CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5492 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. IU De LI Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4091/2023 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2706/2023 deliberata e pubblicata il 29.6.2023 (n. 715/2010 RG); usucapione di immobile;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2 la prima quale erede di difesi dall'avv. IU Gallo (c.f. Persona_1
) e dall'avv. Paola Gallo (c.f. ) C.F._3 C.F._4 domicilio digitale: Email_1 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTI
E
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile in persona del curatore p.t., già , Controparte_2 difeso dall'avv. Simona Macarone Palmieri (c.f. C.F._5 domicilio digitale: Email_3
APPELLATO
E
, c.f. , Controparte_3 P.IVA_2 in persona del Presidente della Giunta Regionale, difesa dall'avv. Modesto
TI (c.f. ) C.F._6 C domicilio digitale: modesto. egione.campania. Email_4
APPELLATA
E
c.f. , Controparte_4 C.F._8 difeso dall'avv. LE AP (c.f. ) e dall'avv. Giacomo C.F._9
AN HI (c.f. ) C.F._10 domicilio digitale: Email_5 domicilio digitale: Email_6
APPELLATO
LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati nella sentenza di primo grado nei termini seguenti.
“Con atto notificato il 5.2.2010 e hanno citato in Persona_1 Parte_2 giudizio il Controparte_5 chiedendo all'intestato tribunale di essere dichiarati proprietari per usucapione del fondo esteso circa 2.000 mq. sito in Capua, riportato in catasto al foglio n. 46, p.lla 4, che assumono aver posseduto per oltre quarant'anni anche tramite il loro defunto genitore e dante causa Per_2
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Il 18.06.2010 si è costituito il eccependo la nullità Controparte_2 dell'atto introduttivo e, nel merito, l'infondatezza della domanda, in quanto esperita riguardo ad un bene di natura demaniale.
L'11.1.2011 è intervenuto volontariamente, aderendo alla posizione del CITL,
[...]
, il quale ha allegato di aver ricevuto dalla in data CP_4 Controparte_3
29.7.2010, la concessione d'uso di parte del fondo demaniale oggetto di domanda ed ha quindi pure lui concluso per il rigetto della domanda degli attori.
Chiamata in causa dagli attori, autorizzati dal G.U., con comparsa del 26.10.2011 si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda at-torea Controparte_3 poiché attinente a bene demaniale.”.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza impugnata, ha deciso come segue:
“- rigetta la domanda degli attori;
- compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte attrice, di parte convenuta e della terza chiamata in causa, in solido tra loro, le spese di c.t.u.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame , Parte_1 erede e coniuge di , e ne hanno argomentato Persona_1 Parte_2
i motivi a sostegno ed hanno chiesto:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli accogliere il gravame perché fondato in fatto e in diritto e meritevole di tutela e, in riforma dell'appellata sentenza, emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA:
1) ove necessario, disporre il supplemento e/o rinnovo della CTU per un approfondimento dello stato luoghi dal momento che la fascia a ridosso della Via
Galatina, ove è situata la condotta idrica, appare inglobata nella proprietà della
; CP_6 Parte_3
2) nel merito, accogliere la domanda perché fondata e meritevole di tutela;
3) dichiarare avvenuta l'usucapione in ordine al bene sopra descritto, posseduto e coltivato dagli attori e, quindi, di conseguenza, dichiarare la proprietà esclusiva degli istanti sul bene stesso dell'estensione di circa 2.000 (duemila) metri quadrati, pari a circa mezzo moggio, misura locale, riportato in catasto al foglio 46, p.lla 4;
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
4) ordinare la trascrizione a favore degli istanti ( e , Parte_2 Parte_1 avente causa del de cuius sig. ), presso la Conservatoria dei Registri Persona_1
Immobiliari competente, e tutti gli atti consequenziali come per legge;
5) in caso di opposizione degli appellati condannarli al pagamento delle spese e competenze processuali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario spese generali IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori per anticipo fattone;
in mancanza compensarle.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha concluso CP_1 Controparte_1 come segue:
“
1 - Rigettarsi la impugnazione proposta, perché inammissibile e totalmente infondata, confermandosi integralmente l'impugnata sentenza del Giudice di primo grado e respingendosi ogni relativa rinnovazione istruttoria.
