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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 11/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 559 2021 promossa da:
di via Buozzi 6 in San Benedetto del RO (c.f. Controparte_1
) P.IVA_1
Avv. Otello Bagalini opponente
, Codice Fiscale Controparte_2 P.IVA_2
Avv. ANTONIO SCUTTI e PAOLO ROSSELLI opposta
Svolgimento del processo
Con atto di citazione il San Benedetto del Parte_1
RO proponeva opposizione avverso al decreto n° 86/2021 emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno il 03-02-2021, proc. n. 173/2021 RG notificato il 12-02-2021 a mezzo del servizio postale e con il quale si è ingiunto al di pagare Controparte_1
la somma di euro 17.717,84 oltre interessi e spese in favore della , Controparte_2
pagina 1 di 7 chiedendo che venissero accolte le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale
adito
1. Rigettare la domanda della perché infondata in fatto e in diritto Controparte_2
dichiarando, si opus sit, la prescrizione estintiva quinquennale del credito per cui procede.
2. Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto n. 86/2021 Tribunale
di Ascoli Piceno del 03-02-2021. 3. Con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari di causa, oltre rimb. forf. spese e oneri fiscali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Deduceva l'opponente che in virtù del rapporto contrattuale avuto con l'opposta nessuna somma era dovuta in quanto ogni obbligo di pagamento era stato eseguito o comunque prescritto. Infatti, a detta dell'opponente, la fattura posta a base del decreto ingiuntivo oggi opposto è riferita a consumi relativi al periodo dal 16 maggio 2016 al
30 novembre 2017, periodo contrattuale nel quale vennero inviate allo stesso ente altre fatture che risultano in effetti pagate.
- Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda di parte attrice Controparte_2
sostenendo che la fattura n. 1917905435 del 30.04.2019 ha operato un conguaglio sui consumi riscontrati in sede di risoluzione del rapporto di fornitura, ricalcolando l'importo dovuto a partire dal 16.05.2016 sino al 30.11.2017, data di cessazione del servizio da parte dell'odierna opposta, così concludendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale
adìto, contrariis reiectis:
- in via principale, rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto,
accertare e dichiarare che il credito di nei confronti del Controparte_2
pagina 2 di 7 pari ad €.17.717,84, a titolo di corrispettivo per Controparte_3
le somministrazioni di gas naturale presso il PDR 00882100071113 installato nell'immobile sito in San Benedetto del RO (AP), al Via Buozzi n. 6 e, per l'effetto,
condannare l'opponente, al pagamento del relativo importo, o del diverso importo risultante all'esito dell'espletanda istruttoria, maggiorato degli interessi ex D.Lgs.
n.231/02 dalle scadenze delle fatture insolute sino al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
- Nel corso del processo veniva ammessa ed espletata c.t.u. e, precisate le conclusioni,
la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) La presente controversia ha per oggetto la richiesta di pagamento di somme per fornitura di gas;
in particolare, l'opposta pretende il pagamento per somme dovute a titolo di conguaglio su precedenti fatturazioni.
Dal suo canto, l'opponente sostiene di aver pagato ogni spettanza eccependo la prescrizione del diritto vantato dall'opposta.
Come è noto, La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante,
mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto,
ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. Civ., 19 luglio 2018, n. 19154). Dunque, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica e pagina 3 di 7 dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo considerato;
grava sul gestore,
invece, l'onere di provare che lo strumento di misurazione era regolarmente funzionante.
Premesso ciò, occorre evidenziare come il rapporto che si instaura tra utente e somministrante è un rapporto totalmente paritario, non rivestendo la figura del somministrante entità privilegiata, non sussistendo connotati di natura pubblica nell'operato di questo ultimo. La bolletta, quindi, è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione, ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente, poiché, nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. Infatti,
sebbene la bolletta abbia alcune caratteristiche diverse dall'ordinaria fattura, in quanto riporta anche il dettaglio dei consumi stimati e/o rilevati, il relativo periodo di riferimento e i singoli importi, non incide sulla sua natura di atto unilaterale.
