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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12560 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9856/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9856/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, via Pasquale Baffi, n. 2, presso lo studio dell'Avv.to Antonio Piscopo, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato Ricorrente contro
Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege Resistente Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 28.02.2025 il ricorrente, cittadino pachistano regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ha chiesto: <<
1. in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte
o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di fissare con la massima celerità appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso “motivi familiari” in favore della moglie , nata a [...]
Sialkot in Pakistan il 3 maggio 1984, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100056 (moglie), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori nata a Sialkot in [...]_1 il 15 dicembre 2014, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100057 (figlia), nata a Sialkot in [...]
Pakistan il 26 dicembre 2009, nulla osta n. (figlia), nato a [...]_4
Sialkot in Pakistan l'11 novembre 2007, nulla osta n. (figlio), nato CodiceFiscale_3 Parte_5
a Sialkot in Pakistan il 19 novembre 2008, nulla osta n. (figlio), e CodiceFiscale_4 Pt_6
, nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. (figlia),entro e
[...] CodiceFiscale_5 non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela (cfr. doc. n. 6, pag. documentazione apostillata e tradotta: atto di matrimonio pakistano. C.d. “ , certificato di Per_2 registrazione matrimonio pakistano “Marriage Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano “Family Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della moglie , nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta Parte_2
n. P-RO/F/N/2024/100056 (moglie), e dei figli minori nata a Sialkot in [...] il 15 Persona_1 dicembre 2014, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100057 (figlia), nata a Sialkot in [...]
Pakistan il 26 dicembre 2009, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100058 (figlia), nato a [...]
Sialkot in Pakistan l'11 novembre 2007, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100059 (figlio), nato Parte_5
a Sialkot in Pakistan il 19 novembre 2008, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100060 (figlio), e Pt_6
, nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. (figlia);
[...] CodiceFiscale_5
4. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie , nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_2
(moglie), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui CodiceFiscale_6 minori nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. P- Persona_1
(figlia), nata a Sialkot in [...] il [...], nulla CodiceFiscale_7 Parte_3 osta n. P-RO/F/N/2024/100058 (figlia), nato a Sialkot in [...] l'[...], Parte_4 nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100059 (figlio), nato a Sialkot in [...] il 19 novembre Parte_5
2008, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100060 (figlio), e nata a Sialkot in [...] il 22 Parte_6 ottobre 2011, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100061 (figlia)>>. A tal fine ha esposto di aver ottenuto i nulla osta al ricongiungimento dal competente sportello unico della prefettura il 25.11.2024 e di non essere riuscito ad ottenere appuntamento per la richiesta di visto, nonostante i numerosi tentativi effettuati con le modalità indicate dall'ambasciata e nonostante la disponibilità della documentazione necessaria, già tradotta ed apostillata, tanto da avere inoltrato diffida tramite il difensore costituito il 6.2.2025 a mezzo pec, anch'essa rimasta senza esito, il tutto con la conseguente grave lesione del proprio diritto all'unità familiare ed in contrasto con la normativa vigente. Fissata l'udienza del 10.9.2025, parte resistente si è costituita il 9.9.2025 rappresentando l'intervenuta fissazione di appuntamento per la richiesta di visto per il 30.7.2025 in favore dei sei familiari del ricorrente e chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Nelle note di trattazione scritta depositate dal solo ricorrente il medesimo ha insistito per il rilascio dei sei visti, stante l'avvenuto deposito in data 30.7.2025 di tutta la documentazione necessaria a dimostrare il proprio diritto al ricongiungimento con moglie e figli, con vittoria di spese.
