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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5017/2024 R.G.
TRA
cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Michelino, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Cariteo n. 12, come da procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
NONCHE'
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Simonelli con elezione di domicilio in Napoli alla via B. De Falco n. 13, come da procura in atti
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 28.02.2024 l'istante indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400000110000, notificatagli da in data 16.02.2024 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito ivi CP_4 portati:
1) n. 37120220017085950000 presuntivamente notificato il 17/12/2022
2) n. 37120230000182775000 presuntivamente notificato il 18/01/2023
3) n. 37120230002542349000 presuntivamente notificato il 31/05/2023 tutti inerenti a crediti dell' per omissioni contributive relativamente alle annualità P_
2021-2022 e somme aggiuntive.
Ha eccepito l'inesistenza, la nullità/illegittimità o comunque inefficacia della notifica degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento, quindi l'estinzione per
1 prescrizione dei crediti incorporati nei medesimi titoli, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica;
l'illegittimità della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 76 DPR 602/1973, in quanto avente ad oggetto l'abitazione principale di esso ricorrente;
altresì, per mancata indicazione del calcolo degli interessi e oneri della riscossione.
Ha concluso per sentire, previa sospensione della efficacia esecutiva dei titoli opposti, dichiarare la nullità, annullabilità o illegittimità degli stessi, quindi la non debenza dei crediti ivi portati, per intervenuta prescrizione;
in subordine, dichiarare nulla e/o illegittima la pretesa limitatamente alle somme aggiuntive e agli interessi di mora;
vinte le spese di lite.
Si è costituita l che ha eccepito l'inammissibilità quindi Controparte_5 la tardività della opposizione, intervenuta oltre il termine di cui all'art. 24 D. lgs. n. 46/1999; ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito. Ha concluso: “Per il rigetto di ogni domanda attrice così come formulata e proposta e in ogni caso, accertata e dichiarata la piena validità-legittimità, correttezza, buona fede, assenza di ogni condotta temeraria-colposa-dolosa neppure lieve, l'inevitabilità dell'operato del concludente
[...]
, comunque dichiarare la carenza di legittimazione passiva quantomeno CP_6 sostanziale e quindi l'estromissione/l'estraneità di dal Controparte_5 rapporto sostanziale del debito - oggetto di contestazione - lasciandola per l'effetto indenne da qualsiasi addebito e rigettando ogni avversa domanda proposta anche a titolo risarcitorio nei propri confronti/in suo danno, non sussistendone la rigorosa prova a sostegno e tutti i requisiti di legge, vinte le spese di lite”. Si è ritualmente costituito in giudizio l chiedendo dichiararsi inammissibile P_
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, con la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività delle eccezioni relative alle notifiche ovvero al quomodo executionis, la regolarità delle notifiche, quindi l'infondatezza nel merito della opposizione avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotta con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva dell Controparte_2
quale successore a titolo universale ex lege di
[...] Controparte_3
[...]
In considerazione delle doglianze fatte valere dall'opponente in questa sede era necessaria la partecipazione al giudizio sia dell'ente impositore, per le doglianze riguardanti il merito della pretesa contributiva, che dell' , per le questioni concernenti CP_4
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
2 Parte opponente ha impugnato la comunicazione di Iscrizione ipotecaria n.
07176202400000110000, notificatagli dalla in data 16.02.2024, limitatamente agli CP_4 avvisi di addebito individuati in ricorso (cfr. in atti), recanti crediti dell' per omesso P_ pagamento di contributi IVS e Modelli DM 10 relativamente alle annualità 2021-2022, e somme aggiuntive.
Premessa l'ammissibilità dell'opposizione avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria (cfr., Cass., 14045/2017), la cognizione del giudice del lavoro deve essere limitata ai soli crediti da essa portati di natura contributiva e il relativo giudizio può assumere – a seconda delle doglianze fatte valere – natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e/o di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Nella fattispecie, il ricorrente, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 76 del
D.P.R. n. 602 del 1973, la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria avendo ad oggetto la sua abitazione di residenza, prima casa.
Tali censure vanno intese quale opposizione agli atti esecutivi, tempestivamente introdotta nel termine di gg. 20 dalla notifica della comunicazione impugnata.
Il motivo è infondato.
Invero, parte ricorrente ha operato una lettura congiunta delle prescrizioni contenutistiche degli artt. 76 e 77 D.P.R. n. 602 del 1973 e ha quindi dedotto che è preclusa l'iscrizione di ipoteca in tutti i casi in cui sia preclusa l'esecuzione forzata ex art. 76 D.P.R. n. 602 del
1973.
Diversamente, gli artt. 76 e 77 attengono a due discipline ed istituti diametralmente diversi, atteso come l'iscrizione di ipoteca, costituendo la funzione di mera garanzia a salvaguardia del soddisfacimento del credito vantato dall'ente ha come unico limite quello del valore che deve essere superiore ad Euro 20.000,00. I limiti relativi alla c.d. "prima casa", ovvero al valore di Euro 120.000,00 del credito vantato attengono unicamente al presupposto di operatività della successiva espropriazione forzata, che è cosa completamente diversa dalla mera iscrizione di ipoteca. Dalla mera lettura del testo normativo, è facilmente rinvenibile che, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 76 D.P.R. n. 602 del
1973 citato, l'Agente delle Riscossione potrà in ogni caso iscrivere ipoteca, ai fini della tutela del credito purché l'importo di quest'ultimo sia complessivamente superiore a Euro
20.000.
Quindi, solo ove voglia procedere esecutivamente e quindi procedere alla vendita CP_4 coattiva del bene immobile dovrà rispettare i limiti imposti dall'art. 76 e non anche al fine di garantire il soddisfacimento del proprio credito mediante l'iscrizione di un gravame, quale l'ipoteca, soggetto al solo limite dell'importo superiore ad Euro 20.000,00.
Il ricorrente ha, inoltre, dichiarato di non avere ricevuto la notifica dei titoli presupposti, quindi ha eccepito la prescrizione del credito, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica.
E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede,
3 ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. sent. n. 24506/2016).
La Corte ha altresì affermato che “lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni” Cass. sez. VI, 02/09/2020, n.
18256).
In astratto, pertanto, alla notifica della cartella affetta da nullità insanabile (e a fortiori alla omissione della stessa ) consegue, quindi, la non decorrenza del termine perentorio per proporre la relativa opposizione;
in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella esattoriale il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel caso in esame, va rilevato che l , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver P_ notificato tutti gli AVA presupposti ed ha offerto la prova documentale della notifica, avvenuta a mezzo pec, nelle date indicate nell'intimazione impugnata, presso l'indirizzo digitale del ricorrente, tratto da INIPEC (cfr. doc. all. fasc. ), e precisamente: P_
- n. 37120220017085950000 notificato il 17/12/2022
- n. 37120230000182775000 notificato il 18/01/2023
- n. 37120230002542349000 notificato il 31/05/2023
In particolare, l ha versato in atti la ricevuta, in formato .msg, attestante l'avvenuta P_ consegna, nella data indicata, del messaggio contenente l'avviso (individuato attraverso puntuale indicazione del numero) proveniente dall'indirizzo di posta elettronica t recapitato presso l'indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata della ricorrente Email_2
Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal
Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 P_ sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la
4 notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez.
VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016; Cass. 10630/2015).
I principi affermati dalla Suprema Corte in riferimento alla notifica a mezzo raccomandata
AR di atto stragiudiziale valgono, mutatis mutandis, per la notifica a mezzo pec: la posta elettronica certificata deve insomma intendersi alla stregua dell'indirizzo cui si riferisce l'art. 1335 c.c. sotto il profilo della presunzione di conoscenza, ossia come luogo (sia pur virtuale) rientrante in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario.
In tal senso si richiamano le considerazioni già espresse, proprio con riferimento alla notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito, di altro giudice di questa sezione “L'art. 6 del Dpr 68/2005 che disciplina la funzione della ricevuta di avvenuta consegna (“La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”) e che la stessa “…è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario” Secondo il dpr cit le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai gestori, hanno valore legale e sono equiparate alla raccomandata postale con ricevuta di ritorno. In assenza di elementi in senso contrario e non avendo provato controparte di avere ricevuto diversa documentazione rispetto a quella indicata deve ritenersi che l'avviso di addebito sia pervenuto il ......... presso l'indirizzo d posta elettronica del destinatario applicandosi nella specie l'art 1335 c.c” (cfr. sentenza del Tribunale di
Napoli, Giudice Lombardi MR, n. 1541/2018, emessa in rg 10065/201).
