Articolo 318 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 317Articolo 311
Versione
9 ottobre 2010
Art. 318. Requisizioni nell'interesse della Difesa 1. Alle requisizioni nell'interesse della Difesa si provvede nei casi di grave necessita' pubblica in cui occorra senza indugio disporre della proprieta' privata, con provvedimento motivato e senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento. 2. Si applicano in quanto compatibili i procedimenti previsti nel titolo VIII del presente libro, secondo l'oggetto della requisizione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente