Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1185/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 14/01/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Eddy Ferrari per la parte convenuta l'avv. Palumbo
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 14/01/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1185 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 21/07/2023 avente ad oggetto: patto di prova/recesso/contestazioni disciplinari/differenze retributive/trattenute da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 C.F._1
EDDY, elettivamente domiciliato in ZO LE ( Email_1
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio CP_1 P.IVA_1
dell'avv. PALUMBO HURI VAISSHNA, elettivamente domiciliato in ZO LE
) Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 21.7.2023 , ha chiesto al suintestato Tribunale di Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “In via principale: previo accertamento dell'illegittimità,
rispettivamente, dei provvedimenti disciplinari indicati nella parte in fatto del presente atto, per
i motivi di cui al par. 1 in diritto del presente atto, e/o delle rispettive contestazioni disciplinari,
annullare e/o dichiarare nulli e/o illegittimi i suddetti provvedimenti emanati da CP_2
nei confronti del ricorrente. Sempre in via principale: previo accertamento dell'illegittimità, per
i motivi esposti sub par. 2 della parte in diritto del presente atto, della trattenuta complessiva di
Euro 1.919,43, risultante dalle buste paga di Gennaio 2023 e Febbraio 2023, come meglio
1 precisate in narrativa, ordinare a il pagamento della suddetta somma al ricorrente, CP_2
o delle maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali a
decorrere dal periodo di paga decorrente dal giorno 01/02/2023 o dal diverso momento
ritenuto di giustizia. Sempre in via principale: previo accertamento del carattere ritorsivo del
recesso intimato da al ricorrente con lettera datata 14/02/2023, per i motivi esposti CP_2
nel par. 3 della parte in diritto del presente atto, ordinare l'integrale applicazione dell'art. 2 del
D.Lgs. 23/2015, ordinandosi dunque la reintegrazione del sig. sul posto di Parte_1
lavoro, oltre al risarcimento del danno pari a un'indennità commisurata alla retribuzione
globale di fatto che sarebbe intercorsa tra il momento del recesso e quello dell'effettiva
reintegra, e oltre al diritto per il ricorrente di optare per le quindici mensilità di retribuzione
globale di fatto in sostituzione della materiale reintegrazione sul posto di lavoro. In via
subordinata: e soltanto per quanto occorrere possa, nella denegata ipotesi che non sia
accertato il carattere ritorsivo del licenziamento in questa sede impugnato, ordinarsi
l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2015, con quantificazione dell'indennità nel minimo di due mensilità di retribuzione globale di fatto”. Il ricorrente, premesso di essere stato assunto a tempo determinato dal 3.1.2023 al 30.6.2023 dalla resistente, con patto di prova, esponeva in particolare di avere ricevuto una prima contestazione disciplinare il 10.1.2023 per l'asserito rovesciamento di un bancale con danneggiamento della merce;
in data 6.2.2023 una seconda contestazione disciplinare con cui veniva accusato di aver danneggiato il “palmare e il trigger handle” in dotazione durante le operazioni di carico in data 1.2.2023; in data 14.2.2023 una terza contestazione per essere uscito alle ore 12:30 e non essere rientrato al lavoro in data 8.2.2023;
una quarta contestazione disciplinare per l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro in data
7.2.2023 dalle 10.30 alle 13; esponeva di avere ricevuto un'ulteriore formale contestazione che richiama la precedente del 6-13.2.2023, relativa al danneggiamento del palmare in cui gli veniva addebitata la responsabilità per il danno subito quantificato in Euro 1.868,67, con avviso che la predetta somma sarebbe stata trattenuta dalle spettanze di cui alle mensilità di gennaio e febbraio 2023. Con successiva raccomandata, ricevuta il 27.2.2023 (redatta il 14.2.2023 e spedita il 22.2.2023, doc. 9 ricorrente), veniva comunicata la risoluzione del rapporto per
2 mancato superamento del periodo di prova. Con raccomandata del 15.2.2023 gli veniva addebitata l'ulteriore somma di Euro 300,00 a titolo di risarcimento danni in relazione alla contestazione del 10.1.2023. Riferiva quindi che nella busta paga di gennaio 2023 veniva trattenuta la somma complessiva di Euro 1.507,00 e nella successiva busta paga di febbraio
2023 veniva trattenuta l'ulteriore somma di Euro 361,67 (doc. 13 ricorrente). In diritto, sostiene il ricorrente che: non sono veri i fatti contestati il 10.1.2023 e pertanto la trattenuta in busta paga
(che non rientra nel novero delle sanzioni disciplinari tipiche ed in assenza di un codice disciplinare affisso in azienda che la preveda) a titolo risarcitorio di cui alla lettera del
15.2.2023, sarebbe illegittima, non essendoci peraltro prova del corretto ammontare del danno asseritamente patito;
quanto alla contestazione relativa al danneggiamento del terminale+ trigger handle e alla “sanzione” della trattenuta in busta paga per il risarcimento, sostiene che non vi fosse prova che lo stesso funzionasse correttamente, che comunque la caduta dello stesso è stata determinata dall'urto provocato dal collega e comunque l'illegittimità della Persona_1
condotta datoriale che invece di irrogare una sanzione tipica, avrebbe proceduto indebitamente ad operare unilateralmente il risarcimento dalla retribuzione;
quanto alle pretese uscite da lavoro ingiustificate nei giorni 7 e 8 febbraio, rileva di aver presentato il certificato medico per i giorni
8 e 9; quanto al giorno 7 afferma di essersi sentito male durante il turno e di essersi assentato per recarsi dal medico di famiglia, previo avviso al suo superiore e alla segretaria Persona_1
essendo rientrato dopo la visita medica, alle ore 13 al termine dell'ora di pausa;
CP_3
entrambi le contestazioni sarebbero quindi illegittime poiché relative a fatti non avvenuti o privi di rilievo disciplinare, con conseguente diritto al pagamento della somma di Euro 50,76
trattenute dalla busta paga di gennaio 2023 in relazione ad un giorno di assenza dal lavoro. Alla
luce dell'illegittimità dei provvedimenti disciplinari, il recesso per mancato superamento della prova dovrebbe essere qualificato, secondo il ricorrente, come ritorsivo con conseguente applicazione delle tutele di cui all'art. 2 dlgs 23/15 o in subordine di cui all'art. 4 dlgs 23/15
essendo il recesso intimato dopo lo scadere del periodo di prova contrattualmente stabilito di 45
giorni.
3 2. Si è costituita la società rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, CP_1
dichiarare la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Salerno
in funzione di giudice del lavoro innanzi al quale la controversia eventualmente va riassunta,
come motivato in premessa. In accoglimento delle eccezioni, deduzioni e difese di cui sopra,
preliminarmente dichiarare la nullità della domanda per i motivi tutti suesposti. In ogni caso,
rigettare la domanda attorea generica, infondata in fatto ed in diritto e non provata,
contestandosi qui espressamente, ancora una volta, le richieste inerenti alla illegittimità,
annullabilità e nullità dei provvedimenti disciplinari, al carattere ritorsivo del licenziamento ed
alla richiesta di reintegro e/o di pagamento delle indennità, alla richiesta di risarcimento e/o
delle relative indennità per tutto quanto suddetto e provato e ravvisandosi l'ipotesi di
licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, fermo restando che il contratto
intercorso tra le parte era comunque a tempo determinato con scadenza 30.6.23. In subordine,
nella denegata ipotesi, di accoglimento in tutto o in parte della domanda attorea, compensare gli importi eventualmente dovuti dalla scrivente con l'importo dovuto dal lavoratore a titolo di
risarcimento del danno su dedotto ed in ogni caso, dichiarare cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato. Con vittoria di spese compensi professionali con attribuzione”. Sostiene, in sintesi, la società che la competenza per territorio sarebbe del Tribunale di Salerno, essendo la sede legale a Battipaglia e non avendo la sede operativa di Oppeano alcun rappresentante legittimato a stare in giudizio, che il ricorso sarebbe nullo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, che le procedure disciplinari sarebbero legittime avendo peraltro proceduto solo per il danneggiamento del ad operare le trattenute a titolo di risarcimento dei danni, che Pt_2
il recesso dal contratto a tempo determinato per il mancato superamento della prova sarebbe legittimo, avendo inviato la raccomandata nell'imminenza della scadenza del termine pattuito.
