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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2978/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OGNISSANTI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA DELLE ANTICHE MURA 66/A, 71043
MANFREDONIA, presso il difensore avv. OGNISSANTI MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUFFREDA Controparte_1 C.F._2
ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA REALE BASILICA N. 93, 71037 MONTE SANT'ANGELO, presso il difensore avv. GIUFFREDA ENRICO
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati alle note scritte conclusionali depositate in atti. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., la signora esponeva di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Cava dei Tirreni (SA), in data 4.1.2007, regolarmente trascritto negli atti dell'ufficio dello Stato civile del Comune predetto, atto numero 1, parte seconda, serie A.
Rappresentava, inoltre, che dalla loro unione nascevano due figli, (Cod. Fisc. Persona_1 [...]
), nato a [...] il [...], studente maggiorenne non economicamente C.F._3 pagina 1 di 3 autosufficiente e , (Cod. Fisc. ) nata a [...] il 24 giugno Persona_2 CodiceFiscale_4
2009, studentessa.
Concludeva, pertanto, per sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge Controparte_1 alle condizioni espressamente riportate nel ricorso introduttivo ed in questa sede da intendersi riportate e trascritte ad ogni effetto di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.9.2024, si costituiva in giudizio il sig. , Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e rassegnando le seguenti conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione, ivi da intendersi riportate e trascritte.
All'udienza del 11.10.2024, le parti personalmente comparse chiedevano un rinvio per tentare un bonario componimento del presente giudizio.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 13.11.2024 in trattazione scritta.
Le parti in data 12.11.2024 depositavano note scritte contenenti un accordo per la trasformazione del presente giudizio in consensuale, alle condizioni fissate nella scrittura privata del 7.11.2024, pure depositata in atti, rinunziando espressamente ai termini per il deposito di comparse conclusionali.
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 13.11.2024, il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere che esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice designato.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e dei figli minori,
e, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data 14.6.2024, dalla signora nei confronti Parte_1 del coniuge sig. , uditi i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati;
pagina 2 di 3 2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cava dei Tirreni (SA), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 185, parte II, serie A, dell'anno 2006), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 5.3.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2978/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OGNISSANTI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA DELLE ANTICHE MURA 66/A, 71043
MANFREDONIA, presso il difensore avv. OGNISSANTI MATTEO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUFFREDA Controparte_1 C.F._2
ENRICO, elettivamente domiciliato in VIA REALE BASILICA N. 93, 71037 MONTE SANT'ANGELO, presso il difensore avv. GIUFFREDA ENRICO
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati alle note scritte conclusionali depositate in atti. Il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., la signora esponeva di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Cava dei Tirreni (SA), in data 4.1.2007, regolarmente trascritto negli atti dell'ufficio dello Stato civile del Comune predetto, atto numero 1, parte seconda, serie A.
Rappresentava, inoltre, che dalla loro unione nascevano due figli, (Cod. Fisc. Persona_1 [...]
), nato a [...] il [...], studente maggiorenne non economicamente C.F._3 pagina 1 di 3 autosufficiente e , (Cod. Fisc. ) nata a [...] il 24 giugno Persona_2 CodiceFiscale_4
2009, studentessa.
Concludeva, pertanto, per sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge Controparte_1 alle condizioni espressamente riportate nel ricorso introduttivo ed in questa sede da intendersi riportate e trascritte ad ogni effetto di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.9.2024, si costituiva in giudizio il sig. , Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e rassegnando le seguenti conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione, ivi da intendersi riportate e trascritte.
All'udienza del 11.10.2024, le parti personalmente comparse chiedevano un rinvio per tentare un bonario componimento del presente giudizio.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 13.11.2024 in trattazione scritta.
Le parti in data 12.11.2024 depositavano note scritte contenenti un accordo per la trasformazione del presente giudizio in consensuale, alle condizioni fissate nella scrittura privata del 7.11.2024, pure depositata in atti, rinunziando espressamente ai termini per il deposito di comparse conclusionali.
Pertanto, a scioglimento della riserva assunta alla udienza cartolare del 13.11.2024, il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere che esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice designato.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e dei figli minori,
e, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data 14.6.2024, dalla signora nei confronti Parte_1 del coniuge sig. , uditi i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati;
pagina 2 di 3 2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cava dei Tirreni (SA), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 185, parte II, serie A, dell'anno 2006), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 5.3.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
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