Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 2917
CASS
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 in ordine alla metodologia utilizzata nel determinare la sperequazione e violazione degli artt. 23 e 7 d.lgs.n. 159/2011 nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. per mancanza di motivazione o motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto che gli argomenti della difesa non si confrontano con il percorso argomentativo della Corte territoriale e che le censure esulano dall'ambito dei vizi denunciabili in cassazione. Ha inoltre evidenziato che la Corte territoriale ha trattato ampiamente la questione della provvista iniziale, ritenendola generica e smentita dai saldi dei conti correnti e dai finanziamenti bancari. Ha anche sottolineato che alcune somme erano frutto di duplicazioni e che i flussi finanziari anteriori al 1990 non potevano considerarsi automaticamente poste di accumulo senza deduzione dei costi di costruzione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 in ordine alla metodologia utilizzata nel determinare la sperequazione e violazione degli artt. 23 e 7 d.lgs.n. 159/2011 nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. per mancanza di motivazione o motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto che gli argomenti della difesa non si confrontano con il percorso argomentativo della Corte territoriale e che le censure esulano dall'ambito dei vizi denunciabili in cassazione. Ha inoltre evidenziato che la Corte territoriale ha trattato ampiamente la questione della provvista iniziale, ritenendola generica e smentita dai saldi dei conti correnti e dai finanziamenti bancari. Ha anche sottolineato che alcune somme erano frutto di duplicazioni e che i flussi finanziari anteriori al 1990 non potevano considerarsi automaticamente poste di accumulo senza deduzione dei costi di costruzione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 in ordine alla metodologia utilizzata nel determinare la sperequazione e violazione degli artt. 23 e 7 d.lgs.n. 159/2011 nonché dell’art. 111, comma 6, Cost. per mancanza di motivazione o motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto che gli argomenti della difesa non si confrontano con il percorso argomentativo della Corte territoriale e che le censure esulano dall'ambito dei vizi denunciabili in cassazione. Ha inoltre evidenziato che la Corte territoriale ha trattato ampiamente la questione della provvista iniziale, ritenendola generica e smentita dai saldi dei conti correnti e dai finanziamenti bancari. Ha anche sottolineato che alcune somme erano frutto di duplicazioni e che i flussi finanziari anteriori al 1990 non potevano considerarsi automaticamente poste di accumulo senza deduzione dei costi di costruzione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 27, comma 6, e 24, comma 2, d.lgs.n. 159/2011, con riferimento alla disciplina della sospensione e della proroga dei termini di efficacia del sequestro e della confisca di prevenzione

    La Corte ha rilevato che il testo dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 invocato dalla difesa era entrato in vigore successivamente alla presentazione della proposta di misura di prevenzione. Pertanto, trovava applicazione la disciplina transitoria che prevedeva la sospensione del termine per tutto il tempo necessario all'espletamento degli accertamenti peritali, rendendo corretto il computo operato dalla Corte territoriale.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 29 d.lgs. n. 159/2011 nonché degli artt. 27 e 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

    La Corte ha ricordato che il giudice della prevenzione può ritenere la riconducibilità del proposto a categorie di pericolosità anche indipendentemente da sentenze di condanna, purché la valutazione incidentale non sia smentita da esiti assolutori. Ha inoltre ribadito che l'inquadramento del proposto in profili di pericolosità soggettiva può fondarsi anche su fatti oggetto di procedimenti penali non definiti con condanna. La motivazione del decreto impugnato è risultata ampia, argomentata e fondata su una pluralità di fonti, non presentando censure specifiche da parte della difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 2917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2917
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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