*** La domanda di rilascio dei visti per ricongiungimento familiare merita accoglimento per i motivi che seguono, non risultando allo stato rilasciati, nonostante la formalizzazione della relativa domanda in data 30.7.2025 da parte dei familiari del ricorrente nel corso dell'appuntamento fissato dall'ambasciata a tal fine;
l'amministrazione resistente non ha infatti depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 10.9.2025, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente relativa al mancato rilascio contenuta nelle note del 9.9.2025 e del decorso del termine di legge. Ciò posto, occorre premettere che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Ebbene, risulta nella specie non solo il decorso del termine mensile previsto dall'art. 6, comma 5, dpr n. 394/99 dal giorno della formalizzazione della domanda di visto (30.7.2025), ma anche la sussistenza del legame familiare/coniugale tra il ricorrente ed i figli/coniuge. Non si evince dagli atti, infatti, alcuna eventuale sospensione del procedimento per accertamenti ed istruttoria - circostanza che, quale fatto impeditivo, avrebbe dovuto essere dedotta e dimostrata dall'amministrazione, la quale invece non ha nemmeno depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 10.9.2025 - e sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente a ricongiungersi col proprio nucleo familiare (moglie e cinque figli) attraverso il rilascio dei visti richiesti, essendo ormai decorso oltre un mese dalla relativa domanda del 30.7.2025. Come documentato in atti, a fronte del legame familiare/coniugale del ricorrente con i figli e la moglie, adeguatamente provato anche in giudizio (mediante deposito del passaporto e della carta di identità di tutti i familiari da ricongiungere, dai quali risulta il nome del padre/marito, odierno ricorrente, nonché dei certificati anagrafici di matrimonio, nascita e stato di famiglia, in originale e traduzione, rilasciati dalla competente autorità del Pakistan ed apostillati;
cfr., in particolare, documenti depositati unitamente al ricorso, allegato 6), si ritiene in definitiva fondato il ricorso, tanto con riferimento al rapporto familiare legittimante nel merito la domanda di ricongiungimento, quanto all'illegittimità del conseguente, ingiustificato, silenzio inadempimento da parte dell'Amministrazione competente in ordine al rilascio dei visti, una volta formalizzata la relativa domanda per tutti i familiari del ricorrente. Alla luce di tutto quanto detto, considerato dunque sussistente il diritto del ricorrente ad ottenere il visto per ricongiungimento familiare con i minori e la moglie, la domanda relativa al rilascio dei visti deve in definitiva essere accolta. Le spese di lite devono tuttavia essere compensate alla luce delle considerazioni che seguono.
< norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando il richiesto appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del ”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno CP_1
2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico- consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ordina al e all'Ambasciata d'Italia ad Controparte_1
Islamabad in Pakistan, in persona del legale rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare al ricorrente , nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, sulla base dei nulla osta rilasciati dalla Prefettura di Rovigo il 25.11.2024, in C.F._1 favore di: 1. , nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. Parte_2 CodiceFiscale_8
(moglie); 2. nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. Persona_1 CodiceFiscale_9
(figlia); 3. nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_3
(figlia); CodiceFiscale_10
4. nato a Sialkot in [...] l'[...], nulla osta n. P- Parte_4
(figlio); CodiceFiscale_11
5. nato a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. Parte_5 CodiceFiscale_4
(figlio); 6. nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. Parte_6 CodiceFiscale_5
(figlia);
- compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 13.9.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9856/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli, via Pasquale Baffi, n. 2, presso lo studio dell'Avv.to Antonio Piscopo, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato Ricorrente contro
Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege Resistente Oggetto: visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 28.02.2025 il ricorrente, cittadino pachistano regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ha chiesto: <<
1. in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte
o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all'Ambasciata d'Italia di Islamabad di fissare con la massima celerità appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso “motivi familiari” in favore della moglie , nata a [...]
Sialkot in Pakistan il 3 maggio 1984, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100056 (moglie), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori nata a Sialkot in [...]_1 il 15 dicembre 2014, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100057 (figlia), nata a Sialkot in [...]
