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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/11/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
IA Melandri PRESIDENTE rel.
AT BA CONSIGLIERA
IA AZ CA CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 254/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv.to DEFILIPPI CLAUDIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall' avv.to MARCHELLI P.IVA_1
PAOLA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 12/11/2025 .
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale della Spezia il Sig. , Parte_1
premesso di aver aderito alla c.d. rottamazione di cui all'art. 1 commi 231 e segg. della L. n. 197/22 e di aver ricevuto in data
15/06/2023 da Agenzia delle Entrate – Riscossione la comunicazione delle somme conseguentemente dovute, pari a complessivi € 945.999,51 (con prime 2 rate di € 97.844,68 e €
97.829,37) e con esclusione dalla stessa della somma di €.
14.355,24 in quanto relativa a carichi affidati all'ente di riscossione successivamente al 30 giugno 2022, ha proposto opposizione a tale comunicazione sostenendo:
- la violazione dell'art. 53, Cost. e dei principi di capacità contributiva, progressività ed equità;
- la nullità delle cartelle e degli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione per difetto di notifica degli stessi, con conseguente prescrizione dei crediti in essi portati;
- la nullità o illegittimità della comunicazione per difetto di motivazione;
- l'annullamento ex lege dei carichi di importo inferiore a €.
1.000,00;
- l'illegittima esclusione dalla c.d. rottamazione dei carichi affidati dopo il 30.6.2022 per disparità di trattamento;
- l'illegittimità della comunicazione per omessa possibilità di
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pagare le somme dovute mediante compensazione delle stesse con crediti di imposta.
si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, per inammissibilità ed infondatezza delle domande in esso contenute, condannando il ricorrente alle spese di lite a favore dell CP_3
.
[...]
In sintesi il giudice ha ritenuto:
- che la comunicazione impugnata era stata emessa su richiesta volontaria e consapevole della contribuente e le rate e gli importi erano stati quantificati da in applicazione dei criteri CP_2
predeterminati dalla legge senza alcun margine di discrezionalità da parte dell' ente riscossore;
non era dunque ravvisabile alcuna violazione dei principi costituzionali invocati in ricorso
(di capacità contributiva e progressività ex art. 53 Cost.), in quanto attinenti alla imposizione fiscale e non alla fase di riscossione agevolata, introdotta proprio per far pagare importi inferiori rispetto a quelli dovuti;
- che l'adesione alla rottamazione precludeva la possibilità di contestare la sussistenza del credito, né era ammissibile, per carenza di interesse, l'azione per far valere la prescrizione in assenza di minaccia esecutiva;
- che la comunicazione conteneva tutte le informazioni richieste dalla legge, compresi i dettagli dei carichi e il tasso d'interesse
(2% annuo);
3
- che il contribuente non aveva indicato quali carichi inferiori a €.
1.000,00 sarebbero stati inclusi da nella definizione CP_2
agevolata;
- che neppure il ricorrente aveva indicato quali crediti di imposta avrebbero potuto essere oggetto di compensazione.
3. Il sig. appella la sentenza e resiste. Pt_1 CP_2
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., anche sulla questione, sollevata d'ufficio, relativa alla legittimazione passiva di sulla CP_2
domanda volta ad accertare la prescrizione dei crediti contributivi, viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 20/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per aver dichiarato la carenza di interesse ad agire del contribuente sulle questioni di merito quali la decadenza e la prescrizione.
Richiama al riguardo giurisprudenza che esclude che l'adesione alla definizione agevolata sia un riconoscimento di debito e implichi la rinuncia a contestarlo.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il piano di ammortamento previsto da , seppur conforme alla legge, CP_2
aveva imposto due rate iniziali elevate e ravvicinate, rendendo in tal modo estremamente difficile il pagamento per contribuenti con limitata capacità economica;
il tutto in violazione dei principi costituzionali di equità e capacità contributiva applicabili anche nella fase di riscossione, e non solo quella della imposizione
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fiscale, come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la legittimità costituzionale della normativa applicata, che ha escluso dalla definizione agevolata i carichi affidati all'ente di riscossione dopo la data del 30/06/2022, sostenendo la violazione dell'art. 3
Cost. per disparità di trattamento tra contribuenti per ragioni non dipendenti dalla loro condotta.
