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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/07/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 597/2023 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Angelo Rabuffetti, Via Parte_1
Rossini n. 1, Varese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
-, in persona del Direttore Generale pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Citrigno, ex art. 417 bis, primo comma, c.p.c., dom.to in
Varese, Via Copelli n. 6;
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico - retribuzione professionale docenti.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso e verbali di udienza del 21 marzo 2024 e del 13 marzo 2025.
Per il resistente: come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in data 20 settembre
2023 conveniva in giudizio il , formulando Parte_1 Controparte_1
le conclusioni che di seguito si riportano:
“- Accertare il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della RPD in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici in premessa indicati;
- Condannare l'amministrazione resistente al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di
€ 2.490,96, come in ricorso quantificata o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni maturazione dal dovuto al saldo.
Vittorie e spese di competenza del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
In fatto, il ricorrente esponeva:
1) di essere un docente alle dipendenze del e di prestare Controparte_1
attualmente servizio con contratto a tempo determinato presso l'I.C. Malnate;
2) di essere stato destinatario, sempre come docente alle dipendenze del
[...]
, di incarichi di supplenza breve e saltuaria nel corso negli ultimi Controparte_1
5 anni in virtù di ripetuti contratti a tempo determinato.
In diritto, sempre il ricorrente, dopo aver richiamato la normativa in materia di Retribuzione
Professionale Docenti (RPD), che prevede il riconoscimento del compenso individuale accessorio in questione ai docenti a tempo indeterminato, ai docenti con rapporto di impiego a tempo determinato
2 su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, ai docenti con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale, escludendo così i docenti supplenti “temporanei”,
assumeva, ai fini della corresponsione della RPD, l'illogicità della distinzione tra personale docente,
che svolge supplenze brevi e personale docente di ruolo o precario con contratti annuali sino al 31
agosto o al 30 giugno, all'uopo facendo riferimento all'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001 ed all'art. 45,
comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
Riteneva, altresì, ancora il ricorrente, che l'esclusione dei supplenti “temporanei” dal riconoscimento della RPD si ponesse in contrasto con il principio eurounitario di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e richiamava sia pronunce della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea sia l'orientamento in materia della Corte di Cassazione, secondo cui non è “ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994,
una disparità di trattamento tra il personale di ruolo ed il personale non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo,
svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito”.
Da ultimo, il ricorrente procedeva alla quantificazione della somma rivendicata, pari a complessivi
Euro 2.490,96=, indicando, in particolare, le modalità di calcolo consistenti nel moltiplicare l'importo giornaliero della retribuzione professionale docente (Euro 5,47 sino al 28 febbraio 2018 ed Euro 5,82
dal 1° marzo 2018) per le giornate lavorate e specificando che nell'a.s. 2021/2022 aveva lavorato dal
12.01.2022 al 28.01.2022 e dal 30.01.2022 all' 8.06.2022, per un totale di 145 giorni, mentre durante l'anno scolastico 2022/2023 aveva prestato servizio dal 20.09.2022 al 30.06.2023, per un totale di
283 giorni.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra trascritte.
3 Si costituiva in giudizio il Controparte_2
in persona del Direttore Generale pro tempore: previa richiesta di evocazione in giudizio
[...]
dell' quale litisconsorte necessario, contestava il ricorso “ex adverso” proposto, CP_3
preliminarmente eccependo l'insussistenza dei presupposti fattuali per il chiesto riconoscimento,
sostenendo nel merito la piena legittimità del mancato pagamento della RPD ai docenti incaricati di supplenze temporanee e qualificando la determinazione dell'importo richiesto da parte esponente a titolo di RPD come “mera allegazione di parte priva di qualsiasi efficacia probatoria”.
Concludeva come sopra.
Svolte deduzioni, fornite precisazioni sul “quantum” da parte ricorrente, richiesto chiarimento su questione di causa, all'udienza del 27 marzo 2025 il Giudice, esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni quali da ultimo formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo in calce trascritto.
Il ricorso va accolto “ut infra”.
In punto di mancata corresponsione della “Retribuzione Professionale Docenti”, occorre, innanzi tutto, richiamare la normativa in materia, avuto particolare riguardo al disposto dell'art. 7 del CCNL
15.03.2001, secondo cui:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25
del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti,
4 risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, appena sopra citato, dopo avere individuato al primo comma i destinatari del compenso individuale accessorio negli assunti a tempo indeterminato, nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale, nei commi successivi ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” (comma 4)
e che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” (comma quinto).
Tale quadro normativo è stato oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte, che, con orientamento ormai costante, ha stabilito che l'art. 7, primo comma, del CCNL 15.03.2001 va interpretato nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124/1999, affermando il seguente principio di diritto:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio
di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale
5 docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato
e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione
delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” (Cass. ordinanza n. 20015 del 27
luglio 2018; in senso conforme Cass. ordinanza n. 15371 del 6 giugno 2019 e Cass. ordinanza n. 6293
del 5 marzo 2020).
La Corte di Cassazione ha, in particolare, osservato che “
3. dal complesso delle disposizioni
richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della
RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e
non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed
educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70CE, il datore di lavoro, pubblico o
privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati
in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere
un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive»”.
Ora, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra indicato, è da rappresentare che, da ultimo limitata la domanda da parte esponente all'anno scolastico 2021/2022, in quest'ultimo il ricorrente ha totalizzato 144 giorni di servizio in virtù di plurimi incarichi di supplenze brevi e saltuarie, durati dal 12.01.2022 all'8.06.2022 (vedi contratti allegati sempre da parte esponente, nel relativo fascicolo).
6 Ne discende che il ricorrente ha, così, diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti con riferimento al periodo di servizio svolto durante l'a.s. 2021/2022, per l'importo di Euro
838,08=, calcolato, secondo le modalità sopra indicate, moltiplicando Euro 5,82 Euro (importo giornaliero della RPD dal 1° marzo 2018) per 144 - numero dei giorni lavorati nei mesi in cui ha svolto supplenze temporanee -.
, non più sollecitata da parte resistente la delibazione di questione di causa (vedi verbale CP_4
dell'ultima udienza), preso atto delle conclusioni quali da ultimo formulate da parte esponente, va,
ora, dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la “retribuzione professionale docenti”, di cui all'art. 7 del CCNL 15.03.2001, in relazione al servizio prestato durante l'a.s. 2021/2022 e, per l'effetto, parte resistente va condannata a pagare in favore di parte ricorrente la somma di Euro
838,08=, oltre interessi legali da ogni dovuto al saldo, per il titolo indicato.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del Direttore Generale pro Controparte_1
tempore, e depositato in data 20 settembre 2023, così provvede, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la “retribuzione professionale docenti”, di cui all'art. 7 del CCNL 15.03.2001, in relazione al servizio prestato durante l'a.s. 2021/2022 e, per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'importo di Euro 838,08=, oltre interessi legali da ogni dovuto al saldo, per il titolo indicato;
7 2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 700,00=, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese lì 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr. Dario Papa)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 597/2023 del ruolo lavoro
TRA
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Angelo Rabuffetti, Via Parte_1
Rossini n. 1, Varese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
-, in persona del Direttore Generale pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Citrigno, ex art. 417 bis, primo comma, c.p.c., dom.to in
Varese, Via Copelli n. 6;
RESISTENTE
OGGETTO: personale scolastico - retribuzione professionale docenti.
1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso e verbali di udienza del 21 marzo 2024 e del 13 marzo 2025.
Per il resistente: come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Varese, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato in data 20 settembre
2023 conveniva in giudizio il , formulando Parte_1 Controparte_1
le conclusioni che di seguito si riportano:
“- Accertare il diritto della parte ricorrente alla corresponsione della RPD in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici in premessa indicati;
- Condannare l'amministrazione resistente al pagamento a favore di parte ricorrente della somma di
€ 2.490,96, come in ricorso quantificata o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi da ogni maturazione dal dovuto al saldo.
Vittorie e spese di competenza del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
In fatto, il ricorrente esponeva:
1) di essere un docente alle dipendenze del e di prestare Controparte_1
attualmente servizio con contratto a tempo determinato presso l'I.C. Malnate;
2) di essere stato destinatario, sempre come docente alle dipendenze del
[...]
, di incarichi di supplenza breve e saltuaria nel corso negli ultimi Controparte_1
5 anni in virtù di ripetuti contratti a tempo determinato.
In diritto, sempre il ricorrente, dopo aver richiamato la normativa in materia di Retribuzione
Professionale Docenti (RPD), che prevede il riconoscimento del compenso individuale accessorio in questione ai docenti a tempo indeterminato, ai docenti con rapporto di impiego a tempo determinato
2 su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, ai docenti con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale, escludendo così i docenti supplenti “temporanei”,
assumeva, ai fini della corresponsione della RPD, l'illogicità della distinzione tra personale docente,
che svolge supplenze brevi e personale docente di ruolo o precario con contratti annuali sino al 31
agosto o al 30 giugno, all'uopo facendo riferimento all'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001 ed all'art. 45,
comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.
Riteneva, altresì, ancora il ricorrente, che l'esclusione dei supplenti “temporanei” dal riconoscimento della RPD si ponesse in contrasto con il principio eurounitario di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e richiamava sia pronunce della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea sia l'orientamento in materia della Corte di Cassazione, secondo cui non è “ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994,
una disparità di trattamento tra il personale di ruolo ed il personale non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo,
svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito”.