Pakistan il 26 dicembre 2009, nulla osta n. (figlia), nato a [...]_4
Sialkot in Pakistan l'11 novembre 2007, nulla osta n. (figlio), nato CodiceFiscale_3 Parte_5
a Sialkot in Pakistan il 19 novembre 2008, nulla osta n. (figlio), e CodiceFiscale_4 Pt_6
, nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. (figlia),entro e
[...] CodiceFiscale_5 non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela (cfr. doc. n. 6, pag. documentazione apostillata e tradotta: atto di matrimonio pakistano. C.d. “ , certificato di Per_2 registrazione matrimonio pakistano “Marriage Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano “Family Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della moglie , nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta Parte_2
n. P-RO/F/N/2024/100056 (moglie), e dei figli minori nata a Sialkot in [...] il 15 Persona_1 dicembre 2014, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100057 (figlia), nata a Sialkot in [...]
Pakistan il 26 dicembre 2009, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100058 (figlia), nato a [...]
Sialkot in Pakistan l'11 novembre 2007, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100059 (figlio), nato Parte_5
a Sialkot in Pakistan il 19 novembre 2008, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100060 (figlio), e Pt_6
, nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. (figlia);
[...] CodiceFiscale_5
4. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie , nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_2
(moglie), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui CodiceFiscale_6 minori nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. P- Persona_1
(figlia), nata a Sialkot in [...] il [...], nulla CodiceFiscale_7 Parte_3 osta n. P-RO/F/N/2024/100058 (figlia), nato a Sialkot in [...] l'[...], Parte_4 nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100059 (figlio), nato a Sialkot in [...] il 19 novembre Parte_5
2008, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100060 (figlio), e nata a Sialkot in [...] il 22 Parte_6 ottobre 2011, nulla osta n. P-RO/F/N/2024/100061 (figlia)>>. A tal fine ha esposto di aver ottenuto i nulla osta al ricongiungimento dal competente sportello unico della prefettura il 25.11.2024 e di non essere riuscito ad ottenere appuntamento per la richiesta di visto, nonostante i numerosi tentativi effettuati con le modalità indicate dall'ambasciata e nonostante la disponibilità della documentazione necessaria, già tradotta ed apostillata, tanto da avere inoltrato diffida tramite il difensore costituito il 6.2.2025 a mezzo pec, anch'essa rimasta senza esito, il tutto con la conseguente grave lesione del proprio diritto all'unità familiare ed in contrasto con la normativa vigente. Fissata l'udienza del 10.9.2025, parte resistente si è costituita il 9.9.2025 rappresentando l'intervenuta fissazione di appuntamento per la richiesta di visto per il 30.7.2025 in favore dei sei familiari del ricorrente e chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Nelle note di trattazione scritta depositate dal solo ricorrente il medesimo ha insistito per il rilascio dei sei visti, stante l'avvenuto deposito in data 30.7.2025 di tutta la documentazione necessaria a dimostrare il proprio diritto al ricongiungimento con moglie e figli, con vittoria di spese.
*** La domanda di rilascio dei visti per ricongiungimento familiare merita accoglimento per i motivi che seguono, non risultando allo stato rilasciati, nonostante la formalizzazione della relativa domanda in data 30.7.2025 da parte dei familiari del ricorrente nel corso dell'appuntamento fissato dall'ambasciata a tal fine;
l'amministrazione resistente non ha infatti depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 10.9.2025, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente relativa al mancato rilascio contenuta nelle note del 9.9.2025 e del decorso del termine di legge. Ciò posto, occorre premettere che la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura competente e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi previsti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio, nonché l'assenza di circostanze ostative di pubblica sicurezza;
