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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/10/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. nr. 3525/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
promosso con ricorso congiunto depositato in data 06/06/2025,
da:
, con l'avv. CRISTIANA POLESEL, e Parte_1
, con gli avv.ti SARA BROLLO e MELANIA LAZZARIN Parte_2
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno congiuntamente richiesto la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore nato dalla loro relazione more Persona_1
uxorio, nonché la determinazione delle modalità di frequentazione con ciascun genitore e dell'obbligo di mantenimento, secondo le condizioni concordemente stabilite.
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 10/10/2025
ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 08/10/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse del minore e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3525/2025, provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“I) è affidato ad entrambi i genitori congiuntamente, i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare separatamente la responsabilità
genitoriale, il figlio avrà la residenza anagrafica presso la madre.
II) Le decisioni di maggior interesse per la prole quali l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale di dovranno essere concordate tra i genitori tenendo Per_1
conto delle capacità e delle inclinazioni naturali del figlio. III) trascorrerà una settimana con la madre ed una con il Per_1
padre, dalla domenica ad ore 20.00 alla domenica successiva, ad ore
20.00, e così a seguire, alternando i periodi presso l'uno e l'altro genitore, nell'appartamento acquistato da ciascuno di essi ad
Oderzo; ogni genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario del figlio nel periodo di permanenza dello stesso presso di sé. L'assegno unico spetterà, come per legge, a ciascuno dei ricorrenti in ragione della metà.
IV) Quanto alle spese ordinarie e straordinarie nell'interesse del figlio, ciascun genitore corrisponderà pro quota, in misura pari al
50%, le relative spese, eventualmente rimborsando, entro 10 giorni dalla comunicazione, il genitore che abbia anticipato il relativo esborso. Per le spese di carattere ordinario e straordinario si rinvia al protocollo in materia di famiglia applicato presso il
Tribunale di Treviso, che si allega in copia quale documento n.15).
V) Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore Per_1
tre settimane, due delle quali potranno essere consecutive
(alternando, di anno in anno, con la madre ed il padre, le prime due settimane di agosto e le ultime due) e comunque in un periodo da concordare entro il 15 Aprile di ciascun anno. Per le restanti settimane di vacanze estive il bambino starà con il padre e la madre alternativamente, così come nel periodo scolastico. In caso di sovrapposizione dei periodi, prevarrà la scelta materna negli anni pari e la scelta paterna negli anni dispari.
Durante le vacanze natalizie, il figlio starà dal 23 dicembre dopo la scuola al 30 dicembre alle ore 20.00 con un genitore e dal 30 dicembre ad ore 20.00 sino alla sera dell'Epifania ad ore 20.00 con l'altro genitore, ad anni alterni.
Le vacanze scolastiche pasquali verranno trascorse dal figlio dal mercoledì dalle ore 13.00 sino al pranzo di Pasqua con un genitore e dal pomeriggio dopo il pranzo di Pasqua sino al termine delle vacanze pasquali con l'altro genitore, ad anni alterni.
Le vacanze scolastiche di Carnevale verranno trascorse dal figlio con ciascun genitore ad anni alterni. In particolare, al genitore che ha trascorso la Pasquetta col figlio, spetteranno le vacanze di
Carnevale.
La giornata del compleanno di verrà trascorsa con ciascun Per_1
genitore a seconda dei turni di ciascuno di essi, possibilmente alternando le annualità; in ogni caso si rinvia per completezza al piano genitoriale che, sottoscritto da entrambe le parti, si allega quale documento n. 16).
VI) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a tenersi informati su ciò che riguarda le condizioni e le necessità del figlio. A fronte di richieste di informazione di un genitore all'altro connesse alla gestione della prole, i genitori si impegnano reciprocamente a dare risposte tempestive per consentire le necessarie organizzazioni anche connesse agli impegni di lavoro.
VII) I ricorrenti danno espressamente atto che, tra gli stessi, non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte,
le medesime domande contenute nel presente atto o domande ad esse connesse.
VIII) le spese legali sono compensate tra le parti”; - dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 14/10/2025.
Il Presidente
dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi