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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/07/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
l'avv. CARONI LUCA il quale si riporta agli atti ed alla memoria conclusiva depositata ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Per la resistente nessuno compare.
Il Giudice
Dichiara la contumacia di Controparte_1
E si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 15,45 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 233/2025 promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. CARONI LUCA
ATTORE contro
, (C.F. ) nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
La causa è iscritta ruolo in data 30.1.2025 proveniente da sfratto per morosità r.g. 83/2025 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 9.7.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato intimava sfratto per morosità nei Parte_1 confronti di premettendo che con contratto di locazione abitativa Controparte_1 agevolata ex L.
9.12.1998 n. 431, del 23.11.2022, registrato in data 29.11.2022 al n. 9703 - serie 3T, sottoscritto avanti l'Associazione ASSPPI di NI, l'istante, concedeva in locazione al Sig.
, l'unità immobiliare ad uso civile abitazione posta in NI alla Via Controparte_1
A. Locatelli n. 44; che il contratto era stipulato per la durata di anni 3, dal 01.12.2022 con termine al
30.11.2025 con proroga di diritto per altri 2 anni salvo diverse pattuizioni;
che le parti convenivano il corrispettivo annuo per la locazione in € 6.600.00 (seimilaseicento/00), da pagarsi in rate mensili anticipate e rappresentando il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi da settembre, ottobre e novembre, per il complessivo importo di € 1.650,00.
All'udienza del 28.1.2025 compariva il conduttore di persona, opponendosi allo sfratto, lamentando come l'immobile presentasse vizi più volte denunciati al locatore, quale la presenza di muffa e la perdita d'acqua nel bagno, ciò ritenendo legittima la sospensione del pagamento del canone.
Con ordinanza 29.1.2025 il Giudice emetteva ordinanza di rilascio, fissando la data per l'esecuzione al 29.3.2025 e disponendo il mutamento del rito con assegnazione di termini per l'integrazione degli atti e per promuovere il procedimento di mediazione.
In data 8.5.2025 il locatore depositava memoria integrativa chiedendo “dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 23.11.2022 e registrato a NI il 29.11.2022 al n.9703 – serie 3T
e conseguentemente ordinare l'immediata riconsegna del bene;
Condannare il sig.
[...]
, (C.F. ) nato in [...] il [...] al pagamento CP_1 C.F._2 delle pigioni scadute, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo, alle spese del presente procedimento ed alle successive occorrende, con l'aggiunta di I.V.A. e C.P.A. e spese generali nelle rispettive misure di legge a favore del sig. , (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; - con C.F._1 vittoria di spese, diritti ed onorari”
Nessuno si costituiva per il resistente.
All'udienza di discussione del 8 luglio 2025 parte ricorrente insisteva nella domanda. Il Giudice dichiarava la contumacia di e tratteneva la causa in decisione. Controparte_1
Preliminarmente si prende atto dell'avvenuto espletamento del tentativo di mediazione e dunque che
è stata assolta la condizione di procedibilità.
Nel merito, la domanda è fondata e va pertanto accolta.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. 30.10.2001, n.
13.533).
Nel caso specifico la parte locatrice ha provato l'esistenza del contratto di locazione inter partes da cui deriva l'obbligo, per parte conduttrice, di corrispondere il canone secondo i tempi e le modalità indicate nel documento contrattuale. Risulta accertato un credito nei confronti del locatore alla data della intimazione dello sfratto pari ad
€ 1.650,00 per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2024.
L'intimato, non comparendo e rimanendo contumace, non ha assolto all'onere a suo carico non avendo provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato. Così come è rimasta priva di riscontro probatorio l'eccezione di parte conduttrice circa l'asserito mancato godimento dell'immobile per la presenza di vizi.
Stante quindi l'inadempimento del conduttore – la cui gravità emerge dal mancato pagamento contestato - va pronunciata la risoluzione del contratto di locazione con relativa condanna al rilascio immediato dell'immobile.
Parte conduttrice va altresì condannata al pagamento dei canoni scaduti e a scadere sino al rilascio, stante la domanda a tal fine formulata sin dall'atto di intimazione di sfratto.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in accordo con il
D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5; i compensi del presente giudizio vengono di conseguenza contenuti nei medi tariffari tenendo conto della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di NI, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da Parte_1 contro ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 23.11.2022 e registrato a NI il
29.11.2022 al n.9703 – serie 3T, per inadempimento del conduttore;
ordina a l'immediata riconsegna, libero da persone e cose, Controparte_1 dell'immobile sito in NI , via A. Locatelli n. 44, piano terra, di mq. 42,00, dotata di cortile esclusivo di mq. 15,00 censito al N.C.E.U. del Comune di NI al foglio 124 n. 2662, sub. 2, Cat.
A/3, R.C. 255,13;
condanna al pagamento a favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di €1.650,00 pari ai canoni impagati alla data dell'atto di intimazione di sfratto, oltre i canoni successivi maturati e maturandi sino al rilascio dell'immobile oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in €.96,00 per esborsi ed €. 1.700,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a come per legge.
Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
NI, 09/07/2025
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 luglio 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi:
l'avv. CARONI LUCA il quale si riporta agli atti ed alla memoria conclusiva depositata ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Per la resistente nessuno compare.
Il Giudice
Dichiara la contumacia di Controparte_1
E si ritira per la stesura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
Alle ore 15,45 il Giudice chiude il verbale e procede al deposito telematico della sentenza unitamente al presente verbale che la contiene.
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 233/2025 promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. CARONI LUCA
ATTORE contro
, (C.F. ) nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
La causa è iscritta ruolo in data 30.1.2025 proveniente da sfratto per morosità r.g. 83/2025 e trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 9.7.2025. La natura delle questioni ha consentito la discussione orale e la pronuncia immediata dell'ordinanza con la lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. Sentita l'esposizione delle parti in merito alla posizione di tutela ed alle difese delle dedotte allegazioni, il giudice così provvede.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato intimava sfratto per morosità nei Parte_1 confronti di premettendo che con contratto di locazione abitativa Controparte_1 agevolata ex L.
9.12.1998 n. 431, del 23.11.2022, registrato in data 29.11.2022 al n. 9703 - serie 3T, sottoscritto avanti l'Associazione ASSPPI di NI, l'istante, concedeva in locazione al Sig.
, l'unità immobiliare ad uso civile abitazione posta in NI alla Via Controparte_1
A. Locatelli n. 44; che il contratto era stipulato per la durata di anni 3, dal 01.12.2022 con termine al
30.11.2025 con proroga di diritto per altri 2 anni salvo diverse pattuizioni;
che le parti convenivano il corrispettivo annuo per la locazione in € 6.600.00 (seimilaseicento/00), da pagarsi in rate mensili anticipate e rappresentando il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi da settembre, ottobre e novembre, per il complessivo importo di € 1.650,00.
All'udienza del 28.1.2025 compariva il conduttore di persona, opponendosi allo sfratto, lamentando come l'immobile presentasse vizi più volte denunciati al locatore, quale la presenza di muffa e la perdita d'acqua nel bagno, ciò ritenendo legittima la sospensione del pagamento del canone.
Con ordinanza 29.1.2025 il Giudice emetteva ordinanza di rilascio, fissando la data per l'esecuzione al 29.3.2025 e disponendo il mutamento del rito con assegnazione di termini per l'integrazione degli atti e per promuovere il procedimento di mediazione.
In data 8.5.2025 il locatore depositava memoria integrativa chiedendo “dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 23.11.2022 e registrato a NI il 29.11.2022 al n.9703 – serie 3T
e conseguentemente ordinare l'immediata riconsegna del bene;
Condannare il sig.
[...]
, (C.F. ) nato in [...] il [...] al pagamento CP_1 C.F._2 delle pigioni scadute, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo, alle spese del presente procedimento ed alle successive occorrende, con l'aggiunta di I.V.A. e C.P.A. e spese generali nelle rispettive misure di legge a favore del sig. , (C.F. Parte_1
) nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]; - con C.F._1 vittoria di spese, diritti ed onorari”
Nessuno si costituiva per il resistente.
All'udienza di discussione del 8 luglio 2025 parte ricorrente insisteva nella domanda. Il Giudice dichiarava la contumacia di e tratteneva la causa in decisione. Controparte_1
Preliminarmente si prende atto dell'avvenuto espletamento del tentativo di mediazione e dunque che
è stata assolta la condizione di procedibilità.
Nel merito, la domanda è fondata e va pertanto accolta.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero della non imputabilità dell'inadempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. 30.10.2001, n.
13.533).
Nel caso specifico la parte locatrice ha provato l'esistenza del contratto di locazione inter partes da cui deriva l'obbligo, per parte conduttrice, di corrispondere il canone secondo i tempi e le modalità indicate nel documento contrattuale. Risulta accertato un credito nei confronti del locatore alla data della intimazione dello sfratto pari ad
€ 1.650,00 per il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2024.
L'intimato, non comparendo e rimanendo contumace, non ha assolto all'onere a suo carico non avendo provato di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione dovuti sulla base del contratto di locazione stipulato. Così come è rimasta priva di riscontro probatorio l'eccezione di parte conduttrice circa l'asserito mancato godimento dell'immobile per la presenza di vizi.
Stante quindi l'inadempimento del conduttore – la cui gravità emerge dal mancato pagamento contestato - va pronunciata la risoluzione del contratto di locazione con relativa condanna al rilascio immediato dell'immobile.
Parte conduttrice va altresì condannata al pagamento dei canoni scaduti e a scadere sino al rilascio, stante la domanda a tal fine formulata sin dall'atto di intimazione di sfratto.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in accordo con il
D.M. 55/14- sulla base degli artt.4, comma 5; i compensi del presente giudizio vengono di conseguenza contenuti nei medi tariffari tenendo conto della contenuta durata del procedimento e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di NI, definitivamente pronunciando su ricorso proposto da Parte_1 contro ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così Controparte_1 provvede:
dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato il 23.11.2022 e registrato a NI il
29.11.2022 al n.9703 – serie 3T, per inadempimento del conduttore;
ordina a l'immediata riconsegna, libero da persone e cose, Controparte_1 dell'immobile sito in NI , via A. Locatelli n. 44, piano terra, di mq. 42,00, dotata di cortile esclusivo di mq. 15,00 censito al N.C.E.U. del Comune di NI al foglio 124 n. 2662, sub. 2, Cat.
A/3, R.C. 255,13;
condanna al pagamento a favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di €1.650,00 pari ai canoni impagati alla data dell'atto di intimazione di sfratto, oltre i canoni successivi maturati e maturandi sino al rilascio dell'immobile oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in €.96,00 per esborsi ed €. 1.700,00 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a come per legge.
Pone a carico della parte soccombente le spese relative alla mediazione
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c. pubblicata telematicamente con allegazione al verbale.
NI, 09/07/2025
Il Giudice
Dott. Agnese Currò Dossi