2 - In conseguenza, condannarsi la parte appellante alla refusione delle spese processuali per il presente grado di giudizio.”.
La si è costituita ed ha concluso: Controparte_3
“affinché l'adita Corte voglia confermare la sentenza impugnata, immune, per quanto sopra esposto, da censure logiche o giuridiche, con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
si è costituito ed ha chiesto: Controparte_4
“A) dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto privo di fondamento giuridico per tutti i motivi innanzi esposti;
B) non disporre il rinnovo della CTU, anche alla luce dell'attività istruttoria espletata, perché non contestata dai tecnici degli attori e delle controparti;
C) nel merito, rigettare l'appello avverso la sentenza n.2706/2023 del Tribunale di S.
Maria C.V. perché proposto i prerequisiti richiesti dall'art. 1158 c.p.c. e confermare la sentenza de qua in ogni sua parte;
D) condannare gli appellanti al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre c.p.a. e spese generali, in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 28.10.2025, tenuta nella forma scritta/telematica prevista dall'art. 127 ter cod. proc. civ., con assegnazione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a Controparte_1 norma dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da e Parte_1 risponde ai requisiti evocati nella richiamata interpretazione Parte_2 del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile ha eccepito, poi, l'inammissibilità del Controparte_1 gravame, sotto il profilo di cui all'art. 348 bis cod. proc. civ., ed ha chiesto una pronuncia diretta alla declaratoria di una non ragionevole probabilità di accoglimento del gravame medesimo.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
La sede propria di valutazione di tale richiesta è quella della fase iniziale del giudizio di appello, che è ormai superata dalla fase decisoria cui è pervenuto attualmente il processo ed è destinata adesso ad essere assorbita dalla decisione di merito.
La Corte di legittimità, con ordinanza n. 4996/2024, ha statuito che “… la facoltà per il giudice d'appello di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 cod. proc. civ., dopo aver sentito le parti, prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al secondo comma del medesimo art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass.
20 maggio 2020, n. 9225; Cass. 1° giugno 2020, n. 10409; Cass. 19 luglio 2016, n.
14696).”.
L'USUCAPIONE DELL'IMMOBILE
e hanno dichiarato di impugnare la Parte_1 Parte_2 sentenza nella parte in cui statuito che: “La domanda di parte attrice va rigettata in quanto non ricorrono le condizioni affinché possa operare l'istituto dell'usucapione del fondo oggetto di domanda, …; difatti il preteso acquisto del diritto reale di proprietà che gli attori assumono di aver conseguito per usucapione è incompatibile con la natura demaniale che caratterizza il fondo medesimo, il quale costituisce una pertinenza dell'acquedotto demaniale regionale.”.
Hanno dedotto, a sostegno dell'impugnazione, che l'affermazione non può essere condivisa, se si tiene conto che oggetto della domanda è l'area agricola (bene immobile), e giammai la condotta idrica, sulla quale è stata esercitata, ininterrottamente, sin dall'anno 1968 l'attività di coltivazione. L'area agricola è cosa ben diversa dall'opera idraulica o acquedottistica per consistenza, estensione, caratteristiche fisiche e funzionali. Invero, l'area agricola di cui si discute è estesa circa 2.000 metri quadrati;
è recintata;
ha un
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile unico accesso ed è sempre stata suscettibile di attività agricola;
viceversa, la condotta idrica è interrata nel sottosuolo e non visibile;
non ha mai costituito alcun ostacolo, né ha mai ostacolato l'esercizio continuo ed ininterrotto dell'attività agricola svolta incessantemente, pubblicamente, pacificamente ed esclusivamente dagli attori. Peraltro, l'unico pozzetto di ispezione si trova al di là della recinzione dell'area, ossia sulla ripa, a pochi centimetri dalla banchina stradale così come la stessa conduttura idrica, in ghisa, del diametro di 30 centimetri corre lungo il lato nord a confine con Via Galatina, nel sottosuolo ad una quota di metri quattro (accertamento peritale) e non ha mai ostacolato lo svolgimento dell'attività agricola in capo agli odierni appellanti.
