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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10420/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
- Sezione Nona Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 settembre 2025 da
1) d.ssa PA CH Nata a Cuggiono (Mi), in data 25 gennaio 1974 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo Alfonso Burana e l'Avv. Simona Michela Maria Galanti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) dott. Persona_1
Nato a Milano, in data 15 gennaio 1971 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo Alfonso Burana e l'Avv. Simona Michela Maria Galanti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano, in data 15 giugno 2002 (anno 2002, atto n. 0721, reg. 01, parte II, serie A)
□ separati con accordo di negoziazione assistita, in data 26 aprile 2016, e provvedimento del P.M. del 3 maggio 2016
1 con i seguenti figli: , nata a [...], il [...], cittadina italiana Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51, cod. proc. civ., personalmente sottoscritto e depositato in data 17 settembre 2025 e successiva memoria integrativa contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a loro carico, depositata in data 8 ottobre 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) la figlia , ormai maggiorenne, ma ancora non economicamente autosufficiente, rimarrà Per_2 prevalen e collocata presso la madre;
2) a far data dal mese di settembre 2025, il dott. ha corrisposto direttamente alla figlia Per_1 Per_2 il contributo al mantenimento mensile conco € 1.000,00 #, e tale contributo corris da ottobre 2025 in poi, entro il giorno 15 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente in base agli in- dici Istat;
3) il dott. sosterrà interamente le spese di studio, di alloggio fuori sede nonché le spese Per_1 sanitarie di;
le restanti spese straordinarie, da concordarsi, e le spese del cane Elio, di razza Per_2 golden retriever, collocato presso la casa coniugale, verranno sostenute al 50% tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documenta- zione di cui all'art 473.bis.51 III, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le con- dizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71, cod. proc. civ.
DIRITTO Sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma primo, n. 2), lett. b), legge 1° dicembre 1970, n. 898, essendo stato accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Tenuto conto dei contenuti dell'accordo, l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4, cod. proc. civ.). La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in Milano, in data 15 giugno 2002, tra i signori d.ssa PA Cucchetti e dott. ; Persona_1
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti spese del presente giudizio.;
5) manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni e
2 agli ulteriori incombenti di legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Inveruno dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 15.10.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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