Da ultimo, il ricorrente procedeva alla quantificazione della somma rivendicata, pari a complessivi
Euro 2.490,96=, indicando, in particolare, le modalità di calcolo consistenti nel moltiplicare l'importo giornaliero della retribuzione professionale docente (Euro 5,47 sino al 28 febbraio 2018 ed Euro 5,82
dal 1° marzo 2018) per le giornate lavorate e specificando che nell'a.s. 2021/2022 aveva lavorato dal
12.01.2022 al 28.01.2022 e dal 30.01.2022 all' 8.06.2022, per un totale di 145 giorni, mentre durante l'anno scolastico 2022/2023 aveva prestato servizio dal 20.09.2022 al 30.06.2023, per un totale di
283 giorni.
Rassegnava, pertanto, le conclusioni sopra trascritte.
3 Si costituiva in giudizio il Controparte_2
in persona del Direttore Generale pro tempore: previa richiesta di evocazione in giudizio
[...]
dell' quale litisconsorte necessario, contestava il ricorso “ex adverso” proposto, CP_3
preliminarmente eccependo l'insussistenza dei presupposti fattuali per il chiesto riconoscimento,
sostenendo nel merito la piena legittimità del mancato pagamento della RPD ai docenti incaricati di supplenze temporanee e qualificando la determinazione dell'importo richiesto da parte esponente a titolo di RPD come “mera allegazione di parte priva di qualsiasi efficacia probatoria”.
Concludeva come sopra.
Svolte deduzioni, fornite precisazioni sul “quantum” da parte ricorrente, richiesto chiarimento su questione di causa, all'udienza del 27 marzo 2025 il Giudice, esaurita la discussione e preso atto delle conclusioni quali da ultimo formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo in calce trascritto.
Il ricorso va accolto “ut infra”.
In punto di mancata corresponsione della “Retribuzione Professionale Docenti”, occorre, innanzi tutto, richiamare la normativa in materia, avuto particolare riguardo al disposto dell'art. 7 del CCNL
15.03.2001, secondo cui:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25
del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti,
4 risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”.
L'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, appena sopra citato, dopo avere individuato al primo comma i destinatari del compenso individuale accessorio negli assunti a tempo indeterminato, nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale, nei commi successivi ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” (comma 4)
e che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” (comma quinto).
Tale quadro normativo è stato oggetto di interpretazione da parte della Suprema Corte, che, con orientamento ormai costante, ha stabilito che l'art. 7, primo comma, del CCNL 15.03.2001 va interpretato nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato,
a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124/1999, affermando il seguente principio di diritto:
“l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio
di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale
5 docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato
e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione
delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” (Cass. ordinanza n. 20015 del 27
luglio 2018; in senso conforme Cass. ordinanza n. 15371 del 6 giugno 2019 e Cass. ordinanza n. 6293
del 5 marzo 2020).
La Corte di Cassazione ha, in particolare, osservato che “
3. dal complesso delle disposizioni
richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della
RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e
non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed
educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70CE, il datore di lavoro, pubblico o
privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati
in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere
un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive»”.
Ora, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra indicato, è da rappresentare che, da ultimo limitata la domanda da parte esponente all'anno scolastico 2021/2022, in quest'ultimo il ricorrente ha totalizzato 144 giorni di servizio in virtù di plurimi incarichi di supplenze brevi e saltuarie, durati dal 12.01.2022 all'8.06.2022 (vedi contratti allegati sempre da parte esponente, nel relativo fascicolo).
6 Ne discende che il ricorrente ha, così, diritto al riconoscimento della retribuzione professionale docenti con riferimento al periodo di servizio svolto durante l'a.s. 2021/2022, per l'importo di Euro
838,08=, calcolato, secondo le modalità sopra indicate, moltiplicando Euro 5,82 Euro (importo giornaliero della RPD dal 1° marzo 2018) per 144 - numero dei giorni lavorati nei mesi in cui ha svolto supplenze temporanee -.
, non più sollecitata da parte resistente la delibazione di questione di causa (vedi verbale CP_4
dell'ultima udienza), preso atto delle conclusioni quali da ultimo formulate da parte esponente, va,
ora, dichiarato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la “retribuzione professionale docenti”, di cui all'art. 7 del CCNL 15.03.2001, in relazione al servizio prestato durante l'a.s. 2021/2022 e, per l'effetto, parte resistente va condannata a pagare in favore di parte ricorrente la somma di Euro
838,08=, oltre interessi legali da ogni dovuto al saldo, per il titolo indicato.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del Direttore Generale pro Controparte_1
tempore, e depositato in data 20 settembre 2023, così provvede, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la “retribuzione professionale docenti”, di cui all'art. 7 del CCNL 15.03.2001, in relazione al servizio prestato durante l'a.s. 2021/2022 e, per l'effetto, condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente l'importo di Euro 838,08=, oltre interessi legali da ogni dovuto al saldo, per il titolo indicato;
7 2) condanna parte resistente a pagare in favore di parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 700,00=, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese lì 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr. Dario Papa)
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