Con il quarto motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale ha sbagliato a respingere l'eccezione di nullità della comunicazione per carenza di motivazione, non contenendo la stessa informazioni sufficienti per permettere al contribuente di verificare la legittimità della pretesa, tra cui i criteri per il calcolo degli interessi. Inoltre, con riferimento alle questioni relative al mancato stralcio dei carichi fino a mille euro e alla mancata previsione della possibilità di compensare i debiti con i crediti di imposta, il giudice aveva invertito l'onere probatorio, spettando ad dimostrare di non aver inserito nella rottamazione CP_2
carichi che avrebbero dovuto essere stralciati e che non vi erano crediti del contribuente da portare in compensazione.
L'appellante ha poi preso posizione, nelle note di trattazione scritta, sulla questione sollevata d'ufficio relativa alla legittimazione passiva di in merito all'eccezione di CP_2
prescrizione dei crediti contributivi, invocando il disposto di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.
§§§
5
Come accaduto in altre analoghe controversie in cui è stata sollevata d'ufficio la questione sulla legittimità passiva di CP_2
in merito alla domanda di prescrizione (sentenza CdA n.
224/2025), anche in questo giudizio vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022, intervenuta proprio per dirimere i contrasti sull'applicazione, anche alle cause di opposizione alla riscossione esattoriale dei contributi, dell' art. 39 del d.lgs. n.
112 del 1999 che così dispone: “Nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore.”
Le Sezioni Unite, con la sentenza citata, hanno ritenuto che tale normativa si applica esclusivamente alle cause di natura tributaria, mentre, in quelle aventi ad oggetto la riscossione di crediti contributivi – come nel caso in esame - il debitore che intenda far valere una causa estintiva della propria obbligazione, deve agire in giudizio nei confronti del soggetto impositore, unico titolare del credito legittimato a contraddire su tale eccezione.
La improponibilità della relativa domanda nei confronti di CP_2
supera ogni questione sollevata con il primo motivo di appello, volta ad impugnare la sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato l'inammissibilità della stessa per carenza di interesse ad agire.
6
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla capacità contributiva, si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c., il seguente passo motivazionale della sentenza n. 76/2022 : “Si deve innanzitutto evidenziare che i principi costituzionali di capacità contributiva e progressività, imposti dalle previsioni di cui al richiamato art. 53 della Costituzione, riguardano il livello dei contributi previdenziali e dei tributi che ciascun obbligato deve pagare;
quindi, riguardano le somme che l'appellante doveva in origine pagare e la cui entità non riguarda l'oggetto dell'odierno procedimento. L'odierno ricorso riguarda infatti l'entità delle rate che lo stesso appellante ha chiesto di poter pagare, quale agevolazione rispetto ai mancati originari pagamenti a lui imputati, non si tratta quindi dell'entità del debito previdenziale
e tributario, quello sì da pretendere in misura congrua rispetto alla capacità contributiva, ma della misura di una agevolazione richiesta dallo stesso ricorrente e per sua natura già agevolativa rispetto ai suoi interessi, come dallo stesso già valutati al momento della sua richiesta di “rottamazione”. L'appellante doveva infatti essere sin dall'inizio in grado di valutare se tale richiesta fosse di suo interesse, in quanto le singole rate sono predeterminate dalla legge e quindi calcolabili in anticipo, tra
l'altro, come giustamente osservato dall'Agenzia appellata, potendo lo stesso richiedente già godere dalla medesima assistenza legale di cui all'odierno procedimento. L'interessato ha voluto, per sua libera e, si deve presumere, consapevole scelta, avvalersi di un istituto normativamente disciplinato e
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quindi sapeva perfettamente quale era l'effetto economico della sua domanda, effetto comunque di favore rispetto al suo carico economico iscritto a ruolo, ovviamente ben maggiore rispetto a quello dovuto a seguito delle agevolazioni richieste. Le somme di cui alla “comunicazione” impugnata sono predeterminate per legge, senza alcuna possibile discrezionalità da parte dell . Va inoltre rilevato che Controparte_1
essendo la legge, per definizione, generale ed astratta, non può che prevedere una ipotesi di definizione agevolata aperta ad una platea indistinta di contribuenti, fissando in maniera univoca i criteri, obiettivi e generali, per la determinazione del dovuto.
Rimane inoltre nel campo della discrezionalità legislativa sia
l'introdurre, nel corso del tempo, diverse ipotesi normative di definizione agevolata dei carichi (c.d. rottamazione) sia individuare i presupposti e le condizioni per accedervi, che possono ben essere variate da un'ipotesi ad un'altra”.
Il motivo va quindi respinto.
