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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4110/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4110/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BITONTI Parte_1 C.F._1 IL elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BITONTI IL
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 TOSCHI CARLOTTA elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 8 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. TOSCHI CARLOTTA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI Sul vincolo: come da atti introduttivi
***
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 07/08/1978 a Parte_1
CE (TP) e nato/a il 02/11/1975 a CASTELVETRANO (TP) Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 15 ottobre 2005 a NN (TP), atto n. 61 parte II serie A ufficio 1 anno
2005 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NN;
ordina all'Ufficiale dello Stato
Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. per tutte le altre questioni;
3 - Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 25.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4110/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BITONTI Parte_1 C.F._1 IL elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BITONTI IL
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 TOSCHI CARLOTTA elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 8 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME presso il difensore avv. TOSCHI CARLOTTA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI Sul vincolo: come da atti introduttivi
***
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 07/08/1978 a Parte_1
CE (TP) e nato/a il 02/11/1975 a CASTELVETRANO (TP) Controparte_1 unitisi in matrimonio in data 15 ottobre 2005 a NN (TP), atto n. 61 parte II serie A ufficio 1 anno
2005 del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NN;
ordina all'Ufficiale dello Stato
Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. per tutte le altre questioni;
3 - Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 25.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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