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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 947/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 947/2024, promossa da:
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Paratore Carlo Maria;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Bauer Raimund e Tomaselli Pier Luigi;
-resistente-
Oggetto: naspi;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/01/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accertare e riconoscere il diritto “alla percezione della Naspi giusta CP_ domanda del 10/7/2023 e conseguentemente condannare l' al pagamento di detta prestazione in suo favore dalla data della domanda”. A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente ha dedotto di essere stata dipendente di presso il punto vendita Controparte_2
di Catania, San Giuseppe la Rena;
di essere stata trasferita unitamente ad altri colleghi, per chiusura del punto vendita, nella sede di SC d'ON (Gorizia); di aver rifiutato il trasferimento nella sede distanze oltre 50 km, in quanto implicante il peggioramento delle condizioni di lavoro tale da non consentirne la prosecuzione;
di essersi pertanto dimessa per giusta causa e di aver presentato domanda per ottenere la Naspi;
che nelle more la datrice di
1 lavoro aveva comunicato all'ufficio di collocamento che le dimissioni erano state volontarie e non per giusta causa, il che aveva precluso la possibilità di percepire la che l' aveva Pt_2 CP_1
infatti rigettato la domanda ritenendo il trasferimento legittimo e, di contro, meramente volontario l'opposto rifiuto del lavoratore trasferirsi, con conseguente insussistenza della giusta causa di dimissioni;
che doveva ritenersi illegittima la condotta di , in quanto il CP_1
presupposto per l'accesso all'ammortizzatore sociale non doveva ancorarsi alla valutazione di legittimità del trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., quanto piuttosto alla perdita involontaria della occupazione, che sussiste anche quando il rapporto di lavoro è soggetto a notevoli variazioni peggiorative.
Costituitosi in giudizio, l ha rappresentato che, nelle more, la aveva promosso CP_1 CP_3
un ricorso ex art. 28 L. 300/1970 per condotta antisindacale contro al cui Controparte_2
esito, in ottemperanza al disposto del giudice, erano state modificate le comunicazioni Unilav di cessazione del rapporto di lavoro, consentendo a la liquidazione della Naspi anche nei CP_1
confronti della parte ricorrente. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Invitate le parti a interloquire in ordine alla cessata materia del contendere, parte ricorrente ha confermato l'intervenuta erogazione della prestazione richiesta, chiedendo comunque, ai fini della valutazione di soccombenza virtuale, tenersi conto del comportamento di il quale non aveva spontaneamente adempiuto, ma aveva fatto dipendere la CP_1
liquidazione della prestazione alla modifica degli Unilav dei lavoratori, mentre la domanda avrebbe dovuto essere accolta ab origine e a prescindere dall'esito del giudizio ex art. 28 L.
300/1970 (cfr. verbale del 24.10.2024 e del 30.1.2025).
All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito della camera di consiglio, è stata pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta soddisfazione della pretesa azionata in giudizio.
È infatti incontestato tra le parti che l' abbia provveduto al riconoscimento e CP_1 all'erogazione della Naspi in favore di parte ricorrente in conseguenza alla modifica delle comunicazioni Unilav come effettuata da in ottemperanza a quanto disposto CP_2 dall'intestato Tribunale con decreto del 10.4.2024 (R.G. 1508/2024) pronunciato ex art. 28 L.
300/1970 (cfr. deposito del 7.6.2024 di parte ricorrente).
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
2 dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. 22/2015, per quanto rileva in questa sede,
“la è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria Pt_2 occupazione […]”.
Nell'interpretare il suddetto requisito, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni avuto modo di affermare che la condizione di disoccupazione involontaria prescinde da una preventiva valutazione di legittimità o ingiustizia della determinazione del terzo che ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro, dovendo piuttosto tale condizione ravvisarsi in tutti i casi in cui si siano verificate modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, sicché la perdita dell'occupazione non sarebbe volontaria bensì indotta (cfr. App. Firenze n. 258/20213; Trib. Torino n. 429/2023, Trib. Udine n. 73/2023; Trib.
Milano n. 1072/2020). L'applicazione di tali principi consente di risolvere positivamente, pur ai soli fini della soccombenza virtuale, il giudizio di probabile fondatezza della domanda di parte ricorrente, stante il mutamento rilevante della sede di lavoro disposto con il trasferimento dalla sede di Catania alla sede di SC d'ON (Gorizia) (più di 700 km di distanza).
Le spese di lite vanno dunque poste a carico dell' . CP_1
Ritiene tuttavia il Tribunale che ne possa essere disposta la compensazione per metà, tenuto conto del comportamento previdenziale dall'Ente che, pur solo a fronte della modifica dei certificati Unilav, ha riconosciuto ed erogato la prestazione richiesta. Per la restante metà le spese sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione del parametro tabellare fino a €
26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; 10438/2023). Va disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 947 /2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
3 compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento della restante metà delle spese di lite che si CP_1 liquidano, nella parte già dimidiata, in € 932,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 30/01/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 947/2024, promossa da:
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Paratore Carlo Maria;
-ricorrente- contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Bauer Raimund e Tomaselli Pier Luigi;
-resistente-
Oggetto: naspi;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da verbale di udienza.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29/01/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo accertare e riconoscere il diritto “alla percezione della Naspi giusta CP_ domanda del 10/7/2023 e conseguentemente condannare l' al pagamento di detta prestazione in suo favore dalla data della domanda”. A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente ha dedotto di essere stata dipendente di presso il punto vendita Controparte_2
di Catania, San Giuseppe la Rena;
di essere stata trasferita unitamente ad altri colleghi, per chiusura del punto vendita, nella sede di SC d'ON (Gorizia); di aver rifiutato il trasferimento nella sede distanze oltre 50 km, in quanto implicante il peggioramento delle condizioni di lavoro tale da non consentirne la prosecuzione;
di essersi pertanto dimessa per giusta causa e di aver presentato domanda per ottenere la Naspi;
che nelle more la datrice di
1 lavoro aveva comunicato all'ufficio di collocamento che le dimissioni erano state volontarie e non per giusta causa, il che aveva precluso la possibilità di percepire la che l' aveva Pt_2 CP_1
infatti rigettato la domanda ritenendo il trasferimento legittimo e, di contro, meramente volontario l'opposto rifiuto del lavoratore trasferirsi, con conseguente insussistenza della giusta causa di dimissioni;
che doveva ritenersi illegittima la condotta di , in quanto il CP_1
presupposto per l'accesso all'ammortizzatore sociale non doveva ancorarsi alla valutazione di legittimità del trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., quanto piuttosto alla perdita involontaria della occupazione, che sussiste anche quando il rapporto di lavoro è soggetto a notevoli variazioni peggiorative.
Costituitosi in giudizio, l ha rappresentato che, nelle more, la aveva promosso CP_1 CP_3
un ricorso ex art. 28 L. 300/1970 per condotta antisindacale contro al cui Controparte_2
esito, in ottemperanza al disposto del giudice, erano state modificate le comunicazioni Unilav di cessazione del rapporto di lavoro, consentendo a la liquidazione della Naspi anche nei CP_1
confronti della parte ricorrente. Ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Invitate le parti a interloquire in ordine alla cessata materia del contendere, parte ricorrente ha confermato l'intervenuta erogazione della prestazione richiesta, chiedendo comunque, ai fini della valutazione di soccombenza virtuale, tenersi conto del comportamento di il quale non aveva spontaneamente adempiuto, ma aveva fatto dipendere la CP_1
liquidazione della prestazione alla modifica degli Unilav dei lavoratori, mentre la domanda avrebbe dovuto essere accolta ab origine e a prescindere dall'esito del giudizio ex art. 28 L.
300/1970 (cfr. verbale del 24.10.2024 e del 30.1.2025).
All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito della camera di consiglio, è stata pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. È assorbente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere stante l'intervenuta soddisfazione della pretesa azionata in giudizio.
È infatti incontestato tra le parti che l' abbia provveduto al riconoscimento e CP_1 all'erogazione della Naspi in favore di parte ricorrente in conseguenza alla modifica delle comunicazioni Unilav come effettuata da in ottemperanza a quanto disposto CP_2 dall'intestato Tribunale con decreto del 10.4.2024 (R.G. 1508/2024) pronunciato ex art. 28 L.
300/1970 (cfr. deposito del 7.6.2024 di parte ricorrente).
Come precisato in giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
2 dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Alla stregua delle superiori considerazioni, va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Con riguardo alle spese di lite, in assenza di accordo fra le parti, la statuizione va compiuta sulla base del principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. C. Cass. 2937/99).
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.lgs. 22/2015, per quanto rileva in questa sede,
“la è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria Pt_2 occupazione […]”.
Nell'interpretare il suddetto requisito, la giurisprudenza di merito ha in più occasioni avuto modo di affermare che la condizione di disoccupazione involontaria prescinde da una preventiva valutazione di legittimità o ingiustizia della determinazione del terzo che ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro, dovendo piuttosto tale condizione ravvisarsi in tutti i casi in cui si siano verificate modifiche essenziali dei contenuti del rapporto tali da rendere sostanzialmente impossibile per il lavoratore, nella concreta situazione di fatto, proseguirne l'esecuzione, sicché la perdita dell'occupazione non sarebbe volontaria bensì indotta (cfr. App. Firenze n. 258/20213; Trib. Torino n. 429/2023, Trib. Udine n. 73/2023; Trib.
Milano n. 1072/2020). L'applicazione di tali principi consente di risolvere positivamente, pur ai soli fini della soccombenza virtuale, il giudizio di probabile fondatezza della domanda di parte ricorrente, stante il mutamento rilevante della sede di lavoro disposto con il trasferimento dalla sede di Catania alla sede di SC d'ON (Gorizia) (più di 700 km di distanza).
Le spese di lite vanno dunque poste a carico dell' . CP_1
Ritiene tuttavia il Tribunale che ne possa essere disposta la compensazione per metà, tenuto conto del comportamento previdenziale dall'Ente che, pur solo a fronte della modifica dei certificati Unilav, ha riconosciuto ed erogato la prestazione richiesta. Per la restante metà le spese sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione del parametro tabellare fino a €
26.000,00 (cfr. Cass. 29821/2019; 10438/2023). Va disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 947 /2024 R.G. così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
3 compensa per metà le spese di lite tra le parti;
condanna l' al pagamento della restante metà delle spese di lite che si CP_1 liquidano, nella parte già dimidiata, in € 932,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 30/01/2025
La giudice del lavoro
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