. Entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge costituzionale si procede con decreto del Presidente della Repubblica allo scioglimento delle assemblee regionali elette nel semestre anteriore alla data di entrata in vigore della legge costituzionale medesima. 3. I comizi elettorali vengono indetti entro sessanta giorni dalla data di scioglimento dell'assemblea.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 26 febbraio 2001, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Si richiama l'attenzione sull'"Avvertenza" pubblicata alla pag. 18 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, nonche' sull'"Errata corrige", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 26 febbraio 2001, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
Si richiama l'attenzione sull'"Avvertenza" pubblicata alla pag. 18 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000, nonche' sull'"Errata corrige", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000.