Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata ad [...]-en-Bugey in Francia il 13/08/1966 – c.f. Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Borgese
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/02/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 25/09/1982 a OV (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 58, part II serie A anno 1982) e che dall'unione sono nate le figlie (11/11/1984) e ER ER
(3/06/1986) maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno riferito che con provvedimento dell'8/07/1993 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
- i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- i ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, ed altresì, si impegnano,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- entrambe le parti ricorrenti svolgono attività lavorativa e, pertanto, si dichiarano economicamente autosufficienti senza pretendere l'una dall'altra nulla a titolo di contributo economico.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
25/09/1982 a OV (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 58, part II serie A anno 1982) e che dall'unione sono nate le figlie ER
(11/11/1984) e (3/06/1986) maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ER hanno riferito che con provvedimento dell'8/07/1993 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 25/09/1982 a OV Parte_1 Pt_2
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 58, part II serie
A anno 1982) alle seguenti condizioni:
- i ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
- le figlie e sono maggiorenni ed Persona_3 Persona_4 economicamente autosufficienti e, pertanto non necessitano di alcun contributo per il loro mantenimento;
- i ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, ed altresì, si impegnano,
a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- entrambe le parti ricorrenti svolgono attività lavorativa e, pertanto, si dichiarano economicamente autosufficienti senza pretendere l'una dall'altra nulla a titolo di contributo economico.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola