CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
EZ NA AL RI, Relatore
ANTONUCCIO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 248/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRPEF-ALTRO 2010
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRPEF-ALTRO 2011
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRPEF-ALTRO 2019 - COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRPEF-ALTRO 2020
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IVA-ALIQUOTE 2011
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IVA-ALTRO 2010
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IVA-ALTRO 2020
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRAP 2010
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRAP 2011
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRAP 2012
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRAP 2020
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 BOLLO 2016
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 BOLLO 2018
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 BOLLO 2019
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 BOLLO 2020
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1236/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 per il ricorrente il quale si riporta integralmente al ricorso e alle memorie depositate e chiede l'accoglimento con condanna alle spese con distrazione in favore dell'antistatario. Resistente/Appellato: La Difensore_3 per AD insiste in atti ribadendo la legittimità del proprio operato siccome conforme alla legge ed ai provvedimenti giudiziari emessi nelle more dell'odierno giudizio. Per lo stesso chiede il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato ed in subordine nella tenuta ipotesi di accoglimento del ricorso la compensazione delle spese nei confronti di AD.
Nessuno è presente per ADR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione il signor Ricorrente_1 , rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, notificata il 15.01.2025, limitatamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso, per un importo complessivo di €. 60.535,29.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) illegittimità della notifica dell'atto opposto, giacché proviene da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri
2) Illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa notifica degli atti prodromici
3) Prescrizione del credito richiesto con gli atti impugnati.
4) Difetto di motivazione circa il calcolo degli interessi.
5) Illegittimità per mancanza di motivazione dell'atto. Violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali. Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, per carenza di interesse e per non avere chiamato in causa gli Enti impositori in violazione delle nuove norme tributarie;
nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente depositava memorie difensive, insistendo nelle proprie conclusioni.
All'udienza di trattazione la Corte, con ordinanza n. 195/01/2025 del 27.06.2025, disponeva l' integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Enna, ai sensi dell'art. 14
c.6 D.Lgs 546/1992.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Enna, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché il ricorrente impugna un atto di riscossione preceduto da cartelle di pagamento/avvisi di accertamento regolarmente notificati e divenuti definitivi, nel merito concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Il ricorrente depositava scritti difensivi, insistendo in ricorso.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l' eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto notificato tardivamente, va disattesa poichè il ricorso è stato notificato il 17.3.2025 e quindi entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 15.1.2025; infatti, ai sensi dell'art.155 c.p.c. quando un termine processuale scade in un giorno festivo, esso viene automaticamente prorogato al primo giorno utile non festivo, come è il caso di che trattasi.
E' altresì infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente secondo cui la notifica dell'atto impugnato è da considerarsi nulla o inesistente in quanto effettuata dall'ente incaricato della riscossione utilizzando indirizzo di posta elettronico certificato non presente nei pubblici registri IPA-REGINDE-INIPEC.
La Corte , sul punto, intende uniformarsi a quella giurisprudenza che ha esattamente individuato l'ambito di applicazione del D.L. 179/2012, laddove l'obbligo di notifica ad indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi
è relativo al destinatario della notifica e per quanto riguarda i mittenti solo agli avvocati , per espressa indicazione dell'art.
3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 , mentre per la Pubblica Amministrazione non sussiste un siffatto obbligo, attesa la natura pubblicistica dell'Ente, che ha obblighi di trasparenza pubblicando il proprio indirizzo nei siti istituzionali, sicchè la provenienza della notifica è facilmente riferibile all'Ente, superando l'esigenza di affidabilità e sicurezza prevista anche nei regolamenti comunitari. Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, dunque, non è l'iscrizione ai registri pubblici che garantisce la esattezza e provenienza dell'atto , ma il dominio utilizzato esclusivamente dall'Ente, che soddisfa il requisito di sicurezza e affidabilità. Ciò in applicazione del principio di diritto formulato dalle SS.UU 15979 del 2022 :
" la notifica del ricorso utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi non è nulla.....tenuto conto che la più stringente regola di cui all' 3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati... e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente"
Recentemente la Suprema Corte con ordinanza n. 982/2023 ha ribadito tale impostazione, ormai prevalente:
"Valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.1175 e 1375 C.c. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa."
Inoltre, in applicazione dell'art. 156 c.p.c. il raggiungimento dello scopo sana qualsivoglia irregolarità della notifica.
Il ricorso è fondato solo in parte e va accolto limitatamente alle cartelle meglio specificate successivamente.
Poichè l'atto impugnato è un preavviso di iscrizione ipotecaria che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità degli atti che ne costituiscono il presupposto, stante che qualora non vi sia prova della regolarità della notifica di tali atti, o siano prescritte le somme da essi portate, anche il preavviso ipotecario risulterebbe nullo o prescritto.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 29420140001104827000 , avente ad oggetto IRPEF, addizionali , IVA, sanzioni, interessi, Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito idonea prova dell'avvenuta notifica dell' avviso di intimazione di pagamento n. 29420249002956345000 , notificato il 28.8.2024 tramite pec e non impugnato, contenente la suddetta cartella , pertanto il credito si è consolidato e devono ritenersi inammissibili le eccezioni relative ad invalidità della notifica o prescrizione non sollevate tempestivamente avverso l'avviso di intimazione ritualmente notificato .
Da ultimo la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992), di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Del resto, con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – la Suprema corte ha ribadito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2 Dpr n. 602/1973 (Cassazione n. 22108/2024)
e che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'articolo 19 Dlgs n. 546/1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cassazione n. 40233/2021).
Dallo scrutinio della giurisprudenza in argomento, la Corte di cassazione ritiene che il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo Dlgs n. 546/1992 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata - facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa - il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata.
In ultima analisi, l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento, va fatta valere dal contribuente impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto.
Le stesse argomentazioni su esposte vanno applicate alle eccezioni relative alle cartelle di pagamento n.
29420140004296848000, n. 29420210013733284000, n. 29420220002039531000 ,n. 29420230004106235000 tutte contenute nell'avviso di pagamento n. 29420259000516589000 notificato tramite pec del 20.2.2025 , non impugnato e quindi divenuto definitivo per quanto ivi richiesto.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento : n. 29420210011342679000, avente ad oggetto Tassa automobilistica anno 2016 , n. 29420240000636813000 avente ad oggetto IVA anno 2020,
n. 29420240001156502000 avente ad oggetto IRPEF, addizionali anno 2019; n. 29420240001595622000 avente ad oggetto IRPEF, addizionali anno 2020 ; n. 2942024000414903000 avente ad oggetto tassa auto
2021 Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato che sono state tutte notificate tramite pec e consegnate all'indirizzo del destinatario nelle date correttamente indicate nell'atto impugnato. Non essendo state impugnate tempestivamente sono divenute definitive e sono inammissibili le eccezioni relative a vizi delle stesse o a prescrizione intervenuta antecedentemente alle date di notifica .
Si rileva, inoltre, che non è maturata la eccepita prescrizione non essendo decorso il termine triennale / quinquennale dalle date delle rispettive notifiche, tutte intervenute nel periodo 10.11.2022/6.6.2024 ,e quella di notifica dell'atto qui impugnato avvenuta il 15.1.2025.
Infine, per quanto riguarda la cartella n. 29420230005880818000 (IRAP 2020) già questa Corte con sentenza n. 801/1/2024 dep. il 28.10.2024 si è pronunciata ritenendo valida la notifica avvenuta in data
24/01/2024, tramite pec all'indirizzo del ricorrente, sicchè la domanda relativa alla suddetta cartella è inammissibile per il principio del ne bis in idem.
Quanto all'avviso di accertamento n. TYU01A600572/2014, avente ad oggetto IVA, IRAP, addizionale comunale IRPEF ed interessi, addizionale regionale IRPEF, IRPEF e relativi interessi, costi di notifica degli atti, in riferimento all'anno 2010, si osserva che il suddetto avviso è stato regolarmente notificato e impugnato dinanzi a questa Corte, che con la sentenza n. 559 depositata il 1° luglio 2016 ha accolto parzialmente il ricorso, rideterminando i maggiori ricavi imponibili ai fini IRPEF e relative addizionali nonché ai fini IRAP ed escludendo il volume di affari e l'IVA. Sulla scorta di tale sentenza, passata in giudicato, l'Agenzia delle
Entrate ha emesso provvedimento di sgravio parziale e la somma richiesta con l'atto impugnato tiene conto dell'importo residuo dovuto.
Posto ciò non è accoglibile l'eccezione di mancata notifica dell'avviso o di avvenuta prescrizione, poichè il credito tributario si è cristallizzato nel titolo giudiziale con conseguente conversione del termine prescrizionale in dieci anni ex art. 2953 c.c anche per sanzioni ed interessi.