In proposito, la parte ricorrente nulla ha dedotto e/o eccepito rispetto alle notifiche prodotte in allegato alla memoria difensiva dell' resistente. P_
Ne consegue che l'assunto dell'opponente circa l'inesistenza della notifica degli atti presupposti risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . P_
Dalla mancata impugnazione degli avvisi di addebito regolarmente notificati, deriva l'irretrattabilità delle pretese creditorie ivi portate, con conseguente rigetto della opposizione in parte qua: le censure avanzate dalla parte ricorrente, attinenti essenzialmente agli atti impositivi presupposti (merito, vizi di forma), sono irrimediabilmente tardive perchè proposte ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli avvisi di addebito, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione-decadenza), nonché del termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi, in cui vanno senz'altro annoverate le doglianze in relazione al procedimento di notificazione.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dalla parte ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine.
5 Anche sotto tale profilo la censura risulta infondata.
Invero, successivamente alla notifica degli AVA a cura dell' nelle date sopra indicate, P_ in data 16.02.2024 era notificata al ricorrente la comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca in questa sede impugnata: tale atto, riferibile ai medesimi avvisi di addebito in questa sede impugnati, ivi tutti espressamente richiamati, determinava nuova interruzione dei termini di prescrizione dei crediti, in quanto notificato prima del decorso di un quinquennio dalle date di notifica degli AVA come sopra accertate (comprese tra il
17.12.2022 e il 31.05.2023, per come già osservato), contenente espressa richiesta di pagamento dei contributi oggetto della pretesa.
Per quanto fin qui riportato deve ritenersi che i crediti maturati dall' oggetto degli P_ avvisi di addebito in questa sede contestati (n. 37120220017085950000; n.
37120230000182775000 ; n. 37120230002542349000) non sono andati prescritti avendo l'Ente impositore e il Concessionario di volta in volta sollecitato il pagamento degli stessi impedendo il maturarsi della prescrizione.
Ne deriva che l'opposizione va interamente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'opposizione.
-Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.600,00, a titolo di onorario, in favore dell' e in € 2.600,00, a titolo di onorario, in favore di P_
, oltre contributo spese generali, IVA e CPA come per Controparte_7 legge.
Si comunichi
Napoli, 2.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5017/2024 R.G.
TRA
cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Parte_1 C.F._1
Michelino, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Cariteo n. 12, come da procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
NONCHE'
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Simonelli con elezione di domicilio in Napoli alla via B. De Falco n. 13, come da procura in atti
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 28.02.2024 l'istante indicato in epigrafe ha proposto opposizione avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400000110000, notificatagli da in data 16.02.2024 limitatamente ai seguenti avvisi di addebito ivi CP_4 portati:
1) n. 37120220017085950000 presuntivamente notificato il 17/12/2022
2) n. 37120230000182775000 presuntivamente notificato il 18/01/2023
3) n. 37120230002542349000 presuntivamente notificato il 31/05/2023 tutti inerenti a crediti dell' per omissioni contributive relativamente alle annualità P_
2021-2022 e somme aggiuntive.
Ha eccepito l'inesistenza, la nullità/illegittimità o comunque inefficacia della notifica degli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento, quindi l'estinzione per
1 prescrizione dei crediti incorporati nei medesimi titoli, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica;
l'illegittimità della comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 76 DPR 602/1973, in quanto avente ad oggetto l'abitazione principale di esso ricorrente;
altresì, per mancata indicazione del calcolo degli interessi e oneri della riscossione.
Ha concluso per sentire, previa sospensione della efficacia esecutiva dei titoli opposti, dichiarare la nullità, annullabilità o illegittimità degli stessi, quindi la non debenza dei crediti ivi portati, per intervenuta prescrizione;
in subordine, dichiarare nulla e/o illegittima la pretesa limitatamente alle somme aggiuntive e agli interessi di mora;
vinte le spese di lite.
Si è costituita l che ha eccepito l'inammissibilità quindi Controparte_5 la tardività della opposizione, intervenuta oltre il termine di cui all'art. 24 D. lgs. n. 46/1999; ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito. Ha concluso: “Per il rigetto di ogni domanda attrice così come formulata e proposta e in ogni caso, accertata e dichiarata la piena validità-legittimità, correttezza, buona fede, assenza di ogni condotta temeraria-colposa-dolosa neppure lieve, l'inevitabilità dell'operato del concludente
[...]
