Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Dichiarazione firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Dichiarazione firmata a Ginevra il 10 marzo 1955, relativa al mantenimento in vigore delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947.