Hanno rimarcato che giammai essi attori hanno pensato di usucapire
“l'acquedotto” o meglio la condotta idrica, interrata e non visibile, peraltro presente su una minima parte dell'area agricola, ma soltanto il fondo di circa mq.
2.000. Infelice argomentazione è stata quella di denominare come “suolo acquedottistico” l'intera area agricola, da sempre utilizzata e sfruttata esclusivamente da coltivazioni (uliveto ed ortaggi vari), nonostante solo una piccola fascia di pochi centimetri (cm 80 – ottanta circa), che corre lungo il lato nord, a confine con la via Galatina, sia stata interessata dal posizionamento della conduttura idrica ovvero dalla servitù di acquedotto.
Hanno aggiunto che la conduttura idrica è lunga diversi chilometri e attraversa il territorio di numerosi comuni. Le aree antistanti, poste fisicamente prima e dopo a quella di cui si controverte, dove è interrata la condotta idrica, sono state annesse alle proprietà private, recintate o delimitate da muri di confine costruendovi al di sopra piattaforme in cemento armato ed anche costruzioni.
Hanno sostenuto che l'art. 6 della legge n. 183/1976 ha previsto il trasferimento alle Regioni delle sole opere realizzate e collaudate dall'ex Cassa per il Mezzogiorno, quindi solo la conduttura idrica è stata trasferita alla ma giammai l'area agricola per la quale è stata avanzata Controparte_3 domanda di usucapione. Peraltro, l'area fu acquistata esclusivamente dal
, con atto pubblico, in assenza di Controparte_2 qualsivoglia dichiarazione di pubblica utilità e di atto di espropriazione, mai rinvenuti nè prodotti in giudizio, e fa parte del suo patrimonio esclusivo, che è
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile un soggetto giuridico diverso dalla Il fondo, dunque, fu Controparte_3 acquistato in via esclusiva dal ed è stato Controparte_2 parte del suo patrimonio fino al verificarsi dell'invocata usucapione. Viceversa, soltanto l'opera idraulica o conduttura idrica (acquedotto) fu esclusivamente finanziata dalla Cassa del Mezzogiorno e poi acquisita, per legge, dalla CP_3
[...]
Hanno evidenziato il vizio logico-giuridico commesso dal Tribunale che ha confuso i beni e l'inclusione in due distinti e ben diversi patrimoni: l'area agricola, oggetto di usucapione, appartenente al patrimonio esclusivo del
, per avvenuto acquisto nell'anno 1959; la condotta idrica o Controparte_2 acquedottistica, con le opere annesse, finanziate dalla – non oggetto CP_7 di usucapione e che rappresenta una mera servitù idrica – appartenente per acquisizione al patrimonio della Controparte_3
Hanno dichiarato di impugnare la sentenza del Tribunale sammaritano nella parte in cui ha statuito “… Nel B.U.R. Campania n. 11 Speciale del
20/02/2009, contenente l'inventario dei beni della sono elencati tra le CP_3 pertinenze dei suoli acquedottistici di provenienza ex CAS. MEZ. I seguenti beni: (n.
194) acquedotto Campano I Stralcio condotta adduttrice Piana di Caiazzo-Triflisco;
(135) acquedotto campano 2° stralcio acquedotto dal partitore;
(136) Per_3 acquedotto campano 3° stralcio condotta AG - S. IO serbatoio , la cui Pt_3 denominazione evoca proprio i luoghi oggetto di causa. A sua volta già l'art. 6 della legge n. 183/1976 aveva disposto il trasferimento alle Regioni delle opere ex CP_7 ed in tal senso è anche il successivo DPR 218/1978. A mente poi dell'art. 1 L.R.