, comunque dichiarare la carenza di legittimazione passiva quantomeno CP_6 sostanziale e quindi l'estromissione/l'estraneità di dal Controparte_5 rapporto sostanziale del debito - oggetto di contestazione - lasciandola per l'effetto indenne da qualsiasi addebito e rigettando ogni avversa domanda proposta anche a titolo risarcitorio nei propri confronti/in suo danno, non sussistendone la rigorosa prova a sostegno e tutti i requisiti di legge, vinte le spese di lite”. Si è ritualmente costituito in giudizio l chiedendo dichiararsi inammissibile P_
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, con la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività delle eccezioni relative alle notifiche ovvero al quomodo executionis, la regolarità delle notifiche, quindi l'infondatezza nel merito della opposizione avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotta con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** **
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito illustrati.
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva dell Controparte_2
quale successore a titolo universale ex lege di
[...] Controparte_3
[...]
In considerazione delle doglianze fatte valere dall'opponente in questa sede era necessaria la partecipazione al giudizio sia dell'ente impositore, per le doglianze riguardanti il merito della pretesa contributiva, che dell' , per le questioni concernenti CP_4
l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
2 Parte opponente ha impugnato la comunicazione di Iscrizione ipotecaria n.
07176202400000110000, notificatagli dalla in data 16.02.2024, limitatamente agli CP_4 avvisi di addebito individuati in ricorso (cfr. in atti), recanti crediti dell' per omesso P_ pagamento di contributi IVS e Modelli DM 10 relativamente alle annualità 2021-2022, e somme aggiuntive.
Premessa l'ammissibilità dell'opposizione avverso la comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria (cfr., Cass., 14045/2017), la cognizione del giudice del lavoro deve essere limitata ai soli crediti da essa portati di natura contributiva e il relativo giudizio può assumere – a seconda delle doglianze fatte valere – natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e/o di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Nella fattispecie, il ricorrente, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 76 del
D.P.R. n. 602 del 1973, la comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria avendo ad oggetto la sua abitazione di residenza, prima casa.
Tali censure vanno intese quale opposizione agli atti esecutivi, tempestivamente introdotta nel termine di gg. 20 dalla notifica della comunicazione impugnata.
Il motivo è infondato.
Invero, parte ricorrente ha operato una lettura congiunta delle prescrizioni contenutistiche degli artt. 76 e 77 D.P.R. n. 602 del 1973 e ha quindi dedotto che è preclusa l'iscrizione di ipoteca in tutti i casi in cui sia preclusa l'esecuzione forzata ex art. 76 D.P.R. n. 602 del
1973.
Diversamente, gli artt. 76 e 77 attengono a due discipline ed istituti diametralmente diversi, atteso come l'iscrizione di ipoteca, costituendo la funzione di mera garanzia a salvaguardia del soddisfacimento del credito vantato dall'ente ha come unico limite quello del valore che deve essere superiore ad Euro 20.000,00. I limiti relativi alla c.d. "prima casa", ovvero al valore di Euro 120.000,00 del credito vantato attengono unicamente al presupposto di operatività della successiva espropriazione forzata, che è cosa completamente diversa dalla mera iscrizione di ipoteca. Dalla mera lettura del testo normativo, è facilmente rinvenibile che, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'art. 76 D.P.R. n. 602 del
1973 citato, l'Agente delle Riscossione potrà in ogni caso iscrivere ipoteca, ai fini della tutela del credito purché l'importo di quest'ultimo sia complessivamente superiore a Euro
20.000.
Quindi, solo ove voglia procedere esecutivamente e quindi procedere alla vendita CP_4 coattiva del bene immobile dovrà rispettare i limiti imposti dall'art. 76 e non anche al fine di garantire il soddisfacimento del proprio credito mediante l'iscrizione di un gravame, quale l'ipoteca, soggetto al solo limite dell'importo superiore ad Euro 20.000,00.
Il ricorrente ha, inoltre, dichiarato di non avere ricevuto la notifica dei titoli presupposti, quindi ha eccepito la prescrizione del credito, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica.
E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede,
3 ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. sent. n. 24506/2016).
La Corte ha altresì affermato che “lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni” Cass. sez. VI, 02/09/2020, n.
18256).
In astratto, pertanto, alla notifica della cartella affetta da nullità insanabile (e a fortiori alla omissione della stessa ) consegue, quindi, la non decorrenza del termine perentorio per proporre la relativa opposizione;
in ipotesi di inesistenza ovvero di nullità insanabile della notifica della cartella esattoriale il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa ed in relazione al quale occorre verificare la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035).