3. All'esito della prima udienza del 13.12.2023, stante l'invito del Giudice e la proposta formulata dallo stesso, le parti chiedevano un breve rinvio per poter valutare la possibilità di una conciliazione. Alla successiva udienza del 1.2.2024, preso atto del netto rifiuto della parte resistente di formulare una qualsiasi offerta transattiva, il Giudice sentiva liberamente il ricorrente (unico comparso, non essendosi mai presentato il legale rappresentante della società)
4 e si riservava sulle eccezioni formulate. Rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale e disposta l'annotazione del rito come “ordinario” ex art. 414 c.p.c. e non come 441-
bis, il giudice ha ammesso la prova testimoniale (ordinanza del 5.2.2024) che è stata assunta alla successiva udienza del 6.11.2024. La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata quindi rinviata all'odierna udienza, celebratasi su richiesta delle parti in modalità da remoto ex art. 127-
bis c.p.c., all'esito della quale, sentite le conclusioni, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Deve in via preliminare essere in questa sede decisoria ribadita l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito. Ai sensi dell'art. 413 c.p.c. la competenza territoriale inderogabile del Giudice del Lavoro prevede tre fori speciali alternativi: il luogo in cui è sorto il rapporto, che coincide normalmente con il luogo della sottoscrizione del contratto
(o comunque quello in cui il proponente è venuto a conoscenza dell'accettazione, ove sul punto siano dedotte specifiche circostanze di fatto), ossia con quello indicato accanto alla sottoscrizione, in calce al contratto (nel caso di specie Oppeano, v. doc. 1 ricorrente, e quindi in base a tale criterio la competenza sarebbe del Tribunale di Verona); quello “dove si trova l'azienda” che normalmente (ma non necessariamente) coincide con la sede legale (nel caso di specie a Battipaglia, quindi in base a tale criterio la competenza sarebbe del Tribunale di
Salerno); quello della “sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”, nel limite di sei mesi dalla eventuale cessazione o trasferimento della stessa (nel caso di specie pacificamente presso la sede operativa di Oppeano e quindi anche in base a tale criterio la competenza sarebbe del Tribunale di
Verona).
5. Altrettanto infondata è l'eccezione di nullità del ricorso in quanto dalle deduzioni in fatto ed in diritto e dall'esame complessivo dell'atto appare possibile individuare l'oggetto della domanda rispetto alla quale la difesa della resistente ha svolto compiute difese.
6. Va ribadito che la richiesta di reintegrazione di cui al ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 2
dlgs 23/2015 appare palesemente strumentale rispetto al rito “accelerato” di cui all'art. 441-bis c.p.c., poiché è pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo
5 determinato (3.1.2023-30.6.2023), a cui è stato apposto un patto di prova e che non sono contestati dal ricorrente né l'apposizione del termine né l'apposizione del patto di prova e comunque non è stato richiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che quindi le norme invocate (art. 2 così come l'art. 4 dlgs 23/2015) non possono trovare applicazione al caso di specie (art. 1, dlgs 23/2015: “Per i lavoratori che rivestono la qualifica
di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di
tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente
decreto”).
Oggetto del presente giudizio è la legittimità o meno del recesso per mancato superamento del periodo di prova, da qualificarsi eventualmente come recesso ante tempus con ogni conseguenza sul piano risarcitorio, nonchè la legittimità o meno delle trattenute sulle busta paga per il periodo comunque lavorato operate dal datore di lavoro, in relazione alla quantificazione del danno asseritamente subito per la rottura del palmare e la colpa del lavoratore nella causazione dello stesso, anche in relazione alla domanda avanzata in via riconvenzionale dalla resistente, nonché
della trattenuta per una giornata di assenza ingiustificata, considerando che alle altre contestazioni disciplinari non ha fatto seguito l'irrogazione di alcuna sanzione, per cui manca un effettivo interesse all'accertamento in via principale della loro illegittimità.
7. Come risulta dal contratto individuale di lavoro (doc. 1 ricorrente), è stato Parte_3
assunto a tempo pieno e determinato con la qualifica di operaio e mansioni di carrellista (livello
C” del CCNL Servizi Ausiliari Integrati Confimprenditori – CISAL), dal 3.1.2023 al 30.6.2023,
con un periodo di prova di 45 giorni di calendario, clausola conforme all'art. 175 lett. a) CCNL
applicato (doc. 17 ricorrente, pag. 151) che, per il livello riconosciuto al ricorrente, prevede una durata massima pari ad un terzo di quella prevista per la durata iniziale del contratto (nel caso di specie di sei mesi e dunque nel limite di 60 giorni) e una durata minima di 15 giorni.
La naturale scadenza del periodo di prova sarebbe stata quindi il 16.2.2023 (ultimo giorno di prova).
6 Tuttavia, come pacifico in giurisprudenza (ex mulits Cass., 23061/2007, 4573/2012,
19043/2015), la malattia sospende il decorso del periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale.
La società ha documentato che il lavoratore era in malattia nei giorni 8 e 9 febbraio 2023 (doc. 5
a resistente) e dunque il termine risulta inizialmente prorogato al 18.2.2023.
Con lettera raccomandata datata 14.2.2023, spedita in pari data (doc. 6 resistente) e consegnata il 17.2.2023, al ricorrente veniva comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, la busta paga del mese di gennaio 2023 (con la trattenuta di
Euro 1.507,00 per risarcimento danni e la richiesta di restituzione della dotazione aziendale).
Tuttavia, è documentato che il lavoratore si metteva nuovamente in malattia dal 14.2.2023 al
17.2.2023 (n. 4 giorni), come comunicato al datore di lavoro (doc. 6a resistente), determinando l'ulteriore slittamento del termine fino al 22.2.2023.
Il datore di lavoro con successiva comunicazione del 22.2.2023, inviata in pari data e ricevuta il
27.2.2023, comunicava nuovamente il recesso per mancato superamento del periodo di prova,
inviando il 23.2.2023 la comunicazione con data di cessazione del rapporto 22.2.2023 Pt_4
(doc. 7 resistente), data che risulta indicata anche nella busta paga di febbraio 2023 (doc. 13
ricorrente).
7.1 Il recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova ha natura discrezionale (art. 2096 c.c.) e ad esso non si applica la normativa sui licenziamenti (art. 10 L.
604/1966), dispensando il datore di lavoro dall'onere di provarne la giustificazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti cfr. Cass., 31159/2018)
tuttavia, il recesso per mancato superamento del periodo di prova può essere illegittimo qualora risulti il perseguimento di finalità illecite (Cass., 21586/2008) o per motivi estranei all'esperimento lavorativo (Cass. 402/1998) e in tale ottica il lavoratore ha la facoltà di allegare e provare direttamente la sussistenza di tali diversi motivi o indirettamente il positivo superamento della prova e indicare le circostanze ulteriori da cui possa presumersi che esso è
stato determinato da motivi diversi (Cass., 118072017). In ogni caso l'illegittimità del recesso non comporta la conversione del rapporto di lavoro e il lavoratore potrà richiedere la
7 prosecuzione, ove possibile, della prova per il tempo mancante al termine prefissato (nel caso di recesso anteriore al termine della prova) o la tutela risarcitoria di diritto comune che nel caso del contratto a termine si può quantificare con riferimento alle retribuzioni perse fino alla scadenza del contratto.
Nel caso di specie, ad avviso di questo Giudice, tale prova non è stata fornita e non sono state per vero nemmeno dedotte circostanze rilevanti in tal senso: pacifica essendo la validità del patto di prova ed il regolare svolgimento della stessa (quanto a mansioni di fatto eseguite e congruità con le finalità del patto di prova), le contestazioni disciplinari che hanno condotto alla richiesta di risarcimento del danno e alla relativa trattenuta (mentre negli altri due non è seguita alcuna conseguenza disciplinare), non appaiono estranee all'esperimento lavorativo, inerendo invece alla verifica della diligenza nell'esperimento delle mansioni lavorative. Il ricorrente in sostanza non ha fornito prova dei motivi diversi ed illeciti che avrebbero determinato il datore di lavoro a risolvere il contratto di lavoro in essere.