La sentenza CGT Enna n. 801/1/2024 dep. il 28.10.2024, cui fa riferimento parte ricorrente si è pronunciata esclusivamente sulla validità della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. TYUIPPN000062017 riferibile a tale avviso, che viene annullata per mancanza di prova del procedimento notificatorio. Tale statuizione non inficia la validità del titolo per cui si procede che è pur sempre azionabile nei limiti prescrizionali , che, come detto, dovendosi computare dall'emissione della sentenza, non sono ancora scaduti.
In ultimo, si accolgono le eccezioni relative alle cartelle di pagamento n. 29420150006676924000 , avente ad oggetto IRPEF, addizionali , IVA sanzioni, interessi, anno 2011 e n. 29420150007234015000 avente ad oggetto IRAP sanzioni, interessi, anno 2012 in quanto Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato copie delle notifiche effettuate prive dell'attestazione di conformità.
Al riguardo è da specificare che, mentre per la notifica delle altre cartelle, avvenuta tramite pec, mediante deposito dell'atto nativo digitale in formato eml non è necessaria alcuna attestazione di conformità poichè esso non è prodotto in "copia" bensì in originale, in quanto le riproduzioni sono garantite dal sistema che le genera, per le copie analogiche il legislatore richiede l'attestazione di conformità pena la non utilizzabilità in giudizio della copia.
Invero l'art. 25 bis D. Lgs. N. 546/1992 al comma 5 bis così statuisce: " il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore."
Il Collegio ritiene pertanto non provata la notifica delle cartelle su indicate e accoglie il ricorso limitatamente alle stesse, confermando l'atto impugnato per il resto.
Con riferimento al quarto e quinto motivo del ricorso, attinenti al difetto motivazionale e che possono essere trattati congiuntamente, è da dire che non possono essere accolti poichè infondati.
Per quanto riguarda la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi tale determinazione attiene agli atti presupposti, a suo tempo notificati, in cui erano stati determinati interessi e sanzioni e divenuti definitivi non essendo stati impugnati nei termini di legge.
Nel caso in esame dunque la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riporta gli interessi già determinati e liquidati all'interno degli atti presupposti e non vi è nessun obbligo di legge di ulteriore specificazione dei conteggi effettuati da terzi ed iscritti a ruolo.
Qualora invece il ricorrente si riferisce agli interessi successivi si esplicita che saranno calcolati gli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 DPR602/1973 fissando il dies a quo ad quem , dal momento della notifica alla data del pagamento e il tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze, che è un dato conoscibile provenendo da una fonte pubblica.
L'atto impugnato, essendo in definitiva un atto ricognitivo di quanto dovuto e non atto in cui si forma una autonoma volontà amministrativa, per essere sufficientemente motivato deve espressamente enunciare la fonte normativa della richiesta, indicare le cartelle di pagamento cui fa riferimento , essendo ammessa la c.d. “motivazione per relationem”, ovvero quella formulata tramite riferimento ad un diverso atto i cui estremi essenziali, in alternativa all'allegazione, devono essere espressamente indicati nell'atto medesimo.
Ebbene, precisata nei termini su esposti l'obbligatorietà dell'elemento motivazionale , questa Corte rileva che nella fattispecie per cui è causa l'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali propri della pretesa tributaria avanzata, facendo espresso riferimento alle cartelle di pagamento indicandone numero e data della notifica, sicchè in alcun modo risulta essere lesa la possibilità del contribuente di conoscere i presupposti che stanno alla base della richiesta e di approntare una idonea ed adeguata difesa.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente a quanto richiesto con le cartelle n.29120150006676924000 e 29420150007234015000 e conferma per il resto. Spese compensate. Così deciso in Enna il 11/12/2025 IL GIUDICE RELATORE AVV. NA AL RI
EZ IL PRESIDENTE SANTO LOPES
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
EZ NA AL RI, Relatore
ANTONUCCIO ALDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 248/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRPEF-ALTRO 2010
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRPEF-ALTRO 2011
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRPEF-ALTRO 2019 - COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRPEF-ALTRO 2020
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IVA-ALIQUOTE 2011
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IVA-ALTRO 2010
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IVA-ALTRO 2020
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRAP 2010
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRAP 2011
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRAP 2012
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 IRAP 2020
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 BOLLO 2016
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 BOLLO 2018
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 BOLLO 2019
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 BOLLO 2020
- COM. PR. IS. IP n. 29476202500000002000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1236/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_1 per il ricorrente il quale si riporta integralmente al ricorso e alle memorie depositate e chiede l'accoglimento con condanna alle spese con distrazione in favore dell'antistatario. Resistente/Appellato: La Difensore_3 per AD insiste in atti ribadendo la legittimità del proprio operato siccome conforme alla legge ed ai provvedimenti giudiziari emessi nelle more dell'odierno giudizio. Per lo stesso chiede il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato ed in subordine nella tenuta ipotesi di accoglimento del ricorso la compensazione delle spese nei confronti di AD.
