Sentenza 18 ottobre 2016
Massime • 1
La parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la decisione che, accogliendo l'impugnazione della sola parte civile, aveva riformato la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli per intervenuta prescrizione, maturata in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2016, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2016 |
Testo completo
03083-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аса Composta da Sent. n. 3100 Silvio Amoresano Presidente - sez. Vito Di Nicola - Relatore - UP 18/10/2016 Giovanni Liberati R.G.N. 19399/2015 Andrea Gentili Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZI EN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28-10-2014 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
uditi per la parte civile gli avvocati Francesca Palma e Romano Cerquetti, quest'ultimo quale sostituto processuale dell'avvocato Alfio Cantarini, che hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avvocato Ruben Giorgio Tosi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. EN ZI ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona, in riforma della pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto emessa dal tribunale di Fermo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione, dichiarando altresì l'imputato tenuto al risarcimento del danno cagionato alle costituite parti civili. Al ricorrente si contesta (artt. 44, comma 1, lettere a) e c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, comma 1, D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42) di aver, senza il prescritto permesso di costruire, effettuato una modifica della destinazione d'uso dell'immobile di cui aveva la disponibilità, sito in Fermo, da uso agricolo ad uso commerciale di deposito e vendita di materiale edile, effettuando anche opere di recinzione della lunghezza di ml 102 circa;
opere realizzate, altresì, in assenza della prescritta autorizzazione e del prescritto nulla osta del competente ente preposto alla tutela del vincolo ambientale e paesaggistico. Fatti commessi in Fermo, accertati nel luglio 2005. van 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva, tramite il difensore, quattro motivi di gravame, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale in relazione all'articolo 578 stesso codice. Sostiene che l'operatività dell'articolo 578 del codice di procedura penale sia subordinata, in sede d'impugnazione, alla duplice condizione dell'esistenza di una condanna, anche generica, dell'imputato, pronunciata a favore della parte civile in primo grado e dall'essere stata impugnata la sentenza stessa. Nel caso concreto, pertanto, difettando una pronuncia di condanna in primo grado, il Giudice di appello non avrebbe potuto condannare l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile. Nel caso concreto, inoltre, alla data della pronuncia della sentenza di primo grado (28 aprile 2009), le contravvenzioni contestate erano da considerarsi già prescritte, come sostenuto e richiesto dalla difesa nelle conclusioni in via 2 subordinata, atteso che il fatto, ovvero l'installazione di reti metalliche di recinzione per la lunghezza di ml 102 circa, era stato accertato il 23 settembre 2003 dall'Agente Leonardo Diomedi e dal Tenente Stefano Muccichini, dell'unità operativa edilizia ambientale del Comune di Fermo, come risulta dal loro verbale di sopralluogo effettuato sulla proprietà della ditta ZI, per la verifica della diffida prot. 35955 del 9 settembre 2003. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale, in relazione all'articolo 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. Assume che la Corte territoriale, richiamando peraltro due sentenze della Suprema Corte, del tutto dissonanti dal caso di specie, ha ritenuto integrata la violazione dell'articolo 181, comma 1, del d.lgs. n.42 del 2004, sull'errone presupposto che la norma punisca "lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici".
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale per omessa o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sostenuta realizzazione del mutamento di destinazione dell'area, da agricola a commerciale. Secondo il ricorrente la Corte territoriale, con un atto di fede nei confronti della ricostruzione fattuale proposta dalle parti civili, ha sostenuto che l'imputato "attraverso la recinzione, ancorata al suolo con paletti di sostegno infissi con cemento, ha reso possibile la realizzazione del mutamento di destinazione dell'area, da agricola a commerciale, secondo l'attendibile ricostruzione delle parti civili". Invece come pure indicato nella delibera dell'Ufficio controllo del Territorio del Comune di Fermo del 23 aprile 2009, prodotta dalla difesa dell'imputato all'udienza del 28 aprile 2009 la materiale trasformazione edilizia dell'area, quale insediamento a destinazione commerciale e residenziale, sarebbe riconducibile alla legittima esecuzione dei lavori, aprile 1963, compiuti dai fratelli ZI, tra cui il padre dell'imputato, in forza della licenza edilizia n. 273 del 8 novembre 1962, con la connessa urbanizzazione dell'area. Detti interventi edilizi determinarono il legittimo mutamento della destinazione d'uso dell'area, divenendo il complesso dell'intervento urbano ed urbanizzato.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale per la mancanza, 3 l'insufficienza e l'illogicità della motivazione, per omessa valutazione del compendio probatorio nonché per la violazione del principio di irretroattività, in relazione all'area ed alla sua qualificazione. Secondo il ricorrente la Corte del merito non avrebbe approfondito alcun aspetto della vicenda limitandosi ad affermare genericamente che le censure delle parti civili erano fondate, ma senza darne ragione o specificazione, ritenendo da un lato di potersi astenere dall'esame del caso concreto anche nel suo iter storico, comprovato dalle documentazioni in atti, dall'altro ritenendo apoditticamente la destinazione "agricola" dell'area sulla base del solo certificato di destinazione urbanistica (riportante le previsioni di piani e/o vincoli successivi agli interventi) e la sua trasformazione in "commerciale" per la sola apposizione delle delimitazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono. van 2. La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado di assoluzione per insussistenza del fatto impugnata dalla sola parte civile, non anche dal pubblico ministero, ha erroneamente dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per intervenuta prescrizione, maturata nel luglio 2010, ribaltando così il precedente esito assolutorio. La Corte del merito si è dunque pronunciata impropriamente sugli effetti penali della decisione assolutoria coperta dal giudicato interno in mancanza dell'esercizio dell'azione penale di impugnazione che, pur facoltativa a differenza dell'azione penale in senso stretto, parimenti rientra nel monopolio della parte pubblica. Ne consegue che, su impugnazione della sola parte civile, le statuizioni penali non potevano, come fondatamente si duole il ricorrente, essere rimosse o modificate in peius dal giudice dell'impugnazione. In altre parole, il giudice d'appello non ha il potere di riformare la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali dichiarando non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione, opzione quest'ultima esercitabile solo in via incidentale e, come sarà più chiaro in seguito, al solo fine di escludere, a seconda che la prescrizione sia maturata precedentemente o successivamente all'emanazione della sentenza di primo grado, il difetto di giurisdizione civile del giudice penale dell'impugnazione. Infatti, ai soli effetti della responsabilità civile, l'ordinamento processuale, ai sensi dell'articolo 576 del codice di procedura penale (e non dell'articolo 578 stesso codice come erroneamente deduce il ricorrente), consente alla parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. I rapporti che intercorrono tra le precedenti disposizioni sono stati ampiamente chiariti dall'arresto delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri), nel senso che l'articolo 576 del codice di procedura penale consente al giudice di appello, nell'affermare incidenter tantum la responsabilità dell'imputato agli effetti civili, su impugnazione proposta dalla parte civile contro la sentenza di assoluzione pronunciata in prime cure, di condannare l'imputato al risarcimento dei danni anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918), che ovviamente manca quando in primo grado, come nel caso in esame, l'imputato sia stato assolto con la formula "il fatto non sussiste", ven contrariamente a quanto avviene, invece, nell'ottica dell'articolo 578 del codice di procedura penale. Ne consegue che, come hanno spiegato le Sezioni unite, Negri, l'articolo 576 e l'articolo 578 del codice di procedura penale disciplinano situazioni processuali diversificate, mirando l'articolo 578, nonostante la declaratoria della prescrizione, a mantenere, in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sui capi della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l'articolo 576 conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento e/o restituzione, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto, con la conseguenza che il giudice investito dell'impugnazione della parte civile, contro una sentenza di assoluzione per gli interessi civili, ripete per intero le sue attribuzioni dall'articolo 576 del codice di procedura penale. Quindi il giudice dell'impugnazione, adito ai sensi dell'articolo 576 del codice di procedura penale, ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare. Se si convince che tale giudice ha sbagliato nell'assolvere l'imputato ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all'art. 622 del codice di procedura penale) 5 condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente ora per allora alla condanna di cui - all'articolo 538, comma 1, del codice di procedura penale, che non venne pronunziata per errore. Tanto, come si è detto, anche nel caso in cui sia sopravvenuta l'estinzione del reato per prescrizione, laddove se la prescrizione si sarebbe dovuta pronunziare in primo grado, in luogo della formula più liberatoria, allora, e solo in questo caso, il giudice dell'impugnazione, sebbene adito ai sensi dell'art. 576 del codice di procedura penale, non può provvedere agli effetti civili, per effetto dell'articolo 538, comma 1, del codice di procedura penale, che è stato appena richiamato (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, cit.).
2.2. Conclusivamente, si deve affermare che il giudice d'appello, adito ai sensi dell'articolo 576 del codice di procedura penale, non ha il potere di riformare la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali dichiarando non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. E' tuttavia ammissibile l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione (nella specie perché il fatto non sussiste), applicandosi in tal caso la previsione di cui all'art. 576 cod. proc. pen., che conferisce al giudice penale van dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto;
detta previsione introduce una deroga all'art. 538 cod. proc. pen., legittimando la parte civile non soltanto a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento ma anche a chiedere al giudice dell'impugnazione, ai fini dell'accoglimento della propria domanda di risarcimento, di affermare, sia pure incidentalmente, la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, statuendo in modo difforme, rispetto al precedente giudizio, sul medesimo fatto oggetto dell'imputazione e sulla sua attribuzione al soggetto prosciolto (Sez. 5, n. 3670 del 27/10/2010, dep. 2011, Pace, Rv. 249698). In ogni caso, il giudice dell'impugnazione, adito ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, gli stessi poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare, cosicché, nel caso in cui il reato risulti estinto per prescrizione maturata anteriormente all'emanazione della sentenza di primo grado, egli, al pari del primo giudice di cui ripete i poteri, non può decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta dalla parte civile a norma degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale. 6 Infine, la parte civile costituita è legittimata a proporre impugnazione ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato pronunciata ex art. 129, comma secondo, stesso codice, in relazione a reato a quella data già prescritto, ma al solo scopo di rimuoverne l'efficacia di giudicato nell'azione di danno nei suoi confronti (Sez. 1, n. 13941 del 08/01/2015, Ciconte, Rv. 263065).
2.3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che i reati attribuiti al ricorrente fossero estinti per prescrizione maturata nel luglio 2010 e, pertanto, successivamente all'emanazione della sentenza di primo grado. Nel pervenire a tale conclusione, il giudice d'appello ha correttamente osservato che la contravvenzione paesaggistica è inquadrabile nello schema del reato di pericolo e che la realizzazione di una vasta recinzione, addirittura infissa cemento al suolo per garantirne la stabilità, fosse opera idonea a con compromettere i valori del paesaggio e dell'ambiente in presenza della violazione degli adempimenti formali, quali la richiesta del prescritto nulla osta dell'autorità competente, che deve assicurare che la pubblica amministrazione preposta al controllo sia posta in condizioni di svolgere tale funzione tempestivamente, giungendo a ritenere l'offensività in concreto della condotta per avere l'opera l'attitudine a porre in pericolo il bene protetto. Ancorata poi la consumazione alla data dell'accertamento del reato (luglio 2005), la Corte di appello, per le precedenti ragioni, ha ritenuto la prescrizione maturata nel luglio 2010. Ne consegue che, da un lato, il primo motivo di ricorso è fondato nella parte in cui il ricorrente lamenta l'esistenza di una pronuncia che ha riformato, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, le statuizioni penali e, dall'altro, è infondato sussistendo, per le ragioni in precedenza indicate, la legittimazione della parte civile ha di impugnare e potendo il giudice dell'impugnazione adottare le statuizioni riguardanti gli interessi civili. Ne deriva che, quanto alla doglianza relativa alla riforma delle statuizioni penali, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio attesa la intangibilità delle predette statuizioni. Le precedenti considerazioni, circa l'astratta configurabilità del reato paesaggistico, portano comunque a ritenere l'infondatezza del secondo motivo di impugnazione. 7 3. Sono invece fondati il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, con specifico riferimento al vizio di motivazione denunciato, nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
3.1. La Corte del merito, dopo aver riportato l'iter argomentativo del tribunale e dopo aver enunciato i motivi di impugnazione delle parti civili, si è limitata, dopo aver esposto i criteri in base ai quali ha ritenuto la sussistenza del reato paesaggistico, ad affermare, in maniera del tutto apodittica, la fondatezza delle doglianze formulate dalla parte civile ("Le censure mosse dagli appellanti sono fondate"), dando per scontata la realizzazione del mutamento di destinazione dell'area da agricola a commerciale, "secondo la attendibile ricostruzione delle parti civili".
3.2. Con fondamento allora il ricorrente reclama il vizio di motivazione della sentenza impugnata sul rilievo che alcuna posizione ha assunto il giudice d'appello sulla prospettazione, emergente già dalle difese articolate nel corso del primo giudizio, secondo la quale la materiale trasformazione edilizia dell'area, quale insediamento a destinazione commerciale e residenziale, sarebbe van riconducibile alla legittima esecuzione dei lavori, risalenti all'aprile 1963, compiuti dai fratelli ZI, tra cui il padre dell'imputato, in forza della licenza edilizia n. 273 dell'8 novembre 1962, con la connessa urbanizzazione dell'area, che il Comune sanciva nel 1964, anche mediante l'istituzione della via Galvani e Largo Murani, circostanze che sarebbero comprovate dalla delibera dell'Ufficio controllo del Territorio del Comune di Fermo del 23 aprile 2009, prodotta dalla difesa dell'imputato all'udienza del 28 aprile 2009. Nessuna motivazione, neppure per predicarne l'irrilevanza o l'infondatezza, sulla recinzione metallica che il ricorrente assume realizzata in quanto imposta dall'amministrazione comunale a seguito di diffida del 9 settembre 2003, circostanza supportata da allegazione documentale, e nessuna motivazione, allo stesso modo, su un altro punto decisivo per il giudizio ovvero circa l'allegata esistenza di trasformazioni eseguite sulla base di precedenti ed abilitati interventi costruttivi e del coordinamento di siffatte pianificazioni, se legittime ratione temporis, con il certificato di destinazione urbanistica.
4. Va allora ricordato che anche la sentenza di appello che ribalti, sia pure ai soli effetti civili, quella di primo grado deve contenere una motivazione che - per congruità, specificità e completezza dell'apparato argomentativo - sia idonea a sovvertire l'esito del primo giudizio, essendo illegittima la pronuncia di secondo grado che, in riforma di quella assolutoria, affermi, al cospetto di una prescrizione del reato maturata dopo la prima pronuncia, la responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini degli effetti civili, sulla base di una alternativa e non maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio (Sez. 6, n. 37592 del 11/06/2013, Monna, Rv. 256332). Ne consegue che il giudice dell'impugnazione, qualora l'imputato sia stato assolto con formula piena e contro tale decisione sia proposto gravame dalla parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni solo se reputi fondata l'impugnazione, così da escludere che possa persistere la pronuncia di merito più favorevole all'imputato, con la conseguenza che la sentenza che sovverte la prima decisione deve essere munita di un apparato argomentativo adeguato, logico e completo sprovvisto di lacune motivazionali e del tutto pervasiva e convincente rispetto ai contenuti e agli esiti del primo giudizio come rappresentati nella sentenza ribaltata.
5. Analoga la situazione a quella scrutinata e risolta dalle Sezioni unite, in cui il giudice di appello applichi una causa estintiva del reato senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087), al quale va rimessa la pronunzia sulle spese del presente grado.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al profilo penale e, con rinvio, agli effetti civili, al giudice competente per valore in grado di appello al quale rimette la pronunzia sulle spese del presente grado. Così deciso il 18/10/2016 Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Silvio Amoresano Sher LTO Cilicica DEPOSITATA CELLERIA 23 GEN 2017 IL CANCELLERE Luana Amani