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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 773/2023 Rg promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti Annamaria Mazzarri, Lavinia Manzi appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Michele Mariani appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Livorno n. 240/2023, pubblicata il
27.6.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
- dipendente di dal 17.3.2008, con mansioni di netturbina 3° livello CCNL Parte_1 CP_1 applicato - subiva un infortunio sul lavoro in data 12.5.2024.
Nel ricorso proposto davanti al Tribunale di Livorno descriveva la dinamica del sinistro in questi termini: il giorno del fatto, si trovava in servizio per la raccolta porta a porta con i colleghi
[...]
(autista del mezzo) e (con la quale si trovava sulla pedana posteriore del mezzo CP_2 CP_3 per scendere di volta in volta a prelevare i rifiuti e gettarli nell'apposito contenitore sul camion), allorquando appunto - nello scendere da detta pedana - cadeva rovinosamente a terra in quanto il mezzo veniva maldestramente rimesso in moto dal conducente, senza che questi si fosse previamente accertato che la fosse effettivamente già scesa. La collega che già era a terra per Pt_1 CP_3
1 svolgere le operazioni di raccolta dei rifiuti, assisteva all'infortunio e, resasi immediatamente conto della gravità dell'accaduto, gridava prontamente in direzione del conducente: “ stai attento, CP_2
si è fatta male alla gamba!”. Pt_1
In conseguenza di tale fatto riportava un trauma distorsivo all'anca destra e al ginocchio destro (come da esiti della visita al Pronto Soccorso), venendo sottoposta ad un intervento di artroprotesi nonché di successiva revisione della protesi. Nel ricorso assumeva una serie di violazioni poste in essere dal datore di lavoro in materia di sicurezza e che riguardavano dispositivi sul medesimo mezzo nonché una mancata formazione.
Pertanto, aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “……..accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale del datore di lavoro società CP_1 Controparte_1
………nella causazione del sinistro del 12.05.2014 occorso alla dipendente
[...] Pt_1
, Voglia condannare la convenuta al risarcimento in suo favore dei danni non patrimoniali
[...]
(per lesioni biologiche, psicologiche e pregiudizi morali ed esistenziali) patiti e patiendi, al netto della rendita IN capitalizzata nella sua componente biologica, oltre alle spese mediche sostenute, nella misura di € 181.703,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sul capitale originario (ovvero devalutato alla data del 12.05.2014), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del sinistro alla pronuncia, quanto al ristoro del danno biologico ed interessi legali dalla data della sentenza al saldo per le restanti somme. Con vittoria di compensi professionali del procedimento per ATP/CTP e del presente giudizio, spese vive (contributo unificato e marche da bollo per l'introduzione di entrambi i giudizi), spese di CTP (Dott. e Per_1
Ing. )e CTU come indicate in narrativa e documentate, oltre accessori come per legge”. Per_2
Il Tribunale di Livorno respingeva integralmente il ricorso;
compensava le spese di lite, ponendo le spese della consulenza tecnica svolta nella fase di accertamento preventivo a carico della ricorrente.
Ad avviso del Tribunale, la ricorrente aveva fornito una descrizione dell'evento nel ricorso e al Pronto
Soccorso che, all'esito dell'istruttoria orale, non poteva dirsi adeguatamente dimostrata ai fini della responsabilità della società: la descrizione dell'infortunio di cui al ricorso si scontrava infatti con quanto dichiarato dalla teste secondo cui l'evento si sarebbe verificato quando la stava
CP_3 Pt_1 risalendo sul mezzo (e non scendendo), cadendo di fianco e sbattendo sul marciapiede con la gamba destra. La descrizione dell'infortunio della era contraddetta altresì con quanto dichiarato dalla
CP_3 medesima al TP , sul fatto che l'infortunata aveva sbattuto contro la ringhiera di un
CP_3 Per_2 muretto lì vicino (circostanza inverosimile alla luce della fotografie sullo stato dei luoghi, essendo detto muretto distante rispetto al luogo del fatto ed essendoci di mezzo un marciapiede e un parcheggio). Oltre alla da ritenersi inattendibile, era stato sentito come teste di riferimento il
CP_3
le cui dichiarazioni non erano state tuttavia precise, non ricordando il nome del luogo in cui CP_2
2 l'incidente era avvenuto, il tipo di mezzo guidato, il lato del camion su cui la si trovava, dove Pt_1 fosse la convenendo il teste con quest'ultima sul fatto che l'incidente era avvenuto in fase di CP_3 risalita. In ogni caso, lo stesso aveva dichiarato che le telecamere funzionavano e che la spia luminosa che segnalava la presenza di un operatore sul mezzo si era accesa.
Quanto alle altre violazioni addebitate, la denunciata assenza di cinture di sicurezza non poteva valutarsi in assenza di una certezza sulla dinamica del mezzo;
comunque, se la stava Pt_1 scendendo dal mezzo, l'operatrice doveva necessariamente sganciare le stesse.
In merito alle telecamere e ai sensori di presenza dell'operatore sul mezzo, gli stessi non potevano scongiurare il rischio di caduta dell'operatore, non potendosi escludere (in assenza di prova sul fatto che il mezzo fosse ripartito repentinamente) che la stessa operatrice fosse imprudentemente scesa dal mezzo o in modo scomposto.
La difficoltà nell'accedere alla pulsantiera posta sul lato del camion (per segnalare all'autista la presenza a bordo dell'operatore) non rilevava nella specie, laddove la sarebbe stata a terra e la CP_3 stava scendendo, secondo la dinamica dalla stessa descritta in ricorso. Pt_1
L'insieme di tali elementi determinava il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di lite sussistendo ragioni gravi ed eccezionali (art 92 cpc;
Corte Cost. n. 77/2018) consistite nella difficoltà per la ricorrente di acquisire ulteriori elementi per il tempo trascorso dall'evento e per l'assenza di ulteriori testimoni oculari.
appella la sentenza insistendo nelle sue conclusioni e ritenendo che, a prescindere Parte_1 dalla dinamica del fatto, la cui ricostruzione poteva incontrare delle difficoltà per un ricordo non chiaro degli eventi da parte dei testimoni chiamati a deporre dopo dieci anni dal sinistro, era comunque irrilevante il fatto che l'operatrice fosse caduta mentre scendeva o risaliva. La pronuncia era errata perché non era comunque partita dall'esame delle violazioni addebitate al datore di lavoro e che sussistevano in concreto, ovverosia:
1) innanzitutto, il mezzo utilizzato era inadeguato per il tipo di servizio che si doveva svolgere consistito nella raccolta porta a porta: infatti, per tale servizio venivano usati mezzi troppo alti e che non erano stati adeguati alla tipologia dello stesso (in tal senso, il riferito della teste autista) ES
2) i testi escussi avevano confermato l'assenza di cinture di sicurezza a bordo, nonostante che le stesse fossero indicate come necessarie per i netturbini in pedana (non rilevando quanto dedotto dal
Tribunale sul fatto che non si sarebbe trattato di presidi inidonei a scongiurare la caduta, perché anche se presenti le cinture dovevano essere sganciate)
3) non vi erano sul mezzo gli indicatori luminosi (sulla bacheca dell'autista) che gli segnalavano correttamente la presenza dei netturbini in pedana: o meglio, c'era un indicatore che però per
3 accendersi bastava che solo uno degli operatori salisse in pedana e quindi non segnalava la presenza di entrambi gli operatori a bordo
4) l'istruttoria aveva affermato che, solo in retromarcia, il mezzo era dotato di un sistema di blocco e non anche per la ipotesi della ripartita del camion quando non vi erano le condizioni di sicurezza
5) la pulsantiera in dotazione ai netturbini per segnalare all'autista di ripartire, era sul lato del camion e come accertato in sede istruttoria, era lontana, difficilmente raggiungibile dovendosi gli autisti sporgere, tanto che essi si limitavano a fare una segnalazione all'autista con la mano
6) come confermato dall'istruttoria orale, la formazione sull'uso delle pedane era stata deficitaria e non era mai stato consegnato il manuale del compattatore (teste . ES
Ciò premesso, l'appellante contestava l'ammissibilità delle osservazioni del TP dell'Assicurazione alla consulenza tecnica effettuata in sede di Accertamento tecnico preventivo sulla natura del trauma
(osservazioni che l'appellato, costituitasi tardivamente, voleva valorizzare), in quanto introdotte oltre il termine.