Campania n. 38/1993 fanno parte del demanio regionale i beni delle specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art. 822 del c.c. (e quindi anche gli acquedotti) se appartengono alla regione per acquisizione a qualsiasi titolo ....”.
Hanno addotto che, da un'attenta disamina del suindicato bollettino regionale, allegati A e B, non si riscontra da nessuna parte la specifica indicazione del bene immobile de quo. Parimenti dall'allegato M – CP_7 intitolato “pertinenze acquedottistiche”, non è specificata da nessuna parte la consistenza dei beni.
Hanno ribadito che l'opera idraulica, ossia la conduttura idrica che corre lungo il lato nord del suolo agricolo in questione, lungi dall'impedire ogni
8 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile forma di coltivazione agricola, non impedisce l'usucapione dell'area dismessa dal . Anzi essa è giuridicamente compatibile Controparte_2 con la presenza o la costituzione sul fondo de quo di una servitù coattiva di acquedotto e questa non attribuisce ai fondi la natura di bene demaniale. Essi appellanti non hanno mai inteso acquisire la proprietà della conduttura idrica interrata o presente nel sottosuolo;
il bene del quale rivendicano l'intervenuto acquisto per usucapione è soltanto l'area agricola di mq.
2.000 circa.
Hanno rievocato le deposizioni testimoniali, dalle quali è risultato che essi hanno delimitato il fondo agricolo realizzandovi una recinzione, con la quale, in concreto, hanno esercitato lo ius excludendi alios. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata proprio dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 cod. civ.
Hanno riaffermato che la realizzazione della conduttura idrica sul fondo oggetto di controversia, e precisamente lungo il lato prospiciente la via
Galatina, non gli attribuisce natura demaniale, anzi il fondo agricolo, di proprietà del , per effetto dell'atto di Controparte_2 compravendita del 21/09/1959, fa parte del suo patrimonio disponibile ed è usucapibile.
Hanno deprecato la sentenza del Tribunale di primo grado anche sotto il profilo del riparto dell'onere della prova. Nella fattispecie, essi attori hanno fornito la prova piena e rigorosa di aver svolto sul terreno, in modo pubblico, continuato e incontrastato, un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, protrattasi per oltre un ventennio, escludendo, con la realizzazione della recinzione, ogni altro dalla coltivazione del fondo, ossia manifestando lo ius excludendi alios. Viceversa, i convenuti non hanno fornito alcun documento per dimostrare i propri assunti: non è stata depositata, nè rinvenuta alcuna dichiarazione di pubblica utilità, né alcun decreto di espropriazione, né un qualsivoglia documento attestante le deduzioni o eccezioni attoree.
Hanno richiamato l'attenzione sulle dichiarazioni dei testimoni, che hanno riferito sulle circostanze cadute nella loro percezione, relative alla coltivazione ed all'uso continuo del terreno, iniziato, dall'anno 1968 (oltre cinquanta anni), prima dal padre degli attori, e poi Persona_4
9 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile proseguito dagli stessi, nonché relative all'impianto ed al raccolto dei frutti della terra, alla costruzione della recinzione ed alla sopportazione dei relativi costi.
I motivi meritano reiezione.
Come ha correttamente ritenuto il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, il fondo sul quale e pretendono di Parte_1 Parte_2 aver maturato il diritto di proprietà per usucapione presenta natura demaniale, in quanto destinato alla pubblica utilità, e, dunque, non può formare oggetto di diritti di terzi estranei all'ente pubblico che ne è proprietario (oggi la CP_3
per la p.lla 5213 destinata a sede dell'acquedotto “Piana di Caiazzo –
[...]
– e ”, e la Provincia di Caserta, per la Per_3 CP_8 Controparte_9
p.lla 5214 destinata a banchina laterale della strada provinciale “Galatina”), il tutto secondo il regime dei beni pubblici delineato dagli artt. 822 e ss. cod. civ.
Il terreno in discorso risulta ubicato in zona periferica del Comune di
Capua, frazione di Sant'Angelo in Formis, località Ponte Annibale, e contraddistinto originariamente in catasto, al fol. 46, p.lla 4, con estensione di mq. 2020. Successivamente è stato frazionato nella p.lla 5213, con superficie catastale di mq. 1377, e nella p.lla 5214, con superficie catastale di mq. 643.
Entrambi i fondi – come già detto – risultano appresi dai menzionati enti territoriali e destinati al pubblico servizio.
L'intero sedime ricadente nella p.lla 4 del fol. 46, esteso mq. 2020, fu oggetto di occupazione da parte del Controparte_5
, a seguito della deliberazione del Consiglio di
[...]
Amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno n. 424/A62 in data 30.6.1951, per la costruzione della condotta idrica e, proprio nel prosieguo di tale procedura, fu oggetto di “cessione volontaria” in favore del predetto , CP_2 da parte dei proprietari, CP_10 CP_11 CP_12 [...]
, , con atto per notar del CP_13 Controparte_14 Persona_5
21.9.1959, rep. 49678/8528, registrato il 12.10.1959. Alla data del rogito, il acquisiva “anche il possesso legale” del fondo, avendone già il possesso CP_2 materiale, per averlo precedentemente occupato per l'inizio dei lavori di impianto della condotta di adduzione (v. art. 4° dell'atto ). La cessione Per_5 volontaria del cespite, in favore del Controparte_5
10 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile di Terra di Lavoro, ha comportato che la procedura espropriativa si è chiusa appunto con quell'atto negoziale consensuale e ciò giustifica l'assenza di un decreto di esproprio, circostanza che e Parte_1 Parte_2 hanno invocato, invece, ma senza fondamento, a sostegno della propria prospettazione sulla natura privatistica del predio.
Successivamente, la porzione contraddistinta con la p.lla 5214, a nord del fondo, è stata espropriata e destinata all'adeguamento della strada provinciale
“Galatina”, a seguito di atto deliberativo della giunta Provinciale di n. Pt_3
231 del 7.7.2004. Si tratta di una striscia di suolo che costeggia l'arteria viaria, con larghezza costante di circa m. 3,00, destinata al deflusso delle acque piovane provenienti dalla strada.
La porzione contraddistinta con la p.lla 5213, invece, posta a sud della precedente, è stata riservata all'alloggiamento dell'acquedotto pubblico, che impegna l'intera lunghezza della stessa, sin dalla data di costruzione dell'opera, all'incirca nell'anno 1960. L'intero fondo risulta poi pervenuto al demanio della per effetto dell'art. 6 legge n. 183/1976 e poi degli artt. 139 e Controparte_3
148 del d.p.r. 218/1978.
La ricostruzione delle vicende inerenti gli immobili consente di accertare che l'intero fondo originariamente accatastato al fol. 46, p.lla 4, esteso circa mq.
2020, sul quale e oggi intendono affermare Parte_1 Parte_2 il loro acquisto per usucapione, è stato legittimamente e di fatto destinato all'utilizzo pubblico, mediante apposite procedure espropriative ed è attualmente acquisito al demanio regionale (p.lla 5213) e provinciale (p.lla
5214). Si legge, infatti, anche nella relazione di c.t.u. (a fol. 9) che “… il terreno oggetto di vertenza, indicato nell'atto di citazione attrice con la particella 4 del foglio 46 del Comune di Capua è lo stesso terreno identificato oggi con le particelle catastali 5213
e 5214 del foglio 46 del Comune di Capua.”.
La destinazione all'uso pubblico di entrambe le p.lle 5213 e 5214 esclude ogni possibilità di usucapione, da parte di e Parte_1 Parte_2
. Né possono essere condivisi i loro sforzi argomentativi, rivolti a
[...] sostenere che la domanda riguarda soltanto il suolo e non l'opera idraulica;
che non hanno mai inteso usucapire la condotta, ma soltanto il fondo agricolo sovrastante di mq. 2000 circa;
che la coltivazione del predio non interferisce con
11 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile le attività di manutenzione dell'opera pubblica;
che l'esistenza della tubazione nel sottosuolo non può impedire l'usucapione del sedime sovrastante;
che l'esercizio del loro possesso si è manifestato esteriormente con la realizzazione della recinzione dell'appezzamento (ius excludendi alios); che la CP_3
è titolare soltanto della servitù di acquedotto;
che, in definitiva, il
[...] loro diritto è compatibile con la permanenza dell'opera pubblica.
