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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1414/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1414/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIDONE Parte_1 C.F._1
SALVATORE
ATTORE/I contro
(C.F. ), di Ragusa, con il Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria notificata il 23.3.2023
Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: nel merito dichiari la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia dell'atto impugnato parti convenute: dichiarare il ricorso infondato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'opposizione formulata con il ricorso riguarda soltanto la cartella sottostante n. 29720170004047628000, della quale parte ricorrente lamenta la mancata notifica;
deduce inoltre che l'atto impugnato, vale a dire la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo
1585/2023, è stato notificato oltre ogni limite prescrizionale e decadenziale.
pagina 1 di 2 Si costituiscono e resistono in giudizio le agenzie resistenti;
in particolare, controdeduce che la CP_4 cartella di pagamento è stata ritualmente notificata in data 11.9.2017 a mezzo posta elettronica certificata, ma non prova l'assunto, che è contestato da parte ricorrente;
il referto di notifica in allegato
2 è infatti privo di ogni riferimento alla notifica dell'atto, e consiste in realtà nella produzione della sola cartella, non munita di relazione di notificazione né della prova dell'avvenuta consegna al destinatario, sia pure a mezzo pec.
Detto questo, va rilevato che il credito erariale, derivante da sanzioni amministrative per l'impiego irregolare di lavoratori dipendenti, non risulta prescritto, siccome recato da sentenza passata in giudicato;
l di Ragusa ha infatti specificamente dedotto quanto segue, senza CP_1 CP_1 ricevere alcuna contestazione da parte ricorrente: la cartella di pagamento oggetto di ricorso è relativa all'atto di irrogazione di sanzioni amministrative n. TYZLS0700010/2010 notificato all'odierna ricorrente il 15.12.2010. Già con atto depositato il 5.01.2011 presso il Tribunale di Ragusa, la sig.ra
aveva proposto ricorso avverso l'atto di irrogazione, instaurando, pertanto, un Parte_1 giudizio sull'atto prodromico oggetto dell'odierna cartella di pagamento impugnata. Il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza n. 536/2011 depositata il 13.06.2011. In riforma della predetta sentenza, la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 416/2017 del 13/03/2017 ha dichiarato dovute le somme accertate. La sentenza è versata in atti e la cartella di pagamento in questione, n. 29720170004047628, esplicitamente indica che le somme richieste sono dovute in esecuzione della sentenza n. 416/2017 pubblicata il 13.3.2017 emessa dalla Corte di Appello di Catania.
Va pertanto dichiarata inefficace la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, limitatamente alla cartella di pagamento 29720170004047628, in difetto di previa notifica della stessa, e quindi per mancanza del titolo legittimante la comunicazione della misura cautelare.
Tuttavia le spese di lite vanno integralmente compensate, atteso che l'importo risulta dovuto come da sentenza passata in giudicato, alla quale si applica la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., ed avuto riguardo alle ulteriori cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione impugnata (sulla cui sorte nulla ha dedotto parte ricorrente, pur se non oggetto di giurisdizione ordinaria), da sole idonee a sorreggere l'iscrizione ipotecaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara inefficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo 1585/2023, limitatamente alla cartella di pagamento sottostante 29720170004047628; compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 09/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1414/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIDONE Parte_1 C.F._1
SALVATORE
ATTORE/I contro
(C.F. ), di Ragusa, con il Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA
CONVENUTO/I
OGGETTO
Opposizione a comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria notificata il 23.3.2023
Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: nel merito dichiari la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia dell'atto impugnato parti convenute: dichiarare il ricorso infondato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'opposizione formulata con il ricorso riguarda soltanto la cartella sottostante n. 29720170004047628000, della quale parte ricorrente lamenta la mancata notifica;
deduce inoltre che l'atto impugnato, vale a dire la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo
1585/2023, è stato notificato oltre ogni limite prescrizionale e decadenziale.
pagina 1 di 2 Si costituiscono e resistono in giudizio le agenzie resistenti;
in particolare, controdeduce che la CP_4 cartella di pagamento è stata ritualmente notificata in data 11.9.2017 a mezzo posta elettronica certificata, ma non prova l'assunto, che è contestato da parte ricorrente;
il referto di notifica in allegato
2 è infatti privo di ogni riferimento alla notifica dell'atto, e consiste in realtà nella produzione della sola cartella, non munita di relazione di notificazione né della prova dell'avvenuta consegna al destinatario, sia pure a mezzo pec.
Detto questo, va rilevato che il credito erariale, derivante da sanzioni amministrative per l'impiego irregolare di lavoratori dipendenti, non risulta prescritto, siccome recato da sentenza passata in giudicato;
l di Ragusa ha infatti specificamente dedotto quanto segue, senza CP_1 CP_1 ricevere alcuna contestazione da parte ricorrente: la cartella di pagamento oggetto di ricorso è relativa all'atto di irrogazione di sanzioni amministrative n. TYZLS0700010/2010 notificato all'odierna ricorrente il 15.12.2010. Già con atto depositato il 5.01.2011 presso il Tribunale di Ragusa, la sig.ra
aveva proposto ricorso avverso l'atto di irrogazione, instaurando, pertanto, un Parte_1 giudizio sull'atto prodromico oggetto dell'odierna cartella di pagamento impugnata. Il giudizio di primo grado si è concluso con sentenza n. 536/2011 depositata il 13.06.2011. In riforma della predetta sentenza, la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 416/2017 del 13/03/2017 ha dichiarato dovute le somme accertate. La sentenza è versata in atti e la cartella di pagamento in questione, n. 29720170004047628, esplicitamente indica che le somme richieste sono dovute in esecuzione della sentenza n. 416/2017 pubblicata il 13.3.2017 emessa dalla Corte di Appello di Catania.
Va pertanto dichiarata inefficace la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria, limitatamente alla cartella di pagamento 29720170004047628, in difetto di previa notifica della stessa, e quindi per mancanza del titolo legittimante la comunicazione della misura cautelare.
Tuttavia le spese di lite vanno integralmente compensate, atteso che l'importo risulta dovuto come da sentenza passata in giudicato, alla quale si applica la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., ed avuto riguardo alle ulteriori cartelle di pagamento sottostanti alla comunicazione impugnata (sulla cui sorte nulla ha dedotto parte ricorrente, pur se non oggetto di giurisdizione ordinaria), da sole idonee a sorreggere l'iscrizione ipotecaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: dichiara inefficace la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fascicolo 1585/2023, limitatamente alla cartella di pagamento sottostante 29720170004047628; compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 09/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 2 di 2