Nel caso in esame, va rilevato che l , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver P_ notificato tutti gli AVA presupposti ed ha offerto la prova documentale della notifica, avvenuta a mezzo pec, nelle date indicate nell'intimazione impugnata, presso l'indirizzo digitale del ricorrente, tratto da INIPEC (cfr. doc. all. fasc. ), e precisamente: P_
- n. 37120220017085950000 notificato il 17/12/2022
- n. 37120230000182775000 notificato il 18/01/2023
- n. 37120230002542349000 notificato il 31/05/2023
In particolare, l ha versato in atti la ricevuta, in formato .msg, attestante l'avvenuta P_ consegna, nella data indicata, del messaggio contenente l'avviso (individuato attraverso puntuale indicazione del numero) proveniente dall'indirizzo di posta elettronica t recapitato presso l'indirizzo di posta elettronica Email_1 certificata della ricorrente Email_2
Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal
Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 P_ sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la
4 notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez.
VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016; Cass. 10630/2015).
I principi affermati dalla Suprema Corte in riferimento alla notifica a mezzo raccomandata
AR di atto stragiudiziale valgono, mutatis mutandis, per la notifica a mezzo pec: la posta elettronica certificata deve insomma intendersi alla stregua dell'indirizzo cui si riferisce l'art. 1335 c.c. sotto il profilo della presunzione di conoscenza, ossia come luogo (sia pur virtuale) rientrante in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario.
In tal senso si richiamano le considerazioni già espresse, proprio con riferimento alla notifica a mezzo pec degli avvisi di addebito, di altro giudice di questa sezione “L'art. 6 del Dpr 68/2005 che disciplina la funzione della ricevuta di avvenuta consegna (“La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”) e che la stessa “…è rilasciata contestualmente alla consegna del messaggio di posta elettronica certificata nella casella di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario” Secondo il dpr cit le ricevute di invio e consegna che il mittente riceve dai gestori, hanno valore legale e sono equiparate alla raccomandata postale con ricevuta di ritorno. In assenza di elementi in senso contrario e non avendo provato controparte di avere ricevuto diversa documentazione rispetto a quella indicata deve ritenersi che l'avviso di addebito sia pervenuto il ......... presso l'indirizzo d posta elettronica del destinatario applicandosi nella specie l'art 1335 c.c” (cfr. sentenza del Tribunale di
Napoli, Giudice Lombardi MR, n. 1541/2018, emessa in rg 10065/201).
In proposito, la parte ricorrente nulla ha dedotto e/o eccepito rispetto alle notifiche prodotte in allegato alla memoria difensiva dell' resistente. P_
Ne consegue che l'assunto dell'opponente circa l'inesistenza della notifica degli atti presupposti risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . P_
Dalla mancata impugnazione degli avvisi di addebito regolarmente notificati, deriva l'irretrattabilità delle pretese creditorie ivi portate, con conseguente rigetto della opposizione in parte qua: le censure avanzate dalla parte ricorrente, attinenti essenzialmente agli atti impositivi presupposti (merito, vizi di forma), sono irrimediabilmente tardive perchè proposte ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli avvisi di addebito, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione-decadenza), nonché del termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi, in cui vanno senz'altro annoverate le doglianze in relazione al procedimento di notificazione.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dalla parte ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine.
5 Anche sotto tale profilo la censura risulta infondata.
Invero, successivamente alla notifica degli AVA a cura dell' nelle date sopra indicate, P_ in data 16.02.2024 era notificata al ricorrente la comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca in questa sede impugnata: tale atto, riferibile ai medesimi avvisi di addebito in questa sede impugnati, ivi tutti espressamente richiamati, determinava nuova interruzione dei termini di prescrizione dei crediti, in quanto notificato prima del decorso di un quinquennio dalle date di notifica degli AVA come sopra accertate (comprese tra il
17.12.2022 e il 31.05.2023, per come già osservato), contenente espressa richiesta di pagamento dei contributi oggetto della pretesa.
Per quanto fin qui riportato deve ritenersi che i crediti maturati dall' oggetto degli P_ avvisi di addebito in questa sede contestati (n. 37120220017085950000; n.
37120230000182775000 ; n. 37120230002542349000) non sono andati prescritti avendo l'Ente impositore e il Concessionario di volta in volta sollecitato il pagamento degli stessi impedendo il maturarsi della prescrizione.
Ne deriva che l'opposizione va interamente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza della parte opponente, liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'opposizione.
-Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.600,00, a titolo di onorario, in favore dell' e in € 2.600,00, a titolo di onorario, in favore di P_
, oltre contributo spese generali, IVA e CPA come per Controparte_7 legge.
Si comunichi
Napoli, 2.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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