Articolo 9 della Legge 15 luglio 1966, n. 604
Articolo 8Articolo 10
Versione
7 agosto 1966
Art. 9.
L'indennita' di anzianita' e' dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Entrata in vigore il 7 agosto 1966
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