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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.° 2306/2023 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 28/05/2025
All'udienza del 28/05/2025 alle ore 10,12 innanzi al giudice del lavoro del
Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1
[...] sono presenti:
l'avv. Bruno Laudi per il ricorrente;
Parte_1
l'avv. Sergio Ciliegi per le società resistenti.
Si procede alla discussione della causa di impugnazione di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
L'avv. Bruno Laudi si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento anche alla luce del contenuto delle note depositate il
16 maggio 2025. Conclude per il rigetto dell'eccezione avversaria di inammissibilità sollevata dalle società resistenti sottolineando che la volontà del ricorrente di impugnazione del licenziamento era Parte_1 nota alle società medesime per tutte le ragioni già esposte negli atti difensivi e alla luce delle produzioni documentali effettuate. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
L'avv. Sergio Ciliegi si riporta alle eccezioni e deduzioni della memoria difensiva e insiste per il rigetto della domanda attorea in conformità alle conclusioni rassegnate nella medesima memoria, alla luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il
13 marzo 2025, seguite da deposito di note del 16 maggio 2025 con recente giurisprudenza parimenti depositata. Chiarisce che l'eccezione di decadenza muove dalla circostanza che nel ricorso non è, da principio, allegata l'avvenuta tempestiva impugnazione del licenziamento, quale requisito di ammissibilità ai sensi dell'art. 6 della legge 604/1966, e che questione differente è quella della prova, che la parte ha tentato di dare in corso di causa ma con mezzi inidonei rispetto al formalismo preteso dal codice dell'amministrazione digitale e dalla giurisprudenza di merito prodotta (Corte di appello di Milano, riferita alla notifica di atto interruttivo della prescrizione, e Tribunale di Napoli Nord).
Sottolinea, infine come terzo rilievo, che negli atti avversari di impugnazione manca la firma digitale. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, rientrato in aula decide la causa con sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dell'allegato dispositivo e riservando il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Verbale chiuso alle ore 10,59.
Bologna, 28/05/2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 2306/2023 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
Parte_1
(avv.ti Bruno Laudi e Francesco Pizzuti) ricorrente e
Controparte_1
[...]
(avv. Sergio Ciliegi) resistenti e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, dichiara inammissibili le domande formulate dal ricorrente . Parte_1
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e pone a carico del ricorrente il residuo 50% di dette spese, liquidate - per l'intero – in euro 4.400,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 28 maggio 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Verbale di udienza del 28/05/2025
All'udienza del 28/05/2025 alle ore 10,12 innanzi al giudice del lavoro del
Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, nel procedimento pendente tra
Parte_1
e
Controparte_1
[...] sono presenti:
l'avv. Bruno Laudi per il ricorrente;
Parte_1
l'avv. Sergio Ciliegi per le società resistenti.
Si procede alla discussione della causa di impugnazione di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.
L'avv. Bruno Laudi si riporta alle conclusioni rassegnate nel ricorso e ne chiede l'integrale accoglimento anche alla luce del contenuto delle note depositate il
16 maggio 2025. Conclude per il rigetto dell'eccezione avversaria di inammissibilità sollevata dalle società resistenti sottolineando che la volontà del ricorrente di impugnazione del licenziamento era Parte_1 nota alle società medesime per tutte le ragioni già esposte negli atti difensivi e alla luce delle produzioni documentali effettuate. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
L'avv. Sergio Ciliegi si riporta alle eccezioni e deduzioni della memoria difensiva e insiste per il rigetto della domanda attorea in conformità alle conclusioni rassegnate nella medesima memoria, alla luce di quanto esposto anche nelle note conclusive depositate ai sensi dell'art. 429, 2° comma, c.p.c. il
13 marzo 2025, seguite da deposito di note del 16 maggio 2025 con recente giurisprudenza parimenti depositata. Chiarisce che l'eccezione di decadenza muove dalla circostanza che nel ricorso non è, da principio, allegata l'avvenuta tempestiva impugnazione del licenziamento, quale requisito di ammissibilità ai sensi dell'art. 6 della legge 604/1966, e che questione differente è quella della prova, che la parte ha tentato di dare in corso di causa ma con mezzi inidonei rispetto al formalismo preteso dal codice dell'amministrazione digitale e dalla giurisprudenza di merito prodotta (Corte di appello di Milano, riferita alla notifica di atto interruttivo della prescrizione, e Tribunale di Napoli Nord).
Sottolinea, infine come terzo rilievo, che negli atti avversari di impugnazione manca la firma digitale. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
Il giudice, dato atto di quanto precede, terminata la discussione si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, rientrato in aula decide la causa con sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura dell'allegato dispositivo e riservando il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Verbale chiuso alle ore 10,59.
Bologna, 28/05/2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 2306/2023 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
Parte_1
(avv.ti Bruno Laudi e Francesco Pizzuti) ricorrente e
Controparte_1
[...]
(avv. Sergio Ciliegi) resistenti e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, dichiara inammissibili le domande formulate dal ricorrente . Parte_1
Compensa le spese di lite nella misura del 50% e pone a carico del ricorrente il residuo 50% di dette spese, liquidate - per l'intero – in euro 4.400,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 28 maggio 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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