Tuttavia, nel caso di specie, l'opponente non ha contestato il malfunzionamento del contatore, essendosi limitato ad eccepire l'avvenuto pagamento di quanto dovuto e la prescrizione del diritto azionato.
I calcoli operati dall'opposta in riferimento al conguaglio sono calcoli eseguiti sulla stima dei consumi precedentemente effettuati.
Sul punto, l'opposta ha formulato istanza di ammissione di c.t.u. al fine di fornire strumento di natura probatoria al tribunale per sostenere le proprie determinazioni relative ai calcoli effettuati.
Le risultanze della c.t.u. chiariscono che quanto stimato dalla opposta in termine di consumi e relativo prezzo di fornitura appare corretto. Il c.t.u. esegue analitico calcolo pagina 4 di 7 tenendo conto dei parametri necessari per lo sviluppo del calcolo stesso quali l'importo in fattura, la stima del consumo, l'importo fatturato, per cui – essendo stato rispettato il contraddittorio ed essendo stata fornita risposta ai quesiti - le risultanze dell'elaborato peritale possono essere fatte proprie dal tribunale.
Seppur la consulenza tecnica costituisce un mero mezzo istruttorio, e non una prova a sé stante, le risultanze peritali di cui alla relazione di perizia tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio appaiono sorrette da logicità e coerenza e contribuiscono ad integrare il quadro probatorio.
Parte opponente, dal suo canto, non ha formulato osservazioni alla prima stesura di c.t.u.
Censure alla c.t.u. sono state mosse dall'opponente in seguito, in sede di udienza successiva al deposito dell'elaborato peritale. In particolare, seppur in via obiettivamente generica, l'opponente lamenta l'incertezza dei dati utilizzati, così come si duole che non sarebbe stata utilizzata la documentazione fornita dall'opponente a fronte dell'utilizzo dei dati forniti dall'opposta.
Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c ha natura certamente ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi in seguito, sempreché, però, le stesse non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento (Cass. S.U. n. 5624/2022) -
quali la mancata comunicazione di inizio delle operazioni peritali od ostacolata partecipazione, mancata produzione degli allegati, utilizzazione di documenti prodotti pagina 5 di 7 irritualmente - come invece risultano i rilievi critici sollevati nel caso di specie dall'opponente.
Dall'esame delle risultanze della c.t.u. in riferimento alla prescrizione dei diritti vantati dall'opposta, il conteggio operato dal c.t.u. al netto delle somme prescritte è conforme a quello preteso dalla opposta.
Su questo ultimo aspetto l'opponente nulla ha eccepito in ordine alle risultanze peritali.
b) Deve ritenersi, alla luce di quanto sopra argomentato con particolare riferimento agli esiti della c.t.u., che l'opposta abbia fornito la prova del proprio diritto di credito vantato verso l'opponente ed azionato in via monitoria, essendo pacifico che tra le parti esisteva un rapporto obbligatorio avente ad oggetto la somministrazione di utenza del gas nel periodo in contestazione e che l'utente ha effettuato i consumi stimati a cui corrispondono i costi di fornitura applicati, diritti azionati che non risultano prescritti.
L'opponente ha allegato di aver pagato ogni somma dovuta per l'utenza in questione e tale fatto – unitamente alla sollevata eccezione di prescrizione del diritto - risulta smentito dall'istruttoria.
L'opposizione va pertanto respinta ed il decreto opposto va confermato in ogni sua parte.
c) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto dell'effettiva attività svolta per le singole fasi del processo, nella misura di euro 4.600,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico della parte attrice opponente.
PQM
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- respinge l'opposizione, confermando in ogni sua parte il decreto opposto.
- Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in euro
4.600,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge, oltre spese di c.t.u. che vengono definitivamente poste a carico della parte attrice opponente.
Così è deciso in Ascoli Piceno,26/03/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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