Sentenza 21 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2004, n. 9733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9733 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO RA Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIETÀ PER AZIONI GIÀ FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO PP, UO EL, RN PA, PE OM, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COL DI LANA 28, presso lo studio dell'avvocato CARLO PENNA, rappresentati e difesi dall'avvocato PP MARZIALE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
BA NI, ES CO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 262/01 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 24/04/01 - R.G.N. 245/2000;
i udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/04 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato BOCCIA per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO PE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24.4.2001 la Corte di Appello di Salerno, decidendo sull'impugnazione avverso sentenza del Tribunale della medesima città, proposta da AT VA, Contente PE, UO RA, CH RA, AR PA e EC MA nei confronti dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. accoglieva l'appello, condannando le Ferrovie a corrispondere le differenze retributive sul lavoro straordinario dal 1993 in poi, calcolando il compenso dovuto per detta voce sulla base della retribuzione convenzionale contrattuale spettante per ciascun anno, tenendo ferma al valore del 31.12.1992 solo la indennità di contingenza.
Osservava in motivazione che la tesi delle Ferrovie, che l'interpretazione letterale del 7^ comma del d.l. n. 824 del 1992, convertito con legge n. 438 del 1992, e successivamente prorogato sino al 1999, fissa il principio del blocco del compenso per il lavoro straordinario a quello del 1992 non poteva essere condivisa in quanto portava a ritenere ammissibile che il compenso del lavoro straordinario possa essere inferiore a quello del lavoro ordinario in contrasto con gli artt. 36 della Cost. e 2108 c.c., che prevedono una retribuzione maggiorata in relazione alla maggiore gravosità della prestazione, principi che sarebbero stati affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 242 del 1999. Si imponeva, quindi, una interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali della norma sul blocco che la Corte territoriale individuava nel ritenere che il blocco riguardasse solo il valore della contingenza. Quanto alle norme collettive, che avevano confermato il blocco, ne riteneva la nullità per contrasto con norme inderogabili.
Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., succeduta alle Ferrovie dello Stato s.p.a. ed illustrato poi con memoria, resistono con controricorso, illustrato con memoria, Contente, UO, SA e EC, non si sono costituiti il AT e il CH.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché connessi, la ricorrente denunzia, con il primo, l'interpretazione in contrasto con il significato letterale e logico delta norma sul blocco dei compensi del lavoro straordinario e, con il secondo, il vizio di interpretazione delle clausole di contratti collettivi che hanno confermato il blocco, richiamando in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2002 che ha escluso che una norma che preveda che il compenso per il lavoro straordinario non sia maggiore di quello del lavoro ordinario violi l'art. 36 della Costituzione e che questa norma attribuisca all'art. 2108 c.c. valore di principio costituzionale.
Le censure sono fondate.
Va premesso che la Corte costituzionale - alla quale questa Corte aveva rimesso il giudizio di costituzionalità dell'art. 7, comma 5^, del d.l. n. 384 del 1992, conv. con l. n. 438 del 1992, sul rilievo che il giudice delle leggi avrebbe affermato, con le sentenze n. 242 del 1999 e n. 716 del 1988, che a sensi dell'art. 36 della Costituzione il lavoro straordinario va retribuito in misura maggiore di quello ordinario - con sentenza n. 470 del 2002 ha escluso di avere affermato tale principio e ribadito che la garanzia sufficienza e adeguatezza, di cui all'art. 36 Cost., riguarda la retribuzione complessiva e non singole voci, quali lo straordinario, la cui determinazione è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva.
Esclusa la sussistenza del principio costituzionale che fonda l'interpretazione adeguatrice della Corte territoriale, questa Corte, decidendo su analoga controversia, con sentenza n. 3770 del 2003 ha ritenuto che il blocco previsto dal citato 5^ comma dell'art. 7 comprende tutte le indennità ed anche il lavoro straordinario. Non essendo state esposte ragioni per discostarsi da detto principio il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata perché, in violazione del 5^ comma dell'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, convertito con legge n. 438 dello stesso anno e successive proroghe, ha adeguato al variare delle retribuzione convenzionale negli anni successivi al 1992 il compenso per il lavoro straordinario. La causa può essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, non essendo controverso che anche la contrattazione collettiva abbia confermato il blocco del compenso stabilito per legge, con il rigetto della domanda dei lavoratori. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2004