Nessuno è presente per ADR.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso
contro
Agenzia Entrate Riscossione il signor Ricorrente_1 , rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1 , ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, notificata il 15.01.2025, limitatamente alle cartelle di pagamento meglio indicate in ricorso, per un importo complessivo di €. 60.535,29.
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) illegittimità della notifica dell'atto opposto, giacché proviene da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri
2) Illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca per omessa notifica degli atti prodromici
3) Prescrizione del credito richiesto con gli atti impugnati.
4) Difetto di motivazione circa il calcolo degli interessi.
5) Illegittimità per mancanza di motivazione dell'atto. Violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con la condanna alla refusione delle spese processuali. Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, per carenza di interesse e per non avere chiamato in causa gli Enti impositori in violazione delle nuove norme tributarie;
nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese.
Parte ricorrente depositava memorie difensive, insistendo nelle proprie conclusioni.
All'udienza di trattazione la Corte, con ordinanza n. 195/01/2025 del 27.06.2025, disponeva l' integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Enna, ai sensi dell'art. 14
c.6 D.Lgs 546/1992.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Enna, nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità del ricorso poiché il ricorrente impugna un atto di riscossione preceduto da cartelle di pagamento/avvisi di accertamento regolarmente notificati e divenuti definitivi, nel merito concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Il ricorrente depositava scritti difensivi, insistendo in ricorso.
All'odierna udienza le parti hanno concluso come da separato verbale e il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l' eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto notificato tardivamente, va disattesa poichè il ricorso è stato notificato il 17.3.2025 e quindi entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 15.1.2025; infatti, ai sensi dell'art.155 c.p.c. quando un termine processuale scade in un giorno festivo, esso viene automaticamente prorogato al primo giorno utile non festivo, come è il caso di che trattasi.
E' altresì infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente secondo cui la notifica dell'atto impugnato è da considerarsi nulla o inesistente in quanto effettuata dall'ente incaricato della riscossione utilizzando indirizzo di posta elettronico certificato non presente nei pubblici registri IPA-REGINDE-INIPEC.
La Corte , sul punto, intende uniformarsi a quella giurisprudenza che ha esattamente individuato l'ambito di applicazione del D.L. 179/2012, laddove l'obbligo di notifica ad indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi
è relativo al destinatario della notifica e per quanto riguarda i mittenti solo agli avvocati , per espressa indicazione dell'art.
3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 , mentre per la Pubblica Amministrazione non sussiste un siffatto obbligo, attesa la natura pubblicistica dell'Ente, che ha obblighi di trasparenza pubblicando il proprio indirizzo nei siti istituzionali, sicchè la provenienza della notifica è facilmente riferibile all'Ente, superando l'esigenza di affidabilità e sicurezza prevista anche nei regolamenti comunitari. Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, dunque, non è l'iscrizione ai registri pubblici che garantisce la esattezza e provenienza dell'atto , ma il dominio utilizzato esclusivamente dall'Ente, che soddisfa il requisito di sicurezza e affidabilità. Ciò in applicazione del principio di diritto formulato dalle SS.UU 15979 del 2022 :
" la notifica del ricorso utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi non è nulla.....tenuto conto che la più stringente regola di cui all' 3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati... e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente"
Recentemente la Suprema Corte con ordinanza n. 982/2023 ha ribadito tale impostazione, ormai prevalente:
"Valida la notifica proveniente da un indirizzo pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.1175 e 1375 C.c. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa."
Inoltre, in applicazione dell'art. 156 c.p.c. il raggiungimento dello scopo sana qualsivoglia irregolarità della notifica.
Il ricorso è fondato solo in parte e va accolto limitatamente alle cartelle meglio specificate successivamente.
Poichè l'atto impugnato è un preavviso di iscrizione ipotecaria che deriva la sua validità dall'efficacia degli atti da cui discende e che ne legittimano la pretesa, è necessario estendere il giudizio di legittimità alla regolarità degli atti che ne costituiscono il presupposto, stante che qualora non vi sia prova della regolarità della notifica di tali atti, o siano prescritte le somme da essi portate, anche il preavviso ipotecario risulterebbe nullo o prescritto.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 29420140001104827000 , avente ad oggetto IRPEF, addizionali , IVA, sanzioni, interessi, Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito idonea prova dell'avvenuta notifica dell' avviso di intimazione di pagamento n. 29420249002956345000 , notificato il 28.8.2024 tramite pec e non impugnato, contenente la suddetta cartella , pertanto il credito si è consolidato e devono ritenersi inammissibili le eccezioni relative ad invalidità della notifica o prescrizione non sollevate tempestivamente avverso l'avviso di intimazione ritualmente notificato .
Da ultimo la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 del Dpr citato, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n. 546/1992), di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Del resto, con riferimento all'intimazione di pagamento in generale - quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – la Suprema corte ha ribadito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2 Dpr n. 602/1973 (Cassazione n. 22108/2024)
e che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'articolo 19 Dlgs n. 546/1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cassazione n. 40233/2021).
Dallo scrutinio della giurisprudenza in argomento, la Corte di cassazione ritiene che il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo Dlgs n. 546/1992 - secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo - comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata - facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa - il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione 22108/2024 e 10736/2024).
Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata.
In ultima analisi, l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento, va fatta valere dal contribuente impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto.
Le stesse argomentazioni su esposte vanno applicate alle eccezioni relative alle cartelle di pagamento n.
29420140004296848000, n. 29420210013733284000, n. 29420220002039531000 ,n. 29420230004106235000 tutte contenute nell'avviso di pagamento n. 29420259000516589000 notificato tramite pec del 20.2.2025 , non impugnato e quindi divenuto definitivo per quanto ivi richiesto.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento : n. 29420210011342679000, avente ad oggetto Tassa automobilistica anno 2016 , n. 29420240000636813000 avente ad oggetto IVA anno 2020,
n. 29420240001156502000 avente ad oggetto IRPEF, addizionali anno 2019; n. 29420240001595622000 avente ad oggetto IRPEF, addizionali anno 2020 ; n. 2942024000414903000 avente ad oggetto tassa auto
2021 Agenzia delle Entrate Riscossione ha provato che sono state tutte notificate tramite pec e consegnate all'indirizzo del destinatario nelle date correttamente indicate nell'atto impugnato. Non essendo state impugnate tempestivamente sono divenute definitive e sono inammissibili le eccezioni relative a vizi delle stesse o a prescrizione intervenuta antecedentemente alle date di notifica .
Si rileva, inoltre, che non è maturata la eccepita prescrizione non essendo decorso il termine triennale / quinquennale dalle date delle rispettive notifiche, tutte intervenute nel periodo 10.11.2022/6.6.2024 ,e quella di notifica dell'atto qui impugnato avvenuta il 15.1.2025.
Infine, per quanto riguarda la cartella n. 29420230005880818000 (IRAP 2020) già questa Corte con sentenza n. 801/1/2024 dep. il 28.10.2024 si è pronunciata ritenendo valida la notifica avvenuta in data
24/01/2024, tramite pec all'indirizzo del ricorrente, sicchè la domanda relativa alla suddetta cartella è inammissibile per il principio del ne bis in idem.
Quanto all'avviso di accertamento n. TYU01A600572/2014, avente ad oggetto IVA, IRAP, addizionale comunale IRPEF ed interessi, addizionale regionale IRPEF, IRPEF e relativi interessi, costi di notifica degli atti, in riferimento all'anno 2010, si osserva che il suddetto avviso è stato regolarmente notificato e impugnato dinanzi a questa Corte, che con la sentenza n. 559 depositata il 1° luglio 2016 ha accolto parzialmente il ricorso, rideterminando i maggiori ricavi imponibili ai fini IRPEF e relative addizionali nonché ai fini IRAP ed escludendo il volume di affari e l'IVA. Sulla scorta di tale sentenza, passata in giudicato, l'Agenzia delle
Entrate ha emesso provvedimento di sgravio parziale e la somma richiesta con l'atto impugnato tiene conto dell'importo residuo dovuto.