Anche il terzo motivo è già stato esaminato e respinto da questa
Corte con sentenza n. 279/2025, in cui si è ritenuto che rientra nella discrezionalità, anche tecnica, del legislatore stabilire, anche dal punto di vista temporale, quali crediti siano definibili in modo agevolato, senza che ciò integri alcuna violazione il principio di uguaglianza. Si rileva al riguardo che, per costante giurisprudenza costituzionale (v. sentenze n. 94/2009, 60/2014 e altre nella medesima direzione), il decorso del tempo costituisce già di per sé un elemento di differenziazione delle situazioni
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giuridiche;
nel caso di specie in tutti gli interventi legislativi di
“rottamazione” è stato introdotto, quale termine di riferimento temporale per la definizione agevolata dei debiti del contribuente, la data di affidamento del “carico” all'ente della riscossione;
né assume rilevanza il fatto che il momento dell'affidamento sia rimesso alla discrezionalità dell'ente impositore, il cui agire è comunque procedimentalizzato.
Solo per completezza, si rileva la pretestuosità di questo motivo di appello, in cui il contribuente si è lamentato della esclusione dei carichi affidati all'ente di riscossione successivamente al
30/06/2022 dalla procedura di definizione agevolata, quando non ha neppure definito la stessa con il pagamento di quelli inclusi.
Infine, altrettanto infondate sono le doglianze contenute nel quarto motivo di appello.
La questione relativa alla nullità per indeterminatezza della comunicazione è inammissibile.
Come già rilevato in altre analoghe cause proposte con il medesimo difensore (v. sentenza n. 279/2025 già citata),
l'appellante ha riproposto la medesima censura relativa alla mancata indicazione nella comunicazione degli interessi applicati senza neppure confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, in cui il giudice ha affermato che – contrariamente a quanto il contribuente si ostina a sostenere anche in questo grado di giudizio - nella comunicazione è stata indicata la percentuale del 2% (v. nota n. 8 di pag. 2 della comunicazione), come peraltro prestabilito dalla legge.
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Infine, neppure è fondata l'obiezione secondo cui spettava ad
, e non al contribuente, dimostrare che non vi erano carichi CP_2
stralciabili; al contrario, in applicazione dei principi di riparto degli oneri probatori ex art. 2967 c.c., era il ricorrente che avrebbe dovuto specificamente individuare i carichi inferiori ad
€. 1.000,00 affidati entro il termine del 31/12/2015 (come previsto dall'art. 1, commi da 222 a 230 L. 197/2022) che non sarebbero stati stralciati.
Per quanto riguarda poi la questione relativa alla mancata previsione della possibilità di compensare dei debiti con i crediti d'imposta, oltre al fatto che – come correttamente motivato dal primo giudice – trattasi di una doglianza meramente teorica e quindi inammissibile, assume comunque rilievo dirimente il fatto che, sempre nell'ambito dei propri poteri discrezionali, il legislatore - per la c.d. rottamazione quater - non ha previsto tale facoltà, diversamente da quanto previsto per la precedente rottamazione ter disciplinata dalla L. n. 145/2018.
L'appello va dunque respinto, con condanna del sig. alla Pt_1
rifusione a favore di delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. CP_2
Tenuto conto della palese infondatezza dell'appello, basato su motivi anche inammissibili e pretestuosi, si ritiene che il Sig.
– seppur in assenza di apposita domanda da parte di Pt_1 CP_2
e quindi d'ufficio - debba essere condannato anche al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc.
Secondo la Suprema Corte, sussiste lite temeraria laddove si agisca in giudizio “senza aver adoperato la normale diligenza
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per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (Cass. n. 4430/2022); situazione che sicuramente ricorre nel caso di specie in cui l'appellata è stata comunque costretta a difendersi sostenendo costi che ben avrebbero potuto essere evitati.
La liquidazione del danno ex art. 96 c.p.c. è rimessa ad una valutazione equitativa che, secondo giurisprudenza consolidata, viene di regola parametrata con riferimento “al valore dei compensi da liquidare” per il grado di giudizio (cfr. ex multis
Cass. n. 22208/2021).
In adesione a tale orientamento, l'appellante va condannato al pagamento in favore della controparte di una ulteriore pari somma, equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 20.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA,
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nonché a risarcirle il danno ex art. 96 c.p.c., che liquida nell'ulteriore pari importo di €. 20.000,00.
Dichiara che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025
IL PRESIDENTE IA Melandri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
IA Melandri PRESIDENTE rel.
AT BA CONSIGLIERA
IA AZ CA CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 254/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv.to DEFILIPPI CLAUDIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall' avv.to MARCHELLI P.IVA_1
PAOLA, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 12/11/2025 .
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale della Spezia il Sig. , Parte_1
premesso di aver aderito alla c.d. rottamazione di cui all'art. 1 commi 231 e segg. della L. n. 197/22 e di aver ricevuto in data
15/06/2023 da Agenzia delle Entrate – Riscossione la comunicazione delle somme conseguentemente dovute, pari a complessivi € 945.999,51 (con prime 2 rate di € 97.844,68 e €
97.829,37) e con esclusione dalla stessa della somma di €.
14.355,24 in quanto relativa a carichi affidati all'ente di riscossione successivamente al 30 giugno 2022, ha proposto opposizione a tale comunicazione sostenendo:
- la violazione dell'art. 53, Cost. e dei principi di capacità contributiva, progressività ed equità;
- la nullità delle cartelle e degli avvisi di addebito richiamati nella comunicazione per difetto di notifica degli stessi, con conseguente prescrizione dei crediti in essi portati;
- la nullità o illegittimità della comunicazione per difetto di motivazione;
- l'annullamento ex lege dei carichi di importo inferiore a €.
1.000,00;
- l'illegittima esclusione dalla c.d. rottamazione dei carichi affidati dopo il 30.6.2022 per disparità di trattamento;
- l'illegittimità della comunicazione per omessa possibilità di
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pagare le somme dovute mediante compensazione delle stesse con crediti di imposta.
si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del CP_2
ricorso.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, per inammissibilità ed infondatezza delle domande in esso contenute, condannando il ricorrente alle spese di lite a favore dell CP_3
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[...]
In sintesi il giudice ha ritenuto:
- che la comunicazione impugnata era stata emessa su richiesta volontaria e consapevole della contribuente e le rate e gli importi erano stati quantificati da in applicazione dei criteri CP_2
predeterminati dalla legge senza alcun margine di discrezionalità da parte dell' ente riscossore;
non era dunque ravvisabile alcuna violazione dei principi costituzionali invocati in ricorso
(di capacità contributiva e progressività ex art. 53 Cost.), in quanto attinenti alla imposizione fiscale e non alla fase di riscossione agevolata, introdotta proprio per far pagare importi inferiori rispetto a quelli dovuti;
- che l'adesione alla rottamazione precludeva la possibilità di contestare la sussistenza del credito, né era ammissibile, per carenza di interesse, l'azione per far valere la prescrizione in assenza di minaccia esecutiva;
- che la comunicazione conteneva tutte le informazioni richieste dalla legge, compresi i dettagli dei carichi e il tasso d'interesse
(2% annuo);
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- che il contribuente non aveva indicato quali carichi inferiori a €.
1.000,00 sarebbero stati inclusi da nella definizione CP_2
agevolata;
- che neppure il ricorrente aveva indicato quali crediti di imposta avrebbero potuto essere oggetto di compensazione.
3. Il sig. appella la sentenza e resiste. Pt_1 CP_2
La causa, discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., anche sulla questione, sollevata d'ufficio, relativa alla legittimazione passiva di sulla CP_2
domanda volta ad accertare la prescrizione dei crediti contributivi, viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 20/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per aver dichiarato la carenza di interesse ad agire del contribuente sulle questioni di merito quali la decadenza e la prescrizione.
Richiama al riguardo giurisprudenza che esclude che l'adesione alla definizione agevolata sia un riconoscimento di debito e implichi la rinuncia a contestarlo.
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il piano di ammortamento previsto da , seppur conforme alla legge, CP_2
aveva imposto due rate iniziali elevate e ravvicinate, rendendo in tal modo estremamente difficile il pagamento per contribuenti con limitata capacità economica;
il tutto in violazione dei principi costituzionali di equità e capacità contributiva applicabili anche nella fase di riscossione, e non solo quella della imposizione
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fiscale, come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
Con il terzo motivo l'appellante contesta la legittimità costituzionale della normativa applicata, che ha escluso dalla definizione agevolata i carichi affidati all'ente di riscossione dopo la data del 30/06/2022, sostenendo la violazione dell'art. 3
Cost. per disparità di trattamento tra contribuenti per ragioni non dipendenti dalla loro condotta.