Sul punto, questa Corte considera e ribadisce quanto già valutato dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in ordine alla natura demaniale dei cespiti o, quantomeno, in ordine alla loro appartenenza al patrimonio indisponibile degli enti territoriali ( e Provincia di Caserta), Controparte_3 che ne impedisce qualsivoglia acquisizione della proprietà per usucapione, da parte degli appellanti.
Il regime giuridico delle p.lle 5213 e 5214 deriva dagli atti espropriativi e di conferimento di pubblica utilità sopra richiamati e dalla destinazione attuale ed effettiva dei fondi al soddisfacimento dell'interesse pubblico (acquedotto
“Piana di Caiazzo – – e BA ” e strada Per_3 CP_8 CP_9 provinciale “Galatina”).
La Corte di legittimità, del resto, ha ben chiarito che “In tema di beni immobili, allorquando lo Stato o altro ente pubblico intervenga nel settore della proprietà, fondiaria o urbana, per assicurare il soddisfacimento di un interesse pubblico primario, quali l'esigenza di redistribuzione della proprietà agraria ovvero
l'assicurazione di una casa di abitazione per i cittadini non abbienti oppure, ancora, la ricostruzione post-terremoto, la finalità perseguita assume valenza e prevalente rispetto alla posizione individuale di eventuali soggetti che si pongano in una mera relazione di fatto con la cosa. Il bene immobile interessato dall'intervento pubblico rimane, pertanto, nel patrimonio indisponibile dell'ente e non è usucapibile a vantaggio del privato, sino all'intervenuto completamento dei diversi procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito. Ove, viceversa, l'intervento progettato non abbia avuto seguito e non si sia realizzato in concreto l'asservimento del bene alla finalità pubblica perseguita, ovvero il bene sia stato abbandonato dall'ente pubblico per un periodo di tempo incompatibile con l'utilizzazione in concreto a fini di pubblica utilità, può configurarsi una reviviscenza dell'interesse individuale rispetto a quello generale.” (Cass. n. 21137/2020). L'applicazione del principio di diritto appena
12 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile richiamato alla fattispecie in esame comporta, ove ce ne fosse stato dubbio, che l'effettiva ed attuale destinazione dell'intero sedime delle p.lle 5213 e 5214 alla finalità pubblica preclude qualsivoglia acquisizione di diritti con essa incompatibili, quale il diritto di proprietà affermato da e Parte_1
Peraltro, il perdurante e concreto esercizio della potestà Parte_2 pubblica sui beni in lite – e ciò smentisce l'assunto di e Parte_1
secondo cui l'appezzamento è stato abbandonato dall'ente Parte_2 pubblico regionale – è dimostrato anche dal rilascio della concessione (d.d. n.
436 del 6.7.2010), verso il canone annuo di € 309,87, per “pulizia e taglio d'erba”, per un periodo temporaneo (quattro anni rinnovabili), di una porzione di mq.
1040 della p.lla 5213, in favore di , il quale deriva le sue Controparte_4 facoltà sul fondo proprio da quel provvedimento amministrativo, con il quale la ha esercitato Controparte_15 discrezionalmente il suo potere di disporre del bene ed ha manifestato il perdurare della sua signorìa pubblicistica su esso.
