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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/12/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1555/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice dott. EN OT,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.11.2025 con concessione alle parti del termine di 30 giorni per note, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 spiegando di essere comproprietari di un fabbricato sito nel Comune di Valle Castellana (TE), località
Leofara, distinto al Catasto del Comune al foglio 46, particella 394, sub. 5.
Aggiungevano che la sig.ra recatasi presso il fabbricato nel mese di agosto 2023, si avvedeva Parte_1 del fatto che gli odierni resistenti avevano istallato tre pali in metallo uniti da una catena chiusa con un lucchetto lungo il confine tra la strada comunale ed il loro immobile, impedendo così ad essi ricorrenti l'accesso carrabile alla loro proprietà.
Ricorrevano, pertanto, all'intestato Tribunale affinché “ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt.
1168 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti, voglia, sulla base della semplice notorietà del fatto e valutata
l'urgenza: - disporre, con decreto e inaudita altera parte, l'immediata reintegra dei ricorrenti nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato;
- ordinare ai resistenti l'immediata riduzione in pristino delle opere che hanno recato danno ai ricorrenti occultamente lesi nella proprietà dell'immobile e degli eventuali futuri danni;
- ordinare ai resistenti l'esecuzione di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, con ogni relativo aggravio di spese a loro carico;
- fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai resistenti.
Con riserva di chiedere nella competente sede, la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni e con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituivano in giudizio , e affermando, in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 primis, la decadenza dall'azione per la reintegra nel possesso da parte dei resistenti per essere la stessa stata proposta oltre il termine annuale previsto dall'art. 1168 c.c. Sostenevano, inoltre, l'infondatezza del ricorso nel merito, non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi per esperire l'azione di reintegrazione, ovvero un possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res, lo spoglio da parte di terzi e l'animus spoliandi.
Concludevano, pertanto, chiedendo “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza dell'azione per la reintegra nel possesso per intervenuto decorso del termine perentorio stabilito dall'art.
1168 c.c.; 2) nel merito, rigettare ogni domanda formulata nei confronti di e/o Controparte_1 e/o , siccome infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nella Controparte_2 Controparte_3 narrativa del presente atto;
3) con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio”.
Il procedimento veniva istruito mediante l'escussione di informatori e trattenuto in riserva all'udienza del
7.11.2025 con concessione del termine per note conclusive.
Passando al merito della controversia, ritiene questo giudice che l'eccezione di decadenza dall'azione di reintegrazione per scadenza del termine annuale svolta in via preliminare dai resistenti è fondata ed andrà, pertanto, accolta.
Come noto, l'azione possessoria di spoglio di cui all'art. 1168 c.c. deve essere proposta (con deposito in cancelleria del ricorso) entro l'anno dal sofferto spoglio dal possessore o dal detentore qualificato che sia stato privato da altri con violenza e/o clandestinità, del possesso o detenzione qualificata di un bene.
Su costui incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione, ovverosia dimostrare la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza.
Il termine previsto dalla norma richiamata è di decadenza e, pertanto, non è soggetto alle cause di interruzione e sospensione della prescrizione ed è, inoltre, un termine di natura sostanziale, nel senso che il suo inutile decorso estingue il diritto alla tutela del possesso.
Nel caso di specie, dalla ricostruzione offerta dagli stessi ricorrenti risulta che la sig.ra si Parte_1 avvedeva della catena apposta all'ingresso del fabbricato rurale di sua proprietà alla fine del mese di agosto 2023. Il ricorso introduttivo del presente giudizio veniva depositato in data 12.11.2024, dunque ben oltre il termine annuale dal sofferto spoglio previsto dall'art. 1168 c.c.
Sul punto, parte ricorrente – solo nelle note conclusive e diversamente da quanto allegato in sede di ricorso
- si limitava ad affermare – senza tuttavia fornire alcuna prova - che i resistenti, nel mese di ottobre 2023, rimuovevano la catena che intercludeva l'accesso carrabile, ma che la stessa “veniva riposizionata tempo dopo”, lasciando intendere, pertanto, che il termine annuale di decadenza dall'azione di reintegrazione dovesse decorrere da una data successiva al mese di ottobre 2023, data tuttavia rimasta indefinita ed indimostrata.
Tale circostanza – oltre ad essere del tutto generica sulla data dell'asserito riposizionamento della catena e della sua scoperta da parte dei ricorrenti - non ha trovato, tuttavia, alcun riscontro probatorio.
Al riguardo, il teste di parte ricorrente , escusso all'udienza del 4.07.2025, affermava Testimone_1 che già da diverso tempo la catena era apposta a chiusura del fabbricato dei ricorrenti;
il teste di parte resistente , escusso in pari data, precisava: “la catena è stata apposta nella Testimone_2 primavera del 2023. Sono a conoscenza di questa circostanza in quanto il sig. venne Controparte_1 da me a chiedermi un attrezzo per posizionare i pali che poi io ho visto personalmente e riconosco i luoghi di causa come da foto che mi vengono mostrate”.
Anche il documento (tardivamente) richiamato dai ricorrenti a supporto della propria tesi, ovvero l'allegato n. 7 del ricorso – che consiste in una raccomandata a/r inviata dai precedenti difensori dei ricorrenti al resistente - non è idoneo a provare l'avvenuta rimozione ed il successivo Controparte_1 riposizionamento della catena da parte dei resistenti.
In assenza, dunque, di elementi probatori idonei a supportare la circostanza addotta da parte ricorrente – su cui, come detto, grava l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione – e alla luce delle risultanze emerse nel corso del giudizio, deve ritenersi inutilmente decorso il termine di decadenza previsto per la proposizione dell'azione di reintegrazione.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la domanda di reintegra nel possesso del fabbricato per cui andrà dichiarata inammissibile per difetto del requisito della infrannualità
Le spese di lite seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia (indeterminabile, così come pure dichiarato dai ricorrenti), al numero delle questioni trattate (bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte resistente (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
P.Q.M.
- Dichiara la domanda inammissibile;
- Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 2608,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Si comunichi.
Ascoli Piceno, 18.12.2025
Il Giudice
EN OT
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice dott. EN OT,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.11.2025 con concessione alle parti del termine di 30 giorni per note, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. e adivano l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 spiegando di essere comproprietari di un fabbricato sito nel Comune di Valle Castellana (TE), località
Leofara, distinto al Catasto del Comune al foglio 46, particella 394, sub. 5.
Aggiungevano che la sig.ra recatasi presso il fabbricato nel mese di agosto 2023, si avvedeva Parte_1 del fatto che gli odierni resistenti avevano istallato tre pali in metallo uniti da una catena chiusa con un lucchetto lungo il confine tra la strada comunale ed il loro immobile, impedendo così ad essi ricorrenti l'accesso carrabile alla loro proprietà.
Ricorrevano, pertanto, all'intestato Tribunale affinché “ritenuti sussistenti gli estremi di cui agli artt.
1168 c.c. e 703 c.p.c., esaminati gli atti, voglia, sulla base della semplice notorietà del fatto e valutata
l'urgenza: - disporre, con decreto e inaudita altera parte, l'immediata reintegra dei ricorrenti nel pieno ed esclusivo possesso del bene sopra specificato;
- ordinare ai resistenti l'immediata riduzione in pristino delle opere che hanno recato danno ai ricorrenti occultamente lesi nella proprietà dell'immobile e degli eventuali futuri danni;
- ordinare ai resistenti l'esecuzione di ogni lavoro necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi, con ogni relativo aggravio di spese a loro carico;
- fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ai resistenti.
Con riserva di chiedere nella competente sede, la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni e con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituivano in giudizio , e affermando, in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 primis, la decadenza dall'azione per la reintegra nel possesso da parte dei resistenti per essere la stessa stata proposta oltre il termine annuale previsto dall'art. 1168 c.c. Sostenevano, inoltre, l'infondatezza del ricorso nel merito, non sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi per esperire l'azione di reintegrazione, ovvero un possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res, lo spoglio da parte di terzi e l'animus spoliandi.
Concludevano, pertanto, chiedendo “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza dell'azione per la reintegra nel possesso per intervenuto decorso del termine perentorio stabilito dall'art.
