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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 2914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2914 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 8750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, con gli avvocati Parte_1 Parte_2 Parte_3
Daniela Tiani e Guido Giudice ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
[...]
nato a [...] e NI (Mantova) il 10.7.1866, e trasferitosi nel corso Persona_1 della vita in Argentina;
Per_
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Il IG. (o Persona_1
o ) cittadino italiano nato in [...] - oggi ID e NI Persona_3 Per_1
- (MN) il 10.07.1866, (DOC. 2), in data 07.11.1893, si univa in matrimonio con la IG.ra
[...]
(DOC. 3). Successivamente la coppia emigrava in Argentina dove in data Persona_4
14.01.1916 nasceva la IG.ra (DOC. 4). b) Quest'ultima, Persona_5 in data 08.06.1935, si univa in matrimonio con il cittadino IG. Parte_4 Persona_6
(DOC. 5). Dalla loro unione nasceva in Argentina in data 02.03.1936 il IG. Parte_5
(DOC. 6); c) Il IG. , in data 02.08.1963, si univa in
[...] Parte_5 matrimonio con la IG.ra (DOC. 7). Dalla loro unione nasceva in Argentina Persona_7 in data 26.04.1966 la IG.ra (DOC. 8), odierna ricorrente (cfr. Parte_1 ricorrente n. 1); d) Quest'ultima, in data 10.08.1990, si univa in matrimonio con il IG. Per_8
(DOC. 9). Dalla loro unione nascevano in Argentina due figli: il IG. Parte_6 Parte_2 il 18.10.1998 (DOC. 10) e la IG.ra il 17.01.1991 (DOC. 11),
[...] Parte_3 odierni ricorrenti (cfr. ricorrenti nn. 2 e 3)”. Il resistente è rimasto contumace nonostante la regolare notificazione del ricorso e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto IN non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] e NI Persona_1
(Mantova) il 10.7.1866 (doc. 2 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 12 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento. 4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che , sono Parte_1 Parte_2 Parte_3 cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 3.7.25
Il giudice
Christian Colombo