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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2990/2021 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Giuseppe De Lucia,
Attrice contro
con il patrocinio dell'Avv. Serafino Picerno, CP_1
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 per l'udienza del 16.6.2021 al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare che i post pubblicati dal convenuto CP_1
sulla propria pagina Facebook in data 12\2\2021 e sul sito internet www.cittadinipugliesi.it in data 14\2\2021 hanno contenuto diffamatorio e denigratorio in danno della società 2) condannare pertanto il convenuto al risarcimento del Pt_1
danno patrimoniale e non patrimoniale ingiustamente patito dalla società attrice, che verrà determinato in corso di causa e comunque che verrà ritenuto di giustizia, sia con
pagina 1 di 10 riferimento al danno emergente che al lucro cessante, in considerazione dei parametri offerti con il presente atto, della documentazione ad esso allegata e delle prove che saranno raggiunte;
il tutto per una somma non inferiore a € 100.000,00 oltre accessori
(interessi legali) dalla insorgenza sino al soddisfo;
3) condannare il convenuto alla rimozione dei post per cui è causa ed alla completa eliminazione della loro visibilità su
Facebook e sul sito internet;
4) disporre la pubblicazione della emananda sentenza su tre quotidiani a carattere nazionale, a spese del convenuto;
5) porre a carico del convenuto il pagamento delle spese del presente giudizio”.
In particolare, a sostegno delle domande, la società attrice - specificando di essere attiva nel settore della costruzione e ristrutturazione di fabbricati civili ad uso residenziale e non residenziale - ha dedotto che:
- in data 24.12.2018 presentava al Comune di Gravina in Puglia istanza di autorizzazione paesaggistica con richiesta di permesso di costruire (art. 146 D.Lgs. 42/04 e art. 90 NTA del PPTR) per la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente e cambio di destinazione di uso, da non residenziale a residenziale, in ordine all'immobile, a tal fine acquistato, sito in Gravina in Puglia, alla via Spinazzola, censito al foglio 100, ptc. 3393 (parte), 524, 308 (parte), 269 e 268 (parte);
- l'immobile oggetto di intervento consisteva in un ex silos granaio non sottoposto a vincoli paesaggistici, urbanistici o territoriali;
- ottenuto parere favorevole dalla “Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di
Gravina in Puglia” e dalla “Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città
Metropolitana di Bari”, oltre ad autorizzazione paesaggistica da parte del competente
“Servizio Paesaggio ed Ambiente del Comune di Gravina in Puglia”, a conclusione del procedimento amministrativo con nota del 9.2.2021 il Comune di Gravina in Puglia comunicava l'imminente rilascio del titolo edilizio, subordinandolo al pagamento degli oneri di concessione, versati i quali, la società deducente ritirava il titolo;
- in data 12.2.2021, alle ore 12:16, , quale politico locale, pubblicava sulla CP_1
propria pagina Facebook, un post avente contenuto diffamatorio e denigratorio, che veniva, successivamente, condiviso su altri gruppi Facebook;
- lo stesso convenuto in data 14.2.2021 pubblicava il medesimo testo con il titolo “A
GRAVINA L' DOPO QUELLO PRIVATO!” sul Parte_2
sito internet (www.cittadinipugliesi.it) del Movimento politico: Controparte_2
Presidente” di cui lo stesso era esponente;
CP_1
pagina 2 di 10 - il contenuto del post aveva carattere diffamatorio per: <(1) l'aver affermato che il procedimento concessorio sia stato illegittimo;
(2) l'aver alluso che esso sia stato viziato da interessi di natura personale;
(3) l'aver alluso alla natura oscura della iniziativa imprenditoriale e a fantomatiche quanto inesistenti coperture;
(4) l'aver alluso che la società attrice abbia utilizzato amicizie per ottenere il provvedimento concessorio;
(5)
l'aver in sostanza affermato che vi sia stata una malversazione;
(6) l'aver apertamente affermato che “le carte si accomodano ex post con una politica compiacente”; (7) l'aver apertamente affermato che vi sia stata “la complicità di pareri sibillini di enti sovraordinati”; (8) l'aver alluso agli “avvicendamenti dirigenziali” quali strumenti per
“accomodare le carte”; (9) l'aver apertamente affermato che la società attrice abbia
“addomesticato” la Procura della Repubblica;
(10) l'aver apertamente affermato che la società attrice abbia approfittato di una “procura inadempiente” per “addomesticare le carte”>>.
- la diffamazione operata dal convenuto causava notevoli danni sia di natura patrimoniale e non patrimoniale, per un ammontare complessivo pari ad una somma non inferiore a euro
100.000,00.
Ciò chiarito, l'attore ha insistito nelle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.6.2021 si è costituito CP_1
eccependo:
[...]
- l'infondatezza del carattere diffamatorio del contenuto del post, poiché avente finalità di critica rivolta esclusivamente verso le istituzioni politiche locali, considerato l'interesse pubblico della questione, e stante l'assenza di riferimenti o menzione nei confronti dell'attrice “ , in quanto sconosciuta allo stesso convenuto;
Parte_1
- l'insussistenza dei danni lamentati, la mancanza di prova degli stessi e l'inammissibilità della richiesta di danni non patrimoniali, in quanto riservati a persone fisiche.
Sulla scorta di tali rilievi, il convenuto ha concluso nei seguenti termini: “accertare e dichiarare la totale inammissibilità e infondatezza delle domande attoree acclarando anche l'evidente carenza di legittimazione attiva dell'attrice e passiva del convenuto”, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 28.2.2025.
pagina 3 di 10 In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, va rilevato che le richieste istruttorie articolate dall'attrice - non ammesse in corso di causa e reiterate con le note di trattazione per l'udienza del 26.3.2025 - sono inammissibili, vertendo su circostanze di carattere generico e valutativo, nonché relative a fatti non specifici e privi di allegazioni.
Scendendo al merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, occorre qualificare le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate dal convenuto, le quali, invero, afferiscono al merito della controversia.
Difatti, occorre distinguere fra legittimazione (attiva e passiva) al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda e non alla sua ammissibilità o meno.
Invero, la legittimazione ad agire, cui fa da contraltare l'interesse ad agire, serve a individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne il titolare. All'esito del giudizio potrà, infatti, accadere che si accerti - o resti indimostrato - che la parte non era titolare del diritto prospettato o, per converso, che la controparte non era titolare del correlativo obbligo, ma sono questioni che attengono al merito della controversia influenzando l'esito conclusivo del giudizio laddove, al contrario, l'azione sarà inammissibile nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva (Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Tanto precisato, la presente controversia attiene alla tematica del rapporto tra il diritto alla reputazione e il diritto, di pari rango costituzionale, di libertà di manifestazione del pensiero.
Invero, l'attrice lamenta di aver subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, alla reputazione, all'immagine ed alla credibilità in forza del post del convenuto e, di contro, quest'ultimo argomenta di aver legittimamente esercitato il suo diritto di critica politica.
Così delimitato l'oggetto del thema decidendum, mette conto richiamare i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di offese all'altrui reputazione e diritto di critica.
pagina 4 di 10 Trattasi di tematica in relazione alla quale costituisce granitico principio giurisprudenziale quello per cui “il diritto di cronaca/critica prevale sul diritto all'onore e alla reputazione solo in presenza di tre elementi, che devono coesistere: l'interesse dei fatti narrati per
l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza;
la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza verbale;
la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, che può essere anche putativa” (cfr. fra le tante
Cass. pen. n. 5941/2000; Cass. n. 38215/2021).
In particolare, quanto al diritto di critica, esso si distingue dal diritto di cronaca in quanto non si concretizza né è finalizzato alla mera narrazione obiettiva del fatto, bensì si caratterizza per essere espressione dell'opinione personale e del giudizio che l'autore dello scritto ha e intende manifestare rispetto a un determinato fatto o personaggio e come tale esula necessariamente dai canoni dell'obiettività. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “La critica non è la narrazione di un fatto, ma la manifestazione di un giudizio, come svela la stessa etimologia di questo lemma (dal greco zeívco, e cioè
"discernere, valutare"). Con la critica si manifesta un'opinione, ed un'opinione per definizione è soggettiva e non obiettiva;
e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio "colorito e pungente". Il diritto di critica, pertanto, può essere esercitato anche con espressioni lesive della reputazione altrui. … Il diritto di critica non può essere esercitato quomodolibet, ma è soggetto pur esso a limiti da tempo individuati dalla giurisprudenza di questa Corte. Questi limiti sono tre: Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti. … Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante. … Il terzo limite sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica” (cfr. Cass. n. 38215/2021).
Ulteriormente, la giurisprudenza ha chiarito che nel diritto di critica (rispetto al diritto di cronaca) il presupposto della verità si atteggia in modo particolare: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del
pagina 5 di 10 diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui” (Cass. pen. n. 31263/2020).
In altri termini, anche il diritto di critica presuppone che il messaggio esternato sia vero;
tuttavia, è sufficiente la sussistenza di un nucleo di verità, posto che chi esercita il diritto di critica non si limita a riportare i fatti (come il cronista) ma esprime nel messaggio il proprio punto di vista, operazione questa che comporta necessariamente una personalizzazione del contenuto del messaggio.
Delineato così il panorama giurisprudenziale di riferimento, al fine di verificare il carattere diffamatorio del post oggetto di controversia, occorre richiamarne il contenuto, avente il seguente tenore letterale: <Quel Silos è un 'rudere' inutilizzato da tanti anni e sarà sempre più a rischio crollo se non si interverrà. Siamo d'accordo, qualcosa in quell'area va e andava fatta, ma ovviamente nel rispetto delle norme, che pare non stiano ossequiando, e nell'interesse pubblico che non dovrebbe essere mai secondo a nessuno.