8. Nel periodo di prova in questione infatti sono state formulate contestazioni disciplinari che per come dedotto e per come emerso dall'istruttoria non risultano essere state pretestuose,
quanto piuttosto avventate e comunque inidonee a dimostrare l'illiceità del recesso contestato.
8.1 La prima contestazione, peraltro a pochi giorni dall'inizio del rapporto di lavoro in prova,
relativa al presunto rovesciamento di un bancale e al relativo danneggiamento della merce,
avvenuto il giorno 10.1.2023, comunicata in pari data e seguita dalla successiva raccomandata del 15.2.2023, ricevuta il 20.2.2023, con richiesta di risarcimento e di trattenuta di Euro 300,00
(doc. 3 resistente), non risulta essere stata contestata in sede disciplinare nei termini di contratto e di legge e rispetto ad essa non risulta essere stata effettuata alcuna trattenuta sulle buste paga,
diversamente da quanto dedotto in ricorso (la trattenuta effettuata nella busta paga di febbraio
2023 deve essere infatti riferita alla successiva contestazione relativa ai fatti del 1.2.2023).
8.2 La terza e la quarta contestazione sono relative all'abbandono ingiustificato del luogo di lavoro in data 7 (uscita alle ore 10:30 e rientro alle 13 senza preavviso) e 8 febbraio 2023 (uscita alle 12:30), di cui alle lettere del 7.2.2023, inviata l'8.2.2023 e ricevuta il 14.2.2023 e dell'8.2.2023 ricevuta il 14.2.2023 (doc. 5 resistente). Rispetto ad esse il lavoratore con email
8 del 17 febbraio 2023 (doc. 5 resistente) ha presentato tempestivamente le proprie deduzioni spiegando, quanto al primo giorno, di essersi sentito male e di avere avvisato sia il responsabile
( ) sia la segretaria , della necessità di recarsi dal medico di base Per_1 Per_1 CP_3 CP_3
e quanto al secondo giorno, sempre in ragione del malore, di essersi recato dal proprio medico,
avvisando sempre la segretaria stante l'assenza del responsabile e richiedendo anche il numero di cellullare dello stesso per poterlo avvisare (senza che gli venisse dato). Come documentato (e pacifico) in effetti veniva rilasciato il certificato medico per i giorni 8 e 9 febbraio 2023. A tali contestazioni la società asserisce di non essere stato dato nessun seguito, considerando fondate le giustificazioni rese dal lavoratore. Tuttavia, come puntualmente osservato dalla difesa del ricorrente (sul punto non contestato) nella busta paga di gennaio 2023, risulta operata una trattenuta per “assenza assunti/dimessi” di Euro 50,76 che pertanto dovendosi riferire ad una delle due giornate di assenza (in assenza di diverse deduzioni della società sul punto) appare illegittima.
9. Quanto alle seconda delle contestazioni disciplinari, ossia quella relativa alla rottura del terminale avvenuta in data 1.2.2023, rispetto alla quale la resistente ha formulato in questa sede domanda riconvenzionale per l'accertamento della responsabilità e della legittimità delle trattenute effettuate nelle due buste paga di gennaio e febbraio 2023 (rispettivamente di euro
1.507,00 e di euro 361,67) si osserva quanto segue.
Al ricorrente è stato contestato con lettera del 6.2.2023 (doc. 4 resistente): “il 01/02/2023, nella fattispecie durante l'operazione di carico del contro cliente Parte_5 CP_4
sada pack ha danneggiato il palmare (TC77HL N/S 22022522508972) + il trigger CP_5
(MC2200-HDL PISTOL GRIP TRIGGER HANDLE)”.
Nel capitolo di prova n. 3 (pag. 20) di cui al ricorso si legge: “In data 01/02/2023, durante
un'operazione di carico di un camion, alla presenza dell'autotrasportatore, il sig. stava Pt_1
eseguendo le proprie mansioni quando, muovendosi con il terminale e il “trigger handle”,
veniva inavvertitamente urtato dal sig. , il già citato collega del ricorrente, che, Persona_1
del pari, stava svolgendo le proprie mansioni in riferimento alla stessa operazione di carico e
che già aveva utilizzato il medesimo strumento pochi istanti prima”.
9 In sede di interrogatorio, il lavoratore cambia versione e dichaira (v. verbale del 1.2.2024): “il sig. mi stava guardando durante lo scarico, c'era un problema. Ha preso lui in Persona_1
mano il transpallet elettrico per vedere il problema per cui non entravano i bancali. Ha visto
che all'interno del camion c'era un bancale che faceva spessore e che andava spinto in avanti
per consentire il carico. Il sig. ha preso il transpallet in mano per cercare di spingere Per_1
il bancale che sporgeva più in fondo e che impediva l'inserimento della merce. La pistola che
era sopra il transpallet è caduta e si è danneggiata. ADR: non so dire chi abbia messo il
palmare sul transpallet. Io non lo stavo utilizzando prima. Io ho preso il transpallet quando
dovevo caricar e la merce. Non ho visto che sopra il transpallet c'era appoggiato il palmare.
ADR: lo schermo era completamente distrutto, ma mi pare che fosse, da quello che conosco di
elettronica, riparabile senza sostituirlo. Non so se quel giorno il palmare era ancora
utilizzabile. Ricordo in generale che i palmari non erano molto nuovi e perdevano spesso la
connessione. ADR: il sig. inizialmente non mi ha detto nulla davanti agli altri, se ne è Per_1
andato in modo “permaloso”, ma poi senza la presenza degli altri colleghi, mi ha chiesto il
pagamento integrale del palmare, mediante trattenute sulla retribuzione se non ricordo male. Io
mi sono rifiutato perché non era colpa mia”.
In sostanza la parte ha riferito di non avere visto che sopra il transpallet fosse posizionato il palmare+trigger (che ha negato di avere usato prima e quindi implicitamente che fosse nella sua disponibilità) e che il suo responsabile, , nel tentare di aiutarlo ad effettuare il Persona_1
carico sul camion (e nel prendere in mano il transpallet che stava precedentemente utilizzando il ricorrente), lo aveva fatto cadere danneggiandolo.
Sul punto sono stati sentiti i due testimoni e (v. verbale del Persona_1 CP_3
6.11.2024). Il primo, unico, oltre al ricorrente, ad essere presente al momento dei fatti,
dipendente della società, socio di minoranza della stessa senza poteri rappresentativi, ha riferito:
“ADR: il palmare era stato affidato al come tutte le mattine. Sono stato chiamato dal Pt_1
perché non riusciva a caricare un camion. Il palmare è stato ritrovato tra il transpallet Pt_1
elettrico e la merce. E' stato schiacciato tra transpallet e merce. Diceva che la merce non
entrava nel mezzo…ADR: abbiamo spostato la merce sul camion e poi caricato con il
10 transpallet. Il problema era in effetti come era stata caricata la merce precedentemente messa
nel camion. ADR: il terminalino non era sul transpallet, e' stato visto successivamente tra la gabbia e il transpallet come ho detto. Io non l'ho visto appoggiato sul transpallet quando sono arrivato… ADR: l'autista del camion ha notato che c'era qualcosa tra la forca del transpallet e la “spalla” su cui normalmente poggia il carico (si tratta dei transpallet a due forche con uomo
a bordo). Eravamo tutti e tre lì, non ricordo credo di averlo preso io e poi l'abbiamo riportato
in ufficio”.
La segretaria ex dipendente al momento della deposizione, ha confermato: “Ho sentito CP_3
entrambe le parti che riferivano che si era rotto questo palmare che era finito sotto il
transpallet. ADR: non ricordo chi dei due me lo disse, ma mi è stato riferito che era appoggiato
sopra il transpallet, non ricordo però come era caduto a terra. ADR: è tipo un telefonino che
veniva usato per ricevere la merce, per il carico merce”.
Dalla complessiva analisi delle deduzioni delle parti e delle dichiarazioni testimoniali,
considerato l'evidente interesse dei soggetti sentiti a non vedersi addossata la responsabilità
dell'accaduto, deve ritenersi che il fosse stato affidato al ricorrente, come di Parte_6
consueto, in quanto strumento necessario per registrare la merce movimentata nel magazzino.
Non è d'altronde contestato che il “terminalino” danneggiato fosse proprio quello che doveva utilizzare il ricorrente.
