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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/12/2025, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11446/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11446/2022 promossa da:
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Giovanni Iamonte;
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Iacopo Messeri;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 10.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo 3046/2022, emesso in data 30.7.2022 dal Tribunale di
Firenze, con cui le era stato ingiunto di pagare, in favore di l'importo di euro 26.695,96, oltre a interessi Controparte_2
e spese, deducendo: a) che, in data 31.12.2021, parte opposta aveva comunicato ad senza alcuna valida Controparte_1 ragione, la risoluzione del contratto di fornitura gas naturale/energia elettrica, ma, nonostante lo scioglimento del vincolo, la prima aveva continuato illegittimamente a erogare energia elettrica;
b) che avrebbe violato il Controparte_2 dovere di buona fede in executivis per avere risolto il contratto senza alcuna ragione;
c) che tale comportamento ha causato ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali a Controparte_1
di cui quest'ultima ha chiesto la condanna al risarcimento in
[...] via riconvenzionale;
d) che, infine, mancherebbero i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio evidenziando come Controparte_2 la risoluzione abbia avuto a oggetto il solo rapporto di fornitura di gas naturale, e non anche quello di fornitura di energia elettrica, in relazione al quale sono state emesse le fatture azionate in via monitoria, ed eccependo l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto afferente a rapporto diverso rispetto a quello oggetto di causa. La stessa ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Successivamente, con atto del 18.1.2023, parte opponente ha rinunciato alla domanda riconvenzionale subordinata con la quale aveva chiesto che “qualora venga riconosciuta la fondatezza della pretesa creditoria vantata da , la somma indicata nel CP_2 decreto venga interamente compensata con i danni patrimoniali da lucro cessante subiti da pari ad € 116.109,00, Controparte_1 stante in ogni caso la mala fede ed il comportamento scorretto posto in essere dalla società ”. Controparte_2
pagina 2 di 5 La causa è stata istruita solo documentalmente e in data
10.12.2025 sono state precisate le conclusioni.
Ciò detto, va innanzitutto evidenziato come parte opposta abbia dato atto di avere incassato l'indennizzo C-MOR previsto dall'Autorità di Regolazione per Eneregia, Reti e Ambiente relativamente al credito per cui è causa (doc. 14) e di non avere più interesse ad agire per l'importo in linea capitale portato dal decreto ingiuntivo. ha, pertanto, limitato la propria Controparte_2 domanda agli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al 15.1.2024, data di incasso dell'indennità, nonché alle spese di lite della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione.
Tanto precisato, l'opposizione svolta da è Controparte_1 infondata e va rigettata. Infatti, se è vero che la comunicazione di risoluzione contrattuale inoltrata da (doc. 2 Controparte_2 di parte opponente) faceva riferimento anche al contratto di fornitura di energia elettrica, lo stesso non può tuttavia reputarsi risolto, alla luce della complessiva valutazione del comportamento successivamente tenuto dalle parti, da cui si evince univocamente la volontà comune di mantenere in vita il rapporto, alla luce, in particolare, del fatto che: i) l'odierna opposta ha continuato ad erogare energia elettrica a (circostanza, Controparte_1 questa, incontestata); ii) la stessa società opponente ha, in diverse comunicazioni, manifestato la convinzione che il contratto fosse ancora in essere (cfr. docc. 7, 8 di parte opposta) e si è reiteratamente opposta alla cessazione della fornitura (docc. 9 e 10 di parte opposta); iii) del resto, anche nel proprio atto introduttivo dell'odierno giudizio ha contestato l'efficacia Controparte_1 della comunicazione di risoluzione contrattuale.
Che le parti possano disporre dell'effetto risolutivo già prodottosi è,
d'altra parte, riconosciuto dalla giurisprudenza di Legittimità (cfr.
Cass. 4205/16; Cass.23315/2007), cosicché, in assenza di pagina 3 di 5 specifiche contestazioni da parte della debitrice in ordine al quantum preteso per l'erogazione di energia, il credito vantato da deve reputarsi sussistente. Controparte_2
Va, poi, dichiarata inammissibile, per violazione dell'art. 36 c.p.c., la domanda riconvenzionale avanzata in giudizio da parte opponente. Con la stessa, infatti, viene richiesto il risarcimento dei danni asseritamente patiti per la cessazione del (diverso) rapporto di fornitura di gas, non oggetto del presente giudizio.
In definitiva, alla luce di tali rilievi, sebbene il decreto ingiuntivo debba essere revocato per rinuncia, da parte dell'opposta, a una parte dell'importo richiesto, va condannata Controparte_1
a corrispondere a una somma pari agli Controparte_2 interessi ex d.lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza delle singole fatture sino al 15.1.2024, oltre alle spese relative alla fase monitoria già liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro
1.305,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale svolta da comporta altresì la condanna di Controparte_1 quest'ultima alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione, che si liquidano, come in dispositivo ai sensi del D.M.
n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta (diminuite per la fase di trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta degli interessi ex d.lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza delle singole fatture azionate in via monitoria sino al 15.1.2024, oltre alle spese relative alla fase monitoria liquidate in euro 286,00 per esborsi ed euro 1.305,00 per compenso, e spese generali nella pagina 4 di 5 misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da
[...]
Controparte_1
Condanna parte opponente altresì a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
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