Quell'area dovrebbe poter consentire la realizzazione di servizi alla residenza, cioè utili alla collettività, e non servizi residenziali per consentire l'ennesima speculazione edilizia a privati. Sbloccassero le aree edificabili così davvero calmieriamo i prezzi delle case. Un cambio di destinazione d'uso con atto dirigenziale e senza una variante al PRG con passaggio in consiglio comunale, come regola vorrebbe, non è un buon incipit. Io non ci vedrei appartamenti in quell'immobile, ci vedrei qualcosa che manca in una città come la nostra e che, prima o poi, ce la farà a fare incoming intercettando grosse direttrici e grossi gruppi. Il turismo lento, e non di massa, è sicuramente servito dall'attuale offerta ricettiva, ma se da noi volesse soggiornare un gruppo di 100 persone? Un hotel 4 stelle lì lo vedrei benissimo, peraltro prospiciente l'area 'fieristica', sempre che il privato trovi l'interesse a farlo. Oggi vanno a pernottare a Matera e ad Altamura. Alcuni dicono, si, ma è una proprietà privata? Cosa può fare il comune per impedirlo? Così come l'amministrazione comunale, non dando indirizzo politico agli uffici, ha deciso di non espropriare quelle aree negli anni, per altre questioni ha deciso che altre aree private fossero destinate a verde o a servizi. Ciò significa che poteva, doveva a mio parere, limitare le potenzialità di quell'area per tutelare l'interesse cittadino. Perché non l'ha fatto? A detta di molti, infatti, i nuovi proprietari pare abbiano trovato l'appiglio proprio nel piano casa. Peccato che il piano
pagina 6 di 10 casa, mi dicono, in quell'area sottoposta a vincolo non possa essere applicato così come recita l'articolo 6. Il restauro poi non è contemplato dal piano casa che invece parla di ristrutturazione che, peraltro, in quell'area non può essere operata perché sottoposta a vincolo. A chi mi ha raccontato i fatti, non essendo io del mestiere e tecnico, ho chiesto di preparare un esposto circostanziato così da poterlo sottoscrivere e sottoporre all'attenzione degli enti proposti alfine di verificarne la legittimità e fugare ogni dubbio.
Staremo a vedere. Una cosa è certa, in via Vittorio Veneto non meritano la mia fiducia per tutto il pregresso e questa storia sicuramente ha tanti ingredienti che rendono legittimi i retropensieri. Leggere poi un sindaco che scarica la colpa agli uffici che lui stesso nomina
e dirige a bacchetta, e francamente ridicolo. Il dirigente non poteva firmare CP_3
procedimenti, non è assolutamente nuovo a queste cose, e poi lasciare ad altri la patata bollente visto che se n'è andato in quiescenza. Sarà un caso che tale di NO, Per_1
vicinissimo al PD, è amico dell'onorevole PD che è a stretto contatto con il Parte_3
Sindaco del PD, nella sua qualità di segretario regionale, e che tutti sono CP_4
bellamente sostenitori di che ha sempre approvato con la sua maggioranza, io ho Pt_4
sempre votato contro, le modifiche al piano casa? Sembra la fiera dell'est, ma vi assicuro che in cinque anni di regione ne ho viste e denunciate molte. Perché quelli di NO hanno comprato l'immobile? Perché sanno bene che le carte si accomodano ex post con una politica compiacente, con la complicità di pareri sibillini di enti sovraordinati, con avvicendamenti dirigenziali e con procure addomesticate o inadempienti. Resta da capire
a chi verrà affidata la progettazione dei lavori per completare il quadro, ma se il buongiorno si vede dal mattino, non ci rimane che rimanere vigili... CP_1
In ordine all'interesse pubblico, non appare contestabile la sussistenza del requisito della pertinenza delle suddette dichiarazioni, in quanto l'area di intervento relativa all'immobile denominato “ ”, di cui al post sopra richiamato, “ricade all'interno del Parte_5
perimetro dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del D.M. 1.8.1985”, gravando, inoltre, sulla medesima area, numerose tutele afferenti alle componenti idrologiche, botanico-vegetazionali, aree protette e dei siti naturalistici, culturali e insediative, di valore culturale relativo al cono visuale della gravina di Gravina di Puglia predisposte dal PPTR
(cfr. all. n 3 fasc. parte convenuta e all. n. 3 fasc. parte attrice).
Inoltre, “l'immobile oggetto di intervento (…) afferente ad una costruzione industriale, è testimonianza della stratificazione insediativa, rappresenta un esempio di paesaggio antropizzato di grande interesse sotto il profilo paesistico-ambientale, nonchè un esempio
pagina 7 di 10 di studio dell'uso del cemento armato applicato ad un edificio connesso all'economia rurale (cfr. all. 4 fasc. parte attrice).
Ciò trova, altresì, conferma dal diffuso interesse rivolto alla vicenda de qua anche da diversi organi di stampa locale (cfr. all. 1, 2 e 6 fasc. parte convenuta).