la seconda ha luogo, invece, dinanzi alla rappresentanza consolare italiana nel Paese in cui si trova il familiare da ricongiungere e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Ebbene, risulta nella specie non solo il decorso del termine mensile previsto dall'art. 6, comma 5, dpr n. 394/99 dal giorno della formalizzazione della domanda di visto (30.7.2025), ma anche la sussistenza del legame familiare/coniugale tra il ricorrente ed i figli/coniuge. Non si evince dagli atti, infatti, alcuna eventuale sospensione del procedimento per accertamenti ed istruttoria - circostanza che, quale fatto impeditivo, avrebbe dovuto essere dedotta e dimostrata dall'amministrazione, la quale invece non ha nemmeno depositato note di trattazione scritta per l'udienza del 10.9.2025 - e sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente a ricongiungersi col proprio nucleo familiare (moglie e cinque figli) attraverso il rilascio dei visti richiesti, essendo ormai decorso oltre un mese dalla relativa domanda del 30.7.2025. Come documentato in atti, a fronte del legame familiare/coniugale del ricorrente con i figli e la moglie, adeguatamente provato anche in giudizio (mediante deposito del passaporto e della carta di identità di tutti i familiari da ricongiungere, dai quali risulta il nome del padre/marito, odierno ricorrente, nonché dei certificati anagrafici di matrimonio, nascita e stato di famiglia, in originale e traduzione, rilasciati dalla competente autorità del Pakistan ed apostillati;
cfr., in particolare, documenti depositati unitamente al ricorso, allegato 6), si ritiene in definitiva fondato il ricorso, tanto con riferimento al rapporto familiare legittimante nel merito la domanda di ricongiungimento, quanto all'illegittimità del conseguente, ingiustificato, silenzio inadempimento da parte dell'Amministrazione competente in ordine al rilascio dei visti, una volta formalizzata la relativa domanda per tutti i familiari del ricorrente. Alla luce di tutto quanto detto, considerato dunque sussistente il diritto del ricorrente ad ottenere il visto per ricongiungimento familiare con i minori e la moglie, la domanda relativa al rilascio dei visti deve in definitiva essere accolta. Le spese di lite devono tuttavia essere compensate alla luce delle considerazioni che seguono.
< norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Inoltre, va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando il richiesto appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto. In particolare, la medesima ha intrapreso un piano di smaltimento dell'arretrato, attraverso l'adozione di misure strutturali finalizzate ad attuare la deflazione del contenzioso. In altri identici procedimenti parte resistente ha infatti rappresentato che “Tali iniziative si inseriscono in un disegno più ampio, funzionale ad implementare la qualità e la tempestività dell'attività procedimentale della Sede diplomatica, anche attraverso il costante sostegno e monitoraggio degli Uffici centrali del ”, specificando che “la Rappresentanza diplomatica nel mese di giugno CP_1
2025: ha già provveduto ad assegnare oltre 3.400 appuntamenti attraverso il neo introdotto sistema della c.d. waiting list, da tenersi entro il 31 agosto 2025, in attesa di prossimi ulteriori scorrimenti che consentiranno di posizionare altri richiedenti;
ha già elaborato un articolato piano di smaltimento della consistenza visti che mira a ricondurre il settore a regime entro la fine del 2025 e, dunque, a smaltire l'arretrato iniziale che ha sinora congestionato la normale operatività della Sede”. Ha infine evidenziato che “Una volta ultimati tali interventi di carattere organizzativo, si ritiene che la Rappresentanza diplomatica sarà in grado di assicurare un ordinato flusso nella gestione delle pratiche di visto sia di nuovo impianto sia già pendenti garantendo un servizio efficiente alla significativa platea di utenti. Si evidenzia che la creazione della c.d. waiting list, già adoperata presso altri Uffici visti della rete diplomatico- consolare, assicura al massimo grado la parità di trattamento tra gli aspiranti e la piena trasparenza dell'intero corso del procedimento, evitando discriminazioni di sorta”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ordina al e all'Ambasciata d'Italia ad Controparte_1
Islamabad in Pakistan, in persona del legale rappresentante, il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare al ricorrente , nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
, sulla base dei nulla osta rilasciati dalla Prefettura di Rovigo il 25.11.2024, in C.F._1 favore di: 1. , nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. Parte_2 CodiceFiscale_8
(moglie); 2. nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. Persona_1 CodiceFiscale_9
(figlia); 3. nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_3
(figlia); CodiceFiscale_10
4. nato a Sialkot in [...] l'[...], nulla osta n. P- Parte_4
(figlio); CodiceFiscale_11
5. nato a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. Parte_5 CodiceFiscale_4
(figlio); 6. nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. Parte_6 CodiceFiscale_5
(figlia);
- compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, in data 13.9.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla