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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/03/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente rel. dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 28/2025 P.U., promosso
DA
(cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Marco Sabato per procura allegata al Email_1
ricorso
RICORRENTE
OGGETTO: liquidazione controllata del sovraindebitato
❖❖❖
Letto il ricorso depositato in data 11 marzo 2025, con cui Parte_1
ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione
[...]
controllata dei suoi beni ex artt. 268 e ss. CCII;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, comma
2, CCII, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza (o il domicilio) – si trova a CE
(comune rientrante nel circondario del Tribunale di Termini Imerese); rilevato che è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, avv. Giuseppe Bentivegna, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, l'illustrazione della situazione economico- patrimoniale e finanziaria del debitore, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII;
ritenuto che
il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c,
CCII); rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare prodotto dal ricorrente e preso atto della sua attuale situazione reddituale (come risultante dalla documentazione allegata); ritenuto che, sulla scorta di tali dati e delle valutazioni compiute dal professionista, il limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII può essere individuato nella somma di € 1.500,00 al mese;
rilevato che il ricorrente non ha formulato richiesta di poter utilizzare i beni oggetto di liquidazione;
evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di
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iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
rilevato che per il ruolo di liquidatore va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC, il quale risulta iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. Giustizia 202/2014; rammentato che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-
276 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di , Parte_1
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ; C.F._1
NOMINA giudice delegato il dott. Giuseppe Rini;
NOMINA liquidatore l'avv. Giuseppe Bentivegna (cod. fisc. C.F._2
pec , con studio a Palermo, via Terrasanta Email_2
n. 73, invitandolo:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, nel sito internet del Tribunale di Termini Imerese e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
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4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere e depositare un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
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FISSA in € 1.550,00 mensili il limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII ed esclude conseguentemente tale importo dalla massa compresa nella liquidazione;
DISPONE che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
MANDA alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore nominato.
Palermo, 13 marzo 2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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