Con il quarto motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale ha sbagliato a respingere l'eccezione di nullità della comunicazione per carenza di motivazione, non contenendo la stessa informazioni sufficienti per permettere al contribuente di verificare la legittimità della pretesa, tra cui i criteri per il calcolo degli interessi. Inoltre, con riferimento alle questioni relative al mancato stralcio dei carichi fino a mille euro e alla mancata previsione della possibilità di compensare i debiti con i crediti di imposta, il giudice aveva invertito l'onere probatorio, spettando ad dimostrare di non aver inserito nella rottamazione CP_2
carichi che avrebbero dovuto essere stralciati e che non vi erano crediti del contribuente da portare in compensazione.
L'appellante ha poi preso posizione, nelle note di trattazione scritta, sulla questione sollevata d'ufficio relativa alla legittimazione passiva di in merito all'eccezione di CP_2
prescrizione dei crediti contributivi, invocando il disposto di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999.
§§§
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Come accaduto in altre analoghe controversie in cui è stata sollevata d'ufficio la questione sulla legittimità passiva di CP_2
in merito alla domanda di prescrizione (sentenza CdA n.
224/2025), anche in questo giudizio vanno richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022, intervenuta proprio per dirimere i contrasti sull'applicazione, anche alle cause di opposizione alla riscossione esattoriale dei contributi, dell' art. 39 del d.lgs. n.
112 del 1999 che così dispone: “Nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore.”
Le Sezioni Unite, con la sentenza citata, hanno ritenuto che tale normativa si applica esclusivamente alle cause di natura tributaria, mentre, in quelle aventi ad oggetto la riscossione di crediti contributivi – come nel caso in esame - il debitore che intenda far valere una causa estintiva della propria obbligazione, deve agire in giudizio nei confronti del soggetto impositore, unico titolare del credito legittimato a contraddire su tale eccezione.
La improponibilità della relativa domanda nei confronti di CP_2
supera ogni questione sollevata con il primo motivo di appello, volta ad impugnare la sentenza nella parte in cui il giudice ha dichiarato l'inammissibilità della stessa per carenza di interesse ad agire.
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Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla capacità contributiva, si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c., il seguente passo motivazionale della sentenza n. 76/2022 : “Si deve innanzitutto evidenziare che i principi costituzionali di capacità contributiva e progressività, imposti dalle previsioni di cui al richiamato art. 53 della Costituzione, riguardano il livello dei contributi previdenziali e dei tributi che ciascun obbligato deve pagare;
quindi, riguardano le somme che l'appellante doveva in origine pagare e la cui entità non riguarda l'oggetto dell'odierno procedimento. L'odierno ricorso riguarda infatti l'entità delle rate che lo stesso appellante ha chiesto di poter pagare, quale agevolazione rispetto ai mancati originari pagamenti a lui imputati, non si tratta quindi dell'entità del debito previdenziale
e tributario, quello sì da pretendere in misura congrua rispetto alla capacità contributiva, ma della misura di una agevolazione richiesta dallo stesso ricorrente e per sua natura già agevolativa rispetto ai suoi interessi, come dallo stesso già valutati al momento della sua richiesta di “rottamazione”. L'appellante doveva infatti essere sin dall'inizio in grado di valutare se tale richiesta fosse di suo interesse, in quanto le singole rate sono predeterminate dalla legge e quindi calcolabili in anticipo, tra
l'altro, come giustamente osservato dall'Agenzia appellata, potendo lo stesso richiedente già godere dalla medesima assistenza legale di cui all'odierno procedimento. L'interessato ha voluto, per sua libera e, si deve presumere, consapevole scelta, avvalersi di un istituto normativamente disciplinato e
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quindi sapeva perfettamente quale era l'effetto economico della sua domanda, effetto comunque di favore rispetto al suo carico economico iscritto a ruolo, ovviamente ben maggiore rispetto a quello dovuto a seguito delle agevolazioni richieste. Le somme di cui alla “comunicazione” impugnata sono predeterminate per legge, senza alcuna possibile discrezionalità da parte dell . Va inoltre rilevato che Controparte_1
essendo la legge, per definizione, generale ed astratta, non può che prevedere una ipotesi di definizione agevolata aperta ad una platea indistinta di contribuenti, fissando in maniera univoca i criteri, obiettivi e generali, per la determinazione del dovuto.
Rimane inoltre nel campo della discrezionalità legislativa sia
l'introdurre, nel corso del tempo, diverse ipotesi normative di definizione agevolata dei carichi (c.d. rottamazione) sia individuare i presupposti e le condizioni per accedervi, che possono ben essere variate da un'ipotesi ad un'altra”.
Il motivo va quindi respinto.