In ogni caso, la consulenza effettuata in sede di ATP era utilizzabile per le argomentazioni in essa dedotte e nella quale veniva anche quantificato il danno permanente e il danno temporaneo, sì che sulla base della stessa potevano essere calcolati i danni subiti utilizzando le tabelle del Tribunale di
Milano. In proposito, doveva riconoscersi alla lavoratrice anche la personalizzazione del danno, in quanto era emerso dall'istruttoria che la stessa era stata penalizzata nelle mansioni, essendo stata adibita alla raccolta immondizia, aveva subito un danno estetico (cicatrice), aveva avuto una inflessione del tono dell'umore, non faceva più le pregresse attività ricreative assieme al marito, aveva difficoltà nelle attività più semplici (come legarsi le scarpe).
La si è costituita, affermando la correttezza della sentenza laddove aveva rilevato la CP_1 contraddittorietà della dinamica all'esito dell'istruttoria. Per valutare la responsabilità del datore di lavoro andava anche valutato il contenuto del Documento di valutazione dei rischi che, per il servizio di raccolta “porta a porta” coi c.d. autocompattatori, individuava i seguenti rischi con riferimento all'utilizzo delle pedane posteriori: intrappolamento-urto durante la retromarcia o a causa di tamponamento;
rischio di caduta per scivolamento durante la marcia del veicolo (ad es. in curva, o a seguito di frenate brusche). Per tali rischi il DVR individuava la necessità dei seguenti dispositivi: il dispositivo che impediva la retromarcia in caso di pedana inserita;
la telecamera posteriore per verificare la presenza dell'operatore sulla pedana;
il limitatore di velocità.
Nel caso di specie, il dispositivo rilevante era la telecamera che secondo era presente sul CP_2 mezzo, tanto che lui aveva visto entrambe le operatrici risalire;
la pulsantiera non serviva invece ad evitare il rischio. Quanto al sistema di blocco, in caso di sua presenza, il mezzo avrebbe potuto muoversi solo quando le operatrici erano a terra;
per contro, se le stesse erano a bordo, il movimento
4 del mezzo sarebbe stato impedito e le operatrici avrebbero dovuto conseguentemente muoversi a piedi. Quanto alle cinture di sicurezza (la circolare del Ministero Trasporti n. 105/16.2.2015 aveva abrogato la circolare n. 172/1983 che le prevedeva) si trattava di dispositivi comunque inidonei ad evitare il rischio.
Ad avviso dell'appellata, la responsabilità del datore di lavoro doveva poi ritenersi esclusa da più errori medici che avevano interrotto il nesso causale tra infortunio e danno (come sottolineato dal TP al Ctu, senza che quest'ultimo effettuasse ulteriori approfondimenti): l'errore del medico del Pronto
Soccorso (che aveva diagnosticato un semplice trauma distorsivo); l'errore dei medici IN (che avevano ribadito trattarsi di lesione da impatto). Il dott. pur affermando una necrosi cefalica, PE non aveva ritenuto di operare o aveva somministrato trattamenti non consoni;
il dr. che _4 aveva operato all'anca la ma senza risolvere, tanto che l'infortunata aveva poi dovuto Pt_1 effettuare una revisione della protesi, con ulteriore intervento.
Andava poi contestata la percentuale di danno permanente come affermato nel 27% accertato, in luogo del 26% nonché la personalizzazione massima non sussistendo marcati pregiudizi (per come risultanti dall'istruttoria) non sussumibili nel danno biologico.
******
Ad avviso della Corte, a fronte del fatto che l'IN ebbe a riconoscere alla una invalidità del Pt_1
27% e la relativa rendita e quindi della verificazione di un infortunio di una certa gravità, la questione relativa alla dinamica dell'infortunio (se avvenuto in discesa o in salita) potrebbe essere irrilevante in relazione alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro contestate alla società, essendo più che altro significativo accertare se il datore di lavoro avesse comunque adottato tutte quelle cautele atte a garantire la sicurezza degli operatori in pedana per le fasi di discesa e salita nell'esercizio del servizio di raccolta dei rifiuti, di modo tale appunto da evitare cadute per l'ipotesi in cui il mezzo fosse ripartito nel corso di tali fasi o si fosse verificata qualsiasi altra evenienza.
Le emergenze dell'istruttoria svolta sono sufficienti alla valutazione del caso senza necessità di dare ingresso ad ulteriori richieste istruttorie, disattese in primo grado (acquisizione del fascicolo delle Tes indagini dell'azienda e delle dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti;
audizione della teste , responsabile sicurezza).
In fatto e in merito alle singole censure, si osserva quanto segue:
1) preliminarmente, sull'assenza di cinture di sicurezza, sono condivisibili le argomentazioni del
Tribunale: a prescindere dal fatto che la necessità delle cinture fosse prevista dal DVR (l'appellato sostiene che tale dispositivo non era più richiesto), l'eventuale utilizzo delle cinture non sembra rilevante al fine di evitare il rischio di cadute sia in salita che in discesa, in quanto in tali momenti le cinture dovevano necessariamente essere sganciate: diversamente, il dispositivo sarebbe stato
5 necessario e avrebbe avuto una sua rilevanza ad evitare il prodursi di danni se la caduta fosse avvenuta quando il mezzo era in movimento tra una discesa e una risalita.
2) quanto al sistema di blocco per la ripartita del camion valgono analoghe considerazioni: a parte il fatto che non è ben chiaro in cosa lo stesso consistesse (la teste aveva affermato che, in ES retromarcia, non vi erano sensori e sistemi di blocco), non si comprende in che termini la presenza di una tale dispositivo sarebbe stata necessaria a scongiurare il danno prodottosi sia in discesa che in risalita
3) in merito alla inidoneità del mezzo, è certo che il mezzo su cui viaggiava la era inadeguato Pt_1 al servizio e ciò evidenzia una condotta della società carente in punto di sicurezza.
La teste (autista) ha riferito che “I mezzi sono stati usati per il porta a porta senza alcun ES adeguamento alle leggi di sicurezza in vigore. Sono mezzi molto alti non adatti al porta a porta. Solo un mezzo era stato adeguato con il taglio a metà della sponda posteriore con il fine di ridurre l'altezza del lancio da parte del netturbino, ma in questo modo era diventato impossibile per il netturbino tenersi alla maniglia apposita perché su di essa appoggiava la sponda” : la teste aveva quindi evidenziato che, per le caratteristiche strutturali del mezzo (che il datore di lavoro aveva adeguato per il servizio), sussisteva una certa difficoltà per l'operatore in pedana a reggersi in modo adeguato alla maniglia
3) particolarmente significativa e rilevante è invece l'assenza di indicatori luminosi sul mezzo che segnalassero all'autista la presenza sulla pedana di entrambe le persone, onde consentire di potere ripartire. Come evidenziato dal teste (autista): “La spia di cui alla foto che mi si mostra (doc. CP_2
10 ric.) era presente anche sui mezzi più antichi ma era unica per tutte e due le pedane e si accendeva appena uno dei due operatori era salito. I camion più recenti hanno invece una doppia spia e se entrambi gli operatori non sono saliti il camion resta in allarme e non può superare la velocità credo di 20 km orari finché non scendono entrambe le pedane….”.
Sotto il profilo evidenziato, il mezzo messo a disposizione dell'autista non era idoneo, rispetto ai mezzi più moderni, a segnalare la presenza a bordo di entrambi gli operatori, dal momento che per l'accensione della spia bastava la presenza di un operatore in pedana e quindi non dava contezza all'autista che i due operatori fossero entrambi scesi o risaliti in sicurezza al fine di poter ripartire con il mezzo.
A prescindere dalle previsioni del DVR, l'indicatore luminoso che segnalava la presenza della parte sul mezzo era evidentemente un presidio necessario ai fini della sicurezza in pedana ed era necessario che lo stesso funzionasse correttamente nel senso indicato. Un indicatore funzionante avrebbe infatti attirato l'attenzione dell'autista il quale, sebbene avesse dichiarato di aver visto le due CP_2 operatrici dalle telecamere (ammesso che le stesse telecamere funzionassero correttamente,
6 circostanza negata dalla in relazione a quel mezzo da lei spesso guidato), tali telecamere ben ES potevano aver dato una visione approssimativa sulla corretta presenza a bordo delle operatrici.
4) quanto al pulsantiere che gli operatori potevano premere per segnalare all'autista che poteva ripartire, l'istruttoria orale ha dimostrato che era posizionato su un lato del mezzo, in posizione disagevole: “A regola il pulsante serve per avvisare l'autista che il netturbino non è ancora pronto
e che non deve ripartire. E' però scomodo da spingere perché è lontano. ……Cap 9 E' vero Si trattava di mezzi molto vecchi. ADR Come autista ho continuamente segnalato il problema ma ci dicevano di andare uguale. Per essere sicura che il netturbino fosse in posizione di sicurezza aspettavo che mi facesse un cenno con la mano per ripartire “ (così, la teste . Nello stesso senso, la teste ES
: “Il pulsante era distante e serviva solo per avvertire l'autista che c'erano dei problemi e Tes_3 di non muoversi …… Il pulsante era previsto per avvisare che i netturbini erano sopra e che l'autista poteva ripartire, oppure per segnalargli problemi sia quando eravamo a terra che quando eravamo sopra. Siccome era difficile da premere perché era necessario sporgersi un poco è stato usato poco
e l'autista doveva controllare tramite le telecamere se i netturbini erano entrambi in pedana. Tuttavia spesso né il pulsante, né il sensore sulla pedana né le telecamere erano funzionanti sui mezzi cui eravamo adibiti, per cui per prassi abbiamo iniziato a fare un cenno con la mano all'autista per segnalargli che eravamo pronti a ripartire”.
Pertanto, è provato che il pulsante, per come posizionato, non era facile da utilizzare per segnalare ai fini della ripartenza del mezzo che gli operatori erano scesi o risaliti o che comunque vi erano dei problemi, tanto che si ricorreva a cenni con la mano per comunicare con l'autista.
5) infine, per come emerso, non era stata fatta adeguata formazione agli operatori su pedana.
La teste ha riferito che non erano stati formati sulla sicurezza né gli era mai stato Tes_3 consegnato il manuale del fabbricante del mezzo, contenente le prescrizioni di sicurezza imposte dal produttore.
Secondo la teste la formazione per la sicurezza era stata fatta agli autisti, ma il problema delle ES pedane era venuto fuori poche volte;
mai gli era stato consegnato il manuale suindicato;
quando arrivava un mezzo nuovo il concessionario spiegava il suo funzionamento;
mentre i corsi di sicurezza avevano ad oggetto soprattutto le nuove normative.
Ciò premesso in fatto, si osserva che secondo “….consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità
(cfr, ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017; 22710/2015; 18626/2013; 17092/2012; 13956/2012)……. la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate
7 dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori
(cfr., tra le molte, Cass. nn. 27964/2018; 16645/2003; 6377/2003)…….”.
In relazione alla fattispecie di cui all'art 2087 cc, incombe al lavoratore che lamenti di avere subito,
a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e - solo ove il lavoratore abbia fornito tale prova - sussiste per il datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Cass n. 24742/2018).
Nella specie, quindi l'appellante aveva provato di avere riportato un danno certificato dalla documentazione medica, la sussistenza di un ambiente di lavoro nocivo (per le violazioni contestate)
e la relazione tra tale danno e l'attività lavorativa;
a fronte di ciò, la società (peraltro costituitasi tardivamente in primo grado) non aveva allegato circostanze dotate di sufficiente specificità in merito alle cautele adottate né aveva prodotto alcun documento a sostegno, limitandosi a richiamare il DVR
(allegato alla perizia ) sui rischi inerenti alla permanenza in pedana e i relativi dispositivi Per_2 richiesti.
Ciò premesso, stante la sussistenza di una responsabilità della società, deve farsi riferimento alla consulenza svolta in fase di ATP, la quale - oltre a stabilire un nesso di causalità tra ambiente nocivo e danni occorsi - aveva quantificato i danni subiti a seguito dell'infortunio.
In tale consulenza, il Ctu affermava: “A seguito dell'evento per cui oggi è causa, la signora Pt_1 riportava un trauma contusivo-distorsivo all'anca destra, lesione che fu tempestivamente certificata ed adeguatamente trattata. Nei mesi successivi, gli esami strumentali eseguiti per la persistenza della sintomatologia dolorosa documentavano la presenza di una necrosi asettica della testa del femore.
Tale complicanza, riferibile al trauma subito, determinò la necessità di un intervento chirurgico di protesizzazione dell'anca e, successivamente, di un reintervento poiché il primo intervento non sortì buoni esiti per una mobilizzazione della protesi stessa. Tale complicanza deve considerarsi a mio parere prevedibile ma non prevenibile.
In esito a tale lesione, residuano oggi postumi permanenti valutabili in attualità, tali da determinare un danno biologico pari al ventisette per cento della totale validità. La valutazione è in linea con i barèmes comunemente ritenuti validi in medicina legale ed in particolare della tabella istituita dall'art.138 del D.Lg.vo 209/2005. Il danno appare infatti lievemente più grave della previsione
“esiti di protesizzazione di anca non complicata e con recupero dell'autonomia deambulatoria, in rapporto al tipo di protesi, all'età e ad una ripresa media della mobilità: 15-25%”.
8 Relativamente alla possibile evoluzione futura del quadro menomativo, non è prevedibile un miglioramento mentre non può essere esclusa una futura evoluzione peggiorativa per la parafisiologica usura della protesi. La possibilità di un'evoluzione peggiorativa non è peraltro valutabile con un sufficiente grado di certezza e ritengo pertanto che debba essere assorbita nella valutazione del danno biologico quale sopra indicato.
Il quadro menomativo è tale da aver determinato la necessità di un cambiamento di mansione in ambito lavorativo;
considerata la mansione attualmente svolta, la menomazione non appare tale da determinare una maggior usura in ambito lavorativo.
Il quadro menomativo è tale da incidere in misura significativa (di entità “media”) sulle attività ricreative e sulla vita di relazione del soggetto;
ciò premesso, la valutazione di tale aspetto del danno non potrà che essere rimessa all'equo apprezzamento del Magistrato.
La temporanea è valutabile in complessivi millecentosettantasei giorni (dal 12/05/2014 al
03/06/2014 e dal 07/08/2014 al 4.10.2017), come valutato dai sanitari della sede INAIL. Di tale periodo, centoventi giorni (corrispondenti ai periodi di ricovero ospedaliero e di immobilizzazione in letto) sono valutabili a totale, ulteriori trecento al tasso medio del settantacinque per cento, seicento al tasso medio del cinquanta per cento ed i restanti centocinquantasei al tasso medio del venticinque per cento.
Sono prodotte in atti ricevute relative a spese mediche sostenute per complessivi € 2.470,00, spese da ritenere pertinenti e congrue. E' inoltre prodotta una fattura di € 427,00 relativa alla redazione del parere valutativo di parte, prestazione non direttamente volta a diagnosi e cura per cui devo rimettere al Magistrato il giudizio circa la sua ristorabilità. L'onere di eventuali spese mediche che si renderanno necessarie in futuro potrà essere sostenuto dal , fra l'altro Controparte_4 in regime di esenzione dalla quota di partecipazione trattandosi di esiti riconosciuti dall'INAIL.
Non ritengo che gli interventi sanitari operati sulla ricorrente successivamente all'infortunio abbiano inciso sulla durata della malattia traumatica né sul suo stato invalidante.
La consulenza veniva poi rettificata sul danno temporaneo, in merito alla percentuale da riconoscersi agli ultimi 156 giorni (al 30% anziché al 25%).
Al di là della tempestività o meno dei rilievi effettuati alla consulenza tecnica, il Ctu aveva poi risposto adeguatamente alle obiezioni sulla natura del trauma e sull'interruzione del nesso causale che sarebbe avvenuto (secondo l'appellata) per effetto degli interventi errati dei medici che ebbero in cura la rilevando che era più “probabile (più probabile che non) che la complicanza si sia Pt_1 verificata a seguito ed in conseguenza del trauma per cui oggi è causa. L'osteonecrosi della testa femorale rese necessario un intervento di protesizzazione dell'anca
9 - Il fatto che si sia reso necessario un reintervento a seguito del primo intervento di protesizzazione dell'anca è pienamente giustificato da quanto rilevato intraoperatoriamente, ovvero da una mobilizzazione del neocotile…….”
E' quindi da smentire l'asserzione dell'appellata sul fatto che il Ctu avrebbe dato una risposta superficiale, dal momento che la risposta era stata sufficientemente analitica a fronte della asserita presenza di errori dei medici, errori che erano stati comunque invocati dall'appellata in modo del tutto generico sulla loro rilevanza causale.
Pertanto, quanto al danno permanente, questo è stato accertato nella percentuale del 27%.
Deve invece escludersi la personalizzazione richiesta: in proposito, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 6378/2023) ha ritenuto che “l''aumento che il giudice di merito può riconoscere, rispetto ai criteri tabellari, presuppone conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Cass. 5856/2021; Cass.
28988/ 2019; Cass. 27482/ 2018) (precedente relativo a fattispecie in cui la ricorrente aveva addotto di non poter utilizzare la bicicletta, che però per lesioni fisiche come quelle riportate, era un pregiudizio comune ad ogni soggetto che subisce quel tipo di danno;
e dunque oltre ad essere danno tipicamente conseguente a quella lesione, non era neppure specifico, non privando l'autonomia negli spostamenti).
In particolare (Cass. n. 15924/2022), “Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, "in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento" (v. ex multis Cass. 07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482;
11/11/2019, n. 28988; 10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046).
Sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un parere medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi:
- quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità;
- quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
10 Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (v. Cass. n. 10912 del 2018, cit.).
In sostanza, per risarcire il danno da personalizzazione, la giurisprudenza richiede un qualcosa di ulteriore rispetto a quelle che sono le conseguenze che possono derivare ordinariamente da un determinato tipo di invalidità e che sono conseguenze già coperte dal danno biologico permanente, quali appunto i “…..pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale”.
Nel caso di specie, l'istruttoria orale ha evidenziato i pregiudizi che la infortunata aveva subito per effetto del sinistro e che sicuramente avevano determinato un cambiamento nelle abitudini quotidiane;
tuttavia, non si trattava di effetti eccezionali rispetto al danno subito: è infatti emerso che la vita della dopo l'infortunio era cambiata ( ), nel senso che non faceva più Pt_1 Tes_3 passeggiate con le amiche né con il marito perché si stancava facilmente e prendeva antidolorifici
( e , figlia); non era andata più in vacanza con la così come non si era più iscritta ES Per_5 ES in palestra e in piscina (Sangiorgio) e doveva essere aiutata ad allacciarsi le scarpe (i testi).
Applicando le Tabelle di Milano, 2024, considerata l'età al momento del sinistro (51 anni), la percentuale di invalidità del 27%, l'importo che ne consegue a tale titolo è pari a € 94.129,00.
Tale importo deve essere devalutato al momento del sinistro (12.5.2024), per l'importo di € 77.728,
32 e rivalutato ad oggi (alla data da considerarsi del 30.4.2025), per l'importo di € 104.881,99.
Da tale importo deve essere detratto, quanto è stato corrisposto da IN nonché il valore della capitalizzazione della rendita, come emerge dal documento IN sull'aggiornamento della stessa rendita del 9.10.2024, ammontante a complessivi € 73.894,35.
Ne consegue che l'importo dovuto a titolo di danno permanente differenziale è pari a € 30.987,64, oltre interessi dal 30.4.2025 al saldo.
Quanto al danno temporaneo, applicate sempre le tabelle Milano 2024, con punto base pari a € 115 e considerati 1176 giorni di inabilità: 120 al 100%; 300, al 75%; 600 al 50%; 156 al 30%, si evince un importo ammontante a € 79.557,00.
11 Tale importo deve essere svalutato alla data del sinistro (12.5.2014) per l'importo di € 65.695,29 e rivalutato ad oggi (alla data da considerarsi del 30.4.2025), per l'importo di € 88.645,33, oltre interessi dal 30.4.2025 al saldo.
Deve poi essere riconosciuto il danno patrimoniale consistito nelle spese sanitarie sostenute, come documentate in atti e ritenute congrue dal Ctu per l'importo di € 2.470,00, oltre interessi dai singoli esborsi al saldo.
Nei termini suindicati deve pertanto essere accolto l'appello.
Le spese del doppio grado di giudizio nonché le spese del giudizio di ATP sono a carico di parte appellata, soccombente, e si liquidano ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore accertato della causa e delle attività compiute nei due gradi, nei valori minimi (stante la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per i seguenti importi: € 6.669,00, per compensi del primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 1.914,00, per il giudizio di ATP, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 4.997,00, per compensi del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge. Per_ Devono poi porsi a carico della società le spese di consulenza tecnica d'ufficio (Ctu, dott. nel procedimento di ATP, per € 353,08.
L'appellante ha altresì provato (si rinvia ai singoli documenti in atti) le spese ulteriormente sostenute per la redazione della consulenza di parte (dott. , per € 427,00; le spese del TP (dott. Per_1 Per_1 per la partecipazione alle operazioni peritali, per € 610,00; le spese di redazione del consulente ing.
per € 761,28: spese tutte che devono gravare sulla parte appellata soccombente. Per_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza di primo grado e in sua riforma condanna R.E.A. al pagamento in favore di delle seguenti somme: Controparte_1 Parte_1
- a titolo di danno differenziale per danno biologico permanente, l'importo di € 30.987,64, oltre interessi dal 30.4.2025 al saldo;
-a titolo di danno biologico temporaneo, l'importo di € 88.645,33, oltre interessi dal 30.4.2025 al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale per spese sanitarie sostenute per complessivi € 2.470,00, oltre interessi dai singoli esborsi al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio che liquida in:
12 - € 6.669,00, per compensi del primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 1.914,00, per il giudizio di ATP, oltre 15% per spese generali, oltre Iva
e Cap come per legge
-€ 4.997,00, per compensi del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
3) pone a carico definitivo di le spese di consulenza tecnica Controparte_1
Per_ d'ufficio (dott. nel procedimento di ATP, per € 353,08; le spese di redazione della consulenza di parte (dott. , per € 427,00; le spese del TP (dott. per la partecipazione alle Per_1 Per_1 operazioni peritali, per € 610,00; le spese di redazione del consulente ing. per € 761,28. Per_2
Firenze, 20 maggio 2025
La Consigliera est La Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
13
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 773/2023 Rg promossa da:
Parte_1 con gli avv.ti Annamaria Mazzarri, Lavinia Manzi appellante contro
Controparte_1 con l'avv. Michele Mariani appellata avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Livorno n. 240/2023, pubblicata il
27.6.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
- dipendente di dal 17.3.2008, con mansioni di netturbina 3° livello CCNL Parte_1 CP_1 applicato - subiva un infortunio sul lavoro in data 12.5.2024.
Nel ricorso proposto davanti al Tribunale di Livorno descriveva la dinamica del sinistro in questi termini: il giorno del fatto, si trovava in servizio per la raccolta porta a porta con i colleghi
[...]
(autista del mezzo) e (con la quale si trovava sulla pedana posteriore del mezzo CP_2 CP_3 per scendere di volta in volta a prelevare i rifiuti e gettarli nell'apposito contenitore sul camion), allorquando appunto - nello scendere da detta pedana - cadeva rovinosamente a terra in quanto il mezzo veniva maldestramente rimesso in moto dal conducente, senza che questi si fosse previamente accertato che la fosse effettivamente già scesa. La collega che già era a terra per Pt_1 CP_3
1 svolgere le operazioni di raccolta dei rifiuti, assisteva all'infortunio e, resasi immediatamente conto della gravità dell'accaduto, gridava prontamente in direzione del conducente: “ stai attento, CP_2
si è fatta male alla gamba!”. Pt_1
In conseguenza di tale fatto riportava un trauma distorsivo all'anca destra e al ginocchio destro (come da esiti della visita al Pronto Soccorso), venendo sottoposta ad un intervento di artroprotesi nonché di successiva revisione della protesi. Nel ricorso assumeva una serie di violazioni poste in essere dal datore di lavoro in materia di sicurezza e che riguardavano dispositivi sul medesimo mezzo nonché una mancata formazione.
Pertanto, aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “……..accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale del datore di lavoro società CP_1 Controparte_1
………nella causazione del sinistro del 12.05.2014 occorso alla dipendente
[...] Pt_1
, Voglia condannare la convenuta al risarcimento in suo favore dei danni non patrimoniali
[...]
(per lesioni biologiche, psicologiche e pregiudizi morali ed esistenziali) patiti e patiendi, al netto della rendita IN capitalizzata nella sua componente biologica, oltre alle spese mediche sostenute, nella misura di € 181.703,00, ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sul capitale originario (ovvero devalutato alla data del 12.05.2014), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del sinistro alla pronuncia, quanto al ristoro del danno biologico ed interessi legali dalla data della sentenza al saldo per le restanti somme. Con vittoria di compensi professionali del procedimento per ATP/CTP e del presente giudizio, spese vive (contributo unificato e marche da bollo per l'introduzione di entrambi i giudizi), spese di CTP (Dott. e Per_1
Ing. )e CTU come indicate in narrativa e documentate, oltre accessori come per legge”. Per_2
Il Tribunale di Livorno respingeva integralmente il ricorso;
compensava le spese di lite, ponendo le spese della consulenza tecnica svolta nella fase di accertamento preventivo a carico della ricorrente.
Ad avviso del Tribunale, la ricorrente aveva fornito una descrizione dell'evento nel ricorso e al Pronto
Soccorso che, all'esito dell'istruttoria orale, non poteva dirsi adeguatamente dimostrata ai fini della responsabilità della società: la descrizione dell'infortunio di cui al ricorso si scontrava infatti con quanto dichiarato dalla teste secondo cui l'evento si sarebbe verificato quando la stava
CP_3 Pt_1 risalendo sul mezzo (e non scendendo), cadendo di fianco e sbattendo sul marciapiede con la gamba destra. La descrizione dell'infortunio della era contraddetta altresì con quanto dichiarato dalla
CP_3 medesima al TP , sul fatto che l'infortunata aveva sbattuto contro la ringhiera di un
CP_3 Per_2 muretto lì vicino (circostanza inverosimile alla luce della fotografie sullo stato dei luoghi, essendo detto muretto distante rispetto al luogo del fatto ed essendoci di mezzo un marciapiede e un parcheggio). Oltre alla da ritenersi inattendibile, era stato sentito come teste di riferimento il
CP_3
le cui dichiarazioni non erano state tuttavia precise, non ricordando il nome del luogo in cui CP_2
2 l'incidente era avvenuto, il tipo di mezzo guidato, il lato del camion su cui la si trovava, dove Pt_1 fosse la convenendo il teste con quest'ultima sul fatto che l'incidente era avvenuto in fase di CP_3 risalita. In ogni caso, lo stesso aveva dichiarato che le telecamere funzionavano e che la spia luminosa che segnalava la presenza di un operatore sul mezzo si era accesa.
Quanto alle altre violazioni addebitate, la denunciata assenza di cinture di sicurezza non poteva valutarsi in assenza di una certezza sulla dinamica del mezzo;
comunque, se la stava Pt_1 scendendo dal mezzo, l'operatrice doveva necessariamente sganciare le stesse.
In merito alle telecamere e ai sensori di presenza dell'operatore sul mezzo, gli stessi non potevano scongiurare il rischio di caduta dell'operatore, non potendosi escludere (in assenza di prova sul fatto che il mezzo fosse ripartito repentinamente) che la stessa operatrice fosse imprudentemente scesa dal mezzo o in modo scomposto.
La difficoltà nell'accedere alla pulsantiera posta sul lato del camion (per segnalare all'autista la presenza a bordo dell'operatore) non rilevava nella specie, laddove la sarebbe stata a terra e la CP_3 stava scendendo, secondo la dinamica dalla stessa descritta in ricorso. Pt_1
L'insieme di tali elementi determinava il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di lite sussistendo ragioni gravi ed eccezionali (art 92 cpc;
Corte Cost. n. 77/2018) consistite nella difficoltà per la ricorrente di acquisire ulteriori elementi per il tempo trascorso dall'evento e per l'assenza di ulteriori testimoni oculari.
appella la sentenza insistendo nelle sue conclusioni e ritenendo che, a prescindere Parte_1 dalla dinamica del fatto, la cui ricostruzione poteva incontrare delle difficoltà per un ricordo non chiaro degli eventi da parte dei testimoni chiamati a deporre dopo dieci anni dal sinistro, era comunque irrilevante il fatto che l'operatrice fosse caduta mentre scendeva o risaliva. La pronuncia era errata perché non era comunque partita dall'esame delle violazioni addebitate al datore di lavoro e che sussistevano in concreto, ovverosia:
1) innanzitutto, il mezzo utilizzato era inadeguato per il tipo di servizio che si doveva svolgere consistito nella raccolta porta a porta: infatti, per tale servizio venivano usati mezzi troppo alti e che non erano stati adeguati alla tipologia dello stesso (in tal senso, il riferito della teste autista) ES
2) i testi escussi avevano confermato l'assenza di cinture di sicurezza a bordo, nonostante che le stesse fossero indicate come necessarie per i netturbini in pedana (non rilevando quanto dedotto dal
Tribunale sul fatto che non si sarebbe trattato di presidi inidonei a scongiurare la caduta, perché anche se presenti le cinture dovevano essere sganciate)
3) non vi erano sul mezzo gli indicatori luminosi (sulla bacheca dell'autista) che gli segnalavano correttamente la presenza dei netturbini in pedana: o meglio, c'era un indicatore che però per
3 accendersi bastava che solo uno degli operatori salisse in pedana e quindi non segnalava la presenza di entrambi gli operatori a bordo
4) l'istruttoria aveva affermato che, solo in retromarcia, il mezzo era dotato di un sistema di blocco e non anche per la ipotesi della ripartita del camion quando non vi erano le condizioni di sicurezza
5) la pulsantiera in dotazione ai netturbini per segnalare all'autista di ripartire, era sul lato del camion e come accertato in sede istruttoria, era lontana, difficilmente raggiungibile dovendosi gli autisti sporgere, tanto che essi si limitavano a fare una segnalazione all'autista con la mano
6) come confermato dall'istruttoria orale, la formazione sull'uso delle pedane era stata deficitaria e non era mai stato consegnato il manuale del compattatore (teste . ES
Ciò premesso, l'appellante contestava l'ammissibilità delle osservazioni del TP dell'Assicurazione alla consulenza tecnica effettuata in sede di Accertamento tecnico preventivo sulla natura del trauma
(osservazioni che l'appellato, costituitasi tardivamente, voleva valorizzare), in quanto introdotte oltre il termine.
In ogni caso, la consulenza effettuata in sede di ATP era utilizzabile per le argomentazioni in essa dedotte e nella quale veniva anche quantificato il danno permanente e il danno temporaneo, sì che sulla base della stessa potevano essere calcolati i danni subiti utilizzando le tabelle del Tribunale di
Milano. In proposito, doveva riconoscersi alla lavoratrice anche la personalizzazione del danno, in quanto era emerso dall'istruttoria che la stessa era stata penalizzata nelle mansioni, essendo stata adibita alla raccolta immondizia, aveva subito un danno estetico (cicatrice), aveva avuto una inflessione del tono dell'umore, non faceva più le pregresse attività ricreative assieme al marito, aveva difficoltà nelle attività più semplici (come legarsi le scarpe).
La si è costituita, affermando la correttezza della sentenza laddove aveva rilevato la CP_1 contraddittorietà della dinamica all'esito dell'istruttoria. Per valutare la responsabilità del datore di lavoro andava anche valutato il contenuto del Documento di valutazione dei rischi che, per il servizio di raccolta “porta a porta” coi c.d. autocompattatori, individuava i seguenti rischi con riferimento all'utilizzo delle pedane posteriori: intrappolamento-urto durante la retromarcia o a causa di tamponamento;
rischio di caduta per scivolamento durante la marcia del veicolo (ad es. in curva, o a seguito di frenate brusche). Per tali rischi il DVR individuava la necessità dei seguenti dispositivi: il dispositivo che impediva la retromarcia in caso di pedana inserita;
la telecamera posteriore per verificare la presenza dell'operatore sulla pedana;
il limitatore di velocità.
Nel caso di specie, il dispositivo rilevante era la telecamera che secondo era presente sul CP_2 mezzo, tanto che lui aveva visto entrambe le operatrici risalire;
la pulsantiera non serviva invece ad evitare il rischio. Quanto al sistema di blocco, in caso di sua presenza, il mezzo avrebbe potuto muoversi solo quando le operatrici erano a terra;
per contro, se le stesse erano a bordo, il movimento
4 del mezzo sarebbe stato impedito e le operatrici avrebbero dovuto conseguentemente muoversi a piedi. Quanto alle cinture di sicurezza (la circolare del Ministero Trasporti n. 105/16.2.2015 aveva abrogato la circolare n. 172/1983 che le prevedeva) si trattava di dispositivi comunque inidonei ad evitare il rischio.
Ad avviso dell'appellata, la responsabilità del datore di lavoro doveva poi ritenersi esclusa da più errori medici che avevano interrotto il nesso causale tra infortunio e danno (come sottolineato dal TP al Ctu, senza che quest'ultimo effettuasse ulteriori approfondimenti): l'errore del medico del Pronto
Soccorso (che aveva diagnosticato un semplice trauma distorsivo); l'errore dei medici IN (che avevano ribadito trattarsi di lesione da impatto). Il dott. pur affermando una necrosi cefalica, PE non aveva ritenuto di operare o aveva somministrato trattamenti non consoni;
il dr. che _4 aveva operato all'anca la ma senza risolvere, tanto che l'infortunata aveva poi dovuto Pt_1 effettuare una revisione della protesi, con ulteriore intervento.
Andava poi contestata la percentuale di danno permanente come affermato nel 27% accertato, in luogo del 26% nonché la personalizzazione massima non sussistendo marcati pregiudizi (per come risultanti dall'istruttoria) non sussumibili nel danno biologico.
******
Ad avviso della Corte, a fronte del fatto che l'IN ebbe a riconoscere alla una invalidità del Pt_1
27% e la relativa rendita e quindi della verificazione di un infortunio di una certa gravità, la questione relativa alla dinamica dell'infortunio (se avvenuto in discesa o in salita) potrebbe essere irrilevante in relazione alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro contestate alla società, essendo più che altro significativo accertare se il datore di lavoro avesse comunque adottato tutte quelle cautele atte a garantire la sicurezza degli operatori in pedana per le fasi di discesa e salita nell'esercizio del servizio di raccolta dei rifiuti, di modo tale appunto da evitare cadute per l'ipotesi in cui il mezzo fosse ripartito nel corso di tali fasi o si fosse verificata qualsiasi altra evenienza.
Le emergenze dell'istruttoria svolta sono sufficienti alla valutazione del caso senza necessità di dare ingresso ad ulteriori richieste istruttorie, disattese in primo grado (acquisizione del fascicolo delle Tes indagini dell'azienda e delle dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti;
audizione della teste , responsabile sicurezza).
In fatto e in merito alle singole censure, si osserva quanto segue:
1) preliminarmente, sull'assenza di cinture di sicurezza, sono condivisibili le argomentazioni del
Tribunale: a prescindere dal fatto che la necessità delle cinture fosse prevista dal DVR (l'appellato sostiene che tale dispositivo non era più richiesto), l'eventuale utilizzo delle cinture non sembra rilevante al fine di evitare il rischio di cadute sia in salita che in discesa, in quanto in tali momenti le cinture dovevano necessariamente essere sganciate: diversamente, il dispositivo sarebbe stato
5 necessario e avrebbe avuto una sua rilevanza ad evitare il prodursi di danni se la caduta fosse avvenuta quando il mezzo era in movimento tra una discesa e una risalita.
2) quanto al sistema di blocco per la ripartita del camion valgono analoghe considerazioni: a parte il fatto che non è ben chiaro in cosa lo stesso consistesse (la teste aveva affermato che, in ES retromarcia, non vi erano sensori e sistemi di blocco), non si comprende in che termini la presenza di una tale dispositivo sarebbe stata necessaria a scongiurare il danno prodottosi sia in discesa che in risalita
3) in merito alla inidoneità del mezzo, è certo che il mezzo su cui viaggiava la era inadeguato Pt_1 al servizio e ciò evidenzia una condotta della società carente in punto di sicurezza.
La teste (autista) ha riferito che “I mezzi sono stati usati per il porta a porta senza alcun ES adeguamento alle leggi di sicurezza in vigore. Sono mezzi molto alti non adatti al porta a porta. Solo un mezzo era stato adeguato con il taglio a metà della sponda posteriore con il fine di ridurre l'altezza del lancio da parte del netturbino, ma in questo modo era diventato impossibile per il netturbino tenersi alla maniglia apposita perché su di essa appoggiava la sponda” : la teste aveva quindi evidenziato che, per le caratteristiche strutturali del mezzo (che il datore di lavoro aveva adeguato per il servizio), sussisteva una certa difficoltà per l'operatore in pedana a reggersi in modo adeguato alla maniglia
3) particolarmente significativa e rilevante è invece l'assenza di indicatori luminosi sul mezzo che segnalassero all'autista la presenza sulla pedana di entrambe le persone, onde consentire di potere ripartire. Come evidenziato dal teste (autista): “La spia di cui alla foto che mi si mostra (doc. CP_2
10 ric.) era presente anche sui mezzi più antichi ma era unica per tutte e due le pedane e si accendeva appena uno dei due operatori era salito. I camion più recenti hanno invece una doppia spia e se entrambi gli operatori non sono saliti il camion resta in allarme e non può superare la velocità credo di 20 km orari finché non scendono entrambe le pedane….”.
Sotto il profilo evidenziato, il mezzo messo a disposizione dell'autista non era idoneo, rispetto ai mezzi più moderni, a segnalare la presenza a bordo di entrambi gli operatori, dal momento che per l'accensione della spia bastava la presenza di un operatore in pedana e quindi non dava contezza all'autista che i due operatori fossero entrambi scesi o risaliti in sicurezza al fine di poter ripartire con il mezzo.
A prescindere dalle previsioni del DVR, l'indicatore luminoso che segnalava la presenza della parte sul mezzo era evidentemente un presidio necessario ai fini della sicurezza in pedana ed era necessario che lo stesso funzionasse correttamente nel senso indicato. Un indicatore funzionante avrebbe infatti attirato l'attenzione dell'autista il quale, sebbene avesse dichiarato di aver visto le due CP_2 operatrici dalle telecamere (ammesso che le stesse telecamere funzionassero correttamente,
6 circostanza negata dalla in relazione a quel mezzo da lei spesso guidato), tali telecamere ben ES potevano aver dato una visione approssimativa sulla corretta presenza a bordo delle operatrici.
4) quanto al pulsantiere che gli operatori potevano premere per segnalare all'autista che poteva ripartire, l'istruttoria orale ha dimostrato che era posizionato su un lato del mezzo, in posizione disagevole: “A regola il pulsante serve per avvisare l'autista che il netturbino non è ancora pronto
e che non deve ripartire. E' però scomodo da spingere perché è lontano. ……Cap 9 E' vero Si trattava di mezzi molto vecchi. ADR Come autista ho continuamente segnalato il problema ma ci dicevano di andare uguale. Per essere sicura che il netturbino fosse in posizione di sicurezza aspettavo che mi facesse un cenno con la mano per ripartire “ (così, la teste . Nello stesso senso, la teste ES
: “Il pulsante era distante e serviva solo per avvertire l'autista che c'erano dei problemi e Tes_3 di non muoversi …… Il pulsante era previsto per avvisare che i netturbini erano sopra e che l'autista poteva ripartire, oppure per segnalargli problemi sia quando eravamo a terra che quando eravamo sopra. Siccome era difficile da premere perché era necessario sporgersi un poco è stato usato poco
e l'autista doveva controllare tramite le telecamere se i netturbini erano entrambi in pedana. Tuttavia spesso né il pulsante, né il sensore sulla pedana né le telecamere erano funzionanti sui mezzi cui eravamo adibiti, per cui per prassi abbiamo iniziato a fare un cenno con la mano all'autista per segnalargli che eravamo pronti a ripartire”.
Pertanto, è provato che il pulsante, per come posizionato, non era facile da utilizzare per segnalare ai fini della ripartenza del mezzo che gli operatori erano scesi o risaliti o che comunque vi erano dei problemi, tanto che si ricorreva a cenni con la mano per comunicare con l'autista.
5) infine, per come emerso, non era stata fatta adeguata formazione agli operatori su pedana.
La teste ha riferito che non erano stati formati sulla sicurezza né gli era mai stato Tes_3 consegnato il manuale del fabbricante del mezzo, contenente le prescrizioni di sicurezza imposte dal produttore.
Secondo la teste la formazione per la sicurezza era stata fatta agli autisti, ma il problema delle ES pedane era venuto fuori poche volte;
mai gli era stato consegnato il manuale suindicato;
quando arrivava un mezzo nuovo il concessionario spiegava il suo funzionamento;
mentre i corsi di sicurezza avevano ad oggetto soprattutto le nuove normative.
Ciò premesso in fatto, si osserva che secondo “….consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità
(cfr, ex plurimis, Cass. nn. 10145/2017; 22710/2015; 18626/2013; 17092/2012; 13956/2012)……. la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate
7 dal legislatore al momento della sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori
(cfr., tra le molte, Cass. nn. 27964/2018; 16645/2003; 6377/2003)…….”.
In relazione alla fattispecie di cui all'art 2087 cc, incombe al lavoratore che lamenti di avere subito,
a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e - solo ove il lavoratore abbia fornito tale prova - sussiste per il datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Cass n. 24742/2018).
Nella specie, quindi l'appellante aveva provato di avere riportato un danno certificato dalla documentazione medica, la sussistenza di un ambiente di lavoro nocivo (per le violazioni contestate)
e la relazione tra tale danno e l'attività lavorativa;
a fronte di ciò, la società (peraltro costituitasi tardivamente in primo grado) non aveva allegato circostanze dotate di sufficiente specificità in merito alle cautele adottate né aveva prodotto alcun documento a sostegno, limitandosi a richiamare il DVR
(allegato alla perizia ) sui rischi inerenti alla permanenza in pedana e i relativi dispositivi Per_2 richiesti.
Ciò premesso, stante la sussistenza di una responsabilità della società, deve farsi riferimento alla consulenza svolta in fase di ATP, la quale - oltre a stabilire un nesso di causalità tra ambiente nocivo e danni occorsi - aveva quantificato i danni subiti a seguito dell'infortunio.
In tale consulenza, il Ctu affermava: “A seguito dell'evento per cui oggi è causa, la signora Pt_1 riportava un trauma contusivo-distorsivo all'anca destra, lesione che fu tempestivamente certificata ed adeguatamente trattata. Nei mesi successivi, gli esami strumentali eseguiti per la persistenza della sintomatologia dolorosa documentavano la presenza di una necrosi asettica della testa del femore.
Tale complicanza, riferibile al trauma subito, determinò la necessità di un intervento chirurgico di protesizzazione dell'anca e, successivamente, di un reintervento poiché il primo intervento non sortì buoni esiti per una mobilizzazione della protesi stessa. Tale complicanza deve considerarsi a mio parere prevedibile ma non prevenibile.
In esito a tale lesione, residuano oggi postumi permanenti valutabili in attualità, tali da determinare un danno biologico pari al ventisette per cento della totale validità. La valutazione è in linea con i barèmes comunemente ritenuti validi in medicina legale ed in particolare della tabella istituita dall'art.138 del D.Lg.vo 209/2005. Il danno appare infatti lievemente più grave della previsione
“esiti di protesizzazione di anca non complicata e con recupero dell'autonomia deambulatoria, in rapporto al tipo di protesi, all'età e ad una ripresa media della mobilità: 15-25%”.
8 Relativamente alla possibile evoluzione futura del quadro menomativo, non è prevedibile un miglioramento mentre non può essere esclusa una futura evoluzione peggiorativa per la parafisiologica usura della protesi. La possibilità di un'evoluzione peggiorativa non è peraltro valutabile con un sufficiente grado di certezza e ritengo pertanto che debba essere assorbita nella valutazione del danno biologico quale sopra indicato.
Il quadro menomativo è tale da aver determinato la necessità di un cambiamento di mansione in ambito lavorativo;
considerata la mansione attualmente svolta, la menomazione non appare tale da determinare una maggior usura in ambito lavorativo.
Il quadro menomativo è tale da incidere in misura significativa (di entità “media”) sulle attività ricreative e sulla vita di relazione del soggetto;
ciò premesso, la valutazione di tale aspetto del danno non potrà che essere rimessa all'equo apprezzamento del Magistrato.
La temporanea è valutabile in complessivi millecentosettantasei giorni (dal 12/05/2014 al
03/06/2014 e dal 07/08/2014 al 4.10.2017), come valutato dai sanitari della sede INAIL. Di tale periodo, centoventi giorni (corrispondenti ai periodi di ricovero ospedaliero e di immobilizzazione in letto) sono valutabili a totale, ulteriori trecento al tasso medio del settantacinque per cento, seicento al tasso medio del cinquanta per cento ed i restanti centocinquantasei al tasso medio del venticinque per cento.
Sono prodotte in atti ricevute relative a spese mediche sostenute per complessivi € 2.470,00, spese da ritenere pertinenti e congrue. E' inoltre prodotta una fattura di € 427,00 relativa alla redazione del parere valutativo di parte, prestazione non direttamente volta a diagnosi e cura per cui devo rimettere al Magistrato il giudizio circa la sua ristorabilità. L'onere di eventuali spese mediche che si renderanno necessarie in futuro potrà essere sostenuto dal , fra l'altro Controparte_4 in regime di esenzione dalla quota di partecipazione trattandosi di esiti riconosciuti dall'INAIL.
Non ritengo che gli interventi sanitari operati sulla ricorrente successivamente all'infortunio abbiano inciso sulla durata della malattia traumatica né sul suo stato invalidante.
La consulenza veniva poi rettificata sul danno temporaneo, in merito alla percentuale da riconoscersi agli ultimi 156 giorni (al 30% anziché al 25%).
Al di là della tempestività o meno dei rilievi effettuati alla consulenza tecnica, il Ctu aveva poi risposto adeguatamente alle obiezioni sulla natura del trauma e sull'interruzione del nesso causale che sarebbe avvenuto (secondo l'appellata) per effetto degli interventi errati dei medici che ebbero in cura la rilevando che era più “probabile (più probabile che non) che la complicanza si sia Pt_1 verificata a seguito ed in conseguenza del trauma per cui oggi è causa. L'osteonecrosi della testa femorale rese necessario un intervento di protesizzazione dell'anca
9 - Il fatto che si sia reso necessario un reintervento a seguito del primo intervento di protesizzazione dell'anca è pienamente giustificato da quanto rilevato intraoperatoriamente, ovvero da una mobilizzazione del neocotile…….”
E' quindi da smentire l'asserzione dell'appellata sul fatto che il Ctu avrebbe dato una risposta superficiale, dal momento che la risposta era stata sufficientemente analitica a fronte della asserita presenza di errori dei medici, errori che erano stati comunque invocati dall'appellata in modo del tutto generico sulla loro rilevanza causale.
Pertanto, quanto al danno permanente, questo è stato accertato nella percentuale del 27%.
Deve invece escludersi la personalizzazione richiesta: in proposito, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 6378/2023) ha ritenuto che “l''aumento che il giudice di merito può riconoscere, rispetto ai criteri tabellari, presuppone conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Cass. 5856/2021; Cass.
28988/ 2019; Cass. 27482/ 2018) (precedente relativo a fattispecie in cui la ricorrente aveva addotto di non poter utilizzare la bicicletta, che però per lesioni fisiche come quelle riportate, era un pregiudizio comune ad ogni soggetto che subisce quel tipo di danno;
e dunque oltre ad essere danno tipicamente conseguente a quella lesione, non era neppure specifico, non privando l'autonomia negli spostamenti).
In particolare (Cass. n. 15924/2022), “Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, "in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna personalizzazione in aumento" (v. ex multis Cass. 07/05/2018, n. 10912; 30/10/2018, n. 27482;
11/11/2019, n. 28988; 10/11/2020, n. 25164; 04/03/2021, n. 5865; 06/05/2021, n. 12046).
Sul piano concettuale occorre invero rammentare che il grado di invalidità permanente indicato da un parere medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi:
- quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità;
- quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
10 Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (v. Cass. n. 10912 del 2018, cit.).
In sostanza, per risarcire il danno da personalizzazione, la giurisprudenza richiede un qualcosa di ulteriore rispetto a quelle che sono le conseguenze che possono derivare ordinariamente da un determinato tipo di invalidità e che sono conseguenze già coperte dal danno biologico permanente, quali appunto i “…..pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale”.
Nel caso di specie, l'istruttoria orale ha evidenziato i pregiudizi che la infortunata aveva subito per effetto del sinistro e che sicuramente avevano determinato un cambiamento nelle abitudini quotidiane;
tuttavia, non si trattava di effetti eccezionali rispetto al danno subito: è infatti emerso che la vita della dopo l'infortunio era cambiata ( ), nel senso che non faceva più Pt_1 Tes_3 passeggiate con le amiche né con il marito perché si stancava facilmente e prendeva antidolorifici
( e , figlia); non era andata più in vacanza con la così come non si era più iscritta ES Per_5 ES in palestra e in piscina (Sangiorgio) e doveva essere aiutata ad allacciarsi le scarpe (i testi).
Applicando le Tabelle di Milano, 2024, considerata l'età al momento del sinistro (51 anni), la percentuale di invalidità del 27%, l'importo che ne consegue a tale titolo è pari a € 94.129,00.
Tale importo deve essere devalutato al momento del sinistro (12.5.2024), per l'importo di € 77.728,
32 e rivalutato ad oggi (alla data da considerarsi del 30.4.2025), per l'importo di € 104.881,99.
Da tale importo deve essere detratto, quanto è stato corrisposto da IN nonché il valore della capitalizzazione della rendita, come emerge dal documento IN sull'aggiornamento della stessa rendita del 9.10.2024, ammontante a complessivi € 73.894,35.
Ne consegue che l'importo dovuto a titolo di danno permanente differenziale è pari a € 30.987,64, oltre interessi dal 30.4.2025 al saldo.
Quanto al danno temporaneo, applicate sempre le tabelle Milano 2024, con punto base pari a € 115 e considerati 1176 giorni di inabilità: 120 al 100%; 300, al 75%; 600 al 50%; 156 al 30%, si evince un importo ammontante a € 79.557,00.
11 Tale importo deve essere svalutato alla data del sinistro (12.5.2014) per l'importo di € 65.695,29 e rivalutato ad oggi (alla data da considerarsi del 30.4.2025), per l'importo di € 88.645,33, oltre interessi dal 30.4.2025 al saldo.
Deve poi essere riconosciuto il danno patrimoniale consistito nelle spese sanitarie sostenute, come documentate in atti e ritenute congrue dal Ctu per l'importo di € 2.470,00, oltre interessi dai singoli esborsi al saldo.
Nei termini suindicati deve pertanto essere accolto l'appello.
Le spese del doppio grado di giudizio nonché le spese del giudizio di ATP sono a carico di parte appellata, soccombente, e si liquidano ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore accertato della causa e delle attività compiute nei due gradi, nei valori minimi (stante la prossimità del valore della causa al valore minimo dello scaglione di riferimento), per i seguenti importi: € 6.669,00, per compensi del primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 1.914,00, per il giudizio di ATP, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 4.997,00, per compensi del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge. Per_ Devono poi porsi a carico della società le spese di consulenza tecnica d'ufficio (Ctu, dott. nel procedimento di ATP, per € 353,08.
L'appellante ha altresì provato (si rinvia ai singoli documenti in atti) le spese ulteriormente sostenute per la redazione della consulenza di parte (dott. , per € 427,00; le spese del TP (dott. Per_1 Per_1 per la partecipazione alle operazioni peritali, per € 610,00; le spese di redazione del consulente ing.
per € 761,28: spese tutte che devono gravare sulla parte appellata soccombente. Per_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello avverso la sentenza di primo grado e in sua riforma condanna R.E.A. al pagamento in favore di delle seguenti somme: Controparte_1 Parte_1
- a titolo di danno differenziale per danno biologico permanente, l'importo di € 30.987,64, oltre interessi dal 30.4.2025 al saldo;
-a titolo di danno biologico temporaneo, l'importo di € 88.645,33, oltre interessi dal 30.4.2025 al saldo;
- a titolo di danno patrimoniale per spese sanitarie sostenute per complessivi € 2.470,00, oltre interessi dai singoli esborsi al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio che liquida in:
12 - € 6.669,00, per compensi del primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 1.914,00, per il giudizio di ATP, oltre 15% per spese generali, oltre Iva
e Cap come per legge
-€ 4.997,00, per compensi del secondo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
3) pone a carico definitivo di le spese di consulenza tecnica Controparte_1
Per_ d'ufficio (dott. nel procedimento di ATP, per € 353,08; le spese di redazione della consulenza di parte (dott. , per € 427,00; le spese del TP (dott. per la partecipazione alle Per_1 Per_1 operazioni peritali, per € 610,00; le spese di redazione del consulente ing. per € 761,28. Per_2
Firenze, 20 maggio 2025
La Consigliera est La Presidente
dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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