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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 636/2021 del Ruolo
Generale della Corte promossa da:
Avvocato Giancarlo Tonetto (c.f. ) da se stesso C.F._1
difeso con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre alla via
Ospedale 27/33
APPELLANTE
contro
: signore (c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), (c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(c.f. ) e (c.f. Controparte_4 C.F._5 CP_5 ), tutte quali socie della cessata società C.F._6 Parte_1
(c.f. ) P.IVA_1
APPELLATE CONTUMACI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1847/2020 del
Tribunale di Venezia, depositata in data 4 dicembre 2020
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia contrariis reiectis in riforma della sentenza n. 1847/2020 emessa dal GOT presso il Tribunale di Venezia
Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte nell'opposizione; in particolare per carenza di legittimazione passiva dell'opponente rispetto al credito ingiunto.
In via gradata: accertarsi e dichiararsi l'estinzione per compensazione ex art. 56 L.F. e fino a concorrenza del credito ingiunto nei termini esposti nella narrativa dell'opposizione al decreto ingiuntivo con il controcredito vantato dall'opponente nei confronti della società ed ora del suo Parte_1
Fallimento così come riconosciuto dal in sede di esame dello Parte_2
stato passivo.
Con vittoria di spese anche della precedente fase processuale e provvedimento esecutivo.
In via istruttoria: Per completezza difensiva e senza invertire l'onere della prova si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze:
“Vero che le forniture e gli interventi di cui ai docc. 2 – 3 – 4 – 5 - 6 – 7 – 8
– 9 di parte opposta (cfr. fascicolo monitorio) sono quelli previsti nel contratto di locazione finanziaria prodotto sub. 3 di parte opponente e, precisamente, sono i “serramenti in alluminio, vetri costo al netto di IVA €
25.816,00” come indicato nel doc. 3 pagina 2, rigo 2 e seguenti che si rammostra al teste”.
Si indica a teste;
il direttore dei lavori, geom. con studio in CP_6
Mestre.
Sempre in via istruttoria: senza invertire l'onere della prova e solo per completezza difensiva si chiede che il Giudice voglia ordinare ad Hypo
Alpe RI BA spa con sede amministrativa in Udine, Viale Venezia 100 di produrre la copia delle fatture emesse da con riferimento al Parte_1
contratto di locazione finanziaria n. 00271750 del 28.4.05 – cfr. doc. 3 parte opponente – relativamente alla fornitura “dei serramenti in alluminio e vetri costo al netto di IVA di € 25.861,00” nonché la copia dei relativi pagamenti effettuati a favore di a saldo di quelle fatture. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 novembre 2018 la curatela del fallimento della società ha chiesto al Tribunale di Venezia di ingiungere Parte_1
all'Avvocato Giancarlo Tonetto il pagamento della somma di € 20.315,00 oltre interessi moratori dichiarandosene creditrice a titolo di corrispettivo della fornitura e posa in opera di serramenti effettuata, allorquando la società era in bonis, presso il suo studio professionale, dandone prova scritta mediante la produzione dei documenti di trasporto, dei preventivi sottoscritti per accettazione dall'Avvocato Tonetto e delle fatture emesse all'esito del completamento della fornitura.
Avverso il decreto emesso dal Tribunale in accoglimento del ricorso ha proposto opposizione l'Avvocato Tonetto eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, sul presupposto di non essere il proprietario dell'immobile sito in Venezia Mestre alla Via Ospedale 27 ove la fornitura era stata effettuata, nonché in considerazione del fatto che la fornitura era stata oggetto di un contratto di locazione finanziaria, intercorso tra la concedente società Hypo Alpe RI BA e la locataria società immobiliare
Tom.Fra di per la ristrutturazione e CP_7 Parte_3
l'accorpamento del predetto immobile a quello posto alla Via Ospedale 31, ivi pattuendosi anche i serramenti il cui corrispettivo era pertanto dovuto dalla Hypo Alpe RI BA;
l'opponente ha subordinatamente chiesto porsi in compensazione il credito ingiunzionale con il suo credito nei confronti della società per il quale aveva chiesto di essere ammesso al Pt_1
passivo fallimentare quanto ad € 43.424,93 in privilegio e quanto a circa €
53.251,64 in chirografo.
