Articolo 121 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 120Articolo 122
Versione
16 settembre 1950
Art. 121.
I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengono a mancare i primi concessionari.
Se pero' la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi concessionari e' inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950