Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 06/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 23/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del dott. GI TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione per ottemperanza, iscritto al n. 37949 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza dei sig.ri:
xxxxxxxx, nato a [...] il xxxxxxxx e xxxxxxxxx, nato a [...] l’ xxxxxx xxxx, entrambi ivi residenti alla via xxxxxxx n. xx, nella loro qualità di figli e unici eredi legittimi del sig. xxxxxxx, nato a [...] il xxxxxx xxxxxxx e deceduto il xxxxxxx, rappresentati e difesi dall’Avv. Mario Lazzari ([...]) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Lecce alla via C. De Giorgi n. 7 (mario.lazzari@pec.it);
contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITO nella pubblica udienza del 28.1.2026 l’Avv. I. De Leonardis per l’INPS; nessuno comparso per il ricorrente;
ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato il xxxxxxx i sig.ri xxxxx e xxxxxx, premesso:
· che con sentenza n. xxxx del xxxxxx questa Sezione in composizione monocratica, accogliendo parzialmente il ricorso all’epoca proposto dal sig. xxxxxx contro il Ministero della Difesa e l’INPS, ha: i) riconosciuto all’originario ricorrente – e per esso agli odierni eredi riassuntori – il diritto a percepire la pensione privilegiata di VIII^ categoria Tab. A, con decorrenza dall’ xxxxx fino alla data del decesso del de cuius, per la patologia «Lombalgia acuta da sforzo. Discopatia L5-S1», da intendersi quale evoluzione dell’iniziale condizione «Discopatia» e successiva «Artrosi lombare discopatica con limitazione funzionale discreta», oltre accessori nei sensi di cui in motivazione; ii) dichiarato l’estromissione dell’INPS dal giudizio per difetto di legittimazione passiva
· in data xxxxxx, la ridetta sentenza n. xxxxx è stata notificata, tra gli altri, al Ministero della Difesa e all’INPS;
· con nota del xxxxxx il Ministero della Difesa ha inviato all’INPS il decreto concessivo di pensione privilegiata prot. n. xxxxxx del xxxxx in ottemperanza alla ridetta sentenza;
· con atto di diffida del xxxx, notificato in pari data all’INPS, Direzione Provinciale di xxxxxx, i sigg. xxxxx e xxxxxxx, nella loro qualità di eredi, hanno chiesto il pagamento delle somme loro spettanti sulla base della citata sentenza entro il termine di trenta giorni, con l’espresso avvertimento dell’avvio, in mancanza, della procedura di ottemperanza;
· riscontrando l’istanza prodotta il xxxxx, in data xxxxx la Segreteria di questa Sezione ha attestato il passaggio in giudicato della sentenza n. xxxxxx;
· nel termine indicato nella diffida l’INPS non ha provveduto a quanto disposto con la sentenza citata né dato alcun riscontro;
hanno chiesto, ai sensi dell’art. 217 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (c.g.c.), di:
· dichiarare l’inottemperanza dell’INPS alla sentenza n. xxxxxx;
· ordinare all’Istituto di dare piena e integrale esecuzione alla predetta sentenza;
· nominare, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’Ente previdenziale, un commissario ad acta;
· condannare, altresì, l’INPS al pagamento di tutte le spese accessorie sostenute dagli esponenti, dalla emissione delle sentenze sino alla data del ricorso in ottemperanza, oltre alla condanna dello stesso Ente al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 218, comma 4, lett. d), c.g.c. per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, a far data dall’adozione della sentenza e fino all’effettivo soddisfo; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarre in favore del difensore.
2. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il xxxx con cui, premesso:
· di avere provveduto a dare esecuzione alla sentenza n. xxxxx con le seguenti modalità: i) xxxxxx ha percepito un arretrato netto di € xxxxx (lordo € xxxxx) con la rata di xxxxxx; ii) quanto a xxxxxxx, essendo risultato inadempiente rispetto a obblighi erariali oggetto di pignoramento presso terzi a istanza dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’Istituto ha provveduto al recupero del pignorato (€ xxxxxx) sul netto spettante (€ xxxxxxx), con accredito del dovuto (€ xxxxxxx) con la medesima rata di xxxxx;
· che con pec del xxxxxx la Direzione di xxxxxxx dell’Istituto ha provveduto a notiziare il difensore del ricorrente;
ha chiesto, stante l’avvenuta esecuzione della sentenza di che trattasi, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
3. – Alla pubblica udienza del 28.1.2026 la difesa dell’INPS ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate con la memoria di costituzione.
La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
4. – È stato chiarito che «la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta» (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).
In relazione a quanto precede, avuto riguardo all’avvenuta esecuzione della sentenza n. xxxxx da parte dell’INPS, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
In virtù del principio della soccombenza virtuale, attesa l’inerzia dell’Amministrazione previdenziale – che avrebbe potuto provvedere al riconoscimento di quanto spettante agli odierni ricorrenti prima della proposizione dell’azione giudiziale in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa vantata –, la stessa deve essere condannata al pagamento delle spese di difesa che si liquidano come da dispositivo.
PQM
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37949, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’INPS, parte soccombente virtuale, alla refusione delle spese di lite, da distrarre in favore dell’Avv. Lazzari dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 400,00 (quattrocento/00).
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza del 28.1.2026.
Il Giudice
(GI TA)
Depositata il 6.2.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(FR IA FA)
(f.to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(GI TA)
Depositata il 6.2.2026 (f.to digitalmente)
Il Funzionario
(FR IA FA)
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Bari 6.2.2026 Il Funzionario
(FR IA FA)
(f.to digitalmente)