1168 c.c.; 2) nel merito, rigettare ogni domanda formulata nei confronti di e/o Controparte_1 e/o , siccome infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nella Controparte_2 Controparte_3 narrativa del presente atto;
3) con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio”.
Il procedimento veniva istruito mediante l'escussione di informatori e trattenuto in riserva all'udienza del
7.11.2025 con concessione del termine per note conclusive.
Passando al merito della controversia, ritiene questo giudice che l'eccezione di decadenza dall'azione di reintegrazione per scadenza del termine annuale svolta in via preliminare dai resistenti è fondata ed andrà, pertanto, accolta.
Come noto, l'azione possessoria di spoglio di cui all'art. 1168 c.c. deve essere proposta (con deposito in cancelleria del ricorso) entro l'anno dal sofferto spoglio dal possessore o dal detentore qualificato che sia stato privato da altri con violenza e/o clandestinità, del possesso o detenzione qualificata di un bene.
Su costui incombe, di regola, l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione, ovverosia dimostrare la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza.
Il termine previsto dalla norma richiamata è di decadenza e, pertanto, non è soggetto alle cause di interruzione e sospensione della prescrizione ed è, inoltre, un termine di natura sostanziale, nel senso che il suo inutile decorso estingue il diritto alla tutela del possesso.
Nel caso di specie, dalla ricostruzione offerta dagli stessi ricorrenti risulta che la sig.ra si Parte_1 avvedeva della catena apposta all'ingresso del fabbricato rurale di sua proprietà alla fine del mese di agosto 2023. Il ricorso introduttivo del presente giudizio veniva depositato in data 12.11.2024, dunque ben oltre il termine annuale dal sofferto spoglio previsto dall'art. 1168 c.c.
Sul punto, parte ricorrente – solo nelle note conclusive e diversamente da quanto allegato in sede di ricorso
- si limitava ad affermare – senza tuttavia fornire alcuna prova - che i resistenti, nel mese di ottobre 2023, rimuovevano la catena che intercludeva l'accesso carrabile, ma che la stessa “veniva riposizionata tempo dopo”, lasciando intendere, pertanto, che il termine annuale di decadenza dall'azione di reintegrazione dovesse decorrere da una data successiva al mese di ottobre 2023, data tuttavia rimasta indefinita ed indimostrata.
Tale circostanza – oltre ad essere del tutto generica sulla data dell'asserito riposizionamento della catena e della sua scoperta da parte dei ricorrenti - non ha trovato, tuttavia, alcun riscontro probatorio.
Al riguardo, il teste di parte ricorrente , escusso all'udienza del 4.07.2025, affermava Testimone_1 che già da diverso tempo la catena era apposta a chiusura del fabbricato dei ricorrenti;
il teste di parte resistente , escusso in pari data, precisava: “la catena è stata apposta nella Testimone_2 primavera del 2023. Sono a conoscenza di questa circostanza in quanto il sig. venne Controparte_1 da me a chiedermi un attrezzo per posizionare i pali che poi io ho visto personalmente e riconosco i luoghi di causa come da foto che mi vengono mostrate”.
Anche il documento (tardivamente) richiamato dai ricorrenti a supporto della propria tesi, ovvero l'allegato n. 7 del ricorso – che consiste in una raccomandata a/r inviata dai precedenti difensori dei ricorrenti al resistente - non è idoneo a provare l'avvenuta rimozione ed il successivo Controparte_1 riposizionamento della catena da parte dei resistenti.
In assenza, dunque, di elementi probatori idonei a supportare la circostanza addotta da parte ricorrente – su cui, come detto, grava l'onere di provare la tempestività della proposizione dell'azione – e alla luce delle risultanze emerse nel corso del giudizio, deve ritenersi inutilmente decorso il termine di decadenza previsto per la proposizione dell'azione di reintegrazione.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la domanda di reintegra nel possesso del fabbricato per cui andrà dichiarata inammissibile per difetto del requisito della infrannualità
Le spese di lite seguiranno il principio della soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia (indeterminabile, così come pure dichiarato dai ricorrenti), al numero delle questioni trattate (bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte resistente (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
P.Q.M.
- Dichiara la domanda inammissibile;
- Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di euro 2608,00 oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Si comunichi.
Ascoli Piceno, 18.12.2025
Il Giudice
EN OT