Nell'effettivo contraddittorio della curatela opposta, che ha chiesto il rigetto dell'opposizione allegando l'intervenuta ammissione al passivo del credito dell'opponente e facendo rilevare la compensabilità per gli effetti di cui all'articolo 56 della legge fallimentare, il Tribunale ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'opponente indi ha deciso la causa rigettando l'opposizione e dichiarando la compensazione tra il credito oggetto di ingiunzione ed il contrapposto credito dell'Avvocato Tonetto ammesso al passivo fallimentare, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello l'Avvocato Tonetto chiedendone l'integrale riforma e riproponendo nel grado le istanze istruttorie non ammesse.
La curatela appellata ha ritualmente resistito al gravame instando per il rigetto.
Trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed all'esito del deposito dei rispettivi scritti difensivi nei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, la causa, senza che fosse stata ancora deliberata la decisione, è stata rimessa sul ruolo innanzi al
Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 11 dicembre 2023, come da provvedimenti del Presidente della Corte di
Appello del 31 ottobre 2023 e del Presidente della Sezione del 13 novembre
2023 al cui contenuto si rimanda.
In data 4 dicembre 2023 la difesa appellata ha depositato note di trattazione scritta riportando l'intervenuta dichiarazione di chiusura del fallimento della società producendo a tal fine il decreto emesso dal Parte_1
Tribunale di Venezia, ed ha chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio altresì comprovando di aver notificato l'evento interruttivo al difensore appellante.
Con ordinanza del 21 dicembre 2023, al cui contenuto si rimanda, la Corte ha invitato la difesa appellata a rendere chiarimenti riservando, all'esito di provvedere sulla chiesta declaratoria di interruzione del processo.
Con note scritte depositate in data 9 gennaio 2024 la difesa appellata ha allegato l'intervenuta rinuncia, autorizzata dal Tribunale fallimentare, ai crediti non riscossi ivi incluso quello nei confronti dell'appellante già portato in compensazione nell'ambito della formazione del passivo fallimentare, insistendo a che venisse dichiarata l'interruzione del processo.
Con ordinanza del 23 gennaio 2024 la Corte, preso atto delle precisazioni fornite dalla difesa appellata, ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 il difensore appellante, premettendo il suo interesse alla prosecuzione del processo interrotto, ha chiesto fissarsi udienza per la sua riassunzione e l'ulteriore seguito.
A seguito di vari rinvii disposti per consentire all'appellante la rituale notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto presidenziale di fissazione d'udienza a tutti i soci della cessata società il Parte_1
contraddittorio processuale si è ricostituito nei confronti delle signore e , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
quali socie della società come risultante dalla certificazione Parte_1
camerale datata 4 ottobre 2024 e depositata in giudizio in data 7 ottobre
2024.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, attività svolta dal solo difensore appellante, la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha proposto vari profili di censura della decisione.
Dopo aver riportato il passo motivazionale con il quale era stata argomentata la fondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio,
l'appellante ha sostenuto che il Tribunale, avendo omesso la valutazione della sua produzione documentale, avrebbe erroneamente rilevato che i contratti di leasing prodotti da esso opponente non risultavano sottoscritti da tutte le parti contraenti laddove invece, in occasione della memoria datata 17 giugno 2019, sarebbe stata prodotta “la copia dei contratti di locazione che erano stati sottoscritti da tutti gli stipulanti”, ciò configurando, a detta dell'appellante insanabile vizio della decisione.
Sotto altro aspetto l'appellante ha affermato che il Tribunale avrebbe altrettanto errato non avendo tenuto conto delle contestazioni mosse alla pretesa creditoria, a tenore delle quali la fornitura di infissi e serramenti – il cui corrispettivo era stato rivendicato dalla curatela ricorrente – rientrava nel citato rapporto di leasing, per derivarne che nella vicenda di specie andava esclusa la sua legittimazione passiva.
Sotto altro aspetto ancora l'appellante ha denunciato la violazione applicativa delle regole in tema di riparto dell'onere della prova, asseritamente sovvertito dal Tribunale, essendo stata posta a fondamento della decisione la sola documentazione prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo senza che gli fosse consentito di dare prova degli assunti d'opposizione: di qui la riproposizione delle istanze istruttorie nel grado.
La Corte rileva l'infondatezza del motivo in ciascuna delle sue formulazioni in ciò valendo le seguenti considerazioni.
Riguardo alla prima delle questioni osserva il Collegio che il documento contrassegnato con il numero 3 della produzione effettuata dall'opponente al momento della costituzione nel giudizio conseguente all'opposizione non reca alcuna sottoscrizione da parte del locatore, in ciò dovendosi dunque confermare quanto ravvisato dal Tribunale.
Quanto alla produzione documentale effettuata dall'appellante a corredo della memoria difensiva datata 17 giugno 2019 e depositata in data 21 giugno 2019, questa consta di un file contenente tre comunicazioni provenienti dalla società Hypo Alpe RI BA ed indirizzate alla società
Tom.Fra di datate 14 ottobre 2013 le prime due e Parte_4
15 la terza, riportanti nell'oggetto il riferimento ai contratti di Parte_5
leasing rispettivamente numero 220.031 la prima, numero 252.333 la seconda e numero 271.750 la terza.
E' dunque evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il documento prodotto a corredo della memoria non contiene “la copia dei contratti di locazione che erano stati sottoscritti da tutti gli stipulanti” (così testualmente).
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che con quella produzione l'appellante abbia inteso dimostrare la stipulazione del contratto di leasing avente ad oggetto la fornitura degli infissi e dei serramenti da parte della società tale prova non può dirsi raggiunta sol che si consideri che Pt_1
manca alcuna riferibilità di ciascuna delle tre comunicazioni contenute nel documento contrassegnato dal numero 9 al contratto riprodotto solo per estratto nel documento contrassegnato dal numero 3 non essendo dunque possibile verificare il permanere della sua vigenza alla data riportata sulle citate comunicazioni di cui al documento numero 9, vale a dire nell'ottobre
2013.
Quanto al secondo aspetto illustrato dall'appellante valgono le medesime considerazioni testé svolte, nel senso che non consta prova che la fornitura della società costituisse oggetto del contratto di leasing raffigurato nel Pt_1
documento numero 3, e ciò in disparte l'incompletezza del documento: depone in senso assolutamente contrario alla ricostruzione d'appello la circostanza, di per sé sola sufficientemente significativa, secondo cui tra l'epoca in cui sarebbe stato stipulato il contratto di leasing evocato dall'appellante quale prova dell'eccepito difetto di legittimazione passiva
(al documento risulta apposta la data del 28 aprile 2005) e l'epoca in cui risultano accettati dall'Avvocato Tonetto i preventivi della società (7 Pt_1
dicembre 2010 e 23 settembre 2011, si vedano i documenti numeri 6 e 7 prodotti dalla difesa della curatela a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo), ossia ben più di sei anni, la contraente onerata del canone di leasing lo avrebbe corrisposto nella non modica misura di € 2.537,78 mensili (oltre ovviamente l'importo corrisposto alla stipula nella misura di
€ 21.727,43) senza poter godere del bene (“serramenti in alluminio e vetri”) oggetto del contratto.
Quanto all'ipotizzato vizio di inversione dell'onere della prova va osservato che nel precorso grado l'allora opposta ha adempiuto all'onere su di sé gravante comprovando l'intercorso accordo tra le parti sull'oggetto della fornitura e sul prezzo pattuito, che la regolare esecuzione della prestazione, mediante la produzione dei preventivi accettati e dei documenti di trasporto, nessuno dei quali è stato disconosciuto dall'allora opponente: al riguardo va ricordato che nei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la consegna tra le parti di una determinata merce, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, sicché quando siano stati emessi documenti di trasporto la prova della consegna della merce può dirsi raggiunta qualora i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata da questi ritualmente disconosciuta.
Di contro la prova dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento, della quale era onerato l'opponente, non può dirsi raggiunta.
Quanto invece alle richieste istruttorie che l'appellante ha riproposto nel grado le stesse non sono accoglibili.
La circostanza oggetto di prova testimoniale rende la richiesta inammissibile in quanto non comporta che il testimone indicato nella persona del geometra (genericamente qualificato come Controparte_6
direttore dei lavori) riferisca un fatto nella sua oggettività storico bensì consta d'una sorta di interpretazione tra il contenuto del contratto di leasing datato 28 aprile 2005 e la documentazione contrattuale attestante la consegna, interpretazione preclusa dal rito.
La richiesta di ordine di esibizione da rivolgere alla società Hypo Alpe
RI BA è altrettanto inammissibile in considerazione della genericità della formulazione – quand'anche nei termini di cui all'articolo 213 del codice di procedura civile – non risultando indicata, neppur approssimativamente, l'epoca della emissione di fatture da parte della società nei confronti della Hypo Alpe RI BA ovvero quella degli Pt_1
asseriti pagamenti, sicché in definitiva il mezzo istruttorio sollecitato dall'appellante si rivela esclusivamente esplorativo.
Ad esito di accoglimento deve invece pervenirsi in relazione al secondo motivo d'impugnazione sia pur per ragioni diverse da quelle proposte dall'appellante.
Risulta incontestata tra le parti la sussistenza del credito dell'Avvocato
Tonetto nei confronti della società fallita come d'altronde accertato nella competente sede fallimentare in occasione della formazione dello stato passivo.
Risulta altrettanto incontestata tra le parti la compensabilità tra i contrapposti crediti, come d'altronde correttamente dichiarato dal Tribunale con la decisione gravata.
A giudizio della Corte non può invece dirsi corretta la decisione del precedente giudicante di non revocare il decreto ingiuntivo opposto pur avendo dichiarato la compensazione del credito oggetto di ingiunzione così, dunque, decretandone sostanzialmente l'estinzione.
Deve dunque procedersi alla riforma della decisione mediante la sola revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia recante il numero
2875/2018.
Quanto alla regolazione delle spese di lite nel grado di appello la Corte, in considerazione dell'andamento del giudizio e dell'esito di riforma quanto alla sola revoca del decreto ingiuntivo, ne dispone l'integrale compensazione tra le parti tenuto altresì conto della mancata costituzione a seguito della riassunzione.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1847/2020 del Tribunale di Venezia, depositata in data 4 dicembre 2020, così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, revoca il decreto ingiuntivo numero 2875/2018 emesso dal Tribunale di
Venezia in data 9 novembre 2018;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente grado. Venezia, li 17 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Nicola Traisci
Il Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 636/2021 del Ruolo
Generale della Corte promossa da:
Avvocato Giancarlo Tonetto (c.f. ) da se stesso C.F._1
difeso con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia Mestre alla via
Ospedale 27/33
APPELLANTE
contro
: signore (c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), (c.f. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(c.f. ) e (c.f. Controparte_4 C.F._5 CP_5 ), tutte quali socie della cessata società C.F._6 Parte_1
(c.f. ) P.IVA_1
APPELLATE CONTUMACI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1847/2020 del
Tribunale di Venezia, depositata in data 4 dicembre 2020
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia contrariis reiectis in riforma della sentenza n. 1847/2020 emessa dal GOT presso il Tribunale di Venezia
Nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto perché illegittimo sia in fatto che in diritto per le ragioni esposte nell'opposizione; in particolare per carenza di legittimazione passiva dell'opponente rispetto al credito ingiunto.
In via gradata: accertarsi e dichiararsi l'estinzione per compensazione ex art. 56 L.F. e fino a concorrenza del credito ingiunto nei termini esposti nella narrativa dell'opposizione al decreto ingiuntivo con il controcredito vantato dall'opponente nei confronti della società ed ora del suo Parte_1
Fallimento così come riconosciuto dal in sede di esame dello Parte_2
stato passivo.
Con vittoria di spese anche della precedente fase processuale e provvedimento esecutivo.
In via istruttoria: Per completezza difensiva e senza invertire l'onere della prova si chiede prova per testi sulle seguenti circostanze:
“Vero che le forniture e gli interventi di cui ai docc. 2 – 3 – 4 – 5 - 6 – 7 – 8
– 9 di parte opposta (cfr. fascicolo monitorio) sono quelli previsti nel contratto di locazione finanziaria prodotto sub. 3 di parte opponente e, precisamente, sono i “serramenti in alluminio, vetri costo al netto di IVA €
25.816,00” come indicato nel doc. 3 pagina 2, rigo 2 e seguenti che si rammostra al teste”.
Si indica a teste;
il direttore dei lavori, geom. con studio in CP_6
Mestre.
Sempre in via istruttoria: senza invertire l'onere della prova e solo per completezza difensiva si chiede che il Giudice voglia ordinare ad Hypo
Alpe RI BA spa con sede amministrativa in Udine, Viale Venezia 100 di produrre la copia delle fatture emesse da con riferimento al Parte_1
contratto di locazione finanziaria n. 00271750 del 28.4.05 – cfr. doc. 3 parte opponente – relativamente alla fornitura “dei serramenti in alluminio e vetri costo al netto di IVA di € 25.861,00” nonché la copia dei relativi pagamenti effettuati a favore di a saldo di quelle fatture. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 novembre 2018 la curatela del fallimento della società ha chiesto al Tribunale di Venezia di ingiungere Parte_1
all'Avvocato Giancarlo Tonetto il pagamento della somma di € 20.315,00 oltre interessi moratori dichiarandosene creditrice a titolo di corrispettivo della fornitura e posa in opera di serramenti effettuata, allorquando la società era in bonis, presso il suo studio professionale, dandone prova scritta mediante la produzione dei documenti di trasporto, dei preventivi sottoscritti per accettazione dall'Avvocato Tonetto e delle fatture emesse all'esito del completamento della fornitura.
Avverso il decreto emesso dal Tribunale in accoglimento del ricorso ha proposto opposizione l'Avvocato Tonetto eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, sul presupposto di non essere il proprietario dell'immobile sito in Venezia Mestre alla Via Ospedale 27 ove la fornitura era stata effettuata, nonché in considerazione del fatto che la fornitura era stata oggetto di un contratto di locazione finanziaria, intercorso tra la concedente società Hypo Alpe RI BA e la locataria società immobiliare
Tom.Fra di per la ristrutturazione e CP_7 Parte_3
l'accorpamento del predetto immobile a quello posto alla Via Ospedale 31, ivi pattuendosi anche i serramenti il cui corrispettivo era pertanto dovuto dalla Hypo Alpe RI BA;
l'opponente ha subordinatamente chiesto porsi in compensazione il credito ingiunzionale con il suo credito nei confronti della società per il quale aveva chiesto di essere ammesso al Pt_1
passivo fallimentare quanto ad € 43.424,93 in privilegio e quanto a circa €
53.251,64 in chirografo.
Nell'effettivo contraddittorio della curatela opposta, che ha chiesto il rigetto dell'opposizione allegando l'intervenuta ammissione al passivo del credito dell'opponente e facendo rilevare la compensabilità per gli effetti di cui all'articolo 56 della legge fallimentare, il Tribunale ha rigettato le richieste istruttorie formulate dall'opponente indi ha deciso la causa rigettando l'opposizione e dichiarando la compensazione tra il credito oggetto di ingiunzione ed il contrapposto credito dell'Avvocato Tonetto ammesso al passivo fallimentare, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello l'Avvocato Tonetto chiedendone l'integrale riforma e riproponendo nel grado le istanze istruttorie non ammesse.
La curatela appellata ha ritualmente resistito al gravame instando per il rigetto.
Trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed all'esito del deposito dei rispettivi scritti difensivi nei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, la causa, senza che fosse stata ancora deliberata la decisione, è stata rimessa sul ruolo innanzi al
Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 11 dicembre 2023, come da provvedimenti del Presidente della Corte di
Appello del 31 ottobre 2023 e del Presidente della Sezione del 13 novembre
2023 al cui contenuto si rimanda.
In data 4 dicembre 2023 la difesa appellata ha depositato note di trattazione scritta riportando l'intervenuta dichiarazione di chiusura del fallimento della società producendo a tal fine il decreto emesso dal Parte_1
Tribunale di Venezia, ed ha chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio altresì comprovando di aver notificato l'evento interruttivo al difensore appellante.
Con ordinanza del 21 dicembre 2023, al cui contenuto si rimanda, la Corte ha invitato la difesa appellata a rendere chiarimenti riservando, all'esito di provvedere sulla chiesta declaratoria di interruzione del processo.
Con note scritte depositate in data 9 gennaio 2024 la difesa appellata ha allegato l'intervenuta rinuncia, autorizzata dal Tribunale fallimentare, ai crediti non riscossi ivi incluso quello nei confronti dell'appellante già portato in compensazione nell'ambito della formazione del passivo fallimentare, insistendo a che venisse dichiarata l'interruzione del processo.
Con ordinanza del 23 gennaio 2024 la Corte, preso atto delle precisazioni fornite dalla difesa appellata, ha dichiarato l'interruzione del processo.