Posto ciò non è accoglibile l'eccezione di mancata notifica dell'avviso o di avvenuta prescrizione, poichè il credito tributario si è cristallizzato nel titolo giudiziale con conseguente conversione del termine prescrizionale in dieci anni ex art. 2953 c.c anche per sanzioni ed interessi.
La sentenza CGT Enna n. 801/1/2024 dep. il 28.10.2024, cui fa riferimento parte ricorrente si è pronunciata esclusivamente sulla validità della notifica dell'ingiunzione di pagamento n. TYUIPPN000062017 riferibile a tale avviso, che viene annullata per mancanza di prova del procedimento notificatorio. Tale statuizione non inficia la validità del titolo per cui si procede che è pur sempre azionabile nei limiti prescrizionali , che, come detto, dovendosi computare dall'emissione della sentenza, non sono ancora scaduti.
In ultimo, si accolgono le eccezioni relative alle cartelle di pagamento n. 29420150006676924000 , avente ad oggetto IRPEF, addizionali , IVA sanzioni, interessi, anno 2011 e n. 29420150007234015000 avente ad oggetto IRAP sanzioni, interessi, anno 2012 in quanto Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato copie delle notifiche effettuate prive dell'attestazione di conformità.
Al riguardo è da specificare che, mentre per la notifica delle altre cartelle, avvenuta tramite pec, mediante deposito dell'atto nativo digitale in formato eml non è necessaria alcuna attestazione di conformità poichè esso non è prodotto in "copia" bensì in originale, in quanto le riproduzioni sono garantite dal sistema che le genera, per le copie analogiche il legislatore richiede l'attestazione di conformità pena la non utilizzabilità in giudizio della copia.
Invero l'art. 25 bis D. Lgs. N. 546/1992 al comma 5 bis così statuisce: " il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore."
Il Collegio ritiene pertanto non provata la notifica delle cartelle su indicate e accoglie il ricorso limitatamente alle stesse, confermando l'atto impugnato per il resto.
Con riferimento al quarto e quinto motivo del ricorso, attinenti al difetto motivazionale e che possono essere trattati congiuntamente, è da dire che non possono essere accolti poichè infondati.
Per quanto riguarda la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi tale determinazione attiene agli atti presupposti, a suo tempo notificati, in cui erano stati determinati interessi e sanzioni e divenuti definitivi non essendo stati impugnati nei termini di legge.
Nel caso in esame dunque la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riporta gli interessi già determinati e liquidati all'interno degli atti presupposti e non vi è nessun obbligo di legge di ulteriore specificazione dei conteggi effettuati da terzi ed iscritti a ruolo.
Qualora invece il ricorrente si riferisce agli interessi successivi si esplicita che saranno calcolati gli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 DPR602/1973 fissando il dies a quo ad quem , dal momento della notifica alla data del pagamento e il tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze, che è un dato conoscibile provenendo da una fonte pubblica.
L'atto impugnato, essendo in definitiva un atto ricognitivo di quanto dovuto e non atto in cui si forma una autonoma volontà amministrativa, per essere sufficientemente motivato deve espressamente enunciare la fonte normativa della richiesta, indicare le cartelle di pagamento cui fa riferimento , essendo ammessa la c.d. “motivazione per relationem”, ovvero quella formulata tramite riferimento ad un diverso atto i cui estremi essenziali, in alternativa all'allegazione, devono essere espressamente indicati nell'atto medesimo.
Ebbene, precisata nei termini su esposti l'obbligatorietà dell'elemento motivazionale , questa Corte rileva che nella fattispecie per cui è causa l'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali propri della pretesa tributaria avanzata, facendo espresso riferimento alle cartelle di pagamento indicandone numero e data della notifica, sicchè in alcun modo risulta essere lesa la possibilità del contribuente di conoscere i presupposti che stanno alla base della richiesta e di approntare una idonea ed adeguata difesa.
In ragione della reciproca soccombenza le spese del presente giudizio vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato limitatamente a quanto richiesto con le cartelle n.29120150006676924000 e 29420150007234015000 e conferma per il resto. Spese compensate. Così deciso in Enna il 11/12/2025 IL GIUDICE RELATORE AVV. NA AL RI
EZ IL PRESIDENTE SANTO LOPES