Articolo 5 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 dicembre 1995
Art. 5. (Assistenza spirituale agli appartenenti
alle forze armate, alla polizia)
e ad altri servizi assimilati)
1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati membri delle Comunita' della CELI hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.
2. Qualora non esistano chiese delle Comunita' della CELI nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 membri di tali Comunita' potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica, anche non luterana, piu' vicina nell'ambito locale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici della Comunita' di appartenenza.
3. Ove in ambito locale non sia in atto alcuna attivita' delle dette chiese e ve ne sia richiesta, i pastori della CELI o delle Comunita', nonche' i consiglieri espressamente all'uopo delegati, possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. L'ente competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.
4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte delle Comunita' della CELI, l'ente competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un pastore delle Comunita' della CELI.
5. I pastori delle Comunita' della CELI che prestano servizio militare o assimilati sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1995