Anche il terzo motivo è già stato esaminato e respinto da questa
Corte con sentenza n. 279/2025, in cui si è ritenuto che rientra nella discrezionalità, anche tecnica, del legislatore stabilire, anche dal punto di vista temporale, quali crediti siano definibili in modo agevolato, senza che ciò integri alcuna violazione il principio di uguaglianza. Si rileva al riguardo che, per costante giurisprudenza costituzionale (v. sentenze n. 94/2009, 60/2014 e altre nella medesima direzione), il decorso del tempo costituisce già di per sé un elemento di differenziazione delle situazioni
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giuridiche;
nel caso di specie in tutti gli interventi legislativi di
“rottamazione” è stato introdotto, quale termine di riferimento temporale per la definizione agevolata dei debiti del contribuente, la data di affidamento del “carico” all'ente della riscossione;
né assume rilevanza il fatto che il momento dell'affidamento sia rimesso alla discrezionalità dell'ente impositore, il cui agire è comunque procedimentalizzato.
Solo per completezza, si rileva la pretestuosità di questo motivo di appello, in cui il contribuente si è lamentato della esclusione dei carichi affidati all'ente di riscossione successivamente al
30/06/2022 dalla procedura di definizione agevolata, quando non ha neppure definito la stessa con il pagamento di quelli inclusi.
Infine, altrettanto infondate sono le doglianze contenute nel quarto motivo di appello.
La questione relativa alla nullità per indeterminatezza della comunicazione è inammissibile.
Come già rilevato in altre analoghe cause proposte con il medesimo difensore (v. sentenza n. 279/2025 già citata),
l'appellante ha riproposto la medesima censura relativa alla mancata indicazione nella comunicazione degli interessi applicati senza neppure confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, in cui il giudice ha affermato che – contrariamente a quanto il contribuente si ostina a sostenere anche in questo grado di giudizio - nella comunicazione è stata indicata la percentuale del 2% (v. nota n. 8 di pag. 2 della comunicazione), come peraltro prestabilito dalla legge.
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Infine, neppure è fondata l'obiezione secondo cui spettava ad
, e non al contribuente, dimostrare che non vi erano carichi CP_2
stralciabili; al contrario, in applicazione dei principi di riparto degli oneri probatori ex art. 2967 c.c., era il ricorrente che avrebbe dovuto specificamente individuare i carichi inferiori ad
€. 1.000,00 affidati entro il termine del 31/12/2015 (come previsto dall'art. 1, commi da 222 a 230 L. 197/2022) che non sarebbero stati stralciati.
Per quanto riguarda poi la questione relativa alla mancata previsione della possibilità di compensare dei debiti con i crediti d'imposta, oltre al fatto che – come correttamente motivato dal primo giudice – trattasi di una doglianza meramente teorica e quindi inammissibile, assume comunque rilievo dirimente il fatto che, sempre nell'ambito dei propri poteri discrezionali, il legislatore - per la c.d. rottamazione quater - non ha previsto tale facoltà, diversamente da quanto previsto per la precedente rottamazione ter disciplinata dalla L. n. 145/2018.
L'appello va dunque respinto, con condanna del sig. alla Pt_1
rifusione a favore di delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. CP_2
Tenuto conto della palese infondatezza dell'appello, basato su motivi anche inammissibili e pretestuosi, si ritiene che il Sig.
– seppur in assenza di apposita domanda da parte di Pt_1 CP_2
e quindi d'ufficio - debba essere condannato anche al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc.
Secondo la Suprema Corte, sussiste lite temeraria laddove si agisca in giudizio “senza aver adoperato la normale diligenza
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per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta” (Cass. n. 4430/2022); situazione che sicuramente ricorre nel caso di specie in cui l'appellata è stata comunque costretta a difendersi sostenendo costi che ben avrebbero potuto essere evitati.
La liquidazione del danno ex art. 96 c.p.c. è rimessa ad una valutazione equitativa che, secondo giurisprudenza consolidata, viene di regola parametrata con riferimento “al valore dei compensi da liquidare” per il grado di giudizio (cfr. ex multis
Cass. n. 22208/2021).
In adesione a tale orientamento, l'appellante va condannato al pagamento in favore della controparte di una ulteriore pari somma, equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.
Va infine dichiarata la sussistenza, ex lege (art. 1, commi 17-18,
l. 228/2012), dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese sostenute nel presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 20.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA,
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nonché a risarcirle il danno ex art. 96 c.p.c., che liquida nell'ulteriore pari importo di €. 20.000,00.
Dichiara che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025
IL PRESIDENTE IA Melandri
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