In piena aderenza al principio sopra richiamato, la Corte Suprema ha riaffermato che “Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché
"destinati ad un pubblico servizio", ai sensi dell'art. 826, terzo comma, cod. civ. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio, e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio.” (Cass. n. 5867/2020). Pertanto, con riferimento alla fattispecie, la volontà espressamente manifestata dagli enti pubblici di destinare i beni (acquedotto e banchina stradale) al pubblico servizio ed il conferimento reale e verificato delle opere al soddisfacimento di tale finalità di pubblico interesse, comporta la sottrazione delle p.lle 5213 e 5214 alla pretesa dei soggetti privati ( e , sia che si Parte_1 Parte_2 vogliano ritenere le opere di natura demaniale (artt. 822 cod. civ.) che di natura patrimoniale indisponibile, in quanto destinate a pubblico servizio (art. 826 comma III cod. civ.), considerati i divieti e le condizioni preclusive di diritti di terzi esplicitamente imposti dall'art. 823 cod. civ. (per i beni demaniali) e dall'art. 828 cod. civ. (per i beni del patrimonio indisponibile).
13 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
La pretesa di e di sentirsi Parte_1 Parte_2 riconoscere il legittimo possesso esercitato sui fondi e la conseguente acquisizione della proprietà per usucapione sulla sola parte superficiaria e/o residuale dell'intero appezzamento, con esclusione della condotta idrica sotterranea, confligge irrimediabilmente, ancora una volta, con il regime giuridico pubblicistico che interessa gli immobili in lite. Sul punto, questa Corte deve rimarcare, da un lato, che i vincoli di pubblico interesse imposti sulle due particelle 5213 e 5214 li hanno coinvolti nella loro interezza, quindi sia nella parte “superficiaria” che nella parte “sotterranea”, e che il principio civilistico delineato dall'art. 840 comma I cod. civ. ammonisce che “La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene …”; dall'altro lato, che la legislazione codicistica non prevede – ed anzi, come si è visto, esclude espressamente – diritti di natura privatistica sui beni demaniali e/o del patrimonio indisponibile concorrenti con il vincolo pubblicistico di destinazione oppure su porzioni residuali del suolo o del sottosuolo.
Non merita accoglimento neppure il diverso assunto degli appellanti, in base al quale la sarebbe titolare ed avrebbe acquisito Controparte_3 soltanto una servitù coattiva di acquedotto, del tutto compatibile con il diritto esercitato iure domini da essi possessori. Tale prospettazione è del tutto fuori dalla realtà rappresentata e generata dai titoli di provenienza sopra passati in esame, che rivelano come sia il Controparte_5
(al quale è succeduta la che la Provincia di
[...] Controparte_3
Caserta abbiano acquisito la piena proprietà dei fondi rispettivamente sub p.lle
5213 e 5214 e non piuttosto un (più limitato) diritto di servitù.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere confermata, nelle parti attinte dall'impugnazione.
LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di
[...]
e per effetto della rinnovata soccombenza, con Parte_1 Parte_2
14 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile attribuzione, per la parte loro spettante, agli avv.ti LE AP e Giacomo
AN HI, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
Ai fini del computo degli onorari di avvocato, il valore della causa va individuato sulla base della stima dell'immobile, non determinata e non evincibile in atti, per cui deve trovare applicazione la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione valore indeterminato/bile da € 26.000,01 ad €
260.000,00 (art. 5 comma 6 d.m. 55/2014).
Va escluso, per questo giudizio di appello, il compenso ai difensori per la
“fase istruttoria e/o di trattazione”, non essendo stata compiuta alcuna attività tra la prima udienza e quella di precisazione delle conclusioni (Cass. n. 25664/2025)
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di
[...]
e di versare un ulteriore importo, a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2706/2023 deliberata e pubblicata il 29.6.2023 (n. 715/2010 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
2) condanna e in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida:
- in favore di in € 6.946,00 per onorario, oltre Controparte_1
IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
- in favore della in € 6.946,00 per onorario, oltre IVA, Controparte_3
CPA e rimborso spese generali al 15%;
- in favore di , in € 6.946,00 per onorario, oltre IVA, Controparte_4
CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione agli avv.ti
LE AP e Giacomo AN HI;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di e per il Parte_1 Parte_2
15 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis
d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 4 novembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
IU De LI (firma apposta in modalità digitale)
16