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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
In persona del presidente, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 130 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, n. a BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) il 09/04/1971, rap- Parte_1
presentato da sé medesimo
Attore ricorrente
E
Controparte_1
convenuto resistente contumace avente per oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso in opposizione a provvedimento di liquidazione in materia di patro- cinio a spese dello Stato proposto dall'avv. , quale difenso- Parte_1 re/procuratore di sé medesimo, mediante il quale si invoca la liquidazione di un onorario pari a € 1.197,33 e si censura il provvedimento in quanto avrebbe illegit- timamente applicato una riduzione del 30% sulle somme determinate;
visto il provvedimento in data 3 dicembre 2024 mediante il quale l'istanza di li- quidazione dei compensi, avanzata nel procedimento n. 846/21, è stata solo par- zialmente accolta, disponendosi una illegittima riduzione della somma richiesta;
in esito all'udienza del 19/03/2025, svoltasi con le modalità di cui all'artt. 127 ter cpc;
Ritenuto che va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio;
Ritenuto che l'opposizione deve essere accolta;
Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza
Rilevato infatti che le argomentazioni allegate dall'opponente appaiono condivisi- bili;
Rilevato in particolare che la riduzione del 30% prevista dal comma 2 dell'art. 12 del DM 55/14, nel-la ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, può essere applicata solo laddove la prestazione professionale riguardi una plurali- tà di imputati;
Rilevato infatti che il secondo comma dell'art. 12, disposizione in cui è collocata la previsione della riduzione, regola la prestazione professionale resa in favore di più imputati;
Ritenuto che, a favore di tale interpretazione, depongono l'incipit del periodo rela- tivo alla disposizione, laddove si fa riferimento alla identità di posizione processua- le, la quale presuppone la presenza di più parti;
Rilevato che la non necessità di esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto è riferita ai diversi imputati;
Ritenuto che la norma deve essere, a parere dello scrivente, correttamente inter- pretata, nel senso che, laddove il difensore difenda una pluralità di imputati, i qua- li abbiano la medesima posizione processuale, e qualora la difesa non comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto, il compenso previsto per l'assistenza di un solo soggetto che – è bene ricordarlo – è nelle tariffe indivi- duato attraverso il riferimento ad un solo valore, da considerarsi medio, è di regola ridotto del 30% ai fini della individuazione dei minimi tariffari, piuttosto che del
50%, previsto dal comma precedente per la prestazione svolta in favore di un solo soggetto;
Ritenuto quindi che, stante la funzione della riduzione del 30% sopra specificata, non appare corretto applicare quella riduzione nella ipotesi di difesa di un solo im- putato, la quale è invece regolata dalle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 12 del DM 55/14;
Ritenuto pertanto che l'opposizione deve essere accolta, riconoscendo l'onorario secondo il seguente schema, che ricalca d'altronde quello adottato dal giudice di primo grado;
Fase di studio della controversia
Fase di studio € 236,50
pagina 2 Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza
Fase introduttiva del giudizio € 283,50
Fase istruttoria € 567,00
Fase decisionale € 709,00
Totale parziale € 1.796,00
Riduzione ex art. 106 bis//130 d.P.R. 115/02 (1/3)
Totale € 1.197,33
Rilevato che, in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione, l'Amministrazione deve essere condannata alla rifusione delle spese giudiziali a favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo;
Rilevato che il valore della causa deve essere determinato, a parere dello scriven- te, trattandosi di opposizione a decreto di liquidazione, nella differenza tra quanto liquidato e quanto richiesto dal difensore, essendo proprio la differenza – e non la somma complessiva spettante per l'attività prestata in quel procedimento -
l'oggetto della presente controversia;
Visti gli artt. 84, 170 d.P.R. 115/02, 15 d.lv. 150/11, 281 decies e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del;
Ridetermina l'onorario dovu- Controparte_1 to all'avv. , quale difensore di ammessa al patroci- Parte_1 Parte_2 nio a spese dello Stato nel procedimento 846/21 RGT, in € 1.197,33 (piuttosto che in € 838,60), oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Condanna l' alla rifusione, a favore Controparte_2 dell'opponente, delle spese di giudizio del presente procedimento, che liquida nella somma di € 125,00 per spese vive ed € 300,00 per onorario, oltre spese generali,
IVA e cassa come per legge.
Barcellona P.G., 20/05/2025.
Il Presidente del Tribunale
Antonino Orifici
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