CASS
Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2024, n. 11551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11551 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di CO ha dichiarato inefficace la misura alternativa della detenzione domiciliare in precedenza concessa ad ON RR in considerazione della condotta colpevolmente omissiva tenuta dal condannato, il quale si era sottratto all'esecuzione. 2. Ricorre per cassazione RR, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 47 Ord. pen. e 148 e seg. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. QTpt Penale Sent. Sez. 1 Num. 11551 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 18/12/2023 Lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l'inefficacia della misura alternativa, nonostante risulti dagli atti l'omessa notifica dell'ordinanza cui il beneficio era stato applicato. Rk presente di non essere stato nemmeno reso edotto della fissazione dell'udienza in esito alla quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata perché il decreto di fissazione è stato notificato con il rito degli irreperibili. Non è ipotizzabile che si sia colpevolmente sottratto all'esecuzione pur conoscendo di essere stato ammesso alla misura. In tal senso depone la sua condotta pregressa: sin dall'istanza iniziale aveva dichiarato di dimorare all'esterio assumendo il formale impegno a ritornare nel territorio nazionale per svolgere attività lavorativa una volta informato della concessione del beneficio. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per la manifesta infondatezza delle censure dedotte. 2. Sostiene il ricorrente di non avere avuto notizia né dell'ordinanza di ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare né dell'udienza che ne ha successivamente disposto l'inefficacia. Sarebbe, pertanto, del tutto insussistente il presupposto posto a fondamento del provvedimento impugnato ovvero che il condannato abbia violato la misura o si sia, comunque, colpevolmente sottratto alla sua esecuzione. Al contrario, sarebbe stata la polizia giudiziaria incaricata dell'esecuzione a non svolgere un'attività di ricerca adeguata, principalmente dopo avere appreso da sua madre del trasferimento in un luogo diverso da quello, comunicato in precedenza, come residenza nel territorio nazionale 3. L'assunto è erroneo perché non tiene conto che la dichiarazione di irreperibilità, con decreto in data 8 maggio 2023, e l'effettuazione delle successive notifiche con il rito previsto per tale categoria di soggetti è stata correttamente fondata, come si evince dagli atti di causa consultabili direttamente dal Collegio in ragione della natura processuale dlela questione posta, sull'impossibilità di ritracciare NO nonostante le ricerche. Il condannato, infatti, non era stato rivenuto, in occasione del primo tentativo di notifica dell'ordinanza che lo ammetteva alla detezione domiciliare nel luogo di residenza nel territorio nazionale, dove, su sua richiesta, doveva essere scontata la misura. Per di più, si era allontanato senza dare indicazioni all'autorità giudiziaria sul luogo dove aveva trasferito la sua dimora abituale, neanche per il tramite di terze persone, compresa la madre. D'altra parte, che RR si sia volontariamente sottratto all'esecuzione della misura è definitivamente confermato dalla condotta tenuta in epoca successiva al 2 laqt-P-Shb(gt decretol ir-Fi~. Il ricorrente, raggiunto telefonicamente dalla polizia giudiziaria, che cercava di notificargli il decreto di fissazione dell'udienza del 24 maggio 2023, una volta informato che l'incombente processuale era finalizzato all'eventuale dichiarazione di inefficacia della detenzione domiciliare, aveva comunicato di non avere intenzione di rientrare in Italia dovendo rimanere in Spagna per ragioni lavorative. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) 4di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2023.
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di CO ha dichiarato inefficace la misura alternativa della detenzione domiciliare in precedenza concessa ad ON RR in considerazione della condotta colpevolmente omissiva tenuta dal condannato, il quale si era sottratto all'esecuzione. 2. Ricorre per cassazione RR, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 47 Ord. pen. e 148 e seg. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. QTpt Penale Sent. Sez. 1 Num. 11551 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 18/12/2023 Lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l'inefficacia della misura alternativa, nonostante risulti dagli atti l'omessa notifica dell'ordinanza cui il beneficio era stato applicato. Rk presente di non essere stato nemmeno reso edotto della fissazione dell'udienza in esito alla quale è stata pronunciata l'ordinanza impugnata perché il decreto di fissazione è stato notificato con il rito degli irreperibili. Non è ipotizzabile che si sia colpevolmente sottratto all'esecuzione pur conoscendo di essere stato ammesso alla misura. In tal senso depone la sua condotta pregressa: sin dall'istanza iniziale aveva dichiarato di dimorare all'esterio assumendo il formale impegno a ritornare nel territorio nazionale per svolgere attività lavorativa una volta informato della concessione del beneficio. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per la manifesta infondatezza delle censure dedotte. 2. Sostiene il ricorrente di non avere avuto notizia né dell'ordinanza di ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare né dell'udienza che ne ha successivamente disposto l'inefficacia. Sarebbe, pertanto, del tutto insussistente il presupposto posto a fondamento del provvedimento impugnato ovvero che il condannato abbia violato la misura o si sia, comunque, colpevolmente sottratto alla sua esecuzione. Al contrario, sarebbe stata la polizia giudiziaria incaricata dell'esecuzione a non svolgere un'attività di ricerca adeguata, principalmente dopo avere appreso da sua madre del trasferimento in un luogo diverso da quello, comunicato in precedenza, come residenza nel territorio nazionale 3. L'assunto è erroneo perché non tiene conto che la dichiarazione di irreperibilità, con decreto in data 8 maggio 2023, e l'effettuazione delle successive notifiche con il rito previsto per tale categoria di soggetti è stata correttamente fondata, come si evince dagli atti di causa consultabili direttamente dal Collegio in ragione della natura processuale dlela questione posta, sull'impossibilità di ritracciare NO nonostante le ricerche. Il condannato, infatti, non era stato rivenuto, in occasione del primo tentativo di notifica dell'ordinanza che lo ammetteva alla detezione domiciliare nel luogo di residenza nel territorio nazionale, dove, su sua richiesta, doveva essere scontata la misura. Per di più, si era allontanato senza dare indicazioni all'autorità giudiziaria sul luogo dove aveva trasferito la sua dimora abituale, neanche per il tramite di terze persone, compresa la madre. D'altra parte, che RR si sia volontariamente sottratto all'esecuzione della misura è definitivamente confermato dalla condotta tenuta in epoca successiva al 2 laqt-P-Shb(gt decretol ir-Fi~. Il ricorrente, raggiunto telefonicamente dalla polizia giudiziaria, che cercava di notificargli il decreto di fissazione dell'udienza del 24 maggio 2023, una volta informato che l'incombente processuale era finalizzato all'eventuale dichiarazione di inefficacia della detenzione domiciliare, aveva comunicato di non avere intenzione di rientrare in Italia dovendo rimanere in Spagna per ragioni lavorative. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) 4di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2023.