Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di ConSIlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3594 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CALABRO' FELICE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 30/10/2024 i coniugi Pt_1
1
a Messina il 04/08/1992, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/06/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 156, parte 2, serie A;
- che dall'unione era nato, in data 14/09/2018, il figlio Per_1
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 2280/2023 pubbl. il 29/11/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “A) Il piccolo è affidato, secondo le Per_1
prescrizioni della legge n. 54/2006, in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione privilegiata presso il nuovo domicilio materno, sito in
Mesina, Viale Boccetta n. 20, anche ai fini della residenza fiscale. I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (a titolo meramente esemplificativo: interventi, visita specialistica e/o esame specialistico d'urgenza) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza il quale avvertirà immediatamente
2 l'altro genitore. 3 B) Il padre potrà vedere il figlio ogni volta che sarà possibile in base alle rispettive eSIenze di lavoro e di studio, tenendo conto del preminente e superiore interesse del minore, restando sempre fermo il diritto del figlio di potere andare con il padre quando vorrà, previo accordo con lo stesso e con la madre. In ogni caso dovrà essere garantito il seguente calendario: 1) durante l'anno scolastico, intendendosi il periodo ricompreso tra il 15 settembre ed il 15 giugno, il padre terrà con sé il figlio il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 20:00, e a settimane alterne dalle ore 13:00 del sabato, prelevandolo all'uscita dalla scuola dell'infanzia, alle ore 20:00 della domenica;
2) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, il Natale e/o il Capodanno. E precisamente dal 24 dicembre mattina, ore 9:00, al 26 dicembre sera, ore 20:00, o dal 31 dicembre mattina, ore 9:00 al 2 gennaio sera, ore 20:00; 3) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, il minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni, la Pasqua e/o la Pasquetta. E precisamente dal sabato pomeriggio precedente alla pasqua, ore 16:00, alla sera del giorno di pasqua, ore 20:00, o dal mattino del giorno di Pasquetta, ore 09:00, alle ore 19:00 del martedì successivo;
4) nel periodo estivo, con ciò intendendosi il periodo ricompreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il minore trascorrerà con il padre tre settimane, tuttavia non consecutive, e precisamente una settimana nel mese di giugno, una settimana nel mese di luglio e un'altra settimana nel mese di agosto. Nei primi tre anni, nelle settimane in cui starà con il padre sarà garantito il diritto di visita Per_1
della madre che potrà stare con nei giorni di martedì e giovedì dalle Per_1
3 ore 16 alle ore 20. Successivamente il diritto di visita della madre sarà sospeso. Le date specifiche saranno concordate dai genitori, in relazione agli impegni lavorativi dei medesimi;
5) per i giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico come, a mero titolo esemplificativo, il giorno della liberazione (25 aprile), il giorno della festa dei lavoratori (1 maggio), il giorno della festa della repubblica (2 giugno), il giorno della festa della patrona della città (3 giugno), il giorno della festa di ognissanti
(1 novembre) il giorno della festa dell'immacolata concezione (8 dicembre), il minore trascorrerà le proprie giornate rispettivamente con ciascuno dei genitori secondo la regola dell'alternanza; 6) il giorno della festa del papà, trascorrerà la giornata con il padre, il quale lo preleverà all'uscita Per_1
dalle lezioni e lo riaccompagnerà a casa entro le ore 21:00. Analogamente, trascorrerà il giorno della festa della mamma con la propria Per_1
madre; 7) il piccolo il giorno del suo compleanno lo trascorrerà, Per_1
alternativamente, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; salva la possibilità dei coniugi di concordare una modalità diversa, anche in relazione ad un'eventuale festa da organizzare insieme;
8) infine, Per_1
trascorrerà con il papà, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, il giorno del compleanno di quest'ultimo, conseguentemente, trascorrerà con la mamma il giorno del compleanno della stessa a prescindere dai giorni di visita ivi stabiliti. C) Il SI. , a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
del figlio, si obbliga a corrispondere alla SI.ra entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico e/o assegno la somma mensile di €
150,00 (centocinquanta/00), annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT. La SI.ra , inoltre, percepirà per intero l'assegno Parte_1
unico erogato dall'Inps quale misura di sostegno al reddito per i figli a carico. Le spese straordinarie relative al minore, concordate tra i genitori, individuate secondo le linee guida dettate dal ConSIlio Nazionale Forense,
4 saranno corrisposte nella misura del 70% della madre e nella misura del 30
% dal padre. Nel momento in cui il IG. troverà un'occupazione Parte_2
stabile le spese straordinarie nell'interesse del minore saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno. D) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice deSInato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 4 dicembre 2024.
All'udienza del 05/03/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 2280/2023 pubbl. il 29/11/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
5 Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di conSIlio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 30/10/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 25/06/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 156, parte 2, serie A, tra , nata Parte_1
a Messina il 10/05/1986, e , nato a [...] il Parte_2
04/08/1992, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di conSIlio del 06/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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