Quanto al rispetto dei principi di verità e continenza, deve rilevarsi che il post in questione costituisce, in primis, critica politica alle scelte dell'amministrazione comunale in ordine al
“cambio di destinazione d'uso con atto dirigenziale e senza una variante al PRG con passaggio in consiglio comunale” e all'applicabilità del piano casa in relazione all'immobile de quo (“A detta di molti, infatti, i nuovi proprietari pare abbiano trovato
l'appiglio proprio nel piano casa”).
Invero, le affermazioni in sé si concretizzano in una mera e lecita critica politica conforme a continenza e verità, rappresentando in tutta evidenza la vicenda storica che ha caratterizzato il fabbricato ed il relativo progetto edilizio, prive, dunque, di Parte_6 connotazione esplicitamente offensiva nei confronti dell'attrice.
D'altra parte, il nucleo dei fatti riportati risulta sostanzialmente veritiero, anche alla luce della stessa nota dirigenziale dell'area tecnica del Comune di Gravina in Puglia del
9.2.2021, prodotta da parte attrice, la quale conferma sia il cambio di destinazione d'uso dell'edificio da "non residenziale" ad “uso residenziale”, che l'applicazione della normativa relativa al piano casa, asserendo testualmente che “l'intervento debba ricalcare le linee essenziali compositive del “corpo” edilizio, sebbene si prevede una ri- funzionalizzazione residenziale dello stesso, attraverso il “piano casa” in deroga ad indici
e parametri della strumentazione urbanistica locale;
pertanto si tratta di un mantenimento di sagoma imposto dal (Soprintendenza)” (cfr. all. n. 5 fasc. Controparte_5
parte attrice).
Quanto alle esternazioni del relative a “Sarà un caso che tale di NO, CP_1 Per_1
vicinissimo al PD, è amico dell'onorevole del PD che è a stretto contatto con il Pt_3
Sindaco del PD, nella sua qualità di segretario regionale, e che tutti sono CP_4
bellamente sostenitori di che ha sempre approvato con la sua maggioranza, io ho Pt_4
sempre votato contro, le modifiche al piano casa? Sembra la fiera dell'est, ma vi assicuro che in cinque anni di regione ne ho viste e denunciate molte. Perché quelli di NO hanno comprato l'immobile? Perché sanno bene che le carte si accomodano ex post con una politica compiacente, con la complicità di pareri sibillini di enti sovraordinati, con avvicendamenti dirigenziali e con procure addomesticate o inadempienti. Resta da capire
pagina 8 di 10 a chi verrà affidata la progettazione dei lavori per completare il quadro“, non risultano concretizzare un attacco ad personam, ossia alla né un gratuito atto ostile, Parte_1
dovendosi piuttosto ritenerle una personale valutazione critica di sistema, propria della dialettica politica, di per sé caratterizzata da toni aspri e pungenti, ma scriminata secondo i principi giuridici sopra richiamati, in quanto non contenente in modo specifico offese, trasmodate in attacchi personali, nei confronti della società attrice, certamente non identificabile nelle locuzioni: “tale di NO”, “quelli di NO”. Per_1
Invero, il post in questione non contiene indicazione specifica e nominativa ovvero riferimenti inequivoci nei confronti della né le espressioni “tale di Parte_1 Per_1
NO”, “quelli di NO”, “i nuovi proprietari” consentono al pubblico di individuare o desumere, con affidabile certezza, nella società odierna attrice il soggetto cui lo scritto era riferito.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in punto di concreta offensività della diffamazione è necessaria l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile, nella sua identità, da parte di un numero indeterminato di soggetti, ai quali l'informazione è diretta o è accessibile, alla stregua di una valutazione dei fatti e delle dichiarazioni svolta con giudizio ex ante ed in concreto, alla luce delle circostanze di contesto già notorie nell'ambiente di riferimento ed attraverso le quali è possibile, con elevato grado di affidabilità, l'inequivoca identificazione del destinatario in riferimento alla generalizzata cognizione dei fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo (cfr. Cass. pen. n.
48058/2019; in senso conforme Cass. SS.UU. n. 6965/2017).
Nel complesso, dunque, il post in contestazione configura pieno esercizio del diritto di critica da parte del convenuto, in quanto rispettoso dei relativi parametri di elaborazione giurisprudenziale e, pertanto, costituisce legittima espressione della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata.
Alla luce di tanto, la domanda attorea relativa all'accertamento del carattere diffamatorio dei post deve essere rigettata, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande.
Quanto alle spese processuali, queste seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare complessità delle pagina 9 di 10 questioni affrontate).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea relativa all'accertamento del carattere diffamatorio dei post oggetto di causa, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 CP_1
liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da versarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2990/2021 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Giuseppe De Lucia,
Attrice contro
con il patrocinio dell'Avv. Serafino Picerno, CP_1
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 26.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 per l'udienza del 16.6.2021 al fine di sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “1) accertare e dichiarare che i post pubblicati dal convenuto CP_1
sulla propria pagina Facebook in data 12\2\2021 e sul sito internet www.cittadinipugliesi.it in data 14\2\2021 hanno contenuto diffamatorio e denigratorio in danno della società 2) condannare pertanto il convenuto al risarcimento del Pt_1
danno patrimoniale e non patrimoniale ingiustamente patito dalla società attrice, che verrà determinato in corso di causa e comunque che verrà ritenuto di giustizia, sia con
pagina 1 di 10 riferimento al danno emergente che al lucro cessante, in considerazione dei parametri offerti con il presente atto, della documentazione ad esso allegata e delle prove che saranno raggiunte;
il tutto per una somma non inferiore a € 100.000,00 oltre accessori
(interessi legali) dalla insorgenza sino al soddisfo;
3) condannare il convenuto alla rimozione dei post per cui è causa ed alla completa eliminazione della loro visibilità su
Facebook e sul sito internet;
4) disporre la pubblicazione della emananda sentenza su tre quotidiani a carattere nazionale, a spese del convenuto;
5) porre a carico del convenuto il pagamento delle spese del presente giudizio”.
In particolare, a sostegno delle domande, la società attrice - specificando di essere attiva nel settore della costruzione e ristrutturazione di fabbricati civili ad uso residenziale e non residenziale - ha dedotto che:
- in data 24.12.2018 presentava al Comune di Gravina in Puglia istanza di autorizzazione paesaggistica con richiesta di permesso di costruire (art. 146 D.Lgs. 42/04 e art. 90 NTA del PPTR) per la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente e cambio di destinazione di uso, da non residenziale a residenziale, in ordine all'immobile, a tal fine acquistato, sito in Gravina in Puglia, alla via Spinazzola, censito al foglio 100, ptc. 3393 (parte), 524, 308 (parte), 269 e 268 (parte);
- l'immobile oggetto di intervento consisteva in un ex silos granaio non sottoposto a vincoli paesaggistici, urbanistici o territoriali;
- ottenuto parere favorevole dalla “Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di
Gravina in Puglia” e dalla “Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città
Metropolitana di Bari”, oltre ad autorizzazione paesaggistica da parte del competente
“Servizio Paesaggio ed Ambiente del Comune di Gravina in Puglia”, a conclusione del procedimento amministrativo con nota del 9.2.2021 il Comune di Gravina in Puglia comunicava l'imminente rilascio del titolo edilizio, subordinandolo al pagamento degli oneri di concessione, versati i quali, la società deducente ritirava il titolo;
- in data 12.2.2021, alle ore 12:16, , quale politico locale, pubblicava sulla CP_1
propria pagina Facebook, un post avente contenuto diffamatorio e denigratorio, che veniva, successivamente, condiviso su altri gruppi Facebook;
- lo stesso convenuto in data 14.2.2021 pubblicava il medesimo testo con il titolo “A
GRAVINA L' DOPO QUELLO PRIVATO!” sul Parte_2
sito internet (www.cittadinipugliesi.it) del Movimento politico: Controparte_2
Presidente” di cui lo stesso era esponente;
CP_1
pagina 2 di 10 - il contenuto del post aveva carattere diffamatorio per: <(1) l'aver affermato che il procedimento concessorio sia stato illegittimo;
(2) l'aver alluso che esso sia stato viziato da interessi di natura personale;
(3) l'aver alluso alla natura oscura della iniziativa imprenditoriale e a fantomatiche quanto inesistenti coperture;
(4) l'aver alluso che la società attrice abbia utilizzato amicizie per ottenere il provvedimento concessorio;
(5)
l'aver in sostanza affermato che vi sia stata una malversazione;
(6) l'aver apertamente affermato che “le carte si accomodano ex post con una politica compiacente”; (7) l'aver apertamente affermato che vi sia stata “la complicità di pareri sibillini di enti sovraordinati”; (8) l'aver alluso agli “avvicendamenti dirigenziali” quali strumenti per
“accomodare le carte”; (9) l'aver apertamente affermato che la società attrice abbia
“addomesticato” la Procura della Repubblica;
(10) l'aver apertamente affermato che la società attrice abbia approfittato di una “procura inadempiente” per “addomesticare le carte”>>.
- la diffamazione operata dal convenuto causava notevoli danni sia di natura patrimoniale e non patrimoniale, per un ammontare complessivo pari ad una somma non inferiore a euro
100.000,00.
Ciò chiarito, l'attore ha insistito nelle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.6.2021 si è costituito CP_1
eccependo:
[...]
- l'infondatezza del carattere diffamatorio del contenuto del post, poiché avente finalità di critica rivolta esclusivamente verso le istituzioni politiche locali, considerato l'interesse pubblico della questione, e stante l'assenza di riferimenti o menzione nei confronti dell'attrice “ , in quanto sconosciuta allo stesso convenuto;
Parte_1
- l'insussistenza dei danni lamentati, la mancanza di prova degli stessi e l'inammissibilità della richiesta di danni non patrimoniali, in quanto riservati a persone fisiche.
Sulla scorta di tali rilievi, il convenuto ha concluso nei seguenti termini: “accertare e dichiarare la totale inammissibilità e infondatezza delle domande attoree acclarando anche l'evidente carenza di legittimazione attiva dell'attrice e passiva del convenuto”, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 28.2.2025.
pagina 3 di 10 In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione: sul punto, va rilevato che le richieste istruttorie articolate dall'attrice - non ammesse in corso di causa e reiterate con le note di trattazione per l'udienza del 26.3.2025 - sono inammissibili, vertendo su circostanze di carattere generico e valutativo, nonché relative a fatti non specifici e privi di allegazioni.
Scendendo al merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, occorre qualificare le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate dal convenuto, le quali, invero, afferiscono al merito della controversia.
Difatti, occorre distinguere fra legittimazione (attiva e passiva) al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e deve essere condivisa l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda e non alla sua ammissibilità o meno.
Invero, la legittimazione ad agire, cui fa da contraltare l'interesse ad agire, serve a individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne il titolare. All'esito del giudizio potrà, infatti, accadere che si accerti - o resti indimostrato - che la parte non era titolare del diritto prospettato o, per converso, che la controparte non era titolare del correlativo obbligo, ma sono questioni che attengono al merito della controversia influenzando l'esito conclusivo del giudizio laddove, al contrario, l'azione sarà inammissibile nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva (Cass. SS.UU. n. 2951/2016).
Tanto precisato, la presente controversia attiene alla tematica del rapporto tra il diritto alla reputazione e il diritto, di pari rango costituzionale, di libertà di manifestazione del pensiero.
Invero, l'attrice lamenta di aver subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, alla reputazione, all'immagine ed alla credibilità in forza del post del convenuto e, di contro, quest'ultimo argomenta di aver legittimamente esercitato il suo diritto di critica politica.
Così delimitato l'oggetto del thema decidendum, mette conto richiamare i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di offese all'altrui reputazione e diritto di critica.
pagina 4 di 10 Trattasi di tematica in relazione alla quale costituisce granitico principio giurisprudenziale quello per cui “il diritto di cronaca/critica prevale sul diritto all'onore e alla reputazione solo in presenza di tre elementi, che devono coesistere: l'interesse dei fatti narrati per
l'opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza;
la correttezza dell'esposizione di tali fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione, secondo il principio della continenza verbale;
la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità, che può essere anche putativa” (cfr. fra le tante
Cass. pen. n. 5941/2000; Cass. n. 38215/2021).
In particolare, quanto al diritto di critica, esso si distingue dal diritto di cronaca in quanto non si concretizza né è finalizzato alla mera narrazione obiettiva del fatto, bensì si caratterizza per essere espressione dell'opinione personale e del giudizio che l'autore dello scritto ha e intende manifestare rispetto a un determinato fatto o personaggio e come tale esula necessariamente dai canoni dell'obiettività. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che “La critica non è la narrazione di un fatto, ma la manifestazione di un giudizio, come svela la stessa etimologia di questo lemma (dal greco zeívco, e cioè
"discernere, valutare"). Con la critica si manifesta un'opinione, ed un'opinione per definizione è soggettiva e non obiettiva;
e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio "colorito e pungente". Il diritto di critica, pertanto, può essere esercitato anche con espressioni lesive della reputazione altrui. … Il diritto di critica non può essere esercitato quomodolibet, ma è soggetto pur esso a limiti da tempo individuati dalla giurisprudenza di questa Corte. Questi limiti sono tre: Il primo limite è il rispetto della continenza verbale. Esso è violato quando la critica trasmodi nel turpiloquio, nel disprezzo, nel greve vilipendio, nell'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore, nelle allusioni insinuanti. … Il secondo limite è che, quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri: anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante. … Il terzo limite sussiste quando la critica viene espressa con lo scritto o con la parola, ed indirizzata ad una platea indeterminata di persone: in tal caso la critica sarà consentita solo in presenza di un interesse pubblico meritevole di tutela alla conoscenza dei fatti oggetto di critica” (cfr. Cass. n. 38215/2021).
Ulteriormente, la giurisprudenza ha chiarito che nel diritto di critica (rispetto al diritto di cronaca) il presupposto della verità si atteggia in modo particolare: “In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del
pagina 5 di 10 diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui” (Cass. pen. n. 31263/2020).
In altri termini, anche il diritto di critica presuppone che il messaggio esternato sia vero;
tuttavia, è sufficiente la sussistenza di un nucleo di verità, posto che chi esercita il diritto di critica non si limita a riportare i fatti (come il cronista) ma esprime nel messaggio il proprio punto di vista, operazione questa che comporta necessariamente una personalizzazione del contenuto del messaggio.
Delineato così il panorama giurisprudenziale di riferimento, al fine di verificare il carattere diffamatorio del post oggetto di controversia, occorre richiamarne il contenuto, avente il seguente tenore letterale: <Quel Silos è un 'rudere' inutilizzato da tanti anni e sarà sempre più a rischio crollo se non si interverrà. Siamo d'accordo, qualcosa in quell'area va e andava fatta, ma ovviamente nel rispetto delle norme, che pare non stiano ossequiando, e nell'interesse pubblico che non dovrebbe essere mai secondo a nessuno.
Quell'area dovrebbe poter consentire la realizzazione di servizi alla residenza, cioè utili alla collettività, e non servizi residenziali per consentire l'ennesima speculazione edilizia a privati. Sbloccassero le aree edificabili così davvero calmieriamo i prezzi delle case. Un cambio di destinazione d'uso con atto dirigenziale e senza una variante al PRG con passaggio in consiglio comunale, come regola vorrebbe, non è un buon incipit. Io non ci vedrei appartamenti in quell'immobile, ci vedrei qualcosa che manca in una città come la nostra e che, prima o poi, ce la farà a fare incoming intercettando grosse direttrici e grossi gruppi. Il turismo lento, e non di massa, è sicuramente servito dall'attuale offerta ricettiva, ma se da noi volesse soggiornare un gruppo di 100 persone? Un hotel 4 stelle lì lo vedrei benissimo, peraltro prospiciente l'area 'fieristica', sempre che il privato trovi l'interesse a farlo. Oggi vanno a pernottare a Matera e ad Altamura. Alcuni dicono, si, ma è una proprietà privata? Cosa può fare il comune per impedirlo? Così come l'amministrazione comunale, non dando indirizzo politico agli uffici, ha deciso di non espropriare quelle aree negli anni, per altre questioni ha deciso che altre aree private fossero destinate a verde o a servizi. Ciò significa che poteva, doveva a mio parere, limitare le potenzialità di quell'area per tutelare l'interesse cittadino. Perché non l'ha fatto? A detta di molti, infatti, i nuovi proprietari pare abbiano trovato l'appiglio proprio nel piano casa. Peccato che il piano
pagina 6 di 10 casa, mi dicono, in quell'area sottoposta a vincolo non possa essere applicato così come recita l'articolo 6. Il restauro poi non è contemplato dal piano casa che invece parla di ristrutturazione che, peraltro, in quell'area non può essere operata perché sottoposta a vincolo. A chi mi ha raccontato i fatti, non essendo io del mestiere e tecnico, ho chiesto di preparare un esposto circostanziato così da poterlo sottoscrivere e sottoporre all'attenzione degli enti proposti alfine di verificarne la legittimità e fugare ogni dubbio.
Staremo a vedere. Una cosa è certa, in via Vittorio Veneto non meritano la mia fiducia per tutto il pregresso e questa storia sicuramente ha tanti ingredienti che rendono legittimi i retropensieri. Leggere poi un sindaco che scarica la colpa agli uffici che lui stesso nomina
e dirige a bacchetta, e francamente ridicolo. Il dirigente non poteva firmare CP_3
procedimenti, non è assolutamente nuovo a queste cose, e poi lasciare ad altri la patata bollente visto che se n'è andato in quiescenza. Sarà un caso che tale di NO, Per_1
vicinissimo al PD, è amico dell'onorevole PD che è a stretto contatto con il Parte_3
Sindaco del PD, nella sua qualità di segretario regionale, e che tutti sono CP_4
bellamente sostenitori di che ha sempre approvato con la sua maggioranza, io ho Pt_4
sempre votato contro, le modifiche al piano casa? Sembra la fiera dell'est, ma vi assicuro che in cinque anni di regione ne ho viste e denunciate molte. Perché quelli di NO hanno comprato l'immobile? Perché sanno bene che le carte si accomodano ex post con una politica compiacente, con la complicità di pareri sibillini di enti sovraordinati, con avvicendamenti dirigenziali e con procure addomesticate o inadempienti. Resta da capire
a chi verrà affidata la progettazione dei lavori per completare il quadro, ma se il buongiorno si vede dal mattino, non ci rimane che rimanere vigili... CP_1
In ordine all'interesse pubblico, non appare contestabile la sussistenza del requisito della pertinenza delle suddette dichiarazioni, in quanto l'area di intervento relativa all'immobile denominato “ ”, di cui al post sopra richiamato, “ricade all'interno del Parte_5
perimetro dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del D.M. 1.8.1985”, gravando, inoltre, sulla medesima area, numerose tutele afferenti alle componenti idrologiche, botanico-vegetazionali, aree protette e dei siti naturalistici, culturali e insediative, di valore culturale relativo al cono visuale della gravina di Gravina di Puglia predisposte dal PPTR
(cfr. all. n 3 fasc. parte convenuta e all. n. 3 fasc. parte attrice).
Inoltre, “l'immobile oggetto di intervento (…) afferente ad una costruzione industriale, è testimonianza della stratificazione insediativa, rappresenta un esempio di paesaggio antropizzato di grande interesse sotto il profilo paesistico-ambientale, nonchè un esempio
pagina 7 di 10 di studio dell'uso del cemento armato applicato ad un edificio connesso all'economia rurale (cfr. all. 4 fasc. parte attrice).
Ciò trova, altresì, conferma dal diffuso interesse rivolto alla vicenda de qua anche da diversi organi di stampa locale (cfr. all. 1, 2 e 6 fasc. parte convenuta).
Quanto al rispetto dei principi di verità e continenza, deve rilevarsi che il post in questione costituisce, in primis, critica politica alle scelte dell'amministrazione comunale in ordine al
“cambio di destinazione d'uso con atto dirigenziale e senza una variante al PRG con passaggio in consiglio comunale” e all'applicabilità del piano casa in relazione all'immobile de quo (“A detta di molti, infatti, i nuovi proprietari pare abbiano trovato
l'appiglio proprio nel piano casa”).
Invero, le affermazioni in sé si concretizzano in una mera e lecita critica politica conforme a continenza e verità, rappresentando in tutta evidenza la vicenda storica che ha caratterizzato il fabbricato ed il relativo progetto edilizio, prive, dunque, di Parte_6 connotazione esplicitamente offensiva nei confronti dell'attrice.
D'altra parte, il nucleo dei fatti riportati risulta sostanzialmente veritiero, anche alla luce della stessa nota dirigenziale dell'area tecnica del Comune di Gravina in Puglia del
9.2.2021, prodotta da parte attrice, la quale conferma sia il cambio di destinazione d'uso dell'edificio da "non residenziale" ad “uso residenziale”, che l'applicazione della normativa relativa al piano casa, asserendo testualmente che “l'intervento debba ricalcare le linee essenziali compositive del “corpo” edilizio, sebbene si prevede una ri- funzionalizzazione residenziale dello stesso, attraverso il “piano casa” in deroga ad indici
e parametri della strumentazione urbanistica locale;
pertanto si tratta di un mantenimento di sagoma imposto dal (Soprintendenza)” (cfr. all. n. 5 fasc. Controparte_5
parte attrice).
Quanto alle esternazioni del relative a “Sarà un caso che tale di NO, CP_1 Per_1
vicinissimo al PD, è amico dell'onorevole del PD che è a stretto contatto con il Pt_3
Sindaco del PD, nella sua qualità di segretario regionale, e che tutti sono CP_4
bellamente sostenitori di che ha sempre approvato con la sua maggioranza, io ho Pt_4
sempre votato contro, le modifiche al piano casa? Sembra la fiera dell'est, ma vi assicuro che in cinque anni di regione ne ho viste e denunciate molte. Perché quelli di NO hanno comprato l'immobile? Perché sanno bene che le carte si accomodano ex post con una politica compiacente, con la complicità di pareri sibillini di enti sovraordinati, con avvicendamenti dirigenziali e con procure addomesticate o inadempienti. Resta da capire
pagina 8 di 10 a chi verrà affidata la progettazione dei lavori per completare il quadro“, non risultano concretizzare un attacco ad personam, ossia alla né un gratuito atto ostile, Parte_1
dovendosi piuttosto ritenerle una personale valutazione critica di sistema, propria della dialettica politica, di per sé caratterizzata da toni aspri e pungenti, ma scriminata secondo i principi giuridici sopra richiamati, in quanto non contenente in modo specifico offese, trasmodate in attacchi personali, nei confronti della società attrice, certamente non identificabile nelle locuzioni: “tale di NO”, “quelli di NO”. Per_1
Invero, il post in questione non contiene indicazione specifica e nominativa ovvero riferimenti inequivoci nei confronti della né le espressioni “tale di Parte_1 Per_1
NO”, “quelli di NO”, “i nuovi proprietari” consentono al pubblico di individuare o desumere, con affidabile certezza, nella società odierna attrice il soggetto cui lo scritto era riferito.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in punto di concreta offensività della diffamazione è necessaria l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile, nella sua identità, da parte di un numero indeterminato di soggetti, ai quali l'informazione è diretta o è accessibile, alla stregua di una valutazione dei fatti e delle dichiarazioni svolta con giudizio ex ante ed in concreto, alla luce delle circostanze di contesto già notorie nell'ambiente di riferimento ed attraverso le quali è possibile, con elevato grado di affidabilità, l'inequivoca identificazione del destinatario in riferimento alla generalizzata cognizione dei fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo (cfr. Cass. pen. n.
48058/2019; in senso conforme Cass. SS.UU. n. 6965/2017).
Nel complesso, dunque, il post in contestazione configura pieno esercizio del diritto di critica da parte del convenuto, in quanto rispettoso dei relativi parametri di elaborazione giurisprudenziale e, pertanto, costituisce legittima espressione della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata.
Alla luce di tanto, la domanda attorea relativa all'accertamento del carattere diffamatorio dei post deve essere rigettata, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande.
Quanto alle spese processuali, queste seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 4 ex art. 5 c. 6, in considerazione del valore indeterminabile della controversia;
con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della ridotta attività difensiva e della non particolare complessità delle pagina 9 di 10 questioni affrontate).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea relativa all'accertamento del carattere diffamatorio dei post oggetto di causa, con conseguente assorbimento delle ulteriori domande;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di , Parte_1 CP_1
liquidate in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da versarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 26.3.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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