Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 07/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice
ha pronunciato la seguente Oggetto:“Cessazione
S E N T E N Z A degli effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 1263/2024 R.G. matrimonio”. promossa congiuntamente dai coniugi:
nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...], (c.f. , Parte_2 C.F._2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Paola Carrera, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore , nata il 1° ottobre 2019 è affidata ad entrambi i genitori, i quali si impegnano Per_1
a collaborare, come già stanno facendo, nelle funzioni di cura, di educazione e di accompagnamento alla crescita della figlia, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Limitatamente alle questioni di ordinaria
2) La figlia mantiene stabile collocazione abitativa e residenza anagrafica con la madre, alla quale è assegnata l'abitazione coniugale, di sua proprietà esclusiva, sita in Grosso Can.se via Parrocchia 50;
3) Salvo diversi accordi che i genitori saranno liberi di rimodulare in ogni tempo, nell'interesse esclusivo della figlia e in considerazione dei suoi bisogni, il padre terrà con sé con le seguenti Per_1 modalità:
a) week end: a fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo nido o scuola dell'infanzia alla domenica sera, riconducendola al domicilio materno entro le ore 21:00, con facoltà di estendere il week end sino al lunedì mattino, riportandola a scuola, previo accordo con la madre;
b) tempi infrasettimanali: tutte le settimane il mercoledì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola al mattino successivo, accompagnandola a scuola, oltre al venerdì pomeriggio, prendendola all'uscita dalla scuola e riportandola all'abitazione materna il sabato prima di pranzo;
c) vacanze estive: per due settimane, anche eventualmente consecutive, concordando con la madre il periodo di competenza entro il 30 maggio di ogni anno e comunicandosi i coniugi, anticipatamente alla partenza, la località del soggiorno e i dati della struttura ricettiva per la reperibilità della figlia, garantendo colloqui telefonici quotidiani con l'altro genitore, preferibilmente nella fascia orario 19:00
– 21:30;
d) festività del S. Natale: tutti gli anni, in alternanza con la madre, o il giorno della vigilia o il giorno del S. Natale e per qualche giorno consecutivo, o nei giorni immediatamente successivi al Natale o a cavallo del Capodanno, in considerazione del rispettivo periodo di ferie;
se compatibile con gli impegni lavorativi dei genitori, il periodo delle festività di ciascun genitore potrà essere diviso a metà, alternando ciascuno, un anno il periodo dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e) festività della St. Pasqua: ad anni alterni o il giorno della Pasqua o il lunedì dell'Angelo, in alternanza con la madre;
nel caso in cui uno dei genitori dovesse fruire di un periodo di vacanza più lungo e avere in animo vacanza fuori porta, potrà tenere con sé anche per più giorni o per tutto Per_1 il periodo di vacanza scolastica;
f) vacanze di Carnevale, ponti e altre ricorrenze: per metà periodo in occasione delle festività del Carnevale, in base al calendario scolastico. Le altre festività previste in calendario nell'anno, comprensive di eventuali ponti in alternanza con la madre mentre nel giorno del compleanno della bambina, i genitori convengono di trascorrere insieme la ricorrenza;
4) Ciascun genitore contribuirà alle spese di mantenimento della figlia quando l'avrà con sè e il padre verserà alla madre collocataria, con decorrenza dal mese di aprile 2024, un assegno mensile anticipato al giorno 5 del mese di €100,00; al momento grava sui genitori la retta della scuola materna, ammontante ad €220,00 mensili, comprensivo della quota mensa, che entrambi continueranno a pagare al 50%. L'assegno di mantenimento per la figlia, che sarà dovuto per le 12 mensilità dell'anno e andrà soggetto a rivalutazione annuale secondo Istat, verrà versato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre collocataria, le cui coordinate sono già note al padre;
5) I genitori divideranno al 50% le spese straordinarie della figlia, ovvero le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese scolastiche e quelle sportive - spese necessarie ed urgenti o previamente concordate e in tutti i casi documentate -richiamandosi alla disciplina del Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale e dall'Ordine degli Avvocati di Ivrea il 15.03.2016, allegato al presente accordo onde fare parte integrante ed essenziale. Relativamente alla spese della refezione scolastica le parti dichiarano di derogare alla disciplina del Protocollo di Ivrea, contribuendo entrambi alla spesa, in ragione del 50% ciascuno;
6) I Signori e dichiarano di essere entrambi occupati in Parte_1 Parte_2 regolare attività lavorativa e di essere economicamente autonomi, dando atto di non avanzare, reciprocamente, richieste a titolo di contribuzione al proprio mantenimento;
7) L'Assegno Unico e Universale per la figlia verrà percepito dalla madre al 100%, quale genitore stabilmente convivente con la figlia, dichiarando il padre di rinunciare a pretendere la propria quota ed impegnandosi a perfezionare la pratica per la liquidazione del beneficio in favore della sola madre;
8) I coniugi danno atto di aver definito tutti i rapporti della crisi matrimoniale e di non avere altro più reciprocamente a pretendere per nessun titolo, ragione o causa, dichiarando pertanto risolti con soddisfazione tutti i rapporti economici e patrimoniali costituiti nel matrimonio o conseguenti alla crisi;
9) Le spese legali del presente procedimento verranno sostenute da entrambe le parti in misura del
50% ciascuno.
Per il P.M.: accoglimento del ricorso congiunto.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Grosso C.se in data 03.09.2016 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di
Stato Civile di detto Comune (atto n. 4, Parte II, serie A).
Dalla unione è nata prole: (nata il [...]). Per_1
I coniugi si sono separati in virtù di verbale di comparizione coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Ivrea in data 06.10.2022, omologato con decreto in data 22.10.2022.
Con ricorso iscritto in data 27.05.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente pronunciare la cessazione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987 n. 74 e da ultimo dalla Legge 6/5/2015 n. 55.
I coniugi hanno insistito nelle conclusioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio
2015.
La separazione dura ininterrottamente dal tempo della comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale per concorde affermazione delle parti. La domanda di cessazione del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione consensuale.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico e rispondente all'interesse delle parti e della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronunciala cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Grosso C.se in data 03.09.2016, i cui estremi sono precisati in narrativa;
Parte_2
- ordinaall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grosso C.se di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- omologa le condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 5.2.25.
IL PRESIDENTE rel/est
Alessandro Scialabba