Il ricorrente, interrogato, afferma che il palmare era sopra il transpallet anche se dichiara contraddittoriamente di non averlo visto e ancora meno credibilmente di non sapere chi ce lo avesse messo sopra.
D'altra parte, afferma di non avere visto il palmare sopra il transpallet e che lo Persona_1
stesso non si trovava lì, riferendo che lo stesso era stato visto solo successivamente dall'autista,
senza tuttavia fornire alcuna plausibile spiegazione del luogo da cui lo stesso sarebbe caduto.
Appare evidente a questo Giudice dunque il concorso di colpa di entrambe i soggetti coinvolti in eguale misura: il primo per avere imprudentemente lasciato il “terminalino” sul transpallet in uso per le operazioni di carico o comunque, essendogli stato affidato, per non averlo custodito diligentemente, il secondo per essere intervenuto sostituendosi al ricorrente senza verificare,
11 adottando un minimo di diligenza nello svolgimento delle mansioni, considerato anche il ruolo di responsabile ricoperto, l'eventuale presenza del palmare sul mezzo utilizzato.
10. Quanto al fatto poi che detto palmare fosse nuovo e pienamente utilizzabile è la stessa teste a dichiarare: “ADR: erano tutti nuovi e funzionati. Mi ricordo che lo schermo era CP_3
frantumato, rotto. Era stato mandato all'azienda che li fabbricava o rivendeva ma non so che
fine abbia fatto. Non ricordo se fosse ancora in garanzia o meno. Non ho controllato se fosse
funzionante. Mi è stato dato spento. Io l'ho messo nel cassetto. Poi l'ha controllato Per_1
che era il responsabile…ADR: i terminalini sono arrivati nuovi quando ero io in ufficio
[...]
(ADR forse erano arrivati a dicembre-gennaio, io ero lì da ottobre, quindi ricordo un paio di
mesi dopo la mia assunzione circa), ho ritirato i pacchi che li contenevano. Non so dire però
quale fosse il valore di questi terminalini, non mi occupavo di queste cose. Per_1
verbalmente mi ha detto che costava sui 1.500,00 da nuovo. Sul capitolo 5: quel terminalino è
rimasto nel cassetto, lo posso dire perché come ho precisato ero io a distribuirli ogni mattina.
Non l'ho riconsegnato agli operai nei giorni successivi”.
10.1 Coerentemente con tali dichiarazioni, ha riferito: “ADR: il palmare era Persona_1
completamente schiacciato era inutilizzabile. Lo abbiamo spedito alla società che ce lo aveva venduto, alla , ma era completamente distrutto non c'era nulla di recuperabile. Era CP_6
completamente schiacciato, schermo distrutto, l'impugnatura (trigger) era schiacciata, la batteria danneggiata. Non si poteva riaccendere. ADR: la ditta ci ha detto che non c'era più
niente da fare e che era da buttare. ADR: abbiamo ricomprato un altro terminale che però
abbiamo pagato di più del precedente in ragione della variazione dei prezzi. ADR: non ricordo quanto abbiamo pagato per il nuovo terminale. L'acquisto l'ha fatto che forniva i mezzi CP_7
per le lavorazioni”.
10.2 La società ha prodotto in atti il preventivo richiesto dalla (nonché il Controparte_8
contratto di fornitura dei servizi della stessa con la resistente, doc. 4c) alla del CP_9
7.2.2023, da cui risulta un costo totale di euro 1.868,67 (doc. 4 resistente) e la dichiarazione della relativa alla non riparabilità del dispositivo (doc. 4b resistente), che si ritengono CP_9
12 elementi sufficienti a provare l'entità del danno patito, anche a fronte di generiche contestazioni sul punto.
10.3 Deve quindi essere accertata la corresponsabilità nella causazione del danno al palmare aziendale della parte ricorrente che risulta debitrice della metà della somma richiesta a titolo di risarcimento del danno e trattenuta dalla società, ossia limitatamente ad Euro 934,33.
11. Deve a questo punto essere ricordato, sotto ulteriore e connesso profilo, che la violazione dell'obbligo di diligenza del prestatore di lavoro subordinato, fissato nell'art. 2104 c.c., fa sorgere a carico del medesimo due tipi di responsabilità: quella risarcitoria, per inadempimento contrattuale, stabilita dalla regola generale dell'art. 1218 c.c. e quella speciale, la disciplinare, derivante sempre dal medesimo inadempimento, prevista per il rapporto di lavoro dall'art. 2106
c.c. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il datore di lavoro –
a fronte della mancanza del dipendente – può indifferentemente limitarsi all'esercizio dell'azione disciplinare o cumulare tale rimedio con quello, risarcitorio, offerto dal diritto comune, oppure ancora optare per l'esercizio della sola azione diretta al ristoro del danno, senza essere obbligato, in tal caso, alla preventiva contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 7,
secondo comma, della L. n. 300 del 1970 e all'adozione di provvedimenti disciplinari (vedi
Cass. 26 giugno 2000 n. 8702, 3 febbraio 1999 n. 950, 7 gennaio 1995 n. 208, 5 aprile 1990 n.
2822, 29 novembre 1989 n. 5250 e altre conformi). La contrattazione collettiva può tuttavia legittimamente limitare le possibilità di opzione tra le due concorrenti tutele (quella risarcitoria di diritto comune e quella disciplinare), nel senso di subordinare la possibilità di azionare il diritto al risarcimento del danno derivato da un comportamento asseritamente inadempiente del lavoratore alla preventiva adozione di un provvedimento disciplinare nei suoi confronti o alla sola contestazione disciplinare (v. Cass. S.L. sent. n. 4083/2002).
Nel caso di specie in effetti l'art. 349 del CCNL applicato (doc. 17, pag. 377) prevede espressamente che: “I danni e le perdite imputabili ad accertato dolo, colpa, o negligenza del
Lavoratore, che possano comportare trattenute per il risarcimento, dovranno essere
preventivamente e tempestivamente contestati al Lavoratore (ex. art. 7 L. 300/70). L'importo del
risarcimento del danno effettivamente arrecato (documentato o equitativamente valutato), sarà
13 trattenuto ratealmente dalla retribuzione nella misura massima del 10% (dieci per cento) della
Retribuzione Mensile di Fatto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'eventuale
trattenuta residua potrà essere effettuata sull'intero ammontare di quanto a qualsiasi titolo
fosse spettante al Lavoratore, fatte salve eventuali disposizioni e limiti inderogabili di Legge”.
12. Facendo applicazione dei richiamati principi, stante la trattenuta già effettuata sulle buste paga di gennaio e febbraio 2023 pari ad Euro 1.868,67 che risultano dovuti a titolo di retribuzione netta non corrisposta (come pacifico tra le parti), deve essere operata la parziale compensazione dei crediti e quindi la società va condannata al pagamento di Euro 934,33 a cui vanno aggiunti gli ulteriori Euro 50,76 per la illegittima trattenuta relativa all'assenza risultata giustificata, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
13. Le spese di lite stante la soccombenza reciproca (parte ricorrente soccombente in relazione alla domanda sull'illegittimità del recesso e parte resistente in relazione alle questioni preliminari di incompetenza territoriale, nullità del ricorso e parzialmente sulla esclusiva responsabilità nella causazione del danno) devono essere compensate per un mezzo e per la restante metà seguono la soccombenza prevalente e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (1.100-5200), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione ed istruttoria, fase decisionale) e la condotta processuale delle parti, in base ai parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso e della domanda riconvenzionale, accerta la sussistenza del credito per retribuzioni non corrisposte in relazione alle mensilità dei mese di gennaio e febbraio 2023, l'illegittimità della trattenuta per assenza di cui alla busta paga di gennaio 2023, la corresponsabilità nella misura del 50% nella causazione del danno subito dalla società in data 1.2.2023 e operata la parziale compensazione tra i crediti, condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma netta Controparte_1
14 di Euro 985,09 oltre eventuali oneri fiscali come e se ancora dovuti per legge, interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo effettivo;
2) rigetta tutte le ulteriori domande delle parti;
3) dichiara compensate per un mezzo le spese di lite tra le parti e condanna parte resistente al rimborso della restante metà in favore di parte ricorrente che liquida nella predetta quota in Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 14.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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