Con ricorso depositato in data 10 aprile 2024 il difensore appellante, premettendo il suo interesse alla prosecuzione del processo interrotto, ha chiesto fissarsi udienza per la sua riassunzione e l'ulteriore seguito.
A seguito di vari rinvii disposti per consentire all'appellante la rituale notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto presidenziale di fissazione d'udienza a tutti i soci della cessata società il Parte_1
contraddittorio processuale si è ricostituito nei confronti delle signore e , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
quali socie della società come risultante dalla certificazione Parte_1
camerale datata 4 ottobre 2024 e depositata in giudizio in data 7 ottobre
2024.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, attività svolta dal solo difensore appellante, la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha proposto vari profili di censura della decisione.
Dopo aver riportato il passo motivazionale con il quale era stata argomentata la fondatezza della pretesa creditoria azionata in monitorio,
l'appellante ha sostenuto che il Tribunale, avendo omesso la valutazione della sua produzione documentale, avrebbe erroneamente rilevato che i contratti di leasing prodotti da esso opponente non risultavano sottoscritti da tutte le parti contraenti laddove invece, in occasione della memoria datata 17 giugno 2019, sarebbe stata prodotta “la copia dei contratti di locazione che erano stati sottoscritti da tutti gli stipulanti”, ciò configurando, a detta dell'appellante insanabile vizio della decisione.
Sotto altro aspetto l'appellante ha affermato che il Tribunale avrebbe altrettanto errato non avendo tenuto conto delle contestazioni mosse alla pretesa creditoria, a tenore delle quali la fornitura di infissi e serramenti – il cui corrispettivo era stato rivendicato dalla curatela ricorrente – rientrava nel citato rapporto di leasing, per derivarne che nella vicenda di specie andava esclusa la sua legittimazione passiva.
Sotto altro aspetto ancora l'appellante ha denunciato la violazione applicativa delle regole in tema di riparto dell'onere della prova, asseritamente sovvertito dal Tribunale, essendo stata posta a fondamento della decisione la sola documentazione prodotta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo senza che gli fosse consentito di dare prova degli assunti d'opposizione: di qui la riproposizione delle istanze istruttorie nel grado.
La Corte rileva l'infondatezza del motivo in ciascuna delle sue formulazioni in ciò valendo le seguenti considerazioni.
Riguardo alla prima delle questioni osserva il Collegio che il documento contrassegnato con il numero 3 della produzione effettuata dall'opponente al momento della costituzione nel giudizio conseguente all'opposizione non reca alcuna sottoscrizione da parte del locatore, in ciò dovendosi dunque confermare quanto ravvisato dal Tribunale.
Quanto alla produzione documentale effettuata dall'appellante a corredo della memoria difensiva datata 17 giugno 2019 e depositata in data 21 giugno 2019, questa consta di un file contenente tre comunicazioni provenienti dalla società Hypo Alpe RI BA ed indirizzate alla società
Tom.Fra di datate 14 ottobre 2013 le prime due e Parte_4
15 la terza, riportanti nell'oggetto il riferimento ai contratti di Parte_5
leasing rispettivamente numero 220.031 la prima, numero 252.333 la seconda e numero 271.750 la terza.
E' dunque evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il documento prodotto a corredo della memoria non contiene “la copia dei contratti di locazione che erano stati sottoscritti da tutti gli stipulanti” (così testualmente).
Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che con quella produzione l'appellante abbia inteso dimostrare la stipulazione del contratto di leasing avente ad oggetto la fornitura degli infissi e dei serramenti da parte della società tale prova non può dirsi raggiunta sol che si consideri che Pt_1
manca alcuna riferibilità di ciascuna delle tre comunicazioni contenute nel documento contrassegnato dal numero 9 al contratto riprodotto solo per estratto nel documento contrassegnato dal numero 3 non essendo dunque possibile verificare il permanere della sua vigenza alla data riportata sulle citate comunicazioni di cui al documento numero 9, vale a dire nell'ottobre
2013.
Quanto al secondo aspetto illustrato dall'appellante valgono le medesime considerazioni testé svolte, nel senso che non consta prova che la fornitura della società costituisse oggetto del contratto di leasing raffigurato nel Pt_1
documento numero 3, e ciò in disparte l'incompletezza del documento: depone in senso assolutamente contrario alla ricostruzione d'appello la circostanza, di per sé sola sufficientemente significativa, secondo cui tra l'epoca in cui sarebbe stato stipulato il contratto di leasing evocato dall'appellante quale prova dell'eccepito difetto di legittimazione passiva
(al documento risulta apposta la data del 28 aprile 2005) e l'epoca in cui risultano accettati dall'Avvocato Tonetto i preventivi della società (7 Pt_1
dicembre 2010 e 23 settembre 2011, si vedano i documenti numeri 6 e 7 prodotti dalla difesa della curatela a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo), ossia ben più di sei anni, la contraente onerata del canone di leasing lo avrebbe corrisposto nella non modica misura di € 2.537,78 mensili (oltre ovviamente l'importo corrisposto alla stipula nella misura di
€ 21.727,43) senza poter godere del bene (“serramenti in alluminio e vetri”) oggetto del contratto.
Quanto all'ipotizzato vizio di inversione dell'onere della prova va osservato che nel precorso grado l'allora opposta ha adempiuto all'onere su di sé gravante comprovando l'intercorso accordo tra le parti sull'oggetto della fornitura e sul prezzo pattuito, che la regolare esecuzione della prestazione, mediante la produzione dei preventivi accettati e dei documenti di trasporto, nessuno dei quali è stato disconosciuto dall'allora opponente: al riguardo va ricordato che nei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la consegna tra le parti di una determinata merce, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, sicché quando siano stati emessi documenti di trasporto la prova della consegna della merce può dirsi raggiunta qualora i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata da questi ritualmente disconosciuta.
Di contro la prova dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento, della quale era onerato l'opponente, non può dirsi raggiunta.
Quanto invece alle richieste istruttorie che l'appellante ha riproposto nel grado le stesse non sono accoglibili.
La circostanza oggetto di prova testimoniale rende la richiesta inammissibile in quanto non comporta che il testimone indicato nella persona del geometra (genericamente qualificato come Controparte_6
direttore dei lavori) riferisca un fatto nella sua oggettività storico bensì consta d'una sorta di interpretazione tra il contenuto del contratto di leasing datato 28 aprile 2005 e la documentazione contrattuale attestante la consegna, interpretazione preclusa dal rito.
La richiesta di ordine di esibizione da rivolgere alla società Hypo Alpe
RI BA è altrettanto inammissibile in considerazione della genericità della formulazione – quand'anche nei termini di cui all'articolo 213 del codice di procedura civile – non risultando indicata, neppur approssimativamente, l'epoca della emissione di fatture da parte della società nei confronti della Hypo Alpe RI BA ovvero quella degli Pt_1
asseriti pagamenti, sicché in definitiva il mezzo istruttorio sollecitato dall'appellante si rivela esclusivamente esplorativo.
Ad esito di accoglimento deve invece pervenirsi in relazione al secondo motivo d'impugnazione sia pur per ragioni diverse da quelle proposte dall'appellante.
Risulta incontestata tra le parti la sussistenza del credito dell'Avvocato
Tonetto nei confronti della società fallita come d'altronde accertato nella competente sede fallimentare in occasione della formazione dello stato passivo.
Risulta altrettanto incontestata tra le parti la compensabilità tra i contrapposti crediti, come d'altronde correttamente dichiarato dal Tribunale con la decisione gravata.
A giudizio della Corte non può invece dirsi corretta la decisione del precedente giudicante di non revocare il decreto ingiuntivo opposto pur avendo dichiarato la compensazione del credito oggetto di ingiunzione così, dunque, decretandone sostanzialmente l'estinzione.
Deve dunque procedersi alla riforma della decisione mediante la sola revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Venezia recante il numero
2875/2018.
Quanto alla regolazione delle spese di lite nel grado di appello la Corte, in considerazione dell'andamento del giudizio e dell'esito di riforma quanto alla sola revoca del decreto ingiuntivo, ne dispone l'integrale compensazione tra le parti tenuto altresì conto della mancata costituzione a seguito della riassunzione.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1847/2020 del Tribunale di Venezia, depositata in data 4 dicembre 2020, così provvede:
- in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, revoca il decreto ingiuntivo numero 2875/2018 emesso dal Tribunale di
Venezia in data 9 novembre 2018;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite nel presente grado. Venezia, li 17 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Nicola Traisci
Il Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni