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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 27 marzo 2025 , sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2814/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, CF: , rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Parte_1 C.F._1
Santese giusta mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macchia di
Montecorvino Rovella (SA) alla via G. D'Aiutolo n. 1;
Opponente
E
in persona del Commissario Straordinario legale rapp,te p.t. , rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Francesco Bove, con il quale elettivamente domicilia in Salerno al C.so Garibaldi n.38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , in virtù di procura generale alle liti per atto per CP_1
Notar di Fiumicino del 24.3.2024 (rep. 37875); Persona_1
Opposto
Avente ad oggetto : opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
I procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti 2
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso in riassunzione depositato in data 28.3.2022 il ricorrente in epigrafe adiva il
Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione n. 000029299 (di importo pari a € 19.006,6) e 000029717 (di importo pari a € 20.006,6) emesse dal Direttore p.t. della sede di Salerno, relative a sanzioni per CP_1
omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2 comma 1 bis del D.L.
n. 463/1983, e notificate in data 26/02/22; il ricorrente preliminarmente eccepiva la nullità delle suddette ordinanze ingiunzioni atteso che non gli erano mai stati notificati i verbali di accertamento prot. n. 7200.03/03/2017.0069752 e prot. n. 7200.03/03/2017.0069762 del
20/03/2017, che costituivano i presupposti ineludibili dell'emissione delle ingiunzioni di pagamento oggetto di opposizione;
eccepiva peraltro la illegittimità di tale ordinanza per difetto di motivazione, omissione di contestazione, nonché per intervenuta prescrizione;
nel merito faceva rilevare che il sig. nel periodo dal 10/2010 al 12/2012 non aveva potuto Parte_1
provvedere al pagamento delle retribuzioni, di conseguenza non era stata effettuata alcuna
CP_ ritenuta che avrebbe obbligato il ricorrente ai successivi versamenti in favore dell la cui omissione aveva indotto l' ad emettere le ingiunzioni oggetto dell' Controparte_2 opposizione;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “Previa sospensione del provvedimento impugnato, annullare le Ordinanze Ingiunzioni n. 000029299 e 000029717, notificate in data 26/02/22, per i motivi sopra esposti. Condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione. “
CP_ Notificato il ricorso e pedissequo decreto all' di Salerno all'udienza di discussione del
13/12/22, tenutasi con deposito di note scritte ex art. 221 legge 77/2020, il Giudice decideva la causa con sentenza n. 2100/2022 dichiarando improcedibile il ricorso atteso che la notifica dello stesso era stata eseguita presso la direzione territoriale di Salerno e non presso la sede legale di
Roma. Avverso la predetta sentenza il sig. proponeva gravame censurando la Parte_1
statuizione di improcedibilità del ricorso . Con sentenza n. 80/2024 del 26/02/24, depositata il
19/03/24, la Corte distrettuale di Salerno, in accoglimento dei motivi di appello, dichiarava la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e rimetteva la causa innanzi al primo giudice con onere di riassunzione entro i termini di rito.
Con ricorso in riassunzione , depositato in data 22.5.2024 , il ricorrente adiva quindi il Tribunale di Salerno riproponendo i motivi di opposizione già sollevati con il precedente ricorso .
Radicatasi la lite, si costituiva l convenuto affermando innanzitutto che, contrariamente CP_1
a quanto sostenuto dal ricorrente, gli atti di accertamento che avevano preceduto le ordinanze 3
ingiunzioni opposte erano stati ritualmente notificati in data 20.03.2017, senza che poi l'interessato avesse provveduto al pagamento entro il termine assegnato;
tanto premesso chiedeva al giudice adito di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare le ordinanze ingiunzione opposte, così come rideterminate, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
All'udienza del 27 marzo 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice ha deciso la causa con motivazione contestuale.
*******
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento .
Occorre innanzitutto premettere che oggetto della odierna opposizione sono delle ordinanze ingiunzioni emesse dall' nei confronti del sig. , titolare della omonima CP_1 Parte_1
impresa agricola , per il pagamento della sanzione amministrativa connessa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti.
Orbene, trattandosi di illeciti commessi prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, viene in rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art.
8.In particolare, il d.lgs. n. 8/2016, all'art. 8, regola il regime intertemporale della nuova disciplina prevedendo l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Sicché, per effetto dell'avvenuta depenalizzazione della fattispecie in esame in virtù del d.lgsl.
15.1.2016 n. 8, l' ha emesso le ordinanze ingiunzioni oggi opposte . CP_1
Tanto premesso e passando ad esaminare il merito della domanda proposta , va rigettata l'eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi di accertamento .
L' , infatti , ha documentato la rituale notifica , in data 20.3.2017 , di entrambi gli atti CP_1
prodromici alle ordinanze ingiunzioni , vale a dire l'avviso di accertamento prot. n.
7200.03/03/2017.0069762 e l'avviso di accertamento n. 7200.03/03/2017.0069752 .
E poiché risultano regolarmente notificati gli atti di accertamento , va rigettata anche l'eccezione di prescrizione pure sollevata in ricorso .
Con le ordinanze ingiunzioni n. OI 0000 29299 e OI 0000291717 è stato ingiunto al sig. Pt_1
il pagamento della sanzione amministrativa relativa al mancato versamento delle quote di contributi non versati rispettivamente per il 4° trimestre 2011 e per il 3° e 4° trimestre 2012 . 4
Invero, la giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, che, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della medesima legge, dal momento che solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita a titolo di sanzione amministrativa (giur. costante;
cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. VI, 27 luglio
2018, n. 19897; v., in termini, Sez. I, 16 agosto 2006, n. 18168; Sez. II, 4 maggio 2005, n.
9235).
Ebbene , nel caso di specie , se è vero che l' non ha documentato la data della trasmissione CP_1
degli atti ad opera dell'autorità giudiziaria , ciò non di meno esso non avrebbe potuto CP_3
azionare il proprio credito se non dopo l'entrata in vigore del d.lgs.8/2016 e quindi dal 6 febbraio 2016, sicchè , allorquando venivano notificate le ordinanze ingiunzioni oggi opposte , il 26.2.2022, non era ancora decorso il termine prescrizionale di cinque anni atteso che il predetto termine è stato ritualmente interrotto con la notifica degli atti di accertamento , avvenuta in data 20.3.2017 .
Irrilevante , inoltre , ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa ,è la circostanza , riferita dal ricorrente , circa il mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti nel periodo oggetto di causa . E' vero , infatti , che la Suprema Corte di Cassazione ( sez. un.penali n.27641/2003 ) ha chiarito che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali , operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non è configurabile in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione , ma , nella specie ,l'affermazione del ricorrente , secondo la quale i dipendenti della società avrebbero accettato di non percepire alcuna retribuzione nel periodo oggetto di causa è rimasta del tutto indimostrata.
Gli opponenti infine hanno eccepito l'illegittimità delle opposte ordinanze per l'assenza della violazione riscontrata dal momento che, nel periodo di causa, non avevano provveduto al pagamento della retribuzione su accordo con i lavoratori, non operando alcuna ritenuta che li avrebbero poi obbligati ai successivi versamenti verso l' , la cui omissione aveva dato CP_1
origini alle opposte ordinanze ingiunzione. 5
Ebbene, la censura va disattesa in quanto l'opponente, nei flussi contenenti le Pt_2 dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi facenti carico alla ditta e dovuti all' , CP_1
dichiarava di aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti e ometteva di versarle all' . CP_1
Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni – in assenza di elementi contrari - trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate CP_1
esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (cfr ex plurimis, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214).
Ed invero, i modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale hanno natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali
è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145; cfr anche
Cass. pen. Sez. 3, Sentenza n. 7772 del 05/12/2013 secondo cui “In materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l'onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme”).
Ma , nella specie , l'articolazione della prova contenuta nel ricorso introduttivo appare assolutamente generica ed inidonea a contrastare la prova documentale sopra detta . Il ricorrente , infatti , non documenta in alcun modo le condizioni economiche deficitarie che gli avrebbero impedito di retribuire i propri dipendenti . Nulla deduce , né prova , circa le modalità di pagamento della retribuzione e gli eventuali pagamenti effettuati per periodi diversi da quelli per cui è causa . Non è dato sapere quanti operai l'azienda impiegasse e per quante giornate mensili . Se gli stessi abbiano lavorato anche nei primi mesi dell'anno 2012 percependo la normale retribuzione o se , invece , abbiano svolto la propria attività solo per i trimestri oggetto dei mancati versamenti . Né è dato sapere , dalla generica articolazione della prova , se il pagamento della retribuzione sia comunque avvenuto successivamente al periodo di riferimento
. In definitiva , la prova testimoniale , per come articolata , non consente di escludere l'effettiva 6
corresponsione della retribuzione per la quale è stato contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali .
Quanto detto dovrebbe portare al rigetto di questa parte della domanda , anche considerato che l'opponente non ha inteso aderire alla richiesta formulata dalla controparte di estinzione della obbligazione con il pagamento della sanzione come rideterminata;
ciò non di meno il rigetto della domanda porterebbe ad una conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte che , invece , vanno comunque annullate perché recano una sanzione superata dalla successiva normativa .
Va infatti evidenziato che è intervenuta di recente una sostanziale modifica del sistema sanzionatorio ad opera del decreto legge n. 48 del 2023, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n.
85, il cui art. 23 ha così stabilito: “all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole:
«da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
Ritiene il giudicante che la norma in esame debba trovare applicazione anche con riferimento alle violazioni poste in essere in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Depone in tal senso il principio di retroattività della lex mitior, estensibile anche alle sanzioni amministrative che siano qualificabili in concreto come convenzionalmente penali, alla luce dei noti “Engel criteria”, estrapolati dalla pronuncia della Corte EDU, Engel e altri c. Paesi Bassi,
8 giugno 1976.
Come puntualmente chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 21 marzo
2019, alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva” è senz'altro applicabile il complesso delle garanzie della “materia penale”, compresa quella della retroattività favorevole.
I giudici delle leggi hanno posto in risalto che l'estensione di dette garanzie alle sanzioni amministrative pecuniarie è pienamente coerente con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., in forza del quale non è ammissibile continuare a sanzionare una determinata condotta sulla base di un apprezzamento di disvalore che sia mutato in bonam partem, nel senso cioè di un'attenuazione della risposta punitiva.
Nella vicenda in esame, non può dubitarsi del carattere “punitivo” della sanzione pecuniaria comminata dal citato art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8 del 2016 (da € 10.000 ad €
50.000), tenuto conto dei parametri convenzionali identificativi della materia penale: il carattere afflittivo e la finalità repressiva e non meramente risarcitoria o ripristinatoria;
la particolare severità della sanzione pecuniaria, peraltro ben più elevata degli ordinari limiti edittali delle multe e delle ammende (le sanzioni pecuniarie “formalmente” penali), nonché ampiamente 7
superiore a quella prevista per le ipotesi di omesso versamento di contributi previdenziali tuttora costituenti reato (“multa fino a € 1.032”).
Non è superfluo rammentare, a questo punto, che l'applicazione retroattiva, anche in tema di sanzioni amministrative, dello jus superveniens introduttivo di parametri edittali più miti è stata in diverse occasioni reputata ammissibile dalla Corte di Cassazione, che ha peraltro precisato che le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio di legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione (cfr., sul punto, da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 11 febbraio 2022, n. 4522; v., altresì, in termini, Sez.
II, 9 agosto 2018, n. 20697).
D'altra parte , nella specie , è lo stesso che ha provveduto a rimodulare la sanzione CP_3
secondo il nuovo dettato normativo in materia anche se non si concorda con l'importo oggi richiesto .
Occorre a questo punto sottolineare che l' , in sede di rideterminazione Controparte_4 delle sanzioni, ha fatto applicazione del disposto di cui all'art. 8 bis della legge n. 689 del 1981, avente ad oggetto la “reiterazione delle violazioni”.
Tale disposizione prevede, al 1° comma, che, “Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo”. CP_ In virtù delle previsioni contenute nella suddetta norma, l' ha dato corso al cd. cumulo materiale delle sanzioni , cumulo materiale che troverà applicazione nel caso di specie in quanto genera una sanzione più favorevole per il contribuente .
Trattandosi di violazioni di norme riguardanti il settore previdenziale, l avrebbe dovuto CP_3 tener conto del disposto di cui all'art. 8, capoverso, della citata legge n. 689/81, che così dispone: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che 8
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie …”.
Sì come in più occasioni affermato dalla Corte Regolatrice, in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione,
l'unificazione ai fini dell'applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato che, in tali ipotesi, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato e illecito amministrativo (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 20129; cfr., altresì, Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7704, che ha rimarcato che l'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale - omogeneo o eterogeneo - tra le violazioni contestate, nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale - violazione commesse con più azioni o omissioni -; al riguardo, inoltre, è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati, sia perché l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi;
cfr., ancora, Cass. Civ., Sez. Lav., 13 maggio 2019, n. 12659, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro, commesse con più azioni od omissioni, opera il criterio del cd. cumulo materiale, atteso che la disciplina dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981 contempla il criterio del cd. cumulo giuridico soltanto in materia di previdenza e assistenza e che la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 cod. pen.; v., negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. II, 7 maggio 2018, n. 10890; Sez. VI, 3 maggio 2017, n. 10775).
Alla luce dei princìpi testè enunciati, nei giudizi aventi ad oggetto una pluralità di violazioni dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali, dovrebbe trovare applicazione l'istituto del cumulo giuridico fra sanzioni, in forza del quale dev'essere irrogata “la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”, giusta il combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 del citato artt. 8 legge n. 689/1981. 9
Orbene , nel caso che ci occupa , gli atti di accertamento notificati al ricorrente evidenziato che questi ha violato l'obbligo di versamento dei contributi in due diverse annualità , il 2011 e il
2012 e , più precisamente per il quarto trimestre 2011, l'una, e per il terzo e quarto trimestre
2012 , l'altra .
Si precisa, al riguardo, che il sig. , in qualità di Legale Rappresentante Parte_1 dell'omonima Impresa agricola, dichiara manodopera su due fondi agricoli con invio di distinte
Denunce trimestrali, sicchè dalla documentazione dell' emerge che egli non ha versato CP_1 contributi per € 134,01 sulla posizione n. 2548085 e per € 1.084,84 sulla posizione n. 188161.
Ne consegue che , per determinare la sanzioni dovuta dal ricorrente applicando il cumulo giuridico , dovremmo considerare la sanzione più grave , ottenuta moltiplicando l'ammontare della contribuzione più alta non versata pari ad € 1.084,84 per 1,5 in applicazione del novellato art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/1983, e aumentare detto importo del doppio ai sensi dell'art. 8, capoverso, legge n. 689/81. Nella specie , quindi , il ricorrente dovrebbe pagare una sanzione pari ad € 3.254,52 .
Più favorevole è invece il cumulo materiale applicato dall' anche se questo giudicante non CP_1
concorda sui coefficienti di moltiplicazione applicati dall' . CP_3
Se è vero , infatti , che il nuovo sistema sanzionatorio prevede che la sanzione venga determinata considerando l'importo dei contributi non versati moltiplicati per dei coefficienti che aumentano via via che il contribuente reitera il comportamento omissivo , ne consegue che
, almeno con riferimento alla prima omissione , il coefficiente da applicare è quello minimo di
1,5 salvo ad applicare il coefficiente più elevato per le omissioni dell'anno successivo .
Ne consegue che per le omissioni dell'anno 2011 pari ad € 134,01 , la sanzione dovuta dal ricorrente, in assenza di prova circa precedenti infrazioni , è di € 201,02 , mentre per le omissioni dell'anno 2012 pari ad € 1.084,84 , la sanzione sarà pari ad € 2.169,68 , ottenuta moltiplicando l'importo omesso per il coefficiente 2.
L'importo complessivo dovuto dal ricorrente ammonta quindi ad € 2.370,70 , fermo restando che l' dovrà comunque offrire al ricorrente la possibilità di pagare la sanzione in misura CP_3
pari alla metà laddove il pagamento intervenga entro il termine di 60 giorni.
Pertanto le ordinanze ingiunzioni opposte vanno comunque annullate e il ricorrente va condannato al pagamento della sanzione amministrativa come sopra rideterminata.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio .
P.Q.M.
- rigetta tutti i motivi di opposizione sollevati dal ricorrente con riferimento alle ordinanze ingiunzioni n. OI 000029299 e n. OI 000029717; 10
- annulla comunque le predette ordinanze e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' della somma di € 2.370,70 , salvo applicazione del regime di maggior favore CP_1
previsto dall'art. 9 , co.5 , d.lgs.8/2016 ; ;
- compensa tra le parti le spese